GUIDA EBREZZA BOLOGNA RISOLVI
GUIDA EBREZZA BOLOGNA RISOLVI
GUIDA EBREZZA BOLOGNA RISOLVI
GUIDA EBREZZA BOLOGNA RISOLVI
DIFESA CIVILE AMMINISTRATIVA PENALE PER GUIDA STATO EBREZZA
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
nuovo codice strada
Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore il 14 dicembre 2024, introducendo significative modifiche per migliorare la sicurezza sulle strade italiane. Ecco le principali novità:
Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti
- Sanzioni più severe: Per un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa varia da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per tassi superiori, le sanzioni aumentano, includendo arresto e sospensioni più lunghe.
- Alcolock: I recidivi dovranno installare un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo in caso di rilevamento di alcol nel respiro.
- Guida sotto l’effetto di droghe: La positività ai test comporta la sospensione immediata della patente, con revoca fino a tre anni in caso di conferma.
Uso del cellulare alla guida
- Multe aumentate: Chi utilizza dispositivi elettronici senza vivavoce rischia sanzioni da 250 a 1.000 euro. In caso di recidiva, la multa può arrivare a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi.
- Limitazioni estese: Per i primi tre anni, non è consentita la guida di veicoli con potenza specifica superiore a 75 kW/t e potenza massima oltre 105 kW.
- Obblighi introdotti: È richiesto l’uso del casco per tutti i conducenti, l’assicurazione e l’apposizione di una targa identificativa. Inoltre, i monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
Autovelox
- Regolamentazione: Viene limitato l’uso degli autovelox, impedendo l’installazione su strade con limiti di velocità inferiori a 50 km/h in città e a 90 km/h fuori città.
Abbandono di animali
- Sanzioni incrementate: Chi abbandona animali in strada rischia la sospensione della patente da sei mesi a un anno e, in caso di incidenti con feriti o decessi, pene detentive fino a sette anni.
Queste modifiche mirano a promuovere una maggiore responsabilità e sicurezza tra gli utenti della strada.
Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti
Ecco un dettaglio sulle novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti:
Guida in stato di ebbrezza
- Tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l:
- Multa: da 573 a 2.170 euro.
- Sospensione della patente: da 3 a 6 mesi.
- Tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l:
- Multa: da 800 a 3.200 euro.
- Sospensione della patente: da 6 mesi a 1 anno.
- Arresto: fino a 6 mesi.
- Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
- Alcolock:
- Per i recidivi è obbligatorio installare un dispositivo (Alcolock) che impedisce l’accensione del veicolo se il conducente risulta positivo all’alcoltest.
- L’obbligo vale per almeno 3 anni.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti
- Test di rilevamento:
- Test immediati per chi manifesta sintomi di alterazione.
- In caso di positività, patente sospesa immediatamente.
- Sanzioni:
- Multa da 1.500 a 6.000 euro.
- Sospensione della patente: da 1 a 2 anni.
- Arresto: fino a 1 anno.
- In caso di recidiva, la patente può essere revocata per un periodo fino a 3 anni.
- Inasprimento delle pene:
- Se si causa un incidente sotto l’effetto di droga o alcol, le pene sono raddoppiate.
- In caso di decesso o lesioni gravi, si applicano le norme sull’omicidio stradale o lesioni personali stradali aggravate.
Questi provvedimenti mirano a contrastare comportamenti pericolosi alla guida, aumentando la deterrenza attraverso pene più severe e controlli più rigidi.
Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti
Il nuovo Codice della Strada introduce misure più severe per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e contrastare comportamenti irresponsabili. Ecco i dettagli:
Guida in stato di ebbrezza
- Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l:
- Multa: da 573 a 2.170 euro.
- Sospensione della patente: da 3 a 6 mesi.
- Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l:
- Multa: da 800 a 3.200 euro.
- Sospensione della patente: da 6 mesi a 1 anno.
- Arresto: fino a 6 mesi.
- Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
- Multa: da 1.500 a 6.000 euro.
- Sospensione della patente: da 1 a 2 anni.
- Arresto: fino a 1 anno.
- Confisca del veicolo: se il conducente è proprietario del mezzo.
- Alcolock:
- Per i recidivi è obbligatorio installare un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo in presenza di alcol (sistema Alcolock).
- Durata dell’obbligo: 3 anni.
- Neopatentati:
- Per chi ha conseguito la patente da meno di 3 anni, vige il divieto assoluto di consumo di alcol.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti
- Test di rilevamento immediati:
- Chi manifesta sintomi di alterazione può essere sottoposto a test sul posto (salivari o ematici).
