CORTE APPELLO BOLOGNA AFFIDO ESCLUSIVO AFFIDO CONDIVISO TRIBUNALE RAVENNA -APPELLO BOLOGNA AFFIDO ESCLUSIVO
- APPELLO BOLOGNA AFFIDO ESCLUSIVO Va osservato che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (vedi Cass. n. 22219/18; n. 18131/2913).
- APPELLO BOLOGNA AFFIDO ESCLUSIVO, attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalità di esercizio del diritto di visita, che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni nel giudizio di legittimità,
- APPELLO BOLOGNA AFFIDO ESCLUSIVO la Suprema Corte nel 2019 sull’affidamento ocndiviso precisa e sull’importanza che in tale ambito riveste il cosiddetto principio di bigenitorialità, in forza del quale il superiore interesse del minore viene tutelato dalla presenza comune dei genitori nella propria vita.
- APPELLO BOLOGNA AFFIDO ESCLUSIVO garanzia è infatti la sola idonea a garantire al figlio in affidamento condiviso una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, legati tra loro dal dovere di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole.
- APPELLO BOLOGNA AFFIDO ESCLUSIVO Suprema Corte ha affermato che è nell’ interesse superiore del minore garantire il rispetto del “principio di bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione”.
- La suprema Corte richiamando la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) la quale, a presidio di una serena vita familiare, impone un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari in materia di diritto di affidamento, tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori. Tali restrizioni supplementari comportano, invero, il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore.
ove è invece possibile sollevare censure solo (il giudice di merito si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello fondamentale previsto dall’art. 155 c.c. dell’esclusivo interesse del minore
– Venendo al collocamento della minore il Tribunale ha preferito il regime del collocamento alternato escludendo quindi il ricorso al regime di collocamento prevalente presso uno dei due genitori considerato l’esclusivo interesse dalla minore S(omissis). Inoltre ha previsto una leggera prevalenza della figura paterna dietro suggerimento del consulente tecnico d’ufficio, Dr. Postacchini che ha potuto riferire sulla situazione in essere e proprio alla luce del metodo di collocamento allo stato di fatto in corso al momento della CTU.
Il regime di collocamento alternato, nell’ambito dell’affidamento condiviso è quel particolare regime che è connaturato da continui spostamenti del figlio minore ora dal luogo in cui è collocato il padre ora dal luogo in cui è collocata la madre e per tale caratteristica, da cui può derivare il perturbamento all’equilibrio psico-fisico del minore oltre che affettivo, non è scelta consueta. Solo in casi particolari, in cui la conflittualità tra i genitori non permette di disporre il collocamento prevalente con regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Giudice deve optare per la scelta meno gravosa per il minore. Perché si possa procedere all’instaurazione del regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori è necessario che tra i genitori stessi vi sia un intenso rapporto di collaborazione nell’interesse della minore.
Nel caso all’attenzione della Corte ciò che emerge è un continuo e persistente conflitto tra i genitori che non consente a questo Collegio di mutare il regime di collocamento della minore S(omissis). Non può questo Collegio non riferirsi alle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici d’ufficio: l’atteggiamento materno e quello paterno sono stati valutati dal CTU Dr.ssa Monti alla luce delle funzioni genitoriali. È emerso, per quanto riguarda la figura paterna, che il Sig. YY possiede una buona aderenza alla realtà, tale per cui costruisce il rapporto con la figlia tenendo conto delle sue esigenze e considerandola una persona in crescita che ha bisogno della vicinanza di padre e madre. Per ciò che attiene alla madre è emerso che la Sig.ra XX dimostra un’importante carenza, e non solo riguardo al padre (della minore), ma anche riguardo a tutta la famiglia paterna.
Rilevava inoltre la Consulente il rischio serio di psicopatologia per la minore definendo la situazione della minore preoccupante.
