BOLOGNA MANTOVA CREMONA LODI INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO PER FAMIGLIARI   AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO GRAVI DANNI DELLA STRADA

BOLOGNA MANTOVA CREMONA LODI INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO PER FAMIGLIARI

 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO GRAVI DANNI DELLA STRADA

 

 

PRINCIPIO FONDAMENTALE :

In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all’art. 2054, comma 2, c.c., l’accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il dannoBOLOGNA MANTOVA CREMONA LODI INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO PER FAMIGLIARI   AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO GRAVI DANNI DELLA STRADA

PRONCIPI ELABORATI NELLA IMPORTANTE SENTENZA Tribunale sez. III Bari  (ud. 16/02/2014)

La Corte di legittimità, ha precisato (Cass., n. 19934/2004; Cass., n. 8106/2006; Cass., n. 10042/2006) che la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell’illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest’ultimo) o abbia, comunque, rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.

In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all’art. 2054, comma 2, c.c., l’accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).

È evidente come l’affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell’opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all’art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l’altrui imprudenza.

Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall’art. 2 Cost., nonché sull’altrettanto generale principio di cui all’art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l’esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.

In questa prospettiva, ad esempio, si è ritenuto di attribuire un concorso di colpa al conducente che, pur favorito dalle regole sulla precedenza, non era stato in grado di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, pur in presenza dell’infrazione accertata del conducente del veicolo antagonista, consistente nel mancato rispetto dell’altrui diritto di precedenza.

Come infatti affermato da Cass. civ., 24 giugno 1997, n. 5635, quando è accertata in concreto la colpa di uno dei due conducenti, mentre nulla possa stabilirsi relativamente alla condotta dell’altro, è ammissibile che la colpa di uno dei due conducenti, appunto accertata in concreto, concorra con la colpa presunta dell’altro, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c.

Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti – ed in tal caso l’accertamento di tale colpa esclusiva libererà l’altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell’art. 2054 c.c., nonché dall’onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell’art. 2054 c.c., come peraltro affermato anche da Cass. civ., 11 aprile 1988, n. 2834 – e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l’altro conducente (solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.

In conclusione nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (così Cass. n. 9528/2012, nonché, di recente, Cass., n. 6559/2013).

In particolare, per superare la presunzione dell’art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente; si richiede quindi una prova positiva (sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale, Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439: le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili; la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente, nella specie la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup, relativamente ad un sinistro mortale verificatosi allorché un motociclista, intento a superare una colonna di auto, era stato colpito da una vettura che si apprestava a svoltare a sinistra).

Inoltre, nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. n. 20173/04).

Sotto altro aspetto, ai fini della causalità materiale nell’ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non).

Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall’art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass. 10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268).

Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della cd. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962).

In applicazione dei ricordati principi giurisprudenziali deve riconoscersi la responsabilità esclusiva di L. M. nella causazione del sinistro per cui è causa.

Invero, nella relazione tossicologica depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani il 23 ottobre 2003 a firma del Prof. G. C. è emerso che l’analisi del sangue di L. M. hanno confermato la presenza di delta 9 Thc e del suo metabolita delta 9 Thc Cooh ad una quantità di gran lunga superiore al limite del cut-off di circa 40 ng/ml per il delta 9 Thc e di 22 ng/ml per il delta 9 Thc Cooh. In altri termini il tasso alcolemico registrato nel sangue del L. era sintomatico di uno stato di ebbrezza e frastornamento (tasso alcolico compreso tra 1,27 e 1,42 g/l) che determina difficoltà nella percezione di eventuali pericoli laterali e, soprattutto, eccessivo stato di sicurezza che porta a sottovalutare o sfidare il pericolo (v. p. 10 della relazione).

A conferma di tale stato di alterazione psichica dovuta all’eccessivo consumo di sostanza alcoliche si pone anche il verbale di sit di C. M. del 25 agosto 2003 che ha dichiarato alla PG che la sera del sinistro per cui è causa aveva passato la serata in compagnia del L. che la sera aveva bevuto più del solito…e che era un pò allegretto.

La stessa relazione di parte a firma del Prof. Luigi Strada – seppur diretta a circoscrivere e limitare lo stato di intossicazione alcolemica – conclude però nel senso che il L. si trovava in uno stato di sobrietà, euforia.

I testimoni assunti nel presente processo hanno dichiarato che allorquando avvenne l’impatto, la Rover impegnava totalmente la corsia del suo sorpasso…preciso che l’auto dei Carabinieri viaggiava nella propria corsia al momento dell’impatto (v. verbale di udienza dell’11 marzo 2010, dichiarazioni di Z. G.); il veicolo dei carabinieri si trovava al centro della propria corsia…la vettura antagonista si trovava al di là della carreggiata sul tratto laterale (v. verbale di udienza del 25 giugno 2009, dichiarazioni di S. S.).