- In caso di positività, la patente è sospesa immediatamente.
- Sanzioni:
- Multa: da 1.500 a 6.000 euro.
- Sospensione della patente: da 1 a 2 anni.
- Arresto: fino a 1 anno.
- Recidiva:
- In caso di reiterazione dell’infrazione, la patente può essere revocata per un massimo di 3 anni.
- Incidenti stradali:
- In caso di incidente causato sotto l’effetto di droga o alcol:
- Le sanzioni sono raddoppiate.
- Si applicano le norme sull’omicidio stradale o sulle lesioni personali stradali aggravate.
- In caso di incidente causato sotto l’effetto di droga o alcol:
Obiettivo delle misure
- Contrastare comportamenti pericolosi alla guida.
- Aumentare la deterrenza attraverso pene più severe e controlli capillari.
- Promuovere la responsabilità tra gli utenti della strada.
CASSAZIONE MASSIME GUIDA STATO EBREZZA GUIDA EBREZZA- PENALE GUIDA STATO EBREZZA
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso pronunce significative riguardanti la guida in stato di ebbrezza, chiarendo aspetti fondamentali relativi all’accertamento del reato e alle sanzioni applicabili.
Accertamento dello stato di ebbrezza senza alcoltest GUIDA STATO EBREZZA
Con la sentenza n. 20436/2024, la Cassazione ha stabilito che l’accertamento della guida in stato di ebbrezza può basarsi non solo sull’esito dell’etilometro, ma anche su elementi sintomatici osservati dagli agenti, quali:
- Odore di alcol intenso proveniente dal conducente o dall’abitacolo del veicolo.
- Incapacità di coordinare i movimenti e di mantenere l’equilibrio.
- Comportamento alterato al volante, come manovre irregolari o difficoltà nel seguire la segnaletica.
- Difficoltà di linguaggio e nell’esprimersi in modo chiaro e coerente.
- Incapacità di rispondere lucidamente alle domande poste dagli agenti.
Questa decisione amplia le modalità di accertamento del reato, superando la dipendenza esclusiva dall’alcoltest.
Revoca della patente in caso di incidente- GUIDA EBREZZA
La Cassazione ha chiarito che, in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e conseguente incidente stradale, la revoca della patente è obbligatoria. Per “incidente stradale” si intende qualsiasi evento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione, anche senza il coinvolgimento di terzi o altri veicoli. Ad esempio, la fuoriuscita dalla sede stradale con ribaltamento del veicolo rientra in questa definizione.
Particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha riconosciuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può applicarsi anche al reato di guida in stato di ebbrezza, purché ricorrano specifiche condizioni. In particolare, l’assenza di precedenti penali, la non abitualità al consumo di alcol e l’assenza di pericoli concreti per la circolazione stradale possono giustificare l’applicazione di questa causa di non punibilità, anche in presenza di un tasso alcolemico elevato.
Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest
È legittimo il rifiuto di sottoporsi alle analisi in ospedale per verificare il tasso alcolemico, purché il conducente sia stato informato delle conseguenze legali di tale rifiuto. Tuttavia, il rifiuto comporta sanzioni equivalenti a quelle previste per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, inclusa la sospensione o revoca della patente.
Queste pronunce evidenziano l’approccio rigoroso della giurisprudenza italiana nei confronti della guida in stato di ebbrezza, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di comportamenti responsabili da parte dei conducenti.
La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze riguardanti la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, chiarendo gli elementi necessari per configurare il reato previsto dall’articolo 187 del Codice della Strada.
Accertamento dello stato di alterazione
Per configurare il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, non è sufficiente la semplice positività ai test tossicologici. È necessario dimostrare che il conducente si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, causato dall’assunzione di tali sostanze. Questo principio è stato ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte.
Esame del sangue come prova sufficiente
In una sentenza del 26 luglio 2024, la Cassazione ha chiarito che l’esame del sangue può essere sufficiente per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nel conducente. Tuttavia, è fondamentale che tale risultato sia correlato a evidenze di alterazione psico-fisica durante la guida.
Esame delle urine non sufficiente senza altri riscontri
La Corte ha inoltre stabilito che l’esito positivo dell’esame delle urine non è di per sé sufficiente a configurare il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti. Questo perché le tracce di droga possono rimanere nell’organismo per diversi giorni senza influenzare le capacità di guida al momento del controllo. È quindi necessario associare tali risultati a sintomi evidenti di alterazione.
