LESIONE  CEREBRALE FETO RISARCIMENTO DANNI

RAVENNA LESIONE  CEREBRALE FETO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA TRIBUNALE RAVENNA AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

della lesione cerebrale riportata dal minore xxxx a causa della condotta dei sanitari dell’Ospedale di Ravenna nella ultime fasi della gravidanza

  1. lesioni cerebrali feto nascita) Danno biologico permanente in percentuale prossima al 90% e temporaneo patito da Devilliers Francoise (euro 1.341.971 ed euro 43.982 per personalizzazione al 25%)
  2. lesioni cerebrali feto nascita) Danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in capo a Devilliers Francoise (500.000 euro utilizzando il criterio del triplo della pensione sociale);
  3. lesioni cerebrali feto nascita) Danno patrimoniale dei genitori per spese di assistenza medica sostenute (euro 18.120) e da sostenersi in futuro per circa 30.000 euro/anno (euro 400.000);
  4. lesioni cerebrali feto nascita) Danno patrimoniale dei genitori per spese di adeguamento dell’abitazione (euro 36.668);
  5. lesioni cerebrali feto nascita) Danno patrimoniale da perdita di 1/6 del reddito di Ramirez Dominica per corrispondente riduzione dell’orario di lavoro necessaria all’assistenza di Francoise (euro 50.000);
  6. lesioni cerebrali feto nascita2] Cass. 975/2009 “In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” conforme Cass. civ. n. 5590/2015;   [torna…][3] Cass. n. 3390/2015 “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale – da compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che non”) – implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità”   [[4] Cass. civ. n. 11789/2016 “L’affermazione della responsabilità del medico per i danni celebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova – che deve essere fornita dal danneggiato – della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato; una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta”;   [torna…]lesioni cerebrali feto nascitaCass. civ. n. 15991/2011 “In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente al 100 per cento), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1227, primo comma, cod. civ.), l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così da ascrivere l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario”;   [torna…]

    [6] Cass. civ. n. 908/2013 “La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio, ma confacente alle proprie attitudini, costituisce un danno patrimoniale, che non è affatto necessariamente ricompreso nel danno biologico, e la cui sussistenza dev’essere accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima non abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica”;   [torna…]

    lesioni cerebrali feto nascitaCass. civ. n. 20615/2015 “Il risarcimento del danno deve essere integrale: cioè comprendere tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno (art. 1223 c.c.).

    lesioni cerebrali feto nascita danno da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente: esso infatti è destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima.

    lesioni cerebrali feto nascita cerebrali feto nascita risarcimento del danno permanente può avvenire in due modi: vuoi in forma di rendita (art. 2057 c.c.), vuoi in forma di capitale. Per trasformare in capitale il reddito perduto de die in diem dalla vittima sono possibili in teoria due criteri.

    lesioni cerebrali feto nascita primo consiste nel sommare tutti i renditi che la vittima perderà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui avrebbe comunque cessato il lavoro, e quindi nell’applicare ai risultato un saggio di sconto, per tenere conto del fatto che la vittima percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe incassato solo tra n. anni (e quindi il danneggiato trarrebbe vantaggio dal risarcimento se non si eliminasse, attraverso lo sconto, il cd. “montante di anticipazione”).

    lesioni cerebrali feto nascita secondo criterio consiste nel moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all’epoca della liquidazione) per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione.

    Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione.

    I coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 sono stati calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911, e presuppongono una produttività del denaro al saggio del 4,5%.

    I suddetti coefficienti non consentono l’integrale ristoro del danno prescritto dall’art. 1223 c.c., e la loro adozione non è dunque consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.…omissis… a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.”;   [torna…]

    [8] Cass. civ. n. 7774/2016: Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante (nella specie, per assistenza domiciliare), non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.

    Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (ex art. 5 della l. n. 222 del 1984), sia quelli previsti dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, posto che dell’insieme di tali disposizioni il giudice – in virtù del principio “iura novit curia” – dovrà fare applicazione d’ufficio se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti

     

  • TRIBUNALE DI RAVENNA
  • SEZIONE CIVILE
  • Nella causa civile iscritta al n. r.g. 846/2018 promossa da:
  • DEVILLIERS MICHAEL IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI DEVILLIERS FRANCOISE E BERNADETTE (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NICOLINI LUCA e dell’avv. NICOLINI GIOVANNI (NCLGNN58C07G702G), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NICOLINI LUCA
  • RAMIREZ DOMINICA IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI DEVILLIERS FRANCOISE E BERNADETTE (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NICOLINI LUCA e dell’avv. NICOLINI GIOVANNI (NCLGNN58C07G702G), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NICOLINI LUCA
  • ATTORI
  • Contro
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. LOLLI DEBORA, elettivamente domiciliato in PZZA DI PORTA SAN MAMOLO 1 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI DEBORA
  • CONVENUTO
  • Il Giudice dott. Letizia De Maria,
  • A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 06/09/2018, nella quale le parti concludevano come da atti introduttivi,
  • Ha pronunciato la seguente
  • ORDINANZA
  • Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato Ramirez Dominica e Devilliers Michael, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Devilliers Francoise e Bernadette, convenivano in giudizio AUSL ROMAGNA al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto della lesione cerebrale riportata dal minore Devilliers Francoise a causa della condotta dei sanitari dell’Ospedale di Ravenna nella ultime fasi della gravidanza.
  • A fondamento della domanda parti ricorrenti esponevano che il minore risultava affetto da tetraparesi e da grave encefalopatia multicistica comportante irrimediabile compromissione cognitiva, deficit visivo, difficoltà di comunicazione, deambulazione ed alimentazione, nonché, epilessia, patologie tutte ascrivibili alla inadeguata gestione sanitaria dell’ultima fase della gravidanza della madre.
  • In particolare, lamentava parte ricorrente, che si fossero verificate alcune omissioni durante il parto, le quali avevano determinato in via esclusiva il danno, tra le quali, in primo luogo, la mancata esecuzione di taglio cesareo alle ore 20,00, attendendosi, invece, l’espletamento del parto naturale compiutosi soltanto alle ore 21,56, nonostante presenza già alle ore 13,15 di liquido amniotico tinto, indice di possibile sofferenza fetale in atto, e tracciati CTG “non rassicuranti” eseguiti dalle ore 19,00 in poi, che diventavano “patologici” alle ore 20,00. In secondo luogo, costituiva inadempienza la mancata effettuazione di terapia ipotermica dopo la nascita, nonché, la inadeguata assistenza ventilatoria, causativa di ipocapnia iatrogena, entrambe condotte aggravatrici del danno cerebrale.
  • Tali negligenze determinavano, in tesi, il danno subito alla nascita da Devilliers Francoise, ragione per la quale veniva richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti da lui e dai membri della famiglia nucleare, di seguito identificati e quantificati:
  1. a) Danno biologico permanente in percentuale prossima al 90% e temporaneo patito da Devilliers Francoise (euro 1.341.971 ed euro 43.982 per personalizzazione al 25%)
  2. b) Danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in capo a Devilliers Francoise (500.000 euro utilizzando il criterio del triplo della pensione sociale);
  3. c) Danno patrimoniale dei genitori per spese di assistenza medica sostenute (euro 18.120) e da sostenersi in futuro per circa 30.000 euro/anno (euro 400.000);
  4. d) Danno patrimoniale dei genitori per spese di adeguamento dell’abitazione (euro 36.668);
  5. e) Danno patrimoniale da perdita di 1/6 del reddito di Ramirez Dominica per corrispondente riduzione dell’orario di lavoro necessaria all’assistenza di Francoise (euro 50.000);
  6. f) Danno non patrimoniale esistenziale in capo ai genitori (euro 500.000 ciascuno) ed alla sorella Devilliers Bernadette (euro 250.000) a causa dell’inevitabile cambiamento delle abitudini di vita del nucleo familiare.
  • Nel giudizio, così radicato, si costituiva la convenuta AUSL ROMAGNA, chiedendo respingersi la domanda attorea, data l’assenza di ogni profilo di negligenza, imprudenza, imperizia dei sanitari, in ogni caso, per mancanza di nesso di causalità tra eventuali omissioni ed evento di danno, la cui determinazione doveva imputarsi a causa esclusivamente naturale, per insulto ipossico inevitabile occorso al neonato ancora nel grembo materno verosimilmente tra la 28° e 36° settimana di gravidanza.
