Abbandono del tetto coniugale: separazione

Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione

 

Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione
Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione

 

  1. PRINCIPIO : Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c. ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”.
  2. Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
  3. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

il primo comma dell’art. 570 c.p. riconduce, anche lessicalmente, l’abbandono del domicilio domestico a una delle possibili condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie, richiedendo che la condotta di allontanamento si connoti di disvalore etico sociale, sicché rende punibile non l’allontanamento in sé, ma quello privo di una giusta causa”

AVVOCATO PENALISTA 

ESPERTO CASSAZIONISTA 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  

MILANO PADOVA VICENZA TREVISO

il reato di cui all’art. 570 co. 1 c.p., nella forma dell’abbandono del domicilio domestico,

 non può ritenersi configurabile per il solo fatto storico dell’avvenuto allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale (v.: Cass. Sez. 6, 14.7.1989 n. 13724, Chianta, rv. 182278 Cass. Sez. 6, 12.3.1999 n. 11064, Innamorato, rv. 214330). Posto che la fattispecie criminosa si perfeziona soltanto se e quando il contegno del soggetto agente si traduca in un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge “abbandonato” (del che, nel caso oggetto di ricorso, nessuna prova è individuata né dall’impugnata sentenza di appello, né da quella di primo grado), occorre ribadire che – alla luce della normativa regolante i rapporti di famiglia e della stessa evoluzione del costume sociale e relazionale – la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione. La logica ulteriore conseguenza, ignorata dalla sentenza impugnata, è che la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l’allontanamento risulti privo di una giusta causa, connotandosi di reale disvalore dal punto di vista etico e sociale (Cass. Sez. 6, 14.10.2004 n. 44614, Romeo, rv. 230523)..

È evidente che il compito del giudicante non può esaurirsi nell’accertamento del solo fatto storico dell’abbandono,

ma include l’ineludibile ricostruzione del contesto concreto in cui esso si è verificato. Ricostruzione in difetto della quale rimane inesplorata la necessaria verifica dell’elemento soggettivo del reato. Nell’ambito delle lacunose indagini della pubblica accusa (nulla è dato sapere sul rapporto coniugale della parte civile e dell’imputata, né se vi siano figli della coppia o prossimi congiunti dei coniugi) i giudici di merito, neppure ponendosi un problema di più approfondita conoscenza (con gli strumenti di cui agli artt. 507 e 603 c.p.p.), si sono limitati ad osservare che l’imputata ebbe a lasciare la dimora familiare. Su tale esclusivo dato si è ravvisato il reato contestato alla B., giudicandosi appagante la verosimile inesistenza di cause di forza maggiore sottese a tale allontanamento domiciliare per la sola emersa presenza, ad oltre un anno di distanza dal fatto, dell’imputata a xxxx per motivi di lavoro. Né, diversamente da quanto paiono supporre le due conformi decisioni di merito, può farsi carico all’imputato di offrire dimostrazione delle ragioni della propria scelta, essendo dovere del p.m. prima e del giudice poi l’accertamento completo degli elementi costitutivi, materiale e soggettivo, della fattispecie criminosa.

AVVOCATO PENALISTA 

ESPERTO CASSAZIONISTA 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  

MILANO PADOVA VICENZA TREVISO

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