Fallimento ed altre procedure concorsuali BOLOGNA RIMINI FORLI CESENA RAVENNA IMOLA – Fallimento – Prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità – Società in contabilità semplificata – Deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata – Necessità    

 Fallimento ed altre procedure concorsuali BOLOGNA RIMINI FORLI CESENA RAVENNA IMOLA – Fallimento – Prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità – Società in contabilità semplificata – Deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata – Necessità    
Fallimento ed altre procedure concorsuali BOLOGNA RIMINI FORLI CESENA RAVENNA IMOLA – Fallimento – Prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità – Società in contabilità semplificata – Deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata – Necessità

 

Fallimento ed altre procedure concorsuali BOLOGNA RIMINI FORLI CESENA RAVENNA IMOLA – Fallimento – Prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità – Società in contabilità semplificata – Deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata – Necessità

 

 

 

 

 

 

L’accertamento di fatto circa la fallibilità dell’imprenditore, da compiersi sulla scorta di tali documenti, compete, del resto, al giudice del merito: ciò in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). L’apprezzamento circa il valore probatorio attribuito dalla Corte di appello ai documenti prodotti (che lo stesso giudice distrettuale ha precisato consistere in “fogli privi di data e di ogni altra indicazione”) sfugge, dunque, al sindacato di legittimità. E davvero insuperabile appare, sul piano argomentativo, l’affermazione del giudice distrettuale per cui i ricavi — che a mente dell’art. 1, comma 2, lett. b) avrebbero dovuto riguardare i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, o dall’inizio dell’attività se di durata anteriore — fossero attestati per soli due anni (2012 e 2013), mentre la società era stata costituita nel 2001.

È da rimarcare, in proposito — prendendo specificamente in esame la seconda delle censure articolate dai ricorrenti — che nell’art. 360, n. 5, risultante dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Deve parimenti escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. 16 luglio 2014, n. 16300; in tema anche Cass. 6 luglio 2015, n. 13928, secondo cui oggi non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, che nemmeno sopravvive quale ipotesi di nullità della sentenza, e cioè quale error in procedendo).

Non appare poi concludente quanto dedotto dagli odierni istanti con riferimento all’adozione, da parte della società dichiarata fallita, del sistema della contabilità semplificata di cui all’art. 18 d.p.r. n. 600/1973.

Per un verso, non è esposto come tale questione, di cui la sentenza impugnata non parla, sia stata proposta nei precedenti gradi del giudizio.

 

 

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25188

Fatti di causa

  1. – La Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 22 dicembre 2015, rigettava il reclamo proposto avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Prato aveva dichiarato il fallimento di FA.IMM. s.a.s. di F. P. & C. su istanza della Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a.. Nel decidere l’impugnazione la Corte di merito rilevava che la documentazione prodotta dai reclamanti (la società e il socio illimitatamente responsabile, F. P.) non era idonea a dar prova del mancato superamento dei limiti previsti in tema di fallibilità dell’imprenditore.
  2. – La pronuncia è stata impugnata per cassazione dalla società fallita e dal socio accomandatario con un ricorso affidato a due motivi. Con controricorso resiste Banca Monte di Paschi di Siena, mentre la curatela fallimentare, pure intimata, non ha svolto attività processuale in questa sede.

Ragioni della decisione

  1. – Con il primo motivo sono lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 14, 15 e 18 l. fall.: la censura è formulata avendo riguardo alle “norme per valutare la fallibilità dell’imprenditore individuale e di onere probatorio dell’imprenditore”. I ricorrenti richiamano la documentazione prodotta nel corso del giudizio e rilevano che attraverso di essa avevano dato dimostrazione dell’assoluta mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 l. fall. Rilevano che, del resto, l’impresa si avvaleva della contabilità semplificata ed era perciò tenuta a conservare i soli registri Iva relativi alle annotazioni dei costi e dei ricavi; osservano, inoltre, che il fallimento riguardava una società di persone, soggetto non tenuto alla presentazione del bilancio. I ricorrenti evidenziano, infine, che né il Tribunale, né la Corte di appello si erano avvalsi dei poteri officiosi di indagine loro attribuiti, convocando a chiarimenti la società e indicando o richiedendo alla stessa l’ulteriore documentazione necessaria per offrire riscontro delle condizioni di non fallibilità.