L’invasione della opposta corsia di marcia da parte del L. è accertata anche dall’ing. Casamassima ad avviso del quale ed a mt. 0,70 dal bordo asfaltato del lato corrispondente, venivano rivelate due profonde incisioni al manto stradale prodotte dalle parti metalliche dei due veicoli, andate in rovina a seguito del violento impatto. Importante elemento questo che permette di stabilire il presumibile punto di contatto (v. p. 21 della relazione).

Relativamente alla dinamica del sinistro il perito del Pm rileva che il L. al fine di evitare il tamponamento della macchina che lo precedeva effettuava una repentina manovra di frenata che determinava conseguentemente, prima uno sbandamento e successivamente una deviazione in deriva ad andamento curvilineo verso sinistra per cui invadeva la corsia di marcia opposta. In quel frangente, sopraggiungeva, nella direzione opposta di marcia, il veicolo A (quella dei CC nde) condotta dall’App. Sc. C. A. che vistosi improvvisamente ed imprevedibilmente sbarrare la strada dal veicolo B che con moto di deriva verso la propria sinistra aveva quasi completamente invaso l’opposta corsia di marcia riservata alla circolazione dei veicoli provenienti in senso invero (v. p. 25 della relazione).

La ricostruzione a posteriori effettuata dal ctp trova perfetta conferma dalle dichiarazioni del testimone oculare Z. G. che ha riferito di aver udito da tergo una frenata e poi aver visto l’autovettura condotta dal L. affiancare la propria finendo per invadere l’opposta corsia di marcia (v. udienza dell’11 marzo 2010).

Assolutamente irrilevanti le dichiarazioni rese da L. A. in sede di interrogatorio formale (udienza del 25 giugno 2009) ad avviso del quale è stata l’automobile dei CC ad invadere la propria corsia ed inoltre che non è vero fossi ubriaco perché contraddette, rectius sconfessate, da accertamenti di carattere oggettivo (analisi ematochimiche e ricostruzione del sinistro) oltre che da prove di natura dichiarativa (Z. G. e S. S.).

In presenza di tale quadro probatorio (stato di forte alterazione psichica del L. dovuta all’abuso di sostanze alcoliche con evidente decadimento dei propri riflessi; invasione della corsia di marcia opposta; velocità di marcia compresa tra i 90 ed i 100 Km/h, con limite di velocità di 70 km) la responsabilità del sinistro deve essere addebitata in via esclusiva al L.; giacché il C. non ha potuto fare nulla per evitare il terribile impattato, trovandosi di colpo sbarrata la strada dall’automobile del L..

In tale sede è assolutamente irrilevante la circostanza che il C. procedeva ad una velocità tra i 90 ed i 100 km/h, eccedendo quindi i limiti imposti, giacché anche se avesse conformato la propria condotta ai limiti esistenti non avrebbe potuto impedire l’impatto (che il ctp della Procura ha definito improvviso ed imprevedibile) né la conseguenze pregiudizievoli sarebbero state meno gravi, tenuto conto in ogni caso della velocità del L. e dell’impatto frontale tra le automobile coinvolte.

Del resto, il gip del Tribunale di Trani nel decreto di archiviazione nei confronti del C. così si è espresso d’altra parte il supplemento di perizia disposto dal Pm a cura dell’Ing. Casamassima ha chiarito che l’eccesso di velocità attribuito al C. (dell’ordine dei 20/30 km/h rispetto al limite di 70 km vigente su quel tratto di strada), non ha avuto alcuna incidenza causale in ordine alla morte del m.llo S., attesa l’andatura abnorme e imprevedibile tenuta da L., le sue condizioni di ebbrezza, la manovra repentina effettuata, lo scarrociamento conseguente alla frenata e il tempo notturno (v. decreto di archiviazione del 15.11.2008).

Accertata la dinamica del sinistro per cui è causa, si passa ora alla quantificazione dei danni sofferti dai numerosi danneggiati della presente vicenda processuale, previo richiamo dei principi giurisprudenziali che saranno seguiti dall’intestato Tribunale.

Gli eredi del m.llo S. agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da essi patito – e quindi iure proprio rivendicato – a seguito della morte del congiunto e segnatamente di quel particolare profilo della subita incisione nella propria sfera areddituale, costituita dal danno da perdita del rapporto parentale.

Questo danno, che è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., l’uno e l’altro, peraltro, definitivamente trasmigrati – non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l’unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto – nell’area normativa dell’art. 2059 c.c. (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell’ambito dell’art. 2043 c.c., in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (Cass., sez. un., 22 maggio 2002, n. 7470).

Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi, pertanto, con lo speculare principio della sua integralità.

Integralità che non può non coniugarsi, a sua volta, con la realtà fenomenica del danno (nella specie, parentale) non patrimoniale.

Realtà destinata inevitabilmente ad estendersi a tutti i danni conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, anche diversi dalla salute, che sconta una inevitabile quanto fisiologica disomegenità ontogenetica rispetto alla morfologia (sovrastrutturale poiché già sussunta nella sfera del rilevante giuridico) che, di quel danno, le categorie giuridiche hanno inevitabilmente creato attraverso una reductio ad unitatem funzionale all’approdo ad un più equo (ed economicamente sostenibile) risarcimento di sistema. La fenomenologia del danno alla persona non può prescindere dall’aspetto “relazionale” della perdita del rapporto parentale (quel medesimo aspetto relazionale che lo stesso codice delle assicurazioni private, all’art. 139, consacra come momento dinamico del danno alla salute), che si coniuga, in ipotesi, con il danno morale, inteso come sofferenza nell’intimo e dell’intimo dell’anima, come dolore interiorizzato che accede alla perdita, anch’essa interiorizzata, della persona cara.

Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

Peraltro i criteri di liquidazione di tale profilo del danno non patrimoniale non possono ignorare la complessiva risposta che il diritto vivente da all’esigenza di ristoro fatta valere dai prossimi congiunti della vittima primaria.

Costituiscono invero massime ormai consolidate nella giurisprudenza di legittimità:

  1. a) che in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (Cass., 14 dicembre 2010, n. 25264; Cass., 17 gennaio 2008, n. 870; Cass., 28 agosto 2007, n. 18163; Corte cost. n. 372 del 1994);
  2. b) che parimenti il danno cosiddetto catastrofale– e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia – è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l’angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 24 marzo 2011, n. 6754);
  3. c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l’impossibilità tecnica di configurare l’acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un’anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato (Cass., 24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632).A ben vedere, a monte di tali opzioni ermeneutiche, e soprattutto dell’ultima, vi è l’elementare considerazione che, in caso di morte di un congiunto, la stessa nozione di risarcimento per equivalente – e cioè di un intervento a carico del danneggiante che serva a rimettere il patrimonio del soggetto leso nella situazione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l’atto illecito – ha senso solo con riferimento alle conseguenze di carattere patrimoniale del fatto pregiudizievole, predominante essendo invece la funzione consolatoria dell’erogazione pecuniaria (non a caso tradizionalmente definita denaro del pianto), inattuabile, per forza di cose, nei confronti del defunto (Cass., nn. 6754/2011 e 7632/2003 cit.).L’irriducibile e somma disomogeneità tra bene inciso e mezzo attraverso il quale ne viene attuata la reintegrazione e, prima e ancor più, l’impossibilità fisica di erogare la tutela in favore del soggetto che di quel bene era titolare, mentre disvelano la finalizzazione degli opposti orientamenti al contingente e pur encomiabile obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti (Cass. civ. n. 6754/2011), confermano la validità di scelte decisorie basate sulla massima emersione possibile del rapporto parentale, come bonumin sé materialmente esistente prima dell’evento lesivo, irrimediabilmente da questo leso, concretamente passibile di consolazione pecuniaria.Peraltro, in tema di danno non patrimoniale – nel caso di specie dovuto ai parenti della vittima del delitto di cui all’art. 589 c.p. – non è necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione.In tali casi (uccisione di un prossimo congiunto) ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è, fondamentalmente, il legame affettivo tra i congiunti, perfettamente idoneo a fondare, già di per sé (salvo prova contraria), la legittimazione attiva a pretendere il danno da morte del congiunto.

    Con la conseguenza che il peculiare rapporto di ciascun familiare con la vittima, l’intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, le effettive sofferenze individualmente patite, l’eventuale sussistenza di una situazione di convivenza tra i soggetti in questione ed ogni altro elemento della fattispecie, possono incidere esclusivamente sul quantum, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto.