  • Sosteneva AUSL ROMAGNA che, nella specie, non vi fosse indicazione di procedere a parto cesareo, né a terapia ipotermica. La condizione di ipocapnia era già presente nel neonato e non era stata causata da errata ventilazione.
  • La causa veniva istruita mediante acquisizione della consulenza tecnica medico-legale eseguita dal Collegio Peritale nominato in sede di a.t.p. n.r.g. 2217/2017 del Tribunale di Ravenna, composto dai dottori LUCA PIERACCINI, medico-legale, STEFANO ZUCCHINI, ginecologo, GIACOMO FALDELLA, neonatologo, che si ritiene di porre alla base della presente decisione poiché esaustiva e fondata su specifiche conoscenze medico-legali.
  • Il Collegio Peritale, nel contraddittorio delle parti, rispondeva esaurientemente ai quesiti posti, valutando criticamente i documenti acquisiti e svolgendo un utile esame di fatti di causa, trattamento sanitario e conseguenze per la salute della madre e del neonato, raggiungendo conclusioni che vengono fatte proprie e valutate in termini giuridici.
  • Il fatto storico.
  • La madre Ramirez Dominica, dopo una gravidanza condotta in assenza di complicazioni, accedeva all’Ospedale di Ravenna in data 7.11.2013, trovandosi alla 40° settimana di gravidanza, con prodromi di travaglio del parto.
  • Dalle ore 10,00 veniva atteso l’espletamento del parto naturale compiutosi alle ore 21,56, nonostante accertamento già alle ore 13,15 della presenza di liquido amniotico tinto, di colore verde scuro, indice di possibile sofferenza fetale in atto, come peraltro potevano indicare anche i tracciati CTG “non rassicuranti” eseguiti dalle ore 19,00 in poi, che diventavano “patologici” alle ore 20,00, segno inequivocabile di sofferenza fetale.
  • Gli esami cardiotocografici, dunque, evidenziavano una sofferenza fetale che avrebbe reso necessario un parto cesareo d’urgenza, da eseguirsi nell’arco di un’ora, facendo nascere il bambino già verso le ore 20,00, senza ulteriore attesa di 2 ore per il compimento di parto naturale, che comportava rischi di danno cerebrale al neonato.
  • Una attesa di 2 ore prevedibile, come già indicava la difficile progressione della presentazione del bambino in una donna al primo parto, ed evitabile con parto cesareo di urgenza certamente più indicato nel caso concreto, mostrandosi segni di sofferenza fetale, per la tutela della salute della madre e del bambino, piuttosto che un atteso parto “naturale” reso operativo con episiotomia e manovre di Kristeller.
  • Ed infatti, Francoise nasceva presso l’Ospedale di Ravenna lo stesso giorno alle ore 21,56, riportando diagnosi di “encefalopatia multicistica del nato a termine espressione di danno ipossico-ischemico prolungato e profondo” ed un connesso grave danno cerebrale comportante una invalidità permanente stimata in misura pari al 90%.
  • La C.T.U. evidenziava una serie di criticità nella gestione della gravidanza e del parto da parte dei sanitari dell’Ospedale di Ravenna da porsi in correlazione causale con l’evento di danno hic et nuncconsiderato, in particolare: a) l’omessa esecuzione di un parto cesareo d’urgenza, in un caso di sospetta sofferenza fetale da insulto ipossico-ischemico, che avrebbe consentito la nascita del piccolo alle ore 20,00 con due ore di anticipo (pag. 48 relazione peritale) ed una assai probabile riduzione del danno neurologico; b) l’omessa terapia ipotermica nelle prime sei ore di vita, in grado di ulteriormente ridurre il danno cerebrale del neonato (pag. 57 relazione peritale).
  • Dunque la C.T.U. proseguiva escludendo che l’insulto ipossico potesse essere derivato da altre cause patologiche, quali infezioni del feto o della gestante, disfunzioni tiroidee, carenze nutrizionali, alterazioni placentari, malattie genetiche, alterazioni della coagulazione, malformazioni cerebrali, storia familiare di epilessia, concludendo che Francoise Devilliers risultava affetto da “paralisi cerebrale dovuta ad asfissia neonatale severa iniziata durante il parto” (pag. 58 relazione peritale).
  • La C.T.U. evidenziava, dunque, in applicazione di un criterio di valutazione ex ante, un primo profilo di responsabilità sanitaria per la mancata anticipazione del parto mediante taglio cesareo, deducendo che “il tracciato appariva normale sino alle ore 19,05 potendo interpretare le modeste decelerazioni segnalate alle ore 18,27 di scarso significato patologico. Successivamente, invece, le decelerazioni presentavano caratteristiche “non rassicuranti” ripetute per un tempo superiore a 30 minuti, pertanto, anche in considerazione del precedente episodio delle ore 18,27 e soprattutto della concomitante presenza di liquido amniotico tinto, era necessario attivarsi per anticipare la nascita del feto con un taglio cesareo. A questo punto considerando un tempo di circa 30 minuti dalla decisione di eseguire il taglio cesareo alla estrazione del feto, si può presumere che la nascita sarebbe dovuta avvenire attorno alla ore 20,00 e quindi con un anticipo di circa 2 ore stante il parto avvenuto alle ore 21.56” (pag. 48 relazione peritale).
