AVVOCATO ESPERTO OMICIDIO STRADALE BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI ROVIGO TREVISO VICENZA Reati contro la persona – Circolazione stradale – Omicidio stradale – Guida in stato di ebbrezza alcolica – Reato complesso   Articolo 589 bis  Omicidio stradale Testo in vigore dal 25 marzo 2016

AVVOCATO ESPERTO OMICIDIO STRADALE BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI ROVIGO TREVISO VICENZA
AVVOCATO ESPERTO OMICIDIO STRADALE BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI ROVIGO TREVISO VICENZA

AVVOCATO ESPERTO OMICIDIO STRADALE BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI ROVIGO TREVISO VICENZA Reati contro la persona – Circolazione stradale – Omicidio stradale – Guida in stato di ebbrezza alcolica – Reato complesso

 

Articolo 589 bis 

Omicidio stradale

Testo in vigore dal 25 marzo 2016

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

 

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo

a motore di cui all’articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

 

Il conducente di un veicolo a motore che,

messosi alla guida con un tasso di alcool nel sangue maggiore di 0,8 g/l, causa un incidente con morti o feriti gravi, risponde unicamente delle relative fattispecie aggravate di omicidiostradale o lesioni personali stradali gravi e gravissime, previste rispettivamente dagli articoli 589bis e 590bis del codice penale, e non anche della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, di cui all’articolo 186 del Cds. la L. n. 41 del 2016 ha introdotto nel codice penale una nuova e autonoma figura di reato, l’omicidio stradale di cui all’articolo 589 bis cod. pen., la cui condotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto all’omicidio colposo di cui all’articolo 589 cod. pen. (Sez. 4 n. 29721 del 1.03.2017 rv. 270918). La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi aggravate che hanno a riferimento un’articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi l’evento mortale. In particolare l’articolo 589bis c.p., comma 4, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) (tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1,5 g/l) del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la pena da cinque a dieci anni di reclusione.

La pena prevista e’ da otto a dodici anni di reclusione quando il tasso oltrepassi 1,4 gr/l o vi sia stata assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 589 bis c.p., comma).

E’ previsto infine un cumulo giuridico di pene per l’ipotesi di morte di piu’ persone ovvero morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone. In questo caso la pena riguarda la violazione piu’ grave innalzata fino al triplo, con il limite massimo di diciotto anni.

Analoga disciplina e’ prevista per gli articoli 590 bis e 590 ter cod. pen..

E’ chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto all’illecito contravvenzionale di cui all’articolo 186 citato (cfr. Sez.4 26857 del 29.05.2018 n.m).

Invero la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione puo’ dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale che si configura cosi’ come reato complesso.

La disciplina del reato complesso di cui all’articolo 84 cod. pen. 

definisce e consacra un principio fondamentale del moderno ordinamento democratico e cioe’ quello di non addebitare piu’ volte all’imputato lo stesso fatto storico

purche’ esso sia il momento di emersione di un’unica contrapposizione cosciente e consapevole dell’individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati e che sostanzia il c.d. ne bis in idem sostanziale. Pare chiaro che a livello di fattispecie astratta la tipizzazione del delitto di omicidio stradale aggravato, cosi’ come configurato dal legislatore, prende in considerazione un fatto, l’azione di chi guida in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della strada, con la finalita’ di unificare in una sola fattispecie criminosa la condotta di chi con tale comportamento causa un evento mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia. In tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell’art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 – anteriore all’introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime – è configurabile il concorso materiale tra l’omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. 

L’eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale,

 ancorchè di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del ferito. (Nella specie, la Corte ha escluso l’interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale).

 

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