    In altri termini, l’uccisione di un congiunto, ponendo fine al rapporto parentale e quindi alla possibilità di essere genitore/fratello della vittima, lede i superstiti nell’interesse alla intangibilità degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare: questa preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, conseguenza della lesione di diritti inviolabili che la Costituzione appresta nel quadro delle relazioni familiari, è inevitabilmente connessa al fatto storico della perdita, trovando fondamento la risarcibilità di danno ex art. 2059 c.c. proprio nella titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima (Cass., sez. un., n. 9556/02), contatto cui ha posto fine il decesso. Può allora ritenersi che il danno da perdita del rapporto parentale, conseguenza della lesione dei diritti costituzionali afferenti alla famiglia trova sufficiente supporto probatorio nella mera allegazione del fatto storico dell’uccisione del congiunto: provato il fatto-base della sussistenza del rapporto parentale con la vittima dell’illecito, può ritenersi provato presuntivamente non solo il dolore, ma anche che la privazione di quel rapporto determini negative ripercussioni interne ed esterne al nucleo familiare, ossia per l’appunto il danno da perdita del rapporto parentale, sicché il risarcimento di tale profilo di danno non pone ulteriori oneri probatori a carico dei superstiti danneggiati.

    La prova del danno “morale” è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita (Cass., 7 luglio 2010, n. 16018; Cass. 11 maggio 2007 n. 10823).

    Pertanto, i parenti della vittima possono far valere iure proprio il danno ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale, e possono domandarlo come danno conseguenza, valorizzando le prove indiziarie ed i fatti di comune esperienza in relazione ad un rapporto parentale costituzionalmente tutelato.

    Compete infatti al familiare sopravvissuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito sia nel momento in cui la perdita stessa è percepita (danno da lutto) sia con riguardo al tempo di sofferenza che accompagna la vittima secondaria (elaborazione del lutto) posto che tali sofferenze sono componenti del complesso pregiudizio integralmente ed unitariamente considerato (Cass., 12 febbraio 2010, n. 3357).

    Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, fratelli, genitori, moglie figlie del deceduto, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell’evento morte.

    La misura di tale danno non può essere irrisoria e simbolica e dovrà tener conto della notevole gravità della perdita e della rilevante serietà del pregiudizio.

    Il danno da perdita del rapporto parentale deve si essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 cod. civ.) e, nello specifico, tenendo conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia subita dai prossimi congiunti della vittima, di talché la relativa quantificazione esige un’attenta considerazione di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la pregnanza, in concreto, dell’entità della lesione subita dai superstiti (Cass., 7 giugno 2011, n. 10107).

    Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano le tabelle del Tribunale di Milano per il 2013 che prevedono una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta).

    In merito all’impiego delle Tabelle di Milano si osserva come la Corte di Cassazione ha ritenuto che le stesse esprimano il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l’entità (Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; nonché, Cass. 30 giugno 2011, n. 14402 che hanno aderito al principio di recente affermato: le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione).

    Procedendo alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli S. deve ulteriormente precisarsi che i tipi di pregiudizio da sofferenza e da perdita del rapporto parentale conseguenti alla morte di un congiunto non si connotano per una gravità costante nel tempo, ma per una tendenziale progressiva diminuzione (in relazione, ad esempio, alla crescita dei figli ed all’incremento del loro grado di maturità psichica), anche in ragione dell’assuefazione alla mancanza del congiunto ed all’instaurarsi di possibili assetti compensativi (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3357).

    Pertanto, relativamente a S. G. e D. C., padre e madre del CC deceduto, tenuto conto della circostanza che: –a) sono passati circa undici anni dal tragico episodio delittuoso che ha colpito la famiglia S. (il decesso è avvenuto il 13 agosto 2003); –b) all’epoca dei fatti S. M. non conviveva più con il nucleo familiare di origine, appare equo risarcire il danno da perdita del rapporto parentale – per i genitori – nella misura di euro 165.000,00, ciascuno, somma che relativamente a D. C. deve essere liquidata in favore degli eredi per rappresentazione.

    Relativamente invece a S. B. e S. A., appare equo risarcire il danno da perdita del rapporto parentale nella misura di euro 27.500,00, ciascuno, tenuto conto della circostanza della assenza di convivenza (v. certificato di stato di famiglia del Comune di Apollosa del 27 ottobre 2003), ed inserimento di ciascun germano in un contesto familiare differente con evidente attenuazione del vincolo familiare sotto il profilo della frequentazione quotidiana.

    Relativamente alla posizione di F. M., moglie di S. M., di S. A. R., S. N. e S. G., figli della vittima, tenuto conto della circostanza che l’evento delittuoso ha certamente compromesso gravemente l’equilibrio familiare, privando il coniunge e la prole della presenza e conforto della vittima. In particolare il problema che si è scatenato è quello della loro identità personale in quanto i familiari dello S., nel prendere tardivamente atto della negatività, hanno dovuto fare i conti con il proprio stile di vita e con il proprio bilancio esistenziale; hanno dovuto rimettersi alla ricerca di una appartenenza sociale e antropologica trovata con difficoltà.

