FRATELLI EREDITA’ LITE CONTI CORRENTI

FRATELLI EREDITA’ LITE CONTI CORRENTI

Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza, si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita' medica.
PENALE EDILIZIA AVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza,si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita’ medica.
  • Avolte il titolare del conto, poche settimane prima di morire, prelevi tutto il denaro depositato in banca e lo faccia letteralmente sparire.
  • Capita di frequente che un genitore anziano abbia problemi di salute che incidono sulla sua capacità di deambulazione e, per rendere più semplice la propria esistenza ed assistenza, decida di cointestare il proprio conto corrente ad uno dei figli, forse quello che lo assiste regolarmente, in modo tale da consentirgli di effettuare le necessarie movimentazioni in sua vece.
  • Ma, può anche decidere che le somme depositate sul quel conto vengano ereditate dal figlio cointestatario, mentre agli altri verranno effettuati ulteriori lasciti

    AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

    ESPERTO SUCCESSIONI DIVISIONI EREDITARIE IMPUGNAZIONI TESTAMENTI 

    051 6447838

  • La Quota Ereditaria e gli Eredi Legittimi: Un’Analisi ApprofonditaL’ereditarietà è un argomento che ha un impatto significativo sulla vita di molte persone. Quando si parla di quota ereditaria e di chi sono gli eredi legittimi, ci si immerge in un mondo complesso e spesso delicato. Questo articolo esplorerà i concetti fondamentali di quota ereditaria, chi sono considerati eredi legittimi, e come queste questioni influenzano il panorama legale ed economico.

    Cos’è la Quota Ereditaria?

    La quota ereditaria rappresenta la porzione del patrimonio di una persona defunta che viene assegnata ai suoi eredi. Questa divisione può avvenire secondo leggi specifiche o testamentarie. In molte giurisdizioni, le leggi sull’eredità delineano come il patrimonio di una persona dovrebbe essere distribuito tra i suoi eredi, specificando le quote di ciascun erede.

    Eredi Legittimi: Chi Sono e Come Vengono Determinati?

    Gli eredi legittimi sono coloro che, secondo le leggi locali, hanno il diritto di ereditare una parte o la totalità del patrimonio di una persona deceduta. La definizione di “legittimo” può variare notevolmente da una giurisdizione all’altra. In molti casi, gli eredi legittimi sono i parenti stretti del defunto, come coniugi, figli e genitori. Le leggi possono anche riconoscere altri parenti, a seconda delle circostanze.

    Le Leggi che Regolano la Quota Ereditaria e gli Eredi Legittimi

    Le leggi sulla quota ereditaria e sugli eredi legittimi possono variare a livello nazionale e internazionale. In molti paesi, la legge stabilisce la percentuale di eredità che spetta a ciascun erede in base al grado di parentela. Tuttavia, molte persone scelgono di redigere un testamento per specificare come desiderano che i loro beni siano distribuiti, spesso modificando le disposizioni della legge.

    Eredità e Successioni: Un Processo Complesso

    Il processo di eredità e successioni può essere complesso, coinvolgendo aspetti legali, fiscali ed emotivi. Gli eredi legittimi possono trovarsi a gestire questioni delicate durante il periodo di lutto, come la distribuzione equa dei beni e la risoluzione di eventuali dispute familiari. Alcuni paesi adottano sistemi di successione che includono anche tasse sull’eredità, il che aggiunge un ulteriore livello di complessità.

    La Questioni Etiche Legate alla Quota Ereditaria

    La questione etica della quota ereditaria solleva domande importanti sulla giustizia e l’uguaglianza. Alcune persone possono ereditare ricchezze significative semplicemente per il fatto di appartenere a una certa famiglia, mentre altre possono lottare economicamente nonostante le loro abilità e sforzi. Questo solleva interrogativi sulla necessità di riforme nelle leggi ereditarie per garantire una distribuzione più equa delle risorse.

    Conclusioni

    In conclusione, la quota ereditaria e gli eredi legittimi sono aspetti fondamentali del diritto successorio. Queste questioni non solo influenzano la vita delle persone coinvolte, ma sollevano anche importanti domande etiche sulla giustizia e l’equità. La comprensione di questi concetti è essenziale per navigare attraverso il complesso mondo dell’eredità e della successione. La riflessione su come tali questioni possano essere gestite in modo giusto ed equo è un passo significativo verso un sistema successorio più inclusivo e sostenibile.

     

     

    La Quota Ereditaria tra Fratelli: Un’Analisi Approfondita

    L’eredità è un tema intriso di complessità legale e questioni emotive. Quando si tratta della quota ereditaria tra fratelli, emergono diversi fattori che plasmano la distribuzione dei beni dopo la morte di un familiare. Questo articolo si propone di esplorare dettagliatamente le dinamiche e le considerazioni coinvolte nella divisione ereditaria tra fratelli.

    Il Contesto Legale della Quota Ereditaria tra Fratelli

    La legge gioca un ruolo cruciale nella determinazione della quota ereditaria tra fratelli. In molte giurisdizioni, in assenza di un testamento specifico, gli eredi legittimi includono i fratelli del defunto. Tuttavia, la percentuale esatta della quota ereditaria può variare notevolmente. Alcune giurisdizioni adottano il principio di divisione equa, assegnando a ciascun fratello una parte uguale dell’eredità, mentre in altre la distribuzione potrebbe essere influenzata da fattori come la presenza di altri parenti o la presenza di figli o coniugi.

    Il Ruolo del Testamento

    La presenza di un testamento può avere un impatto significativo sulla quota ereditaria tra fratelli. Se il defunto ha lasciato disposizioni specifiche nel testamento, queste saranno legalmente vincolanti. Tuttavia, è essenziale che il testamento sia redatto in conformità con le leggi locali per garantire la sua validità. La consulenza legale è spesso raccomandata per garantire chiarezza e precisione nelle disposizioni testamentarie.