Necessità di sintomi evidenti di alterazione
La Cassazione ha sottolineato che, per una condanna, devono essere presenti sintomi evidenti di alterazione psico-fisica, come comportamento incoerente, difficoltà motorie o linguaggio sconnesso, osservati dagli agenti al momento del fermo. La sola presenza di sostanze nel corpo non basta a configurare il reato.
Riforma del Codice della Strada e criticità
Con la riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, la contestazione del reato può avvenire semplicemente in caso di positività al test salivare, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione. Tuttavia, questa modifica ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale, poiché potrebbe punire anche chi ha assunto sostanze giorni prima, senza essere in stato di alterazione durante la guida.
Conclusione
Le pronunce della Corte di Cassazione evidenziano l’importanza di accertare non solo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche lo stato di alterazione psico-fisica del conducente al momento della guida, per configurare il reato previsto dall’articolo 187 del Codice della Strada. La recente riforma introduce criteri più stringenti, la cui applicazione pratica potrebbe presentare criticità.
La sentenza n. 3010/2025 della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, affronta diversi aspetti rilevanti in materia di guida in stato di ebbrezza e fornisce importanti chiarimenti interpretativi.
🔹 1. Motivazione della sospensione della patente nel patteggiamento pe rla Guida Ebrezza
La Corte ha stabilito che, nel caso di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza, il giudice deve motivare specificamente la durata della sospensione della patente solo se questa si discosta significativamente dal minimo edittale. Se la durata è pari al minimo o si discosta di poco, è sufficiente una motivazione implicita.
🔹 2. Applicazione della curva di Widmark
La sentenza affronta l’utilizzo della curva di Widmark per stimare il tasso alcolemico al momento dell’incidente. In particolare, se viene rilevato un tasso alcolemico elevato circa un’ora dopo il sinistro, si presume che il conducente fosse in stato di ebbrezza al momento dell’incidente, a meno che non fornisca prove sufficienti che l’assunzione di alcol sia avvenuta dopo l’evento.
🔹 3. Calcolo cumulativo delle sanzioni accessorie
In presenza di condanne per più violazioni del Codice della Strada, come guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice deve sommare i periodi di sospensione della patente previsti per ciascun illecito, escludendo l’applicazione dell’art. 186 del Codice della Strada.
🔹 4. Rinuncia all’assistenza del difensore
La Corte ha chiarito che, se dal verbale di accertamenti urgenti risulta che l’imputato ha rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, non è fondata una successiva doglianza basata sull’incapacità di comprendere quanto gli veniva chiesto a causa dello stato di ebbrezza.
🔹 5. Aggravante dell’orario notturno circa GUIDA EBREZZA
Infine, la sentenza sottolinea che la determinazione della pena nel reato di guida in stato di ebbrezza in orario notturno rientra nella discrezionalità del giudice, il quale può considerare l’elevato grado di pericolo connesso a tale comportamento per giustificare un inasprimento della sanzione.
La sentenza n. 2425/2025 della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza, distinguendo tra sanzione accessoria e misura cautelare.
🔹 Contesto della decisione
Il caso riguardava un conducente sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. La Prefettura di Alessandria aveva disposto la sospensione cautelare della patente per cinque mesi. Tuttavia, il Giudice di Pace di Tortona aveva annullato l’ordinanza prefettizia, ordinando al conducente di sottoporsi a visita medica. Il Tribunale di Alessandria ha poi confermato questa decisione, ritenendo illegittima la sospensione cautelare in quel caso specifico. La Prefettura ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
🔹 I quattro principi di diritto affermati SULLA GUIDA EBREZZA
- Sanzione accessoria (art. 186 C.d.S.): La sospensione della patente, prevista come sanzione accessoria per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b), è disposta dal giudice penale, anche se l’esecuzione è affidata al Prefetto.Misura cautelare (art. 223 C.d.S.): La sospensione cautelare e provvisoria della patente può essere disposta dal Prefetto per prevenire comportamenti pericolosi immediati da parte del conducente.
- Applicabilità della sospensione cautelare: La sospensione cautelare può essere applicata anche nei casi di guida in stato di ebbrezza che costituiscono reato, purché intervenga entro un tempo ragionevole.Tempestività della misura cautelare: La sospensione cautelare deve essere adottata entro un termine ragionevole, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito.🔹 Implicazioni pratiche
Questa sentenza chiarisce che la sospensione della patente può avere natura sia di sanzione accessoria sia di misura cautelare, ciascuna con presupposti e finalità differenti. È fondamentale che le autorità competenti rispettino i tempi e le procedure previste per ciascuna tipologia di sospensione