    Pertanto, la difficoltosa rielaborazione dell’identità personale dei convenuti in riconvenzionale a seguito della vicenda in esame (subire la perdita del marito e del padre è già di per sé vicenda dolorosa, maggiormente se si tratta di una giovane moglie e di figli di tenera età) è stata produttiva di una compromissione di specifici e non usuali aspetti dinamico relazionali della loro vita sia come singoli sia come appartenenti ad un nucleo familiare non più come prima.

    Pertanto, a favore di F. M. deve riconoscersi la somma di euro 205.000,00 euro ed a favore di ciascun figlio la somma di euro 220.000,00.

    Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.

    In loro favore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto lo stesso non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).

    Relativamente ai danni patrimoniali subiti da F. M. – id est le spese funerarie – deve riconoscersi la somma di euro 4350,49 (dovendo detrarre euro 3863,00 corrisposti dall’Arma dei Carabinieri), oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all’effettivo pagamento.

    Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali in relazione alla perdita economica costituita dalla totalità delle retribuzioni la stessa deve essere rigettata.

    La determinazione del danno risarcibile va condotta tenendo anzitutto presente che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno (sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale, che da responsabilità contrattuale), ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo, con la sottesa esigenza, pertanto, che il risarcimento non si risolva in una fonte di lucro per il danneggiato. Ma detta esigenza implica solo che la misura dello stesso risarcimento non superi quella del valore dello specifico bene leso (cfr. Cass. 15822/2005). È allora indubbio che costituisca base di calcolo, per verificare quale sia l’effettiva entità del danno economico da risarcire, il reddito del coniuge defunto; partendo quindi da questo imprescindibile dato, occorre poi calcolare quale parte di esso reddito potesse costituire il cd. reddito utile, a tale fine sottraendo la c.d. quota sibi, ovvero, la quota che il defunto avrebbe riservato a sé e per i propri bisogni (Cass., 5 maggio 2009, n. 10304). Detta quota, ovviamente, varia in relazione alle variabili caratteristiche del nucleo familiare (numero dei suoi componenti, numero dei membri percettori di reddito, consistenza del singolo o dei plurimi redditi, tenore di vita).

    Nel caso di specie, parte attrice non provato nessuno degli elementi dinnanzi ricordati; non ha allegato alcun documento dal quale desumere il tenore di vita dello steso, di modo che all’intestato Tribunale resta preclusa la possibilità di accertare il danno patrimoniale subito. Invero ha prodotto solo il modello cud 2003 (relativo ai redditi del 2002), senza però allegare alcun documento relativo ad eventuali emolumenti corrisposti dall’Arma dei CC ovvero relativi al trattamento pensionistico corrisposto al coniuge superstite.

    Per quanto, poi riguarda il danno patrimoniale futuro, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, esso può consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni; oppure nella perdita di utilità economiche che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex permultis, Cass., 11-01-1988, n. 23).

    Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, l’attore ha l’onere di provare – anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. – una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1.7.2002, Lincoln c. Uniass, inedita; Trib. Roma 17.2.2002, Ford c. Di Francia, inedita; Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12756; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085).

    Tuttavia la mera convivenza col defunto, pur costituendo un indizio in tal senso, è insufficiente – da sola – a far presumere l’esistenza d’una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti (Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085, la quale peraltro aggiunge che neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l’unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali l’attività esercitata dall”altro coniuge).

    Nel caso in esame, i convenuti in riconvenzionale non hanno provato – né chiesto di provare – alcunché al riguardo, e segnatamente non hanno dimostrato, neppure per presunzioni, che in considerazione della scarsezza dei propri redditi, lo S. destinava ad essi i propri proventi.

    Nulla pertanto può essere liquidato a titolo di risarcimento del danno in esame.

    In ordine alla quantificazione dei danni sofferti da A. A., si osserva quanto appresso.

    Preliminarmente si osserva che ai fini della quantificazione dei danni fisici riportati si terrà conto della valutazione fatta dal ctu dr. S. nella relazione depositata il 21 novembre 2011, perché immune da vizi logici correttamente eseguita sotto il profilo metodologico.

    Invero, non appare corretta la quantificazione dei danni compiuta dal ctp dott. Z. il quale ha proceduto ad una sommatoria aritmetica delle distinte disfunzioni fisiche accertate, sicché la valutazione computa del ctu di riconoscere una percentuale di invalidità pari al 9% appare corretta tenuto conto della stabilizzazione delle lesioni subite e delle limitazioni minime che dalle stesse sono derivate.

    Nel caso di specie trova applicazione l’art. 139 del d.lg. n. 209 del 2005 (aggiornato con i parametri di cui al D.M. 6 giugno 2013), dal momento che nel caso di specie si è in presenza di lesioni di lievi entità “derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”.

