BOLOGNA COME FARE? COSA FARE? separazione con addebito Bologna infedeltà coniugale Bologna separazione per tradimento della moglie Bologna tradimento coniugale divorzio per tradimento Bologna

Addebitabilita’ della separazione Violazione dell’obbligo di fedeltà – Violazione particolarmente grave – Effetti – Intollerabilità della convivenza – Circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione – Addebitabilità a carico del coniuge responsabile

La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce una violazione particolarmente grave che implica, generalmente, l’intollerabilità della convivenza, sì da costituire circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile.

 

BOLOGNA COME FARE? COSA FARE? separazione con addebito Bologna infedeltà coniugale

Bologna separazione per tradimento della moglie Bologna

tradimento coniugale divorzio per tradimento Bologna

  1. Addebitabilita’ della separazione Violazione dell’obbligo di fedeltà – Violazione particolarmente grave – Effetti – Intollerabilità della convivenza – Circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione – Addebitabilità a carico del coniuge responsabile

  2. La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce una violazione particolarmente grave che implica, generalmente, l’intollerabilità della convivenza, sì da costituire circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile.

  3. L’accertamento dell’irreparabilità della crisi coniugale dell’infedelta’ coniugale e della situazione di incomunicabilità ed incompatibilità dei coniugi, causa oggettiva dell’impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, rappresentano circostanze idonee a determinare la pronuncia della separazione personale degli stessi.

  4. Ai fini della pronuncia sulle reciproche richieste di addebito avanzate dai coniugi, il G.I., è tenuto ad accertare il comportamento dagli stessi tenuto in costanza di matrimonio idoneo ad incidere sull’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

A tal fine deve ritenersi assolutamente rilevante sia il comportamento violento e litigioso tenuto dal marito, laddove la circostanza risulti provata dalla deposizione testimoniale resa all’udienza di cui all’art. 342 bis c.c., sia l’infedeltà in cui sia incorsa la coniuge intrattenendo in costanza di matrimonio una relazione con altro uomo.

Ai fini dell’addebitabilità della separazione per infedelta’ coniugale , infatti, il G.I., è chiamato a compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti assunti da entrambi i separandi coniugi, verificando se il comportamento censurato da ognuno di loro non sia in realtà l’effetto di una rottura già da tempo verificatasi con la conseguenza che in tal caso l’incidenza sull’addebitabilità della separazione andrebbe relativamente ridimensionata.

separazione con addebito Bologna infedeltà coniugale: stabilire la responsabilità in una separazione, è necessaria la prova del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il fallimento del matrimonio. (Nel caso di specie, i coniugi si rinfacciavano reciprocamente la colpa della fine del rapporto, collegandola, lei alle infedeltà ventennali del marito, lui al fatto che la moglie non riesce a fare a meno della madre, abbandonando spesso il tetto coniugale per andare a dimorare nella casa avita. Non essendo possibile stabile un prius, ed essendo quindi mancata la prova del nesso causale tra l’infedeltà e l’intollerabilità della convivenza, non è possibile stabilire a chi vada addebitata la separazione). 

Questo però non sempre ,non si constati l’insussistenza del nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi del rapporto di coppia, in considerazione della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza ormai meramente formale.

La domanda di addebito per infedelta’ coniugale può, dunque, trovare accoglimento, allorché, in base alle risultanze probatorie raccolte nell’iter processuale, emerga che la causa della crisi matrimoniale, come acclarato nella fattispecie, sia da ricondurre solo all’infedeltà di uno dei coniugi e non già ad una preesistente situazione di forte crisi coniugale irreversibile e definitiva.

  1. In sede di separazione personale dei coniugi, qualora la moglie richieda l’addebito del fallimento del sodalizio coniugale al marito per persistente violazione del dovere di fedeltà connesso a tale vincolo,
  2. grava su di lei l’onere di provare non solo l’effettiva sussistenza della condotta colpevole del marito ma anche l’essenzialità rivestita da tale condotta nel fallimento del rapporto coniugale. Tale onere della prova è da ritenersi assolto – con conseguente accoglimento della domanda di addebito al marito – qualora la moglie riesca a dimostrare che la solidità del vincolo matrimoniale non aveva mai subito minacce di alcun genere per cui il medesimo non sarebbe mai arrivato a rottura definitiva se il marito non avesse intrattenuto una stabile e duratura relazione extraconiugale
  3. la Corte di Cassazione ha ribadito che, in riferimento all’obbligo di fedeltà coniugale, la sua violazione, specie se attuata mediante una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile sempre che non si constati una mancanza di nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi da cui risulti una eventuale preesistenza di una rottura irrimediabile già in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., Sez. I, sentenza 12 giugno 2006, n. 13592nonché Cass., Sez. I, sentenza 12 aprile 2006, n. 8512). 
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separazione con addebito Bologna infedeltà coniugale: stabilire la responsabilità in una separazione, è necessaria la prova del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il fallimento del matrimonio. (Nel caso di specie, i coniugi si rinfacciavano reciprocamente la colpa della fine del rapporto, collegandola, lei alle infedeltà ventennali del marito, lui al fatto che la moglie non riesce a fare a meno della madre, abbandonando spesso il tetto coniugale per andare a dimorare nella casa avita. Non essendo possibile stabile un prius, ed essendo quindi mancata la prova del nesso causale tra l’infedeltà e l’intollerabilità della convivenza, non è possibile stabilire a chi vada addebitata la separazione). 

 

La domanda di addebito per infedelta’ coniugale può, dunque, trovare accoglimento, allorché, in base alle risultanze probatorie raccolte nell’iter processuale, emerga che la causa della crisi matrimoniale, come acclarato nella fattispecie, sia da ricondurre solo all’infedeltà di uno dei coniugi e non già ad una preesistente situazione di forte crisi coniugale irreversibile e definitiva.

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