    La Possibilità di Contestazioni

    Nel contesto della quota ereditaria tra fratelli, possono emergere contestazioni legali. I motivi possono variare, ma spesso coinvolgono questioni di validità del testamento, dubbi sulla volontà del defunto o dispute sulla distribuzione dei beni. La presenza di questioni non risolte può portare a lunghe e complesse battaglie legali tra i fratelli, con potenziali impatti negativi sulle relazioni familiari.

    La Distribuzione Equa vs. Necessità Individuale

    Un punto di dibattito comune è se la quota ereditaria tra fratelli debba seguire una distribuzione equa o se dovrebbe essere basata sulle necessità individuali. Alcune giurisdizioni seguono il principio di uguaglianza, assegnando a ciascun fratello la stessa percentuale di eredità. Al contrario, in alcune situazioni, la legge potrebbe prendere in considerazione le necessità finanziarie individuali dei fratelli, assegnando una quota maggiore a chi ne ha bisogno di più.

    Il Ruolo della Mediazione Familiare

    Date le complessità emotive coinvolte nella divisione ereditaria tra fratelli, la mediazione familiare può emergere come uno strumento prezioso. La presenza di un mediatore può aiutare a facilitare il dialogo tra i fratelli, cercando soluzioni che tengano conto delle preoccupazioni di ciascun individuo. La mediazione può contribuire a ridurre i conflitti e a preservare le relazioni familiari, offrendo un ambiente più costruttivo per affrontare questioni delicate come la successione ereditaria.

     

    La quota ereditaria tra fratelli è un argomento che spesso si muove tra complessità legali e dinamiche familiari delicate. La comprensione delle leggi locali, la pianificazione accurata attraverso un testamento e, se necessario, l’uso della mediazione familiare possono contribuire a mitigare le potenziali controversie e a garantire una divisione equa e rispettosa dei beni.

     

    L’eredità è un tema intriso di complessità legale e questioni emotive. Quando si tratta della quota ereditaria tra fratelli, emergono diversi fattori che plasmano la distribuzione dei beni dopo la morte di un familiare. Questo articolo si propone di esplorare dettagliatamente le dinamiche e le considerazioni coinvolte nella divisione ereditaria tra fratelli.

    Il Contesto Legale della Quota Ereditaria tra Fratelli

    La legge gioca un ruolo cruciale nella determinazione della quota ereditaria tra fratelli. In molte giurisdizioni, in assenza di un testamento specifico, gli eredi legittimi includono i fratelli del defunto. Tuttavia, la percentuale esatta della quota ereditaria può variare notevolmente. Alcune giurisdizioni adottano il principio di divisione equa, assegnando a ciascun fratello una parte uguale dell’eredità, mentre in altre la distribuzione potrebbe essere influenzata da fattori come la presenza di altri parenti o la presenza di figli o coniugi.

    Il Ruolo del Testamento

    La presenza di un testamento può avere un impatto significativo sulla quota ereditaria tra fratelli. Se il defunto ha lasciato disposizioni specifiche nel testamento, queste saranno legalmente vincolanti. Tuttavia, è essenziale che il testamento sia redatto in conformità con le leggi locali per garantire la sua validità. La consulenza legale è spesso raccomandata per garantire chiarezza e precisione nelle disposizioni testamentarie.

    La Possibilità di Contestazioni

    Nel contesto della quota ereditaria tra fratelli, possono emergere contestazioni legali. I motivi possono variare, ma spesso coinvolgono questioni di validità del testamento, dubbi sulla volontà del defunto o dispute sulla distribuzione dei beni. La presenza di questioni non risolte può portare a lunghe e complesse battaglie legali tra i fratelli, con potenziali impatti negativi sulle relazioni familiari.

    La Distribuzione Equa vs. Necessità Individuale

    Un punto di dibattito comune è se la quota ereditaria tra fratelli debba seguire una distribuzione equa o se dovrebbe essere basata sulle necessità individuali. Alcune giurisdizioni seguono il principio di uguaglianza, assegnando a ciascun fratello la stessa percentuale di eredità. Al contrario, in alcune situazioni, la legge potrebbe prendere in considerazione le necessità finanziarie individuali dei fratelli, assegnando una quota maggiore a chi ne ha bisogno di più.

    Il Ruolo della Mediazione Familiare

    Date le complessità emotive coinvolte nella divisione ereditaria tra fratelli, la mediazione familiare può emergere come uno strumento prezioso. La presenza di un mediatore può aiutare a facilitare il dialogo tra i fratelli, cercando soluzioni che tengano conto delle preoccupazioni di ciascun individuo. La mediazione può contribuire a ridurre i conflitti e a preservare le relazioni familiari, offrendo un ambiente più costruttivo per affrontare questioni delicate come la successione ereditaria.

    Conclusioni

    La quota ereditaria tra fratelli è un argomento che spesso si muove tra complessità legali e dinamiche familiari delicate. La comprensione delle leggi locali, la pianificazione accurata attraverso un testamento e, se necessario, l’uso della mediazione familiare possono contribuire a mitigare le potenziali controversie e a garantire una divisione equa e rispettosa dei beni.

     

     

  • Di qui i sospetti dei suoi familiari che potrebbero fiutare un intento fraudolento da parte di uno degli eredi.
    • Magari questi, allo scopo di ricevere tutto il denaro senza dividerlo, ha spinto il defunto a consegnarglielo in contanti, a titolo di donazione.

Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l’obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell’obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L’astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante.Si è infatti affermato (Cass., Sez. 2^, 30 marzo 1950, n. 870) che, poichè si rientra nell’ambito dell’art. 809 cod. civ. quando per raggiungere l’intento di liberalità le parti, anzichè utilizzare lo schema negoziale, all’uopo apprestato dalla legge, ne abbiano adottato un altro, caratterizzato da causa diversa, la donazione indiretta non è configurabile allorchè la donazione sia rivestita sotto la forma cambiaria: in tale ipotesi, restando, nei rapporti tra gli originari negoziatori, l’efficacia del titolo formale condizionata alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante, la donazione è impugnabile per la mancanza del requisito della forma dell’atto pubblico.