In una visione di complesso si poneva invece il secondo CTU, Dr. Postacchini concludendo che la minore S(omissis) si trova esposta, in forma tale da pregiudicarne l’equilibrio psicologico, alla grave conflittualità tra i genitori. […] Per tali ragioni la minore necessita di un lavoro psicoterapico […].
Alla luce di tali conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici che evidenziano l’innegabile conflittualità tra i genitori che si ripercuote negativamente sulla minore il Collegio ritiene di non dover modificare il regime di affidamento e collocamento disposto dal Tribunale.
- – Il Tribunale non ha dettato specifiche disposizioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 337bisco. 3 c.c.
Sul punto — fatto comunque salvo il potere di intervento d’ufficio da parte del giudice — vi sono richieste specifiche da parte dell’appellante incidentale YY.
Considerato il regime di affidamento adottato, ritiene la Corte che per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Per le decisioni di maggiore interesse va confermata in generale la regola, dettata dalla citata norma, dell’assunzione di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle ispirazioni della figlia S(omissis), con due precisazioni.
Seguendo la condivisibili indicazioni del ctu Postacchini, per quanto riguarda le attività extrascolastiche, in caso di disaccordo tra i genitori, la decisione va rimessa non al giudice ma al padre di S(omissis) sig. YY.
Per quanto riguarda la sola specifica scelta di sottoporre la minore a psicoterapia — scelta formalmente condivisa da entrambi i genitori ma di fatto non attuata — si ritiene di conferire specifico mandato ai Servizi Sociali, nell’ambito della prevista vigilanza loro affidata, come da successivo punto 7.
- – Alla luce di quanto emerso in tema di affidamento e collocamento della minore S(omissis), e delle difficoltà che la minore incontra nello svolgimento della propria personalità nell’ambito del contesto familiare, il Collegio ritiene di dover ammonire entrambi i genitoriexart. 709 ter c.p.c. ai sensi del quale in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente […].
Nel caso di specie l’atteggiamento di entrambi i genitori risulta pregiudizievole per la minore anche e soprattutto viste le inadempienze ai moniti rivolti da parte dei consulenti circa il percorso psicoterapico da far intraprendere a S(omissis) per consentirle di ristabilire un equilibrio nel contesto familiare reso difficoltoso dall’atteggiamento dei genitori.
- – Alla luce delle motivazioni enunciate ritiene il Collegio il necessario intervento dei Servizi Sociali affinché vigilino sull’andamento dell’affidamento e del regime di collocamento alternato.
Alla luce delle risultanze emerse dalle due CTU si ritiene necessario inoltre che i Servizi sociali, ai quali si affida specifico mandato in tal senso, avviino il percorso psicoterapico ritenuto idoneo per la minore S(omissis) (omissis) e desumibile quindi dalle indicazioni dei Consulenti tecnici al fine di consentirle un migliore superamento della fase legata alla separazione dei genitori.
- – L’appello incidentale è parzialmente fondato soltanto con riferimento alla lamentata omessa pronuncia.
L’appellato, Sig. YY fa valere vizio di omessa pronuncia in riferimento alla domanda proposta in primo grado e facente parte delle conclusioni rassegnate dal difensore all’ultima udienza di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale del 13.07.2016 aventi ad oggetto la cancellazione di espressioni contenute nella memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e l’espunzione dal fascicolo della difesa XX dei documenti 2 -3 -4.
Ai sensi dell’articolo 88 del codice di procedura civile, comma primo, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio secondo lealtà e probità.
L’articolo 89 c.p.c. precisa che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.
Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sent. N. 14659/2015; v. anche cass. Sent. 3487/2009).