  • Sosteneva, inoltre, la C.T.U. che un ulteriore profilo di responsabilità medica era ravvisabile per non aver i sanitari sottoposto il piccolo Francoise Devilliers alla cura ipotermica poiché “a fronte di inequivocabile sofferenza cerebrale fetale, la mancata esecuzione della gas-analisi in sala parto e del monitoraggio dell’attività neurologica mediante CFM nelle prime sei ore di vita, pur essendo l’apparecchiatura disponibile, hanno escluso a priori, senza criteri oggettivi, la possibilità per Francoise di trarre i potenziali vantaggi dell’ipotermia, intervento terapeutico già all’epoca dei fatti considerato standard ed unico in grado di ridurre del 15% il rischio di morte e di disabilità grave a 18 mesi di vita” (pag. 58 relazione peritale).
  • Tali affermazioni saranno fatte proprie dal giudicante e precisate nel paragrafo che segue dedicato all’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria nella causazione del danno.
  • L’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria nella gestione della gravidanza.
  • La responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacificamente di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., come espressamente previsto dalla l. 24/2017, ed è soggetta pertanto ad un regime probatorio privilegiato ed al termine di prescrizione ordinario decennale.
  • Il contratto di spedalità è un contratto ad effetti protettivi di terzi, quali sono i neonati che la gestante porta in grembo ed il padre che, dunque, sono soggetti pienamente legittimati a chiedere il risarcimento dei danni che si siano determinati in conseguenza di un inadempimento imputabile alla struttura[1].
  • Quanto all’onere della prova, è sufficiente per il paziente danneggiato allegare di aver richiesto ed ottenuto un trattamento sanitario, comprovando il peggioramento, in esito ad esso, dello stato di salute, oltre al nesso di causalità tra fatto e danno, mentre incombe sulla parte convenuta, debitrice della prestazione di cura ed assistenza, dimostrare di aver diligentemente e correttamente eseguito la propria prestazione, con conseguente imputabilità dell’evento di danno a fattori esterni ed indipendenti dal proprio operato[2].
  • In mancanza di tale rigorosa dimostrazione, opera il criterio del “più probabile che non”, applicando il quale alla struttura ospedaliera possono essere ascritte le evenienze negative conseguite alla prestazione sanitaria incongrua, ove ragionevolmente e logicamente rapportabili ad un caso di malasanità[3].
  • La giurisprudenza, in punto di accertamento della responsabilità sotto il profilo della causalità materiale, ha ulteriormente chiarito, in casi del tutto analoghi a quello che occupa, che, ove sia accertata una coesistenza di fattori causativi dell’evento di danno, l’uno di origine naturale, l’altro dovuto ad errore umano, il nesso di causalità tra condotta ed evento di danno o non sussiste, poiché la causa naturale risulta da sola sufficiente a determinare il danno, ovvero, sussiste per intero, dovendo l’interprete tenere conto, in ogni caso, della concausalità naturale al fine della concreta determinazione del quantum del risarcimento[4].
  • Nel caso di specie, pertanto, spettava alla struttura sanitaria l’onere di dimostrare la diligenza con la quale la prestazione sanitaria veniva resa nei confronti della madre e del neonato e la conseguente non imputabilità del danno, dovuto a diversa causa fortuita, tuttavia, sugli aspetti di negligenza individuati dalla C.T.U.
  • La C.T.U., condotta secondo un giudizio prognostico, ex ante ed in concreto, evidenziava però che sarebbe stata opportuna la scelta di anticipare il parto mediante esecuzione di taglio cesareo urgente, che avrebbe consentito un risparmio di tempo utile a ridurre il danno cerebrale al neonato, inoltre, di sottoporre lo stesso a cura ipotermica durante le prime sei ore di vita, unica terapia in grado di ulteriormente ridurre la patologia da insulto ipossico-ischemico occorso durante il parto.
  • La complicanza intra-partum ed il danno subito dal neonato si sarebbe, infatti, probabilmente allo stesso modo verificato, tuttavia “è molto probabile che gli esiti che si sarebbero registrati a fronte di una nascita anticipata di circa due ore sarebbero stati valutabili, con riferimento alla integrità psico-fisica, ovviamente in misura del tutto orientativa, in una fascia dal 20 al 30%, derivandone un danno biologico permanente differenziale stimabile nella misura del 60-70%” (pag. 59-60 relazione peritale).