    Le lesioni subite dall’attore hanno determinato una incapacità temporanea totale di 80; una incapacità temporanea parziale di 40 giorni al 75% ed una incapacità temporanea parziale di giorni 70 al 50%.

    Secondo i barèmes comuni nella pratica medico legale, i postumi invalidanti residuati sono stati quantificati dal consulente in una misura pari a 9 punti percentuali di invalidità.

    Pertanto, tenuto conto di un’età di 24 anni al momento dei fatti deve essere riconosciuta all’attore la somma complessiva di euro euro 21.944,83.

    Quanto al richiesto danno morale, è ben vero che esso, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972-5/2008, cui questo Giudice ritiene di dovere prestare adesione in ragione dell’autorevolezza del precedente e per il rispetto della funzione di nomofilachia della Suprema Corte, non rappresenta un’autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale; e che pertanto non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di un autonomo accertamento.

    Tuttavia, è altrettanto vero che detta prova, secondo le stesse Sezioni Unite, può essere fornita per presunzioni; e che nel caso di specie, appare certamente possibile presumere una sofferenza morale connessa al dolore patito per la lesione oggetto di causa, che ha provocato, oltre che un danno biologico, anche la necessità di doversi sottoporre a numerosi accertamenti e visite specialistiche, tenuto dello shock provocato dall’incidente, nonché alla ricostruzione degli incisivi avulsi con evidente disagio creato sotto il profilo estetico.

    D’altronde, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, ribadisce la “autonomia ontologica del danno morale”, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008; cfr. poi anche le successive Cass. n. 28407/2008, Cass. n. 379/2009, Cass. n. 479/2009, Cass. Sez. Un. n. 557/2009, Cass. n. 11059/2009, Cass. n. 11701/2009, Cass. n. 702/2010, Cass. n. 5770/2010. Cass. n. 4493/2009 addirittura sostiene che, nel giudizio equitativo davanti al Giudice di pace, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi di legge).

    Anche il Legislatore, peraltro, per ben due volte, sia pure in normative settoriali, torna a parlare di danno morale come autonoma categoria di danno: infatti, con l’introduzione dell’art. 5 DPR n. 37 del 3/3/2009, dettato in tema di risarcimento del danno non patrimoniale al personale appartenente alla carriera militare impiegato in missioni all’estero, expressis verbis si qualifica il danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale calcolato in percentuale sul danno biologico, esattamente ciò che le Sezioni Unite ritengono non possibile; e successivamente, con l’art. 1 DPR n. 181/2009 in tema di accertamento e determinazione del danno per le vittime del terrorismo, non solo si tengono distinte le due voci di danno biologico e morale, ma si offre un’autonoma definizione normativa del danno morale stesso.

    Detto allora della possibilità di appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all’aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, se non altro perché, all’epoca dell’emanazione della norma, era pacifica l’autonoma risarcibilità del danno morale.

    Sulla base di tutto quanto sopra, stimasi quindi equo personalizzare la liquidazione del danno non patrimoniale appesantendo il punto biologico del 20% in ragione della sofferenza morale, tenuto conto dell’intervento chirurgico cui l’attore si è sottoposto ed alle numerose visite mediche effettuate, circostanze che hanno certamente determinato disagi e stress.

    Pertanto, atteso che il danno biologico permanente è ristorato con la complessiva somma di euro euro 21.944,83, appesantendo il punto del 25%, stimasi equo valutare in complessivi euro 26.333,76 in valori attuali il danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza morale.

    Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.

    In favore dell’attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto gli stessi non hanno allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).

    Peraltro tenuto conto della circostanza che in favore di A. A. è stata riconosciuta a titolo di provvisionale la somma di euro 13618,00, allo stesso deve essere riconosciuta solo la somma di euro 12715,79.

    Veniva, altresì, richiesto il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica.

    Sul punto appare opportuno preliminarmente evidenziare che, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289).

    La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest’ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro; ovvero – nel caso in cui non fosse percettore di reddito – non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione; ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri – con probabilità non trascurabile – che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita.(cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).

    La giurisprudenza consolidata della S.C. reputa poi che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il lavoratore danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all’evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito. Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18866; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, V. di recente Cas., 19 luglio 2012, n. 12463, in tema di risarcimento danni a seguito di sinistro, non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, atteso che tale danno deriva solo da una lesione che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte).

    La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, infatti, un danno di per sé (danno – evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno – conseguenza); sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l’esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno “in re ipsa”, va pertanto allegato e provato nell'”an” e nel “quantum” (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15031).