Si deve quindi provvedere alla cancellazione delle seguenti frasi, sconvenienti ed offensive, contenute nella memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dalla Sig.ra XX: pag. 19 : “Affidare la bambina ad un padre così morboso, spregiudicato e privo di freni etici e sessuali potrebbe significare dare in pasto l’agnello al lupo vorace! Un lupo che aumenta l’appetito con il passar degli anni della vittima (anche se figlia) e di cui rappresenta comunque un distorto e negativo modello genitoriale permanente di imprevedibili ma sicure conseguenze psicologiche deleterie“; dalla consorte, da cui contraeva infezioni all’apparato genitale.“; pag. 25 : “Proviamo a tradurre il YY-pensiero; se io – YY aggredisco, insulto, picchio mia moglie provocandole lesioni e mia moglie si rifugia con la figlia di quattro anni in casa dei nonni materni, io – YY – mi angoscio, mi addoloro e soffro così tanto da incolpare mia moglie di non avermi assistito moralmente nella mia sfolgorante veste di picchiatore!!“; pag. 26 : “Dobbiamo davvero constatare che il Sig. YY non controlla i suoi istinti e non si avvede nemmeno della realtà che egli produce con i propri atti.“
Per ciò che attiene all’espunzione dei documenti dal fascicolo di parte di primo grado della Sig.ra XX il Collegio non può disporne l’espunzione non essendo previsto dall’ordinamento un simile potere in capo al Giudice sul quale incombe esclusivamente l’onere di valutare il materiale prodotto dalle parti ai fini della decisione con riferimento ai principi sanciti dal codice di procedura civile e secondo il suo prudente apprezzamento salvo che la legge disponga diversamente. In ordine ai documenti — prove precostituite — il potere del giudice è, infatti, limitato ad una valutazione delle loro rilevanza ai fini delle decisione, e non anche della loro ammissibilità — se tempestivamente prodotti —.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1^ SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale – Presidente relatore
dott. Rosario Lionello Rossino – Consigliere
dott. Andrea Lama – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g. 130/2017 promosso da:
XX , [ recte : coniuge separato (moglie) di YY ; NdRedattore ] , (c.f. …omissis…),
con il patrocinio dell’avv. Maria Elena Guarini
Appellante ed appellata incidentale
contro
YY , [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ] , (c.f. …omissis…),
con il patrocinio dell’avv. Danilo Manfredi
Appellato ed appellante incidentale
in punto a
“appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1379/2016
pubblicata in data 24.11.2016 – causa R.G. 3015/2013″
Con l’intervento del Procuratore Generale che si è riservato le conclusioni.
CONCLUSIONI
Per l’appellante: come da ricorso introduttivo
Per l’appellato: come da comparsa di risposta
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Riccardo Di Pasquale;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- – Con ricorso giudiziale depositato in data 19.07.2013 il Sig. YY chiedeva al Tribunale di Ravenna di pronunciare la separazione coniugale dalla moglie, Sig.ra XX, con domanda di addebito a carico della stessa.
Dal matrimonio, contratto in data (omissis).(omissis).2007 era nata una figlia, S(omissis) (omissis) il 15.12.2008.
Chiedeva inoltre, ritenuta l’inidoneità genitoriale della madre, l’affidamento esclusivo della figlia minore con facoltà della Sig.ra XX di vederla alla sua presenza con eventuale ausilio dei Servizi Sociali, l’assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento per la figlia minore da parte della Sig.ra XX per l’importo di euro 500,00 e la partecipazione per il 50% alle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta depositata in data 30.09.2013 si costituiva la Sig.ra XX, chiedendo al Tribunale di Ravenna di pronunciare la separazione coniugale dal marito, Sig. YY, con domanda di addebito a carico dello stesso.
Chiedeva inoltre, ritenuta l’incapacità genitoriale del padre, l’affidamento esclusivo della figlia minore con facoltà di frequentazione in forma protetta con il Sig. YY; non si opponeva all’assegnazione della casa coniugale; chiedeva inoltre un contributo al mantenimento per la figlia minore da parte del Sig. YY per l’importo di euro 600,00 e la partecipazione per il 50% alle spese straordinarie oltre ad un contributo di euro 550,00 per le spese sostenute per reperire nuova abitazione.