  • Viene individuata, dunque, una negligenza causalmente rapportabile all’evento di danno, pur connotato da una genesi multifattoriale, considerato che la tempestività nella risoluzione delle emergenze ginecologiche è fattore essenziale al fine di limitare i danni alla salute della madre e dei feti, come è noto e come è stato apprezzato scientificamente dal C.T.U.
  • Ciò premesso, deve essere individuata con criteri equitativi la diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica al fine di ascrivere alla struttura sanitaria, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili alla mala gestio, bensì determinate dal caso fortuito, tale essendo la pregressa situazione patologica del neonato esistente già prima della nascita[5].
  • I danni risarcibili
  1. a) Danno biologico permanente differenziale di Francoise Devilliers.
  • Premesso che la giurisprudenza da tempo si informa ai principi di integralità e personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale, senza duplicazioni risarcitorie, in punto ad invalidità accertata, non vi è motivo per discostarsi dalle valutazioni compiute dal CTU che stima il danno biologico permanente in 90 punti percentuali.
  • Nel caso di specie, a fronte di un danno biologico complessivo nella misura del 90%, si stima il danno biologico che si sarebbe comunque registrato a fronte di una corretta gestione della emergenza nella misura del 30%, derivandone a causa dell’inesatto adempimento della struttura un danno biologico differenziale del 60%.
  • Pertanto, questo Tribunale reputa equo e congruo liquidare il danno sulla scorta delle nuove Tabelle di Milano 2018, parametro di riferimento per la liquidazione dei danni da lesioni macropermanenti derivanti anche da attività medico chirurgica ed accolto da questo Tribunale.
  • La tecnica di liquidazione del danno differenziale consiste nella quantificazione dell’intero danno biologico rilevato e nella successiva sottrazione della entità di danno biologico non riconducibile alla responsabilità della struttura, ciò al fine di una determinazione congrua del danno in concreto risarcibile che tenga conto dell’impianto delle tabelle risarcitorie che prevedono aumenti progressivi del risarcimento per punto d’invalidità crescente.
  • Si avrà dunque, con applicazione della personalizzazione massima del 25%, avuto riguardo al caso di specie, relativo al danno patito da un neonato oggi invalido civile al 100% con conseguente impossibilità di attendere in autonomia alle ordinarie abitudini di vita, un danno biologico differenziale risarcibile all’attualità di euro *1.124.823*.
  • Tale importo è da reputarsi comprensivo del pretium doloris e dei disagi che il piccolo Francoise ha dovuto e dovrà affrontare, da reputarsi afferenti alla vita quotidiana e di relazione per dover adeguarsi alla propria condizione di salute. Trattandosi di debito di valore, con la sentenza cristallizzato in debito di valuta, sulla somma riconosciuta devono essere corrisposti, anziché interessi compensativi sulla somma devalutata e poi progressivamente rivalutata, come da indicazioni di Cass. S.U. n. 1712/1995, interessi compensativi in misura legale sulla somma già rivalutata a decorrere da una data intermedia tra quella del fatto e la decisione, che si fissa, equitativamente, nel 7.05.2016. La misura di tali interessi è di euro 5.227, da sommare al capitale di euro 1.124.823, per ottenere, infine, la somma di euro *1.130.050*, la liquidarsi a titolo di danno biologico differenziale, oltre interessi in misura legale dalla sentenza sino al saldo.
  • Non si ritiene liquidabile il danno biologico temporaneo, trattandosi di danno biologico permanente sussistente sin dalla nascita.
  1. b) Danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa generica di Francoise Devilliers
  • Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale, in termini di lucro cessante futuro, commisurato alla totale incapacità di produrre reddito, non compreso nel risarcimento del danno biologico[6] che può essere liquidato, in assenza di elementi in ordine alla capacità ed attitudine al lavoro che il danneggiato avrebbe avuto, secondo criteri equitativi.
  • La perdita della capacità lavorativa generica, nel caso di specie, deve essere risarcita utilizzando il criterio della sommatoria di tutti i redditi che il danneggiato perderà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui avrebbe comunque cessato il lavoro, e quindi applicando eventualmente al risultato un saggio di sconto poiché il danneggiato percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasto sano, avrebbe riscosso solo tra alcuni anni e trarrebbe vantaggio dal risarcimento immediato se non si eliminasse, attraverso lo sconto, il cd. “montante di anticipazione”[7].