    Soltanto nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17514).
    In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano deve essere allo stesso riconosciuta a titolo di danno biologico una somma pari ad euro 73.156,00 (età del danneggiato di 38 anni, somma base di euro 58.525.00, aumentata del 25% tenuto conto del terribile incidente che ha visto coinvolto suo malgrado il C. nell’esercizio dei delicati compiti istituzionali affidati, a cagione della scriteriata condotta di guida del L. che nonostante lo stato di ebbrezza ha deciso ugualmente di mettersi alla guida del proprio veicolo).

    A titolo di danno da inabilità temporanea, liquidando la somma di 100,00 euro per ciascun giorno, allo stesso deve essere riconosciuta la somma di euro 10.000,00.

    Pertanto complessivamente a C. A. a titolo di danno non patrimoniale deve essere riconosciuta la somma complessiva di euro 83.156,00.

    Tenuto conto della provvisionale corrisposta in favore di C. A. pari ad euro 21.100,00, allo stesso in conclusione spetta la somma di euro 62.056,00.

    Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.

    In favore dell’attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto gli stessi non hanno allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).

    Relativamente al danno patrimoniale, il ctu ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute, riconosciute nella somma di euro 501,69 che spettano pertanto al C. oltre interessi legali dall’esborso sino all’effettivo pagamento.

    Quanto alla posizione di C. G. il ctu ha individuato un danno biologico nella misura del 25%, con una invalidità temporanea assoluta pari a giorni 123, una invalidità temporanea parziale al 50% pari a giorni 88, una invalidità temporanea parziale al 25% pari a giorni 90.

    Tenuto conto del terribile incidente che ha visto coinvolto suo malgrado il C. nell’esercizio dei delicati compiti istituzionali affidati, a cagione della scriteriata condotta di guida del L. che nonostante lo stato di ebbrezza ha deciso ugualmente di mettersi alla guida del proprio veicolo, appare equo risarcire il danno biologico nella misura di euro 131.215,00 (età del danneggiato di 39 anni, somma base di euro 104.972,00, aumentata del 25%).

    Peraltro tenuto conto della corresponsione a titolo di acconto della somma di euro 10.000,00, al C. deve essere riconosciuta una somma pari ad euro 94.972,00.

    Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.

    In favore dell’attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto gli stessi non hanno allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).

    Relativamente al danno patrimoniale, il ctu ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute, riconosciute nella somma di euro 1602,37 che spettano pertanto al C. oltre interessi legali dall’esborso sino all’effettivo pagamento.

    Sia nei confronti del C. che del C. non può essere riconosciuto il risarcimento per lesione della capacità lavorativa specifica (v. retro la giurisprudenza richiamata sul punto), non avendo gli stessi dimostrato il di aver subito una contrazione dei redditi ovvero non hanno provato di essere stati costretti a cambiare mansioni lavorative.

    Analogamente quanto ai profili relativi alla mancata percezione di straordinari ovvero di indennità di missione, trattasi di profili che oltre ad essere rimasti indeterminati nel quantum, non appaiono eziologicamente legati al sinistro di causa in via certa ed esclusiva in quanto la scelta di svolgerli anche in futuro potrebbe dipendere da diversi fattori anche del tutto estranei alla idoneità/possibilità fisica di svolgere ore lavorative ulteriori rispetto a quelle contrattuali ovvero a partecipare a missioni.

    L’esclusiva responsabilità di L. M. nella causazione del sinistro comporta l’integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta dallo stesso.

    Relativamente alla domanda proposta dal Ministero della Difesa si osserva quanto appresso.

    Ben pochi dubbi possono esservi sulla sussistenza in via generale di una pretesa risarcitoria del datore di lavoro che, a causa di un infortunio del suo dipendente, non si sia potuto avvalere delle prestazioni di quest’ultimo ed abbia nondimeno affrontato esborsi e subito mancati guadagni (connessi alla comprovata necessità o di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all’azienda, o di particolare nocumento alla produzione): il principio è stato così tante volte affermato sia dalla Suprema Corte che dalla giurisprudenza di merito che può dirsi ormai stabilito (cfr. Cassazione civile sez. III, 4 novembre 2002, n. 15399; Cassazione civile sez. III, 25 giugno 1993, n. 7063; Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 1989 n. 5373; Cassazione civile, sez. un., 12 novembre 1988 n. 6132; Tribunale Firenze, 10 maggio 1994; Pretura Salerno, 8 febbraio 1994; Tribunale Reggio Emilia, 12 ottobre 1993; Tribunale Pesaro 28 giugno 1989).