Chiedeva inoltre la restituzione di beni mobili propri e della figlia minore conservati presso la casa familiare, oltre alla corresponsione di euro 3.000,00 quale somma per il mancato contributo al mantenimento da parte del padre.
Da ultimo chiedeva l’annullamento del provvedimento di revoca del passaporto della minore S(omissis) (omissis) con conseguente domanda di risarcimento dei danni per sé e per la minore ex artt. 2043-2059 c.c. per l’importo di euro 100.000,00.
All’udienza fissata per la comparizione personale delle parti il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 19.12.2013 il Giudice Istruttore, osservato che il Sig. YY risultava indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 quater, commi 1 e 5 c.p. commesso nei confronti della figlia minore S(omissis) (omissis) integrava il provvedimento provvisorio del Presidente.
La causa veniva istruita a mezzo di due CTU volte ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti con individuazione del miglior regime di affidamento in considerazione del superiore interesse della minore.
Il Tribunale decideva con sentenza n. 1379/2016.
Accoglieva la domanda di separazione dei coniugi rigettando le rispettive domande di addebito della stessa.
In via definitiva disponeva l’affidamento condiviso della minore S(omissis) (omissis) ad entrambi i genitori con regolamentazione delle modalità di collocamento. Prevedeva il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi con la previsione che, nelle settimane in cui sarà collocata presso la madre, la minore trascorra la giornata di mercoledì, compreso il pernottamento, con il padre e che la medesima trascorra due pomeriggi la settimana, dall’uscita dalla scuola sino alle 19.00, con l’altro genitore rispetto a quello con il quale risulta collocata in quella settimana; inoltre con la previsione che S(omissis) durante le festività natalizie trascorra una settimana con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi dal 25 dicembre al 31 dicembre al 6 gennaio; durante le festività pasquali trascorrerà metà periodo con ciascun genitore alternando annualmente il giorno di Pasqua e Lunedì dell’Angelo; durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui al massimo due consecutive, previa comunicazione entro l’8 aprile all’altro genitore e consenso scritto per viaggi all’estero; la minore potrà mantenere i contatti con il genitore al momento non collocatario tramite telefono una volta al giorno possibilmente tra le 19.00 e le 20.00.
Disponeva il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza con gli stessi oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%; disponeva inoltre la spettanza degli assegni familiari al genitore anagraficamente convivente con la minore.
Infine, assegnava la casa coniugale al Sig. YY dichiarando inammissibili tutte le ulteriori domande non già rinunciate dalle parti.
Disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura del 50%.
- – Con atto di appello notificato in data 10.04.2017 la Sig.ra XX chiede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1379/2016, di disporre l’affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo al mantenimento della minore da parte del padre per l’importo di euro 600,00 con decorrenza dalla domanda, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con pagamento il primo di ogni mese a mezzo bonifico bancario; disporre che il Sig. YY contribuisca in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore previa esibizione delle ricevute di spesa.
Chiede infine di disporre che gli assegni per il nucleo familiare siano attribuiti alla Sig.ra XX. Con vittoria di spese e compensi professionali si entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante lamenta l’errata valutazione delle circostanze di fatto e la violazione dell’articolo 337 ter c.c. circa la decisione del Tribunale di disporre un regime di affidamento condiviso con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale.
Ritiene poi la violazione dell’articolo 337 ter c.c. sotto il profilo delle decisioni relative al contributo al mantenimento da parte dei genitori.
In data 11.12.2017 si è costituito il Sig. YY proponendo appello incidentale ex art. 343 c.p.c. chiedendo in via principale di respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto; in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1379/2016 in via principale e incidentale di disporre l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento alternato settimanale, a rotazione annuale dei periodi, con regolamentazione del diritto di visita della madre e disciplina della responsabilità genitoriale parzialmente diversa da quella prevista dal primo giudice; disporre che la residenza anagrafica della minore venga fissata presso il padre e che gli assegni familiari siano attribuiti al Sig. YY.
