Testamento pubblico – tutto successioni Bologna

Testamento pubblico – tutto successioni Bologna

CHIAMA PRENDI UN APPUNTAMENTO AVVOCATO ESPERTO

SUCCESSIONI BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

051 6447838

Le indicazioni la Cassazione (sez. II n.2702/2019), in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso poiché, ai sensi dell’art. 2700 c.c.,

secondo la suprema corte l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. La non perfetta coincidenza tra la fattispecie delittuosa ex art. 643 c.p., oggetto dell’invocato giudicato penale, e l’incapacità del testatore accertata nell’impugnata sentenza civile, comporta il rigetto dell’eccezione pregiudiziale formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente P.R..

 

Come più volte ribadito daLLA Corte, il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente (come nel caso in esame) al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti (nella specie, il “fatto” che D.P. fosse cosciente ed orientato sia prima che dopo il (OMISSIS)), non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della “regula iuris” alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità; ne consegue, in tali ipotesi, l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (così Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2735; Cass. Sez. L, 26/09/2017, n. 22376; Cass. Sez. L, 19/11/2010, n. 23483). La non perfetta coincidenza tra la fattispecie delittuosa ex art. 643 c.p., oggetto dell’invocato giudicato penale, e l’incapacità del testatore accertata nell’impugnata sentenza civile, comporta il rigetto dell’eccezione pregiudiziale formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente P.R..

 

Come più volte ribadito da questa Corte, il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente (come nel caso in esame) al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti (nella specie, il “fatto” che D.P. fosse cosciente ed orientato sia prima che dopo il (OMISSIS)), non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della “regula iuris” alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità; ne consegue, in tali ipotesi, l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (così Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2735; Cass. Sez. L, 26/09/2017, n. 22376; Cass. Sez. L, 19/11/2010, n. 23483).

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AVVOCATO PER SUCCESSIONI BOLOGNA

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29174-2014 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO LIGATO, LUCA

GASTINI;

Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza, si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita' medica.
PENALE EDILIZIA AVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza,si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita’ medica.

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE,

16, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA FORTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE MACCARRONE;

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA,

31, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA ROSSELLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato SANDRA MORETTI;

– controricorrenti –

D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato SIMON PIETRO CIOTTI, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

V.L., V.V., R.F.,

V.F., V.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 965/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, il quale ha concluso per l’inammissibilità, o in

subordine per il rigetto, del ricorso;

uditi gli Avvocati Gastini, Moretti, Maccarone e Ciotti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.R. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 965/2014 della Corte d’Appello di Torino,

Resistono con separati controricorsi M.M. e R.S.. D.I. ha depositato in data 16 ottobre 2018 “memoria di costituzione” per partecipare all’udienza di discussione. Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati, V.L., V.V., V.F., V.T. e R.F..

P.R., M.M. e R.S. hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’impugnazione avanzata da Rita P. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Casale Monferrato il 16 marzo 2012, che aveva accolto la domanda formulata con citazione del 3 aprile 2007 da R.S. e D.I., nonchè la domanda di M.M., annullando il testamento pubblico di D.P. per atto pubblico notaio O. del 2 agosto 2006 a causa dell’incapacità d’intendere e di volere del testatore.

D.P., deceduto il (OMISSIS), era coniugato con V.A.. Il 17 novembre 1999 il signor D. aveva redatto un primo testamento in forma olografa, disponendo delle sue sostanze in favore di R.S., R.F., M.M., V.L. e V.V.. Il (OMISSIS), un mese dopo il decesso di V.A., D.P. aveva confezionato un nuovo testamento olografo, che confermava i beneficiari del precedente ed aggiungeva unicamente agli stessi quale erede V.E.. Quindi il 7 aprile 2004 D.P. formò un testamento pubblico, nominando legatari, per i titoli e per il denaro, i medesimi beneficiari dell’olografo del 2003, ed invece erede universale M.M., la quale, oltre al legato in denaro, avrebbe così ricevuto la casa di abitazione del testatore. In particolare, il denaro compreso nel patrimonio di D.P. derivava dalle sostanze di V.R., fratello di A., e perciò il testatore aveva espresso l’intenzione di far pervenire la liquidità ai parenti di quello, signori V., mentre M.M., moglie del cugino del D., veniva beneficiata per essersi occupata dell’assistenza dapprima di V.A. e poi dello stesso D.P.. In data 2 agosto 2006, tuttavia, D.P. dispose con un ulteriore testamento pubblico per notaio O. di tutte le sue sostanze in favore del suo medico curante P.R., revocando ogni precedente testamento. Questo testamento venne formato presso lo studio dentistico del dottor L., marito della P., la quale aveva all’uopo prelevato D.P. dalla sua abitazione, mentre la sera stessa del 2 agosto 2006, trascorsa poco più di un’ora dalla redazione dell’atto pubblico, il de cuius era stato ricoverato presso l’Ospedale (OMISSIS), dopo che al Pronto Soccorso il paziente era stato refertato all’esame obiettivo come in condizioni “scadenti”, “psiche in atteggiamento pseudo-catatonico… collabora agli ordini semplici, non esprime parola udibile”. Da certificazioni mediche D.P. risultava peraltro affetto da anni da diabete mellito e vasculopatia cerebrale.