  • Tenuto conto del danno biologico permanente che in ogni caso si sarebbe verificato in misura pari al 30%, si stima che la capacità lavorativa generica, in assenza di responsabilità medica, pur non suscettibile di azzeramento, tuttavia avrebbe subito una forte contrazione, rendendo il danneggiato abile a lavori costituenti sì fonte di reddito ma retribuiti in misura inferiore almeno della metà rispetto al reddito medio annuo pro capite di euro 20.690 come individuato nei dati diffusi dal M.E.F. per l’anno 2016, pertanto, si ritiene equo prendere a parametro per le successive operazioni di calcolo del danno patrimoniale futuro un reddito medio annuale di euro 10.345.
  • Il danno risarcibile si otterrà, dunque, moltiplicando il reddito medio annuale di euro 10.345 per i 15 anni in cui il reddito di lavoro sarà verosimilmente perduto, ovvero dai 20 anni di età del danneggiato (conseguimento del diploma di scuola superiore e presumibile inizio dell’attività lavorativa) ai 35 anni di età (aspettativa media di vita di persone nelle stesse condizioni di salute).
  • La somma che ne risulta è di euro 155.175 la quale sarà corrisposta all’esito della presente sentenza nell’anno 2018, nel quale il danneggiato ha raggiunto l’età di 5 anni, pertanto, 15 anni prima del raggiungimento dei 20 anni di età, motivo per il quale viene operata la capitalizzazione anticipata, volta a compensare un danno futuro che si assume costante in un arco di tempo di 15 anni, sulla base di un tasso di sconto del 2,5% in ragione di anno al fine di attualizzare la somma come individuata.
  • Si avrà, all’esito di tale operazione, la quantificazione di un danno pari ad euro *107.148*, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  1. c) Danno patrimoniale per spese mediche sostenute dei genitori Dominica Ramirez e Michael Devilliers.
  • Parti attrici quantificano e documentano le spese mediche sostenute per trattamenti sanitari in euro 18.120 e per costi di adeguamento dell’abitazione in euro 36.668, ritenute dal CTU eque e congrue, da rimborsare nella misura di 2/3 del totale (pag. 61 relazione peritale).
  • Tali voci di spesa sostenute dai genitori costituiscono danno patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta dell’inesatto adempimento della prestazione sanitaria ai sensi dell’art. 1223 c.c., dunque sono risarcibili, salva la considerazione che, escluso l’inadempimento, una invalidità vi sarebbe comunque stata e talune spese mediche sarebbero state in ogni caso sostenute, seppur in misura minore.
  • Appare equo e congro pertanto concedere il rimborso di tali spese nella misura dei 2/3 del totale per l’ammontare di euro *36.525*. Trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale obbligazione di valuta, sulla stessa risultano dovuti interessi in misura legale decorrenti dalla domanda giudiziale sino al saldo.
  1. d) Danno patrimoniale per spese mediche da sostenersi in futuro dei genitori Dominica Ramirez e Michael Devilliers.
  • Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale, in termini di danno emergente futuro, commisurato alla misura delle spese mediche che i genitori dovranno sostenere in futuro, da liquidare anche in questo caso secondo criteri equitativi.
  • Le spese mediche future, nel caso di specie, devono essere risarcite utilizzando, nella impossibilità di utilizzare media annuale delle spese mediche sostenute sino ad ora, non avendo uno spettro di annualità sufficiente, una tecnica di liquidazione che tenga conto del costo medio della assistenza che sarà necessaria a Francoise.
  • Avuto riguardo alla circostanza che la badante assunta a tempo indeterminato dal 2017 è retribuita con euro 10.858 annui (doc. 72 parte ricorrente), da arrotondare a 20.000 annui, ivi includendo, in maniera puramente equitativa, avuto comunque riguardo alla entità delle spese sino ad ora sostenute, spese per farmaci, assistenza infermieristica e logopedia per il numero di 30 anni avvenire, a decorrere dal 2018 e tenuto conto della menzionata aspettativa di vita di 35 anni, nei quali saranno necessarie altrettante, se non superiori, spese mediche, essendo la condizione del danneggiato completamente stabilizzata e non suscettibile di miglioramenti.
  • Si avrà, dunque, un risarcimento stimabile nella misura di euro 600.000, apparendo congro concedere il rimborso di tali spese nella misura dei 2/3 del totale in ragione della preesistenza, ulteriormente ed equitativamente da decurtare operando la capitalizzazione anticipata, volta a compensare un danno futuro che si assume costante in un arco di tempo di 30 anni, sulla base di un tasso di sconto del 2,5% in ragione di anno, risultando all’esito la cifra di euro 280.000, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  • Si osserva, inoltre, che nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre d’ufficio dal credito risarcitorio i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento se i presupposti di tale operazione risultino dagli atti[8].