1.1. – Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c.: in particolare, viene lamentata la motivazione insufficiente e contraddittoria per l’omesso o incompleto esame della documentazione prodotta. Rilevano gli istanti che la motivazione del provvedimento doveva ritenersi viziata, dal punto di vista logico, in considerazione dell’inidoneo esame della documentazione prodotta, oltre che assolutamente carente avendo riguardo al requisito dell’insolvenza che la Corte di merito aveva presupposto essere stato accertato in primo grado.

  1. – I due motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, non hanno fondamento.

Come ricordato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, l’omesso deposito, da parte dell’imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell’art. 15, comma 4, l. fall., si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769).

L’accertamento di fatto circa la fallibilità dell’imprenditore, da compiersi sulla scorta di tali documenti, compete, del resto, al giudice del merito: ciò in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). L’apprezzamento circa il valore probatorio attribuito dalla Corte di appello ai documenti prodotti (che lo stesso giudice distrettuale ha precisato consistere in “fogli privi di data e di ogni altra indicazione”) sfugge, dunque, al sindacato di legittimità. E davvero insuperabile appare, sul piano argomentativo, l’affermazione del giudice distrettuale per cui i ricavi — che a mente dell’art. 1, comma 2, lett. b) avrebbero dovuto riguardare i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, o dall’inizio dell’attività se di durata anteriore — fossero attestati per soli due anni (2012 e 2013), mentre la società era stata costituita nel 2001.

È da rimarcare, in proposito — prendendo specificamente in esame la seconda delle censure articolate dai ricorrenti — che nell’art. 360, n. 5, risultante dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Deve parimenti escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. 16 luglio 2014, n. 16300; in tema anche Cass. 6 luglio 2015, n. 13928, secondo cui oggi non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, che nemmeno sopravvive quale ipotesi di nullità della sentenza, e cioè quale error in procedendo).

Non appare poi concludente quanto dedotto dagli odierni istanti con riferimento all’adozione, da parte della società dichiarata fallita, del sistema della contabilità semplificata di cui all’art. 18 d.p.r. n. 600/1973.

Per un verso, non è esposto come tale questione, di cui la sentenza impugnata non parla, sia stata proposta nei precedenti gradi del giudizio.

Ed è noto che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). Per altro verso, e comunque, la scelta dell’imprenditore commerciale di avvalersi della contabilità semplificata non può certo implicare una attenuazione del rigore con cui il giudice fallimentare deve apprezzare l’esistenza delle condizioni di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall.: rigore che si misura con il grado di attendibilità che presenta la documentazione esibita dall’imprenditore per dar conto della sussistenza delle condizioni di cui al testé citato art. 1, comma 2.; che, del resto, il menzionato regime di contabilità semplificata non possa rilevare sul piano civilistico (e, segnatamente, ai fini che qui interessano), può agevolmente desumersi dal rilievo per cui l’art. 18 del d.p.r. n. 600/1973 fa salvi, al primo comma, gli obblighi di tenuta delle scritture previsti da disposizioni diverse da quelle del suddetto decreto (come gli artt. 2214 SS. C.C.).

Quanto poi, alla mancata spendita dei poteri riservati al Tribunale e alla Corte di appello, va osservato che la natura officiosa del procedimento prefallimentare implica solo che il giudice del merito possa attingere elementi di giudizio dagli atti e documenti acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione di parte, ma non pure che debba trasformarsi in organo ufficioso di ricerca della prova (Cass. 15 gennaio 2016, n. 625). Come è stato osservato, il ruolo di supplenza assegnato al giudice fallimentare non è del resto rimesso a presupposti vincolanti poiché richiede una valutazione del giudice di merito circa l’incompletezza del materiale probatorio e l’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonché circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicché, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non determina l’illegittimità della sentenza (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24721: il profilo della congruità motivazionale, pure menzionato da questa pronuncia, qui non rileva, in quanto il primo motivo, in cui è sollevata la questione, non contiene censura al riguardo e comunque, come si è detto, il sindacato sulla logicità della motivazione è oggi estraneo al giudizio di legittimità).

Da ultimo, è carente di autosufficienza la deduzione dei ricorrenti circa il mancato apprezzamento della condizione di insolvenza. Infatti, gli istanti non hanno chiarito, attraverso la trascrizione della parte pertinente del loro atto di impugnazione, se tale questione, di cui la Corte di appello non tratta, fosse stata proposta in sede di reclamo.

  1. – Il ricorso è respinto.
  2. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte principale proceda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.