Ann.

La Corte d’Appello di Torino ha dapprima ricapitolato la sequenza cronologica dei quattro successivi testamenti redatti da D.P.; quindi ha esposto il quadro nosologico documentale dello stesso e ricapitolato le dichiarazioni di diciotto testimoni (inerenti sia alle intenzioni esposte dal de cuius, sia al suo progressivo stato di salute ed alle sue condizioni fisiche, sia alle modalità ed alle circostanze relative al confezionamento del testamento pubblico del 2 agosto 2006); ha poi preso in esame la CTU B., la quale, dalle certificazioni prodotte sullo stato catatonico del paziente, ha desunto lo stato di infermità e di deficienza psichica mostrato dal D. nella circostanza del ricovero del (OMISSIS), ritenendo improbabile un intervallo di lucidità dello stesso al momento dell’atto pubblico. Inoltre, la sentenza impugnata (pag. 52 e ss.) ha dato per accertata, dalla documentazione medica acquisita, la diagnosi di “demenza vascolare” del D., mentre dalle deposizioni testimoniali richiamate (pag. 55) ha ricavato che il de cuius, al momento in cui fu prelevato dalla sua abitazione il (OMISSIS) da parte della P., era in crisi di dispnea, stato confermato al momento del suo immediatamente successivo ricovero ospedaliero. Ancora, la Corte di Torino ha dato rilievo alla circostanza che il D. fosse stato “caricato” sull’autovettura fuoristrada dalla P. e condotto da (OMISSIS) per dettare il suo testamento pubblico non presso lo studio del notaio O., ma presso lo studio medico del marito della P., distante appena cento metri da quello del notaio stesso. La sentenza impugnata spiega altresì le ragioni della inattendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone notaio O., il quale, nonostante la conclamata crisi dispnoica in cui versava il D. al momento del suo prelievo da casa e del suo ricovero in Pronto Soccorso, aveva sostenuto che il testatore avesse indicato la P. quale beneficiaria della sua disposizione testamentaria. Ulteriore circostanza considerata meritevole di inferenza deduttiva dalla Corte di Torino è quella della “urgenza del testamento”, sulla base della deposizione del teste L. circa le ragioni per cui si aspettò il rientro della P. dalla missione militare in Libano per far testare il D., premunendosi, nell’attesa, di un certificato medico del 28 luglio 2006 sulla capacità di intendere e di volere del prossimo testatore. Da tale ragionamento la Corte d’Appello ha tratto la conclusione che D.P. fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento pubblico del (OMISSIS), con conseguente annullamento dell’atto.

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Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di P.R. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 603,2699 e 2700 e 2729 c.c., ovvero dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Si esclude dalla ricorrente che le situazioni patologiche sintomatiche accertate dalla Corte d’Appello potessero lasciar desumere, con sufficiente grado di certezza, lo stato di incapacità del testatore, avendo il notaio, pubblico ufficiale, attestato con fede privilegiata che D.P. avesse espresso una dichiarazione di ultima volontà a favore della P..

Il secondo motivo di ricorso di P.R. denuncia l’omesso esame di fatto rilevante anche al fine di accertare la violazione o falsa dell’art. 2729 c.c., ovvero dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Il fatto non esaminato, di cui si tratta in questa censura, è la presenza, al momento in cui fu redatto il testamento pubblico impugnato, di due testimoni, dipendenti del notaio O., e di tre dipendenti del dottor L., nel cui studio l’atto fu confezionato, i quali tutti potrebbero valere a confermare le dichiarazioni del notaio.

Da ultimo la ricorrente, “per l’ipotesi in cui la Suprema Corte entrasse, accolti i superiori motivi di ricorso, nel merito nel gravame”, “…ripropone le censure rimaste non esaminate”, contenute nel sesto motivo d’appello.