  • Nel caso di specie, l’indennità di accompagnamento percepita dal mese di settembre 2014 risulta pari ad euro 504,07 mensili (doc. 81 parte ricorrente, depositato giusta autorizzazione del giudice) pertanto la somma a titolo di indennità che il minore, invalido civile, ha ricevuto e riceverà nel corso della vita, sempre avuto riguardo alla durata della vita media statisticamente valutata in persone in condizioni analoghe, ammonta ad euro 201.124.
  • Si dovrà, quindi, decurtare dall’ammontare risarcitorio relativo a spese mediche future, calcolato in euro 280.000 la somma di euro 201.124, avendosi all’esito *78.876*.
  1. e) Danno patrimoniale e non patrimoniale in capo ai genitori Dominica Ramirez e Michael Devilliers ed alla sorella Bernadette Devilliers.
  • Venendo alla quantificazione del danno esistenziale patito dai genitori e dalla sorella di Francoise Devilliers esso è suscettibile di risarcimento poiché la lesione del rapporto parentale attinge valori di indubbio rilievo costituzionale.
  • Tale danno non può che ritenersi presuntivamente provato in ragione della entità delle lesioni patite dalla minore e delle conseguenti difficoltà esistenziali che la presenza di un membro invalido al 90% comporta in un nucleo familiare.
  • Al fine di attuare la liquidazione equitativa di tale posta di danno vengono presi a riferimento i valori di risarcimento del danno parentale da perdita di congiunto secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 2018, abbattuti del 50% sia perché Francoise Devilliers è in vita sia perché, come più volte ribadito, una porzione di invalidità è dovuta alla causa naturale preesistente.
  • Si avrà, pertanto, in favore dei genitori, la liquidazione di euro *83.000* ciascuno, già comprensiva di rivalutazione ed interessi compensativi, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  • In favore della sorella, invece, si otterrà la liquidazione di euro *12.000*, già comprensiva di rivalutazione ed interessi compensativi, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  • Quanto al danno patrimoniale invocato da parte della madre Ramirez Dominica per aver ridotto il tempo di lavoro da 36 ore a 30 ore con conseguente riduzione di 1/6 dello stipendio annuale di euro 15.322, documentato nel periodo da dicembre 2017 a settembre 2018 per 10 mesi, esso è risarcibile nell’ammontare corrispondente di euro 2.128 da aggiungersi alla cifra a lei riconosciuta di euro 83.000 a titolo di danno non patrimoniale, avendosi in totale euro *85.128* (doc. 73 parte ricorrente).
  • Le ragioni della decisione includono la già espressa valutazione di superfluità delle istanze istruttorie, che non avrebbero apportato, ove accolte, elementi utili alla decisione, alla quale si è potuti pervenire sulla scorta di quanto già presente e valutabile in atti, in particolare, la richiesta di rinnovazione della C.T.U., esaustiva con riferimento ai quesiti posti.
  • Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il d.m. n. 55/2014, anche con riferimento al procedimento di istruzione preventiva, in base al valore del risarcimento liquidato. Nel processo di merito viene esclusa la liquidazione della fase istruttoria che non vi è stata, essendo stata la causa istruita mediante acquisizione del fascicolo dell’a.t.p. contenente la relazione peritale, le cui spese di C.T.U. sono da porsi definitivamente a carico di parte resistente.
  • P.Q.M.
  • Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
  • – Accerta la responsabilità di AUSL ROMAGNA in merito al danno alla salute occorso ad Francoise Devilliers e per l’effetto;
  • – Dichiara tenuta e condanna AUSL ROMAGNA al pagamento delle seguenti poste risarcitorie:
  1. a) A titolo di danno biologico differenziale la somma di euro *130.050* in favore di Devilliers Francoise; comprensiva di rivalutazione e di interessi legali decorrenti dal 7.05.2016 ad oggi, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
  2. b) A titolo di danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa la somma di euro *148*, in favore di Devilliers Francoise, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
  3. c) A titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute la somma di euro *525* in favore di Ramirez Dominica e Devilliers Michael, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla domanda sino al saldo;
  4. d) A titolo di danno patrimoniale per spese mediche future la somma di euro *78.876* in favore di Ramirez Dominica e Devilliers Michael, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
  5. e) A titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale la somma di euro *128* in favore di Ramirez Dominica; a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro *83.000* in favore di Devilliers Michael e la somma di euro *12.000* in favore di Devilliers Bernadette; somme tutte già comprensive di interessi e rivalutazione, oltre interessi in misura legale dovuti dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