    Sul piano della causalità non può contestarsi che l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto. L’illecito del terzo priva contestualmente il debitore (lavoratore) della sua integrità fisica ed il creditore (datore di lavoro) delle prestazioni lavorative che gli erano dovute. E se l’obbligo di corrispondere al lavoratore impedito per malattia la retribuzione è imposto dalla legge (art. 2110 cod. civ.), non può la previsione normativa qualificarsi fattore sopravvenuto determinante in sé e per sé in via autonoma il pregiudizio lamentato, trattandosi di un elemento peculiare che connota ab origine il rapporto di lavoro e denota la pluralità di effetti pregiudizievoli che l’azione del terzo direttamente cagiona, proprio per il fatto di incidere su di un rapporto a struttura complessa soggetto a particolare disciplina.

    Nella logica del rischio d’impresa il legislatore ha ritenuto di porre a carico del datore di lavoro, entro determinati limiti, le conseguenze della malattia del dipendente, ma ciò vale solo nei rapporti interni tra le parti del rapporto di lavoro. Detto rischio non può essere ugualmente addossato al datore di lavoro allorquando il mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di lavoro (attività lavorativa retribuzione) sia determinato dall’illecito del terzo estraneo a quel rapporto. Ne consegue che il pagamento della retribuzione al lavoratore assente per malattia cessa di essere legittimo quando dipenda dal fatto illecito del terzo e quindi da una colposa alterazione del sinallagma contrattuale.

    Del tutto legittimamente, quindi, il terzo interventore ha intrapreso la presente azione nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia garante per la Rca al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Del resto nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all’obbligo assicurativo, in relazione al quale l’art. 18 l. 24 dicembre 1969 prevede l’azione diretta contro l’assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nel sinistro, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l’incidente medesimo e, quindi, anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l’invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell’azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall’art. 2054 cod. civ., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge (in particolare gli art. 21, 27 e 28) e dalla ratio della norma stessa , rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato (In tal senso: Cass. Civ., sez. lavoro, 15 settembre 2003 n. 13549).

    Deve essere quindi risarcita al Ministero della Difesa la voce di danno costituita dagli emolumenti corrisposti in favore di C. A. (pari ad euro 20.111,94 v. documenti affoliati al n. 2 del fascicolo della Avvocatura di Stato) ed in favore di C. G. (pari ad euro 71.442,86, v. documenti affoliati al n. 3 del fascicolo della Avvocatura di Stato), trattandosi di esborsi connessi alla posizione dei dipendenti, cui, proprio a causa dell’infortunio di questi ultimi, non ha corrisposto la possibilità per il datore, di avvalersi delle prestazioni lavorative. Deve infatti trovare applicazione il principio, enunciato dalle Sezioni Unite del 1988, per cui il pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute. Alla luce delle produzioni documentali (cfr. docc. 2 e 3) e dei conteggi effettuati (e non sono stati oggetto di specifiche e concrete contestazioni), il Tribunale deve riconoscere al Ministero della Difesa la somma complessiva di euro 93.601,51 (comprensiva anche del danno all’autovettura di servizio), oltre interessi legali dall’esborso sino al soddisfo.

    La compagnia di assicurazioni Axa ha eccepito l’esistenza di un massimale pari ad euro 800.000,00, con conseguente riduzione proporzionale della condanna nei limiti del massimale suddetto.

    Nel caso di specie, trova applicazione il principio – di recente ribadito dalla Suprema Corte – per il quale in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti, o ogni altro soggetto, avente causa dalla stessa, che dal sinistro stradale occorso a tale vittima primaria, abbia subito un danno.

    Invero, già a far tempo da Cass. S.U. n. 9556/02, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c. – richiamato dall’art. 2056 c.c. -, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile (in senso conforme, v. Cass. n. 2388103; Cass. n. 19316/05; Cass. n. 8546/08).

    Ne consegue che i danni de quibus non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale) (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 04-09-2012, n. 14818).

    I danni, dunque, non devono essere liquidati, tutti, nel limite del massimale previsto per ogni persona, ma devono essere calcolati distintamente per ciascun danneggiato, con l’unico limite costituito dal rispetto del “massimale catastrofale”.

    Del resto, è la funzione economico-sociale dell’assicurazione obbligatoria (e del fondo di garanzia per le vittime della strada) che impone di prendere in considerazione “non soltanto la vittima primaria, che subisce sulla propria persona la lesione fisica, ma anche gli altri soggetti, che, per il particolare legame a tale vittima primaria, abbiano subito la lesione di un proprio diritto”.

    L’ingiustificato ritardo dell’assicuratore della r. c. auto nell’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato lo può esporre a responsabilità per c.d. mala gestio impropria (ovvero responsabilità da colpevole ritardo) nei confronti del danneggiato, la quale ha per effetto l’obbligo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale. Tale responsabilità, invece, non può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile (v. Cass. n. 10839/11).