E più di recente (Cass., Sez. 2^, 30 maggio 1990, n. 7647; Cass., Sez. 1^, 6 marzo 1997, n. 1983) – nel ribadire che qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l’opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma – si è sottolineato che l’esclusione dell’onere di forma deve intendersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sè la causa giustificativa del relativo effetto, ma non anche ai negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma, con conseguente opponibilità del difetto nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e rispettivo giratario.

2. – E’ stata ricondotta alla donazione diretta (da Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2008, n. 26746) l’elargizione come tale di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari, in fattispecie nella quale il beneficiante aveva chiesto alla banca presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, su cui era autorizzata ad operare anche la beneficiata, la formazione di un certo numero di assegni circolari intestati a quest’ultima disponendo che il relativo importo fosse addebitato a quel conto (assegni poi utilizzati dalla donataria, con autonoma determinazione, per il pagamento del prezzo relativo all’acquisto di un fondo).

4.3. – La giurisprudenza (Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2006, n. 7507) ha inoltre ravvisato una donazione diretta nell’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultimo a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo.

5. – In questa sede non occorre approfondire il profilo teorico dell’inquadramento delle liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.. E’ un aspetto, questo, sul quale, alla ricerca del dato unificante delle liberalità non donative, si è soffermata a lungo la dottrina, delineando un panorama articolato: alcuni autori costruendo gli atti di liberalità diversi dalla donazione come un negozio indiretto ed altri muovendo nella direzione di un allontanamento da questa figura; ora cogliendosi l’elemento unificatore e qualificatore nel risultato o effetto dell’atto, riconducibile all’arricchimento del beneficiario, definito nel suo aspetto giuridico o in quello economico; ora mettendosi in luce l’incidenza causale della liberalità nel senso dell’arricchimento dello schema causale minimo eventualmente predisposto dal legislatore (arricchimento inteso non come giustapposizione di un “pezzo”, ma come possibilità di emersione di un nuovo profilo di una causa comunque unitaria).

Interessa, piuttosto, considerare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione.

Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offerti dall’esperienza giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta – è stato sottolineato – di liberalità che si realizzano: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).

Va inoltre tenuto conto del significato che la dottrina ha ricondotto alla tipizzazione del contratto di donazione. La configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili obbliga infatti a fare ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione.

6. – L’inquadramento nella donazione indiretta del trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario, muove dalla considerazione che l’accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un’operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un’attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione.

E’ una soluzione che le Sezioni Unite non condividono, perchè l’operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta.

Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall’altra il trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.

Milita in questa direzione anche l’osservazione secondo cui nel bancogiro, pur inquadrato nello schema della delegazione che si innesta nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente (Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2017, n. 25), la banca non può rifiutarsi di eseguire l’ordine impartitole, in considerazione del rapporto contrattuale che la vincola al delegante, sempre che esista la disponibilità di conto; e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione, dove l’art. 1269 c.c., comma 2, consente al delegato, ancorchè debitore del delegante, di non accettare l’incarico.

  • Pertanto, il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) è sorretto da una fusta causa: di talchè, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore.
  • 6.1. – In particolare, il passaggio di valori patrimoniali a titolo di liberalità dal beneficiante al beneficiario eseguito a mezzo banca non ricade nell’ambito del contratto a favore di terzo, schema attraverso il quale – come si è visto – lo stipulante può realizzare un’attribuzione patrimoniale indiretta a favore del terzo avente i connotati della spontaneità e del disinteresse.
  • Nel contratto a favore di terzo, infatti, il patrimonio del promittente è direttamente coinvolto nel processo attributivo e non si configura – è stato affermato – come mera “zona di transito” tra lo stipulante e il terzo: l’oggetto dell’attribuzione donandi causa in favore del terzo si identifica con la prestazione del promittente e non con quanto prestato dallo stipulante al promittente medesimo.
  • A ciò deve aggiungersi che, mentre nel contratto a favore di terzo nasce immediatamente un diritto azionabile del terzo verso il promittente, il terzo beneficiario che sia destinatario di un ordine di giro non acquista alcun diritto nei confronti della banca proveniente dal contratto che intercorre tra la banca medesima e l’ordinante. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3^, 1 dicembre 2004, n. 22596; Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2008, n. 23864; Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2017, n. 25, cit.), l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l’obbligazione del delegato, ai sensi dell’art. 1269 c.c., comma 1.
  • 6.2. – Nè la fattispecie che qui viene in considerazione è assimilabile alla cointestazione del deposito bancario, suscettibile di integrare gli estremi di una donazione indiretta in favore del cointestatario con la messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro in modo non corrispondente ai versamenti effettuati. Solo nella cointestazione, infatti, si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario; laddove nel caso che ci occupa il contratto di deposito titoli in amministrazione conserva integra la causa sua propria, senza alcuna implementazione liberale, collocandosi l’ordine di bonifico dato alla banca dal beneficiante nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento.
  • 7. – In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.

    8. – I motivi in cui si compendia il ricorso – che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro stretta connessione – si appalesano, a questo punto, fondati.

Ha infatti errato la Corte d’appello a considerare l’ordine di bonifico del disponente atto idoneo a veicolare lo spirito di liberalità e a qualificarlo, sulla base di una ritenuta equiparazione all’operazione di cointestazione del deposito in conto corrente, come una donazione indiretta, per la quale soltanto non si richiede la forma solenne prevista per la donazione tipica, pur quando il risultato di liberalità sia di ammontare elevato.

  • CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  • SEZIONI UNITE CIVILI
  • Sentenza 27 luglio 2017, n. 18725
  • Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sezione –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

TESTAMENTO-AVVOCATO-ESPERTO-BOLOGNA-
testamento avvocato Bologna
  • SENTENZA
  • sul ricorso iscritto al N.R.G. 11494 del 2012 proposto da:

 

E., rappresentata e difesa dall’Avvocato Furio Stradella, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Andrea Antonelli in Roma, via dei Gracchi, n. 187;

– ricorrente –

contro

P.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato Alberto Tarlao, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luigi Favino in Roma, via Cola di Rienzo, n. 190;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/11 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 20 dicembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Furio Stradella e Alberto Tarlao.