  1. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. presentata il 9 ottobre 2018, P.R. eccepisce il giudicato penale esterno formatosi in conseguenza della sentenza Cass. pen. Sez. 2, n. 15804 del 2017, che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalle parti civili, ha reso inoppugnabile l’assoluzione di P.R., per insussistenza del fatto, dal reato di circonvenzione di incapace, assoluzione pronunciata dal Tribunale di Vercelli e confermata dalla Corte d’Appello di Torino.

Tale eccezione va respinta.

Questa Corte ha più volte evidenziato (si vedano Cass. Sez. 6 2, 02/10/2015, n. 19767; Cass. Sez. 1, 23/11/2000, n. 15128; Cass. Sez. 2, 30/05/2017, n. 13659; arg. anche da Cass. Sez. 1, 19/05/2016, n. 10329) la non perfetta coincidenza della fattispecie di reato di cui agli artt. 643 c.p. con le ipotesi civilistiche di invalidità negoziali ex artt. 428 e 120 c.c., art. 591 c.c., comma 2, n. 3 e art. 775 c.c., in quanto per la consumazione del delitto di circonvenzione di persone incapaci sono necessari, sotto il profilo della condotta materiale, non soltanto l’esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona (stato che non presuppone una vera e propria malattia mentale, ma pur sempre un’effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri), ma anche l’induzione a compiere l’atto pregiudizievole, ovvero un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto, ed altresì l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si ha solo quando l’agente, ben conscio della medesima vulnerabilità della vittima, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sè o ad altri un profitto (cfr. ad esempio Cass. pen. Sez. 2, 23/09/2013, n. 39144; Cass. pen. Sez. 2, 02/07/2015, n. 28080). L’incapacità naturale del disponente che, invece, ai sensi dell’art. 591 c.c., comma 2, n. 3, determina l’annullabilità del testamento richiede unicamente la prova di un’infermità, transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sussistente al momento della redazione dell’atto ed implicante il difetto della coscienza del significato dello stesso e della capacità di autodeterminarsi (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, 19/02/2018, n. 3934).

La non perfetta coincidenza tra la fattispecie delittuosa ex art. 643 c.p., oggetto dell’invocato giudicato penale, e l’incapacità del testatore accertata nell’impugnata sentenza civile, comporta il rigetto dell’eccezione pregiudiziale formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente P.R.. Come più volte ribadito da questa Corte, il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente (come nel caso in esame) al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti (nella specie, il “fatto” che D.P. fosse cosciente ed orientato sia prima che dopo il (OMISSIS)), non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della “regula iuris” alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità; ne consegue, in tali ipotesi, l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (così Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2735; Cass. Sez. L, 26/09/2017, n. 22376; Cass. Sez. L, 19/11/2010, n. 23483).

E’ conseguentemente altresì inammissibile la produzione, ad opera della ricorrente, delle sentenze penali allegate alla memoria ex art. 378 c.p.c., trattandosi comunque di documenti il cui deposito, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non è consentito nel giudizio di cassazione, in quanto, pur essendo successive al giudizio di merito e sopravvenute alla proposizione del ricorso, esse tendono, come visto, a dimostrare la fondatezza dei motivi di impugnazione, e non la nullità della sentenza o l’inammissibilità del ricorso o del controricorso.

2.1. I due motivi di ricorso possono poi essere decisi congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano infondati.

Secondo costante interpretazione giurisprudenziale, l’incapacità naturale del disponente, che, ai sensi dell’art. 591 c.c., determina l’invalidità del testamento, richiede che, al momento della redazione del testamento, il soggetto, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sia privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi (Cass. Sez. 2,27/10/2008, n. 2584; Cass. Sez. 2, 30/01/2003, n. 1444; Cass. Sez. 2, 06/12/2001, 15480). Parte della dottrina ritiene, peraltro, eccessivamente rigoroso l’orientamento giurisprudenziale che considera necessario per l’annullamento del testamento un assoluto difetto di coscienza del testatore, evidenziando il diffondersi di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacità della persona, causano abitualmente menomazioni psichiche e riduzioni di capacità, con conseguenti debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, per cui il disponente può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo, in particolare, l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle loro giornate.

I due motivi di ricorso di P.R. sono entrambi volti a contestare l’accertamento, operato dalla Corte d’Appello di Torino, circa la sussistenza della condizione di incapacità di intendere e di volere di D.P. al momento della redazione del testamento pubblico del (OMISSIS), invocandosi il cattivo uso del ragionamento presuntivo, la fidefacienza dell’attestazione notarile e la mancata considerazione della presenza di altre cinque persone quando l’atto pubblico venne confezionato.

