GUIDA EBREZZA ALCOL SOSPENSIONE PATENTE TENUITA’ FATTO

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ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
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Guida in Stato di Ebbrezza e Sanzioni: Una Prospettiva Approfondita

La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di incidenti stradali mortali in tutto il mondo. Le leggi che regolamentano questa pratica variano da paese a paese, ma l’obiettivo principale è garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti causati dall’uso di alcol o droghe durante la guida. In questo articolo, esploreremo le leggi sulla guida in stato di ebbrezza e le sanzioni associate.

Definizione di Ebbrezza e Strumenti di Rilevamento:

Prima di esaminare le sanzioni, è importante comprendere cosa significhi “guidare in stato di ebbrezza”. Generalmente, ciò si riferisce al superamento dei limiti legali di alcolemia consentiti durante la guida. La concentrazione di alcol nel sangue è misurata in grammi per decilitro (g/dl) o milligrammi per centimetro cubo (mg/cm³).

Gli strumenti utilizzati per rilevare l’ebbrezza durante la guida includono l’alcoltest e i test del sangue. L’alcoltest è un dispositivo portatile che misura la quantità di alcol nell’aria espirata, fornendo un’indicazione immediata dei livelli di alcolemia. I test del sangue, invece, forniscono una misurazione più precisa ma richiedono una maggiore complessità logistica.

Limiti di Alcolemia e Sanzioni Associate:

I limiti di alcolemia legali variano notevolmente da paese a paese. Ad esempio, negli Stati Uniti, il limite è generalmente dello 0,08% g/dl per gli automobilisti adulti. Tuttavia, alcuni paesi e alcune giurisdizioni hanno limiti più severi per i conducenti neopatentati o per coloro che guidano veicoli commerciali.

Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza comprendono una combinazione di multe, sospensioni della patente di guida e, in alcuni casi, l’incarcerazione. La gravità delle sanzioni dipende spesso dai livelli di alcolemia, dalla presenza di recidiva e dalla presenza di circostanze aggravanti, come l’incidente stradale o la lesione di persone.

Effetti sulla Patente di Guida:

La sospensione della patente di guida è una delle sanzioni più comuni per la guida in stato di ebbrezza. La durata della sospensione può variare notevolmente a seconda delle leggi locali e delle circostanze specifiche del caso. In alcuni casi, la patente può essere sospesa immediatamente dopo l’arresto, mentre in altri paesi potrebbe essere richiesto un processo legale prima che la sospensione entri in vigore.

Per i conducenti reincidenti o per coloro che commettono gravi violazioni, come guidare con un livello di alcolemia molto superiore al limite legale, la revoca permanente della patente potrebbe essere una conseguenza.

Sanzioni Penali:

Le sanzioni penali per la guida in stato di ebbrezza possono variare notevolmente. In molti paesi, la prima infrazione può comportare una multa significativa, servizio alla comunità e la possibilità di condizionale. Tuttavia, per le recidive o per gli incidenti gravi causati dall’ebbrezza, le sanzioni possono includere pene detentive effettive.

 

 

Approcci Preventivi e Campagne di Sensibilizzazione:

Per prevenire la guida in stato di ebbrezza, molte giurisdizioni implementano campagne di sensibilizzazione pubblica e controlli stradali sobrietà. Questi sforzi mirano a educare il pubblico sugli effetti pericolosi dell’ebbrezza durante la guida e a scoraggiare questo comportamento.

 

La guida in stato di ebbrezza è una seria minaccia per la sicurezza stradale e le leggi adottate per prevenirne la diffusione sono rigorose per una buona ragione. La combinazione di sanzioni legali, sospensione della patente, programmi di riabilitazione e altri provvedimenti serve a punire i trasgressori e, sperabilmente, a dissuadere gli altri dall’ingerire alcol o droghe prima di mettersi al volante.

GUIDA EBREZZA ALCOL SOSPENSIONE PATENTE TENUITA’ FATTO

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Le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse sulla questione relativa all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non “al Giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 – 01, così massimata: “In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”). Nella motivazione della suddetta pronuncia, si legge: “In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, Le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzie di condanna”.

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Come espressamente riconosciuto nei motivi di ricorso, detto orientamento è stato ribadito da questa Corte, che ha precisato che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, Sez. 4 – n. 7526 del 04/12/2018, Rv. 275127 – 01, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento). In motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’accertamento del reato.

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La Corte intende ribadire il consolidato orientamento citato, rilevando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, posto che non risulta affatto irrazionale la scelta legislativa di mantenere la sanzione accessoria ove l’illecito di guida in stato di ebbrezza sia stato comunque accertato, in conformità della ratio ispiratrice della norma volta ad evitare condotte di guida altamente pericolose, finalità perseguibile soltanto attraverso un intervento sul titolo abilitante alla guida e non certamente attraverso la mera privazione del veicolo.

  1. In ossequio ai principi testè richiamati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la conferma della sospensione della patente di guida che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Trento.

GUIDA EBREZZA ALCOL SOSPENSIONE PATENTE TENUITA’ FATTO- BOLOGNA- CAMIONISTI RAVENNA FORLI CESENA RIMINI

 

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Corte di Cassazione

sez. IV, ud. 23 maggio 2023 (dep. 15 giugno 2023), n. 25820
Presidente Ciampi – Relatore Micciché

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza emessa in data 25 ottobre 2022, pronunciando a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Trento ha dichiarato C.A. – imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. C del codice della strada – non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., applicando la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
  2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo di difensore Avv. Nicola Canestrini, che si duole dell’applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida anche nel caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto, deducendo vizio di violazione di legge. Sostiene, al riguardo, che sussiste una previsione espressa circa la applicazione delle sanzioni accessorie in caso di sentenza di patteggiamento, previsione che è invece del tutto assente per le ipotesi di sentenze di proscioglimento, qual è quella con la quale viene riconosciuta la particolare tenuità del fatto. Conclude, dunque, che l’applicabilità della sanzione sarebbe contraria al principio di legalità. Prospetta anche questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27 della Carta Costituzionale.

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Considerato in diritto

  1. II ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
  2. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse sulla questione relativa all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non “al Giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 – 01, così massimata: “In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”). Nella motivazione della suddetta pronuncia, si legge: “In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, Le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzie di condanna”.
  3. Come espressamente riconosciuto nei motivi di ricorso, detto orientamento è stato ribadito da questa Corte, che ha precisato che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, Sez. 4 – n. 7526 del 04/12/2018, Rv. 275127 – 01, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento). In motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’accertamento del reato.
  4. La Corte intende ribadire il consolidato orientamento citato, rilevando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, posto che non risulta affatto irrazionale la scelta legislativa di mantenere la sanzione accessoria ove l’illecito di guida in stato di ebbrezza sia stato comunque accertato, in conformità della ratio ispiratrice della norma volta ad evitare condotte di guida altamente pericolose, finalità perseguibile soltanto attraverso un intervento sul titolo abilitante alla guida e non certamente attraverso la mera privazione del veicolo.
  5. In ossequio ai principi testè richiamati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la conferma della sospensione della patente di guida che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Trento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Trento per quanto di competenza.

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