  6. f) Condanna AUSL ROMAGNA al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano a) per il procedimento di a.t.p. in euro *000* per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre rimborso delle spese anticipate e documentate, ivi incluse quelle di CTP e CTU, definitivamente a carico di parte resistente; b) per il processo di merito in euro *10.000* per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre rimborso delle spese anticipate e documentate.
  • Si comunichi.
  • Ravenna, 15 ottobre 2018
  • Il Giudice
  • dott. Letizia De Maria
  • Note:
  • [1] Cass. civ. n. 10741/2009 “Gli effetti del contratto debbono essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione sociale, e tenendo conto che la Costituzione antepone, anche in materia contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali. Ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del concepito e del di lui padre, i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno”;
  • [2] Cass. 975/2009 “In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” conforme Cass. civ. n. 5590/2015;   [torna…]
  • [3] Cass. n. 3390/2015 “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale – da compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che non”) – implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità”   [
  • [4] Cass. civ. n. 11789/2016 “L’affermazione della responsabilità del medico per i danni celebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova – che deve essere fornita dal danneggiato – della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato; una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta”;   [torna…]
  • [5] Cass. civ. n. 15991/2011 “In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente al 100 per cento), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1227, primo comma, cod. civ.), l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così da ascrivere l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario”;   [torna…]
  • [6] Cass. civ. n. 908/2013 “La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio, ma confacente alle proprie attitudini, costituisce un danno patrimoniale, che non è affatto necessariamente ricompreso nel danno biologico, e la cui sussistenza dev’essere accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima non abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica”;   [torna…]
  • [7] Cass. civ. n. 20615/2015 “Il risarcimento del danno deve essere integrale: cioè comprendere tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno (art. 1223 c.c.).
  • Il danno da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente: esso infatti è destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima.
  • L’integrale risarcimento del danno permanente può avvenire in due modi: vuoi in forma di rendita (art. 2057 c.c.), vuoi in forma di capitale. Per trasformare in capitale il reddito perduto de die in diem dalla vittima sono possibili in teoria due criteri.
  • Il primo consiste nel sommare tutti i renditi che la vittima perderà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui avrebbe comunque cessato il lavoro, e quindi nell’applicare ai risultato un saggio di sconto, per tenere conto del fatto che la vittima percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe incassato solo tra n. anni (e quindi il danneggiato trarrebbe vantaggio dal risarcimento se non si eliminasse, attraverso lo sconto, il cd. “montante di anticipazione”).
  • Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all’epoca della liquidazione) per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione.
  • Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione.
  • I coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 sono stati calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911, e presuppongono una produttività del denaro al saggio del 4,5%.
  • I suddetti coefficienti non consentono l’integrale ristoro del danno prescritto dall’art. 1223 c.c., e la loro adozione non è dunque consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.…omissis… a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.”;   [torna…]
  • [8] Cass. civ. n. 7774/2016: Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante (nella specie, per assistenza domiciliare), non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
  • Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (ex art. 5 della l. n. 222 del 1984), sia quelli previsti dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, posto che dell’insieme di tali disposizioni il giudice – in virtù del principio “iura novit curia” – dovrà fare applicazione d’ufficio se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti
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