Tuttavia, la prova che il de cuius, a causa di una malattia o di altra causa perturbatrice, fosse privo della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell’atto di ultima volontà può essere acquisita con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se, come nel caso della sentenza della Corte d’Appello di Torino, sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. La Corte di Torino, nell’ambito di tale apprezzamento delle emergenze istruttorie, istituzionalmente devoluto al giudice del merito, ha evidenziato come sin dal novembre 2005 D.P. presentasse, all’esame encefalico, multiple ipodensità in corrispondenza dei nuclei della base e della sostanza bianca peri-ventricolare in rapporto ad esiti di lesioni vascolari ischemiche; ed ancora, vasculopatia ed atrofia cerebrale, nonchè diabete mellito. Lo stesso D., al ricovero al Pronto Soccorso ospedaliero subito dopo aver redatto il testamento impugnato, denotò tale stato: “atteggiamento pseudo-catatonico… rallentamento motorio… non esprime verbo”. La sentenza impugnata ha preso in considerazione anche le circostanze di fatto in cui il D. fu prelevato dalla sua abitazione il (OMISSIS), mentre versava in stato di crisi dispnoica, caricato dalla P. su di una autovettura fuoristrada e condotto da (OMISSIS) per andare a dettare il suo testamento davanti al notaio O. presso lo studio medico del marito della P..

Ora, la deduzione con il ricorso per cassazione di vizi relativi alla valutazione delle prove, o all’efficacia dell’atto pubblico, o all’utilizzo delle presunzioni semplici conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. La valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi, la scelta di opportunità di fare ricorso a presunzioni e la selezione, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono tutti, a norma dell’art. 116 c.p.c., apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando i dati che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.

La ricorrente confonde, poi, l’ambito entro cui rileva la fidefacienza dell’atto notarile.

L’atto pubblico (categoria nella quale rientra il testamento pubblico disciplinato dall’art. 603 c.c.), a norma dell’art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni. Ne consegue che lo stato di sanità mentale, seppur ritenuto e dichiarato dal notaio che redige il testamento pubblico per la mancanza di segni apparenti d’incapacità del testatore, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso (Cass. Sez. 2, 04/05/1982, n. 2741; Cass. Sez. 2, 18/08/1981, n. 4939; Cass. Sez. 2, 15/07/1968, n. 2536; Cass. Sez. 2, 02/08/1966, n. 2152; Cass. Sez. 2, 09/06/1962, n. 1446; arg. anche da Cass. Sez. 2, 27/04/2006, n. 9649).

La ricorrente sollecita inoltre questa Corte a rivalutare l’idoneità probatoria di documenti ed atti dei pregressi gradi di merito, deducendo, al secondo motivo, l’omesso esame non di un “fatto” (come inteso dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012), e cioè di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il secondo motivo di ricorso invita, piuttosto, questa Corte a considerare come la sentenza impugnata non abbia tratto diverse conclusioni della presenza di altre persone nel luogo in cui venne redatto il testamento pubblico, in quanto non sembra alla ricorrente verosimile che quelle persone si fossero tutte disinteressate della crisi dispnoica del D. descritta dai testimoni. Si tratta evidentemente di deduzioni che non minano l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto svolto dai giudici di appello e che perciò non consentono di ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui essi sono pervenuti.

Il ragionamento della Corte d’Appello risulta ancor più insindacabile se si consideri il principio, più volte ribadito in giurisprudenza, per cui, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente (nella specie, ipodensità degenerativa della sostanza bianca peri-ventricolare, atrofia cortico-sottocorticale), una volta accertata l’incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo (nella fattispecie, le visite effettuate nel novembre 2005 e la sera dello stesso (OMISSIS)), per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicchè in concreto si verifica l’inversione dell’onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. 04/03/2016, Sez. 2, n. 4316; Cass. Sez. 2, 09/08/2011, n. 17130; Cass. Sez. L, 12/03/2004, n. 5159).

11.2. E’ infine comunque inammissibile, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il richiamo al sesto motivo di appello sviluppato alle pagine 46 e ss. del ricorso, trascurando le esigenze di tassatività, specificità e riferibilità alla sentenza impugnata tipiche dei motivi di ricorso per cassazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, 22/01/2018, n. 1479).

  1. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei due controricorrenti M.M. e R.S., nonchè della resistente D.I. mentre non occorre provvedere per gli altri intimati V.L., V.V., V.F., V.T. e R.F., i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti M.M. e R.S. ed alla resistente D.I. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per ciascuno dei controricorrenti M.M. e R.S. in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per la resistente D.I. in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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