  • Svolgimento del processo
  • – La vicenda riguarda una fattispecie attributiva triangolare a mezzo banca compiuta a titolo di liberalità: più precisamente, concerne un trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione.

 

Apertasi la successione ab intestato dell’ordinante C.D., la figlia del de cuius, C.E., ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, P.C., chiedendo, per la quota di un terzo spettante all’attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari, ammontanti complessivamente, alla data dell’esecuzione dell’operazione, a Euro 241.040,60.

Premesso che gli strumenti finanziari (quote di Venetocash e di Venetocapital e titoli di Cassamarca) appartenevano al di lei padre ed erano custoditi in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso Cassamarca s.p.a. e che la convenuta, nella qualità di delegata, aveva dato ordine alla banca di trasferirli sul proprio conto, l’attrice ha dedotto la nullità del negozio attributivo, in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione.

La P. si è difesa rilevando che il trasferimento era stato chiesto direttamente dal titolare dei titoli e solo reiterato da essa delegata. Ha sostenuto che l’attribuzione doveva essere considerata, in parte, adempimento di obbligazione naturale, giustificata dal legame affettivo che ella aveva instaurato con il de cuius e dalla cura e dall’assistenza prestate nei suoi confronti durante il corso della malattia che lo aveva portato alla morte; in parte, donazione indiretta.

2. – Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della liberalità. Accertato che l’ordine alla banca proveniva dal C., il Tribunale ha distinto tra negozio sottostante (attribuzione patrimoniale alla P.) e ordine alla banca. Secondo il primo giudice, l’ordine alla banca è negozio astratto, autonomo rispetto ai rapporti inter partes; il negozio tra le parti è quello che rileva e deve essere qualificato come donazione vera e propria; il trasferimento non può essere ritenuto adempimento di obbligazione naturale (“in quanto i titoli sono stati attribuiti alla P. non con l’intento di adempiere ad un dovere morale e sociale, ma in considerazione dell’assistenza prestata al de cuius durante la sua malattia”), ma piuttosto donazione remuneratoria. Di qui la nullità per difetto di forma.

3. – A diversa conclusione è pervenuta la Corte d’appello di Trieste, la quale, con sentenza in data 20 dicembre 2011, ha accolto il gravame proposto in via principale dalla P. e rigettato la domanda.

La Corte territoriale ha osservato, innanzitutto, che “i fatti non sono contestati e che l’istruttoria ha confermato il “doppio” ordine, necessario perchè la banca aveva smarrito il primo ordine, sottoscritto direttamente dal C.”. Sempre in punto di fatto, la Corte di Trieste, valorizzando la deposizione testimoniale del direttore della banca, ha ritenuto provato che la P. aveva assistito il C., precisando che la convivenza tra le parti era cominciata prima che questi scoprisse di essere affetto da un male incurabile.

La Corte d’appello ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. I giudici del gravame hanno considerato che, per integrare la liberalità di cui all’art. 809 c.c., non è indispensabile il collegamento “di due negozi, uno fra donante e donatario, e l’altro fra donante e terzo che realizza lo scopo-donazione”, ma basta un solo negozio, con il rispetto delle forme per esso previste. Secondo la Corte di Trieste, l’ordine dato dal beneficiante all’istituto di credito è idoneo a veicolare lo spirito di liberalità.

La Corte d’appello ha dichiarato assorbito il motivo di appello con cui l’appellante P. ha sostenuto che l’atto compiuto andava ricondotto all’adempimento di un’obbligazione naturale; e ha altresì dichiarato assorbito l’appello incidentale della C..

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la C. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

4.1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 c.c., in relazione agli artt. 1852 e 1834 c.c.) la ricorrente censura che la Corte di Trieste abbia ritenuto che il mero trasferimento di valori mobiliari, non avente fondamento in alcun negozio causale sottostante, sia ad ogni effetto una donazione indiretta e, come tale, sottratta al vincolo della forma. Ad avviso della ricorrente, la liberalità attuata a mezzo bonifico non è una donazione indiretta, ma una donazione diretta, la quale richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. L’esclusione dell’onere della forma – implicitamente prevista, per le donazioni indirette, dall’art. 809 cod. civ. – sarebbe riferibile alle sole fattispecie negoziali causali, laddove nella specie ci si troverebbe di fronte ad una semplice operazione bancaria.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nel ragionamento della Corte d’appello non vi sarebbe traccia di spiegazioni circa la ragione per la quale l’art. 809 c.c., debba trovare applicazione non solo ai contratti bancari di deposito cointestati, ma anche alle mere esecuzioni di disposizioni di trasferimento titoli dal conto del donante a quello del donatario.

5. – La P. ha resistito con controricorso, in particolare sottolineando che la vicenda del trasferimento dei titoli attraverso l’ordine impartito alla banca dal beneficiante è assimilabile all’ipotesi – che la giurisprudenza riconduce alla donazione indiretta – della cointestazione del conto corrente con successivo transito sullo stesso di somme appartenenti ad uno solo dei cointestatari.

6. – Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive posizioni in prossimità dell’udienza fissata dinanzi alla Sezione semplice.

7. – Con ordinanza interlocutoria n. 106 del 4 gennaio 2017, la 2^ Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, segnalando la presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e di un quadro interpretativo “frammentato” in ordine alla questione se, per aversi donazione indiretta, sia necessaria la presenza di almeno due negozi, o se sia sufficiente un solo negozio o, persino, un mero atto non negoziale, ed evidenziando, altresì, la particolare rilevanza della stessa, stante il frequente ricorso a operazioni del tipo di quelle compiute nella specie in funzione trans o post mortem.

8. – Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

9. – In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

  • Motivi della decisione
  • – La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite solleva un problema di rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche): l’uno, definito dall’art. 769 c.c., come l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; le altre, contemplate dall’art. 809 c.c., come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l’archetipo l’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell’altro, ma se ne distinguono perchè l’arricchimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

 

Si tratta, in particolare, di stabilire se l’operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all’ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall’art. 769 c.c., o sia inquadrabile tra le liberalità non donative, ai sensi dell’art. 809 c.c., ossia tra gli atti, molti dei quali aventi una propria disciplina, che, secondo una accreditata definizione dottrinale, possono essere impiegati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione.

Più precisamente, occorre domandarsi se la stabilità del trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordinata all’adozione dello schema formale – causale della donazione; o se l’attribuzione liberale a favore del beneficiario rappresenti una conseguenza indiretta giustificata dal ricorso ad un’operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l’intermediazione dell’ente creditizio.

1.1. – La riconduzione all’uno o all’altro ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile.

Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede l’applicabilità delle norme riguardanti l’atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l’assolvimento dell’onere della forma di cui all’art. 782.

Il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell’art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.

Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. 2^, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. 1^, 5 giugno 2013, n. 14197).

2. – Per rispondere al quesito, occorre preliminarmente procedere ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l’esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all’ambito della donazione indiretta e di quelle per le quali si è ritenuta invece necessaria l’adozione del contratto di donazione per la manifestazione della volontà e per la realizzazione dell’interesse liberale.

3. – La liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente – stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto, senza che quest’ultimo paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di vantaggio economico per lo stipulante. Il contratto a favore di terzo può bensì importare una liberalità a favore del medesimo, ma costituendo detta liberalità solo la conseguenza non diretta nè principale del negozio giuridico avente una causa diversa, si tratta di una donazione indiretta, la quale, se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste (Cass., Sez. 1^, 29 luglio 1968, n. 2727).

Seguendo quest’ordine di idee, si è ricondotta alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario (Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1999, n. 3499; Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. 2^, 12 novembre 2008, n. 26983). Anche la cointestazione di buoni postali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l’esistenza dell’animus donandi, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l’effetto ulteriore di attuare un’attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti (Cass., Sez. 2^, 9 maggio 2013, n. 10991).

3.1. – Costituisce del pari donazione indiretta il pagamento di un’obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (Cass., Sez. 1^, 3 maggio 1969, n. 1465). Anche qui si assiste ad un’operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti: il solvens, estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell’adempimento, il quale dispone della propria sfera nel senso della liberalità verso il debitore, liberandolo da un’obbligazione; il creditore; ed il debitore, beneficiario della liberalità.

3.2. – Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giurisprudenza qualifica l’intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. 3^, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez. 2^, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. 2^, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass., Sez. 6^-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. 2^, 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. 2^, 30 maggio 2017, n. 13619).

3.3. – Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell’acquirente o dell’alienante (Cass., Sez. 2^, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. 2^, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass., Sez. 2^, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. 2^, 23 maggio 2016, n. 10614). In tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire – appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni corrispettive – la finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell’attribuzione di maggior valore.

3.4. – Anche la rinuncia abdicativa può atteggiarsi a liberalità (Cass., Sez. 2^, 3 marzo 1967, n. 507; Cass., Sez. 2^, 29 maggio 1974, n. 1545; Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2013, n. 482; Cass., Sez. 2^, 25 febbraio 2015, n. 3819).

4. – Passando alle ipotesi che sono state ricondotte, attraverso un’opera di perimetrazione, nell’ambito del contratto di donazione, la giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 23 febbraio 1973, n. 527) ha considerato donazione diretta il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità; e ciò sul rilievo che, quando trasferisce detto libretto, il depositante non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca per conseguire un diverso risultato economico, ma pone in essere con un diverso soggetto un altro negozio, quello di trasferimento, realizzabile per una delle tante cause possibili, le quali non sono conseguite come effetto indiretto della trasmissione, ma ne costituiscono direttamente lo scopo.

SUCCESSIONE LITI IMPUGNAZIONE TESTAMENTO RISOLVI AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONI BOLOGNA
studio quota legittima

4.1. – Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l’obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell’obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L’astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante.

Si è infatti affermato (Cass., Sez. 2^, 30 marzo 1950, n. 870) che, poichè si rientra nell’ambito dell’art. 809 cod. civ. quando per raggiungere l’intento di liberalità le parti, anzichè utilizzare lo schema negoziale, all’uopo apprestato dalla legge, ne abbiano adottato un altro, caratterizzato da causa diversa, la donazione indiretta non è configurabile allorchè la donazione sia rivestita sotto la forma cambiaria: in tale ipotesi, restando, nei rapporti tra gli originari negoziatori, l’efficacia del titolo formale condizionata alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante, la donazione è impugnabile per la mancanza del requisito della forma dell’atto pubblico.

E più di recente (Cass., Sez. 2^, 30 maggio 1990, n. 7647; Cass., Sez. 1^, 6 marzo 1997, n. 1983) – nel ribadire che qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l’opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma – si è sottolineato che l’esclusione dell’onere di forma deve intendersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sè la causa giustificativa del relativo effetto, ma non anche ai negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma, con conseguente opponibilità del difetto nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e rispettivo giratario.

4.2. – E’ stata ricondotta alla donazione diretta (da Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2008, n. 26746) l’elargizione come tale di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari, in fattispecie nella quale il beneficiante aveva chiesto alla banca presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, su cui era autorizzata ad operare anche la beneficiata, la formazione di un certo numero di assegni circolari intestati a quest’ultima disponendo che il relativo importo fosse addebitato a quel conto (assegni poi utilizzati dalla donataria, con autonoma determinazione, per il pagamento del prezzo relativo all’acquisto di un fondo).

4.3. – La giurisprudenza (Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2006, n. 7507) ha inoltre ravvisato una donazione diretta nell’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultimo a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo.