Chiede, in via principale e incidentale di disporre l’ordine di cancellazione di espressioni contenute nella memoria di costituzione e risposta depositata in primo grado dalla Sig.ra XX e l’espunzione dal fascicolo di parte dei documenti 2, 3 e 4 con conseguente condanna al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 88 e 89 c.p.c. per l’importo di euro 20.000,00.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22.12.2017.
Sul regime di affidamento e collocamento della minore, S(omissis) (omissis).
- – Ai sensi dell’articolo 337terc.c. il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati […].
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il Giudice di primo grado ha ampliamente istruito la causa al fine di emettere i provvedimenti riferiti all’affidamento della figlia minore.
La prima delle due CTU, eseguita dalla Dr.ssa Gloria Monti è stata espletata al fine di accertare la capacità genitoriali dei coniugi, il miglior regime di affidamento della minore ed esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario e non collocatario.
La seconda CTU, eseguita dal Dr. Pier Luigi Postacchini, volta ad accertare l’andamento del regime di collocamento della minore a far data dal 1.02.2015, l’idoneità dello stesso nell’esclusivo interesse della bambina ovvero in caso contrario, tenuto conto degli sviluppi della vicenda processuale nonché dello stato attuale della bambina, l’indicazione del migliore regime di affidamento, collocamento e visita per la stessa, nonché volta ad acclarare le capacità genitoriali dei due coniugi stante l’estrema conflittualità da sempre dagli stessi dimostrata.
Nel procedimento d’appello entrambe le parti criticano la decisione del Tribunale con riferimento al regime di collocamento prescelto proprio all’esito delle due consulenze tecniche d’ufficio; parte appellante lo deduce quale motivo di appello in via principale, parte appellata invece lo deduce in via incidentale.
È necessario premettere che il regime di affidamento condiviso prescelto dal Tribunale è coerente, oltre che con le disposizioni legislative anche con le due consulenze tecniche d’ufficio espletate esclusivamente al fine di comprendere quanto la conflittualità tra i due genitori potesse incidere sull’equilibrio psicofisico della minore.
Il Tribunale ha infatti correttamente accolto quanto rilevato dal consulente Dr. Postacchini che ha lasciato emergere la necessità di una leggera prevalenza della figura paterna rispetto a quella materna, nuovamente nell’esclusivo interesse della minore.
Alla luce dell’ampia istruttoria svolta non emergono infatti criticità relative al regime di affidamento prescelto, che neppure i genitori contestano.
- – Venendo al collocamento della minore il Tribunale ha preferito il regime del collocamento alternato escludendo quindi il ricorso al regime di collocamento prevalente presso uno dei due genitori considerato l’esclusivo interesse dalla minore S(omissis). Inoltre ha previsto una leggera prevalenza della figura paterna dietro suggerimento del consulente tecnico d’ufficio, Dr. Postacchini che ha potuto riferire sulla situazione in essere e proprio alla luce del metodo di collocamento allo stato di fatto in corso al momento della CTU.
Il regime di collocamento alternato, nell’ambito dell’affidamento condiviso è quel particolare regime che è connaturato da continui spostamenti del figlio minore ora dal luogo in cui è collocato il padre ora dal luogo in cui è collocata la madre e per tale caratteristica, da cui può derivare il perturbamento all’equilibrio psico-fisico del minore oltre che affettivo, non è scelta consueta. Solo in casi particolari, in cui la conflittualità tra i genitori non permette di disporre il collocamento prevalente con regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il Giudice deve optare per la scelta meno gravosa per il minore. Perché si possa procedere all’instaurazione del regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori è necessario che tra i genitori stessi vi sia un intenso rapporto di collaborazione nell’interesse della minore.