5. – In questa sede non occorre approfondire il profilo teorico dell’inquadramento delle liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.. E’ un aspetto, questo, sul quale, alla ricerca del dato unificante delle liberalità non donative, si è soffermata a lungo la dottrina, delineando un panorama articolato: alcuni autori costruendo gli atti di liberalità diversi dalla donazione come un negozio indiretto ed altri muovendo nella direzione di un allontanamento da questa figura; ora cogliendosi l’elemento unificatore e qualificatore nel risultato o effetto dell’atto, riconducibile all’arricchimento del beneficiario, definito nel suo aspetto giuridico o in quello economico; ora mettendosi in luce l’incidenza causale della liberalità nel senso dell’arricchimento dello schema causale minimo eventualmente predisposto dal legislatore (arricchimento inteso non come giustapposizione di un “pezzo”, ma come possibilità di emersione di un nuovo profilo di una causa comunque unitaria).

Interessa, piuttosto, considerare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione.

Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offerti dall’esperienza giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta – è stato sottolineato – di liberalità che si realizzano: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).

Va inoltre tenuto conto del significato che la dottrina ha ricondotto alla tipizzazione del contratto di donazione. La configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili obbliga infatti a fare ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione.

6. – L’inquadramento nella donazione indiretta del trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario, muove dalla considerazione che l’accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un’operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un’attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione.

E’ una soluzione che le Sezioni Unite non condividono, perchè l’operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta.

Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall’altra il trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.

Milita in questa direzione anche l’osservazione secondo cui nel bancogiro, pur inquadrato nello schema della delegazione che si innesta nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente (Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2017, n. 25), la banca non può rifiutarsi di eseguire l’ordine impartitole, in considerazione del rapporto contrattuale che la vincola al delegante, sempre che esista la disponibilità di conto; e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione, dove l’art. 1269 c.c., comma 2, consente al delegato, ancorchè debitore del delegante, di non accettare l’incarico.

Pertanto, il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) è sorretto da una fusta causa: di talchè, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore.

6.1. – In particolare, il passaggio di valori patrimoniali a titolo di liberalità dal beneficiante al beneficiario eseguito a mezzo banca non ricade nell’ambito del contratto a favore di terzo, schema attraverso il quale – come si è visto – lo stipulante può realizzare un’attribuzione patrimoniale indiretta a favore del terzo avente i connotati della spontaneità e del disinteresse.

Nel contratto a favore di terzo, infatti, il patrimonio del promittente è direttamente coinvolto nel processo attributivo e non si configura – è stato affermato – come mera “zona di transito” tra lo stipulante e il terzo: l’oggetto dell’attribuzione donandi causa in favore del terzo si identifica con la prestazione del promittente e non con quanto prestato dallo stipulante al promittente medesimo.

A ciò deve aggiungersi che, mentre nel contratto a favore di terzo nasce immediatamente un diritto azionabile del terzo verso il promittente, il terzo beneficiario che sia destinatario di un ordine di giro non acquista alcun diritto nei confronti della banca proveniente dal contratto che intercorre tra la banca medesima e l’ordinante. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3^, 1 dicembre 2004, n. 22596; Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2008, n. 23864; Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2017, n. 25, cit.), l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l’obbligazione del delegato, ai sensi dell’art. 1269 c.c., comma 1.

6.2. – Nè la fattispecie che qui viene in considerazione è assimilabile alla cointestazione del deposito bancario, suscettibile di integrare gli estremi di una donazione indiretta in favore del cointestatario con la messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro in modo non corrispondente ai versamenti effettuati. Solo nella cointestazione, infatti, si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario; laddove nel caso che ci occupa il contratto di deposito titoli in amministrazione conserva integra la causa sua propria, senza alcuna implementazione liberale, collocandosi l’ordine di bonifico dato alla banca dal beneficiante nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento.

7. – In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.

8. – I motivi in cui si compendia il ricorso – che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro stretta connessione – si appalesano, a questo punto, fondati.

Ha infatti errato la Corte d’appello a considerare l’ordine di bonifico del disponente atto idoneo a veicolare lo spirito di liberalità e a qualificarlo, sulla base di una ritenuta equiparazione all’operazione di cointestazione del deposito in conto corrente, come una donazione indiretta, per la quale soltanto non si richiede la forma solenne prevista per la donazione tipica, pur quando il risultato di liberalità sia di ammontare elevato.

9. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

  • Q.M.

  • accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

. B.F. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Brescia il fratello L. per chiedere la divisione dell’eredità del comune padre B.L.M. deceduto il (OMISSIS) ab intestato. La madre delle parti aveva rinunciato all’eredità e ai due figli avrebbero dovuto essere assegnati alcuni beni immobili, tenendo presenti le elargizioni al coerede L., nonchè il debito del de cuius verso l’attore.

Ciò premesso deve evidenziarsi che dalla lettura della citazione nella specie consentita essendo sollevata una censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, emerge che effettivamente il ricorrente nell’atto di citazione aveva dedotto che anche l’assegno in questione rappresentasse una liberalità.

Inoltre la tesi del ricorrente sull’astrazione negoziale non può trovare accoglimento in quanto, se è vero che l’assegno bancario deve considerarsi nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, nel caso di specie il rapporto sottostante era stato qualificato come donazione e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto provare che, invece, si riferiva ad altro rapporto contrattuale che non necessitava di forma ad substantiam (Sez. 3, Sent. n. 21098 del 2013).

PARMA,REGGIO EMILIA, MODENA, PIACENZA, BOLOGNA ,FERRARA, FORLI CESENA, RAVENNA, RIMINI
PARMA,REGGIO EMILIA, MODENA, PIACENZA, BOLOGNA ,FERRARA, FORLI CESENA, RAVENNA, RIMINI

Infatti, la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto come nel caso di mancanza di forma ad substantiam.

Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l’opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all’art. 2722 c.c., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma (Sez. 2, Sent. n. 7647 del 1990).

Pertanto, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia è immune dalle censure evocate dal ricorrente con i primi tre motivi di ricorso.

  1. Il quarto motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere respinto la corte territoriale l’eccezione del ricorrente diretta a far accertare l’appartenenza all’asse ereditario dell’importo di Lire 11,008,034.986 prelevati dal fratello L. dal conto corrente cointestato con il de cuius sul presupposto che detto importo non era stato prospettato come donazione ma come indebita appropriazione.

La sentenza impugnata aveva rigettato la domanda del ricorrente in quanto, trattandosi di un’indebita appropriazione e non di una donazione passibile di essere acquisita all’asse mediante collazione, doveva essere richiesta con il rendiconto. A parere del ricorrente, invece, la somma indicata apparteneva all’asse ereditario sia che dovesse essere considerata una donazione indiretta sia che fosse da qualificarsi come indebita appropriazione e la richiesta di divisione dell’asse ereditario previo accertamento della sua consistenza postulava anche l’accertamento nell’ambito dell’attivo ereditario del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro erede per le somme da questi legittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte.

  1. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato nullità della sentenza del procedimento per violazione degli art. 24 Cost., art. 2697 c.c., artt. 263 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la corte di merito ritenuto che la prospettata appropriazione indebita dell’importo di Lire 11.008.034.986 avrebbe dovuto essere accertata mediante ricorso al rendimento del conto da chiedere tempestivamente.

Cassazione civile sez. II, 02/07/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ì

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. VERRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21381/2015 proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dagli avv.ti VINICIO CASERI,

GIOVANNI DALEFFE;

– ricorrente –

avvocato divorzista bologna casa coniugale
avvocato divorzista bologna casa coniugale

contro

B.L., elettivamente domiciliato in URGNANO, VIA RIMEMBRANZE

456, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIAVAZZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

  1. B.F. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Brescia il fratello L. per chiedere la divisione dell’eredità del comune padre B.L.M. deceduto il (OMISSIS) ab intestato. La madre delle parti aveva rinunciato all’eredità e ai due figli avrebbero dovuto essere assegnati alcuni beni immobili, tenendo presenti le elargizioni al coerede L., nonchè il debito del de cuius verso l’attore.
  2. Il giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, procedeva allo scioglimento della comunione mediante la formazione di due lotti, rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni divisionali.
  3. B.F. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
  4. La Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame, ritenendo che con riferimento all’assegno di Lire 1.500.000.000 rilasciato dal de cuius all’appellante, era stato quest’ultimo a sostenerne la natura di liberalità, tanto che il giudice aveva affermato la nullità della donazione per difetto di forma. Tale profilo era assorbente rispetto alle doglianze proposte. Con riferimento agli importi trasmessi al fratello L., mediante un terzo ( G.) non vi era prova sufficiente che si trattasse di una donazione indiretta mancando la prova dello spirito di liberalità e anche dell’effettivo incasso da parte del fratello L.. Con riguardo alla somma di Lire 11.008.034.986, la stessa non poteva essere posta in collazione in quanto, come affermato dallo stesso appellante, si trattava di un prelievo indebito ad opera del fratello e, dunque, questi avrebbe potuto motivare il rendimento dei conti ove fosse stato richiesto tempestivamente.
  5. B.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.
  6. B.L. ha resistito con controricorso.
  7. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza

ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

avvocato per risolvere eredita’ Bologna

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

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  1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata espressamente censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva attribuito all’assegno di Lire 1,5 miliardi la natura di liberalità sulla base di quanto asseritamente allegato in prime cure da B.F..

Il ricorrente eccepisce che mai, in alcun atto, aveva affermato che l’assegno di lire 1,5 miliardi rappresentasse una liberalità del padre a suo favore, avendo invece invocato, sulla base dell’astrazione negoziale, una promessa di pagamento e riconoscimento di debito in suo favore e gravante sull’eredità a seguito della morte del padre-debitore.

Sulla base di tali considerazioni aveva proposto motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo, ribadendo che era stato lo stesso ricorrente a sostenere la natura di liberalità dell’assegno.

  1. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito disatteso, senza alcuna motivazione, la domanda del ricorrente diretta a far accertare l’esistenza del credito vantato da B.F. nei confronti dell’asse ereditario derivante dall’assegno di Lire 1.500.000.000 emesso a beneficio del signor B.F. dal defunto padre, con conseguente imputazione del 50% di detto importo a carico della quota ereditaria spettante al fratello L..

In sostanza il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente o dell’omessa motivazione, in relazione alle ragioni per le quali era da disattendere il motivo di appello con il quale aveva dedotto che in realtà la dazione di denaro portata dal titolo traeva la sua giustificazione da una causa di natura contrattuale e che era del tutto priva di riscontro l’affermazione secondo la quale nell’atto di citazione B. aveva dedotto che anche il titolo predetto rappresentasse una liberalità del padre a favore del figlio.

  1. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte di merito ritenuto che l’assegno bancario emesso dal de cuius in favore del ricorrente costituisse donazione nulla per difetto di forma, anzichè promessa di pagamento da presumersi fondata su titolo valido fino a prova contraria.

A parere del ricorrente una volta che egli aveva invocato quale titolo di un credito nei confronti dell’asse ereditario l’assegno di 1,5 miliardi essendo questa una promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., doveva operare la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante e, in quanto destinatario della promessa di pagamento, era dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto.

Peraltro, la controparte non aveva mai contestato che l’assegno costituisse promessa di pagamento o riconoscimento di debito non aveva mai contro dedotto l’inesistenza di un rapporto sostanziale giustificativo.

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3.1 I primi tre motivi che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati.

In primo luogo, deve porsi in evidenza che la sentenza impugnata ha ritenuto che l’assegno ricevuto dal ricorrente e consegnatogli dal padre, doveva qualificarsi come donazione nulla per mancanza della forma richiesta dalla legge ad substantiam.

L’accertamento relativo, comportando l’interpretazione del contenuto e delle finalità della domanda giudiziale, è riservato al giudice del merito e, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo che non sia denunciato un error in procedendo, nel qual caso la Corte di Cassazione ha il potere di interpretare la domanda con piena autonomia di indagine e di apprezzamento.