Nel caso all’attenzione della Corte ciò che emerge è un continuo e persistente conflitto tra i genitori che non consente a questo Collegio di mutare il regime di collocamento della minore S(omissis). Non può questo Collegio non riferirsi alle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici d’ufficio: l’atteggiamento materno e quello paterno sono stati valutati dal CTU Dr.ssa Monti alla luce delle funzioni genitoriali. È emerso, per quanto riguarda la figura paterna, che il Sig. YY possiede una buona aderenza alla realtà, tale per cui costruisce il rapporto con la figlia tenendo conto delle sue esigenze e considerandola una persona in crescita che ha bisogno della vicinanza di padre e madre. Per ciò che attiene alla madre è emerso che la Sig.ra XX dimostra un’importante carenza, e non solo riguardo al padre (della minore), ma anche riguardo a tutta la famiglia paterna.
Rilevava inoltre la Consulente il rischio serio di psicopatologia per la minore definendo la situazione della minore preoccupante.
In una visione di complesso si poneva invece il secondo CTU, Dr. Postacchini concludendo che la minore S(omissis) si trova esposta, in forma tale da pregiudicarne l’equilibrio psicologico, alla grave conflittualità tra i genitori. […] Per tali ragioni la minore necessita di un lavoro psicoterapico […].
Alla luce di tali conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici che evidenziano l’innegabile conflittualità tra i genitori che si ripercuote negativamente sulla minore il Collegio ritiene di non dover modificare il regime di affidamento e collocamento disposto dal Tribunale.
- – Il Tribunale non ha dettato specifiche disposizioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 337bisco. 3 c.c.
Sul punto — fatto comunque salvo il potere di intervento d’ufficio da parte del giudice — vi sono richieste specifiche da parte dell’appellante incidentale YY.
Considerato il regime di affidamento adottato, ritiene la Corte che per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Per le decisioni di maggiore interesse va confermata in generale la regola, dettata dalla citata norma, dell’assunzione di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle ispirazioni della figlia S(omissis), con due precisazioni.
Seguendo la condivisibili indicazioni del ctu Postacchini, per quanto riguarda le attività extrascolastiche, in caso di disaccordo tra i genitori, la decisione va rimessa non al giudice ma al padre di S(omissis) sig. YY.
Per quanto riguarda la sola specifica scelta di sottoporre la minore a psicoterapia — scelta formalmente condivisa da entrambi i genitori ma di fatto non attuata — si ritiene di conferire specifico mandato ai Servizi Sociali, nell’ambito della prevista vigilanza loro affidata, come da successivo punto 7.
- – Alla luce di quanto emerso in tema di affidamento e collocamento della minore S(omissis), e delle difficoltà che la minore incontra nello svolgimento della propria personalità nell’ambito del contesto familiare, il Collegio ritiene di dover ammonire entrambi i genitoriexart. 709 ter c.p.c. ai sensi del quale in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente […].
Nel caso di specie l’atteggiamento di entrambi i genitori risulta pregiudizievole per la minore anche e soprattutto viste le inadempienze ai moniti rivolti da parte dei consulenti circa il percorso psicoterapico da far intraprendere a S(omissis) per consentirle di ristabilire un equilibrio nel contesto familiare reso difficoltoso dall’atteggiamento dei genitori.
- – Alla luce delle motivazioni enunciate ritiene il Collegio il necessario intervento dei Servizi Sociali affinché vigilino sull’andamento dell’affidamento e del regime di collocamento alternato.
Alla luce delle risultanze emerse dalle due CTU si ritiene necessario inoltre che i Servizi sociali, ai quali si affida specifico mandato in tal senso, avviino il percorso psicoterapico ritenuto idoneo per la minore S(omissis) (omissis) e desumibile quindi dalle indicazioni dei Consulenti tecnici al fine di consentirle un migliore superamento della fase legata alla separazione dei genitori.
- – L’appello incidentale è parzialmente fondato soltanto con riferimento alla lamentata omessa pronuncia.
L’appellato, Sig. YY fa valere vizio di omessa pronuncia in riferimento alla domanda proposta in primo grado e facente parte delle conclusioni rassegnate dal difensore all’ultima udienza di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale del 13.07.2016 aventi ad oggetto la cancellazione di espressioni contenute nella memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e l’espunzione dal fascicolo della difesa XX dei documenti 2 -3 -4.