Ciò premesso deve evidenziarsi che dalla lettura della citazione nella specie consentita essendo sollevata una censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, emerge che effettivamente il ricorrente nell’atto di citazione aveva dedotto che anche l’assegno in questione rappresentasse una liberalità.

Inoltre la tesi del ricorrente sull’astrazione negoziale non può trovare accoglimento in quanto, se è vero che l’assegno bancario deve considerarsi nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, nel caso di specie il rapporto sottostante era stato qualificato come donazione e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto provare che, invece, si riferiva ad altro rapporto contrattuale che non necessitava di forma ad substantiam (Sez. 3, Sent. n. 21098 del 2013).

Infatti, la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto come nel caso di mancanza di forma ad substantiam.

Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l’opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all’art. 2722 c.c., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma (Sez. 2, Sent. n. 7647 del 1990).

Pertanto, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia è immune dalle censure evocate dal ricorrente con i primi tre motivi di ricorso.

  1. Il quarto motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere respinto la corte territoriale l’eccezione del ricorrente diretta a far accertare l’appartenenza all’asse ereditario dell’importo di Lire 11,008,034.986 prelevati dal fratello L. dal conto corrente cointestato con il de cuius sul presupposto che detto importo non era stato prospettato come donazione ma come indebita appropriazione.

La sentenza impugnata aveva rigettato la domanda del ricorrente in quanto, trattandosi di un’indebita appropriazione e non di una donazione passibile di essere acquisita all’asse mediante collazione, doveva essere richiesta con il rendiconto. A parere del ricorrente, invece, la somma indicata apparteneva all’asse ereditario sia che dovesse essere considerata una donazione indiretta sia che fosse da qualificarsi come indebita appropriazione e la richiesta di divisione dell’asse ereditario previo accertamento della sua consistenza postulava anche l’accertamento nell’ambito dell’attivo ereditario del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro erede per le somme da questi legittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte.

  1. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato nullità della sentenza del procedimento per violazione degli art. 24 Cost., art. 2697 c.c., artt. 263 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la corte di merito ritenuto che la prospettata appropriazione indebita dell’importo di Lire 11.008.034.986 avrebbe dovuto essere accertata mediante ricorso al rendimento del conto da chiedere tempestivamente.

Il ricorrente evidenzia che non era affatto necessario chiedere il rendiconto che ha un carattere soltanto facoltativo,essendo sufficiente anche chiedere una consulenza tecnica od altri mezzi di prova. Tale istanza peraltro rendeva tempestiva anche quella successiva di rendiconto contenuta nella replica istruttoria dell’esponente essendo nient’altro che la reiterazione della medesima istanza già tempestivamente formulata in precedenza.

PIÙ INFO

5.1 I motivi quarto e quinto, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati.

In primo luogo il Collegio osserva che le conclusioni del ricorrente nell’atto di appello, riportate anche nel ricorso, erano di accertare la consistenza della universalità dei beni mobili e immobili relitti dal signor B.L.M., deceduto in (OMISSIS), di procedere alla collazione dei beni già ricevuti dai coeredi convenuti e di pronunciare la divisione della comunione ereditaria con la formazione delle quote dovute ad ogni singolo coerente e la determinazione degli eventuali conguagli in denaro con ogni provvedimento conseguente.

5.2 La Corte d’Appello ha interpretato la domanda del ricorrente come diretta alla divisione, previa collazione, della somma di Lire 11.008.034.986.

Il ricorrente afferma, invece, che la sua domanda sin dall’atto di citazione doveva intendersi come petizione ereditaria ex art. 533 c.c.. Si tratta di una questione del tutto nuova, mai evocata nel corso del giudizio, e il ricorrente non indica in quale atto l’abbia sollevata in precedenza.

Infatti qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Sez. 6-1, Ord. n. 15430 del 2018).

5.3 Ciò premesso deve ribadirsi che la collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del “de cuius” l’osservanza delle quote spettanti agli eredi – estendendo l’art. 737 c.c., ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l’obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione. Il presupposto dell’obbligo di collazione è che il soggetto ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest’ultimo, sicchè, I beni oggetto di trasferimento ad altro titolo, anche se a favore del coerede, sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un’apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione (Sez. 2, Sent. n. 3932 del 2016), oppure devono essere oggetto di richiesta di rendiconto in sede di divisione.

Diversamente l’azione di petizione ereditaria è un’azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditali in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede (art. 533 c.c., comma 1). Pertanto, colui che agisce per la divisione dei beni ereditari previa collazione, non esercita un petitio hereditatis.

5.4 Nel caso di specie il ricorrente afferma che il fratello L. si era appropriato della somma di Lire 11.008.034.986, prelevandoli indebitamente da un conto corrente cointestato con il padre e aperto presso la sede Cariplo di (OMISSIS).

B.L., invece, afferma nel controricorso di aver comprovato documentalmente che gli asseriti prelievi attenevano all’esercizio di attività imprenditoriale in relazione all’attività imprenditoriale del padre con il quale egli collaborava.

Ne consegue, in conclusione, che una volta interpretata correttamente – la domanda di B.F. come di divisione previa collazione, in mancanza della richiesta di rendimento del conto la domanda dell’originario attore non poteva che essere rigettata con riferimento alle somme oggetto di contestazione.

Quanto al fatto che la domanda diretta a far accertare l’appropriazione indebita delle somme dovesse ritenersi ricompresa in quella di divisione, la tesi è del tutto infondata essendo domande con presupposti del tutto diversi.

Sulla tardività della domanda di rendiconto deve inoltre richiamarsi i(seguente principio di diritto: “Il rendiconto, ancorchè per il disposto dell’art. 723 c.c., costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poichè preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c., a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all’art. 345 c.p.c.” (Sez. 2, Sent. n. 25120 del 2018).

  1. Il ricorso è rigettato, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
  2. La Corte da atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore di B.L. in Euro 15.000 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2019.

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