Ai sensi dell’articolo 88 del codice di procedura civile, comma primo, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio secondo lealtà e probità.
L’articolo 89 c.p.c. precisa che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.
Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sent. N. 14659/2015; v. anche cass. Sent. 3487/2009).
Si deve quindi provvedere alla cancellazione delle seguenti frasi, sconvenienti ed offensive, contenute nella memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dalla Sig.ra XX: pag. 19 : “Affidare la bambina ad un padre così morboso, spregiudicato e privo di freni etici e sessuali potrebbe significare dare in pasto l’agnello al lupo vorace! Un lupo che aumenta l’appetito con il passar degli anni della vittima (anche se figlia) e di cui rappresenta comunque un distorto e negativo modello genitoriale permanente di imprevedibili ma sicure conseguenze psicologiche deleterie“; dalla consorte, da cui contraeva infezioni all’apparato genitale.“; pag. 25 : “Proviamo a tradurre il YY-pensiero; se io – YY aggredisco, insulto, picchio mia moglie provocandole lesioni e mia moglie si rifugia con la figlia di quattro anni in casa dei nonni materni, io – YY – mi angoscio, mi addoloro e soffro così tanto da incolpare mia moglie di non avermi assistito moralmente nella mia sfolgorante veste di picchiatore!!“; pag. 26 : “Dobbiamo davvero constatare che il Sig. YY non controlla i suoi istinti e non si avvede nemmeno della realtà che egli produce con i propri atti.“
Per ciò che attiene all’espunzione dei documenti dal fascicolo di parte di primo grado della Sig.ra XX il Collegio non può disporne l’espunzione non essendo previsto dall’ordinamento un simile potere in capo al Giudice sul quale incombe esclusivamente l’onere di valutare il materiale prodotto dalle parti ai fini della decisione con riferimento ai principi sanciti dal codice di procedura civile e secondo il suo prudente apprezzamento salvo che la legge disponga diversamente. In ordine ai documenti — prove precostituite — il potere del giudice è, infatti, limitato ad una valutazione delle loro rilevanza ai fini delle decisione, e non anche della loro ammissibilità — se tempestivamente prodotti —.
Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno; l’uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall’oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l’oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice ( Cass. Sent. n. 14552/2012, v. anche Cass. n. 1099/1977).
Nel caso di specie, seppure in violazione del dovere di buona fede imposto dal codice di procedura civile e dal codice deontologico forense nell’esercizio dell’attività professionale legale e difensiva, le espressioni utilizzate e i documenti prodotti avevano come fine quello di far emergere una situazione di criticità rispetto al comportamento paterno, poi smentite dalla decisione del giudice penale e dalle consulenze tecniche d’ufficio relative all’accertamento delle capacità genitoriali del Sig. YY.
Spese processuali.
- – La sostanziale soccombenza reciproca della parti giustifica le compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I – rigetta l’appello principale proposto dalla Sig.ra XX, come da motivazione;
II – provvede sull’esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 337 bis co. 3 c.c., come da motivazione al punto 5;
III – ammonisce entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c., come da motivazione al punto 6;
IV – accoglie parzialmente l’appello incidentale proposto dal Sig. YY con riferimento al vizio di omessa pronuncia relativo alla cancellazione delle espressioni contenute nella memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado da parte della Sig.ra XX, ordinando ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle frasi come elencate in motivazione al punto 8;
V – rigetta ogni altra domanda;
VI – manda ai Servizi Sociali di Ravenna di vigilare sull’andamento dell’affidamento e del collocamento della minore S(omissis) (omissis) con specifico incarico di avviare il percorso psicoterapico della minore come indicato dai Consulenti tecnici d’ufficio;
VII – dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Ravenna.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile, il 22 dicembre 2017.
Il Presidente rel. estensore
dott. Riccardo Di Pasquale