ACCORDO tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio IL PRINCIPATO DI MONACO e LA COMUNITÀ EUROPEA in seguito denominati «parte contraente» o «parti contraenti», a seconda del contesto, intenzionati a stabilire misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata «la direttiva»,

ACCORDO tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio IL PRINCIPATO DI MONACO e LA COMUNITÀ EUROPEA in seguito denominati «parte contraente» o «parti contraenti», a seconda del contesto, intenzionati a stabilire misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata «la direttiva»,

avvocato a Bologna
avvocato a Bologna

in seguito denominati «parte contraente» o «parti contraenti», a seconda del contesto, intenzionati a stabilire misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata «la direttiva»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Oggetto 1. Per consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, corrisposti sul territorio del Principato di Monaco a favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi ai sensi dell’articolo 2, residenti in uno Stato membro della Comunità europea, possano essere effettivamente presi in considerazione per l’assoggettamento ad un prelievo obbligatorio considerato imposta dalla legislazione di tale Stato, gli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato di Monaco applicano una ritenuta alla fonte all’importo del pagamento di detti interessi, secondo le modalità definite dagli articoli 7 e 8 del presente accordo, fatte salve le misure di divulgazione volontaria previste all’articolo 9 di detto accordo. 2. Il Principato di Monaco adotta le misure necessarie per garantire che gli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio svolgano le funzioni necessarie per l’attuazione del presente accordo, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito su cui maturano gli interessi. Articolo 2 Definizione del beneficiario effettivo 1. Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, vale a dire che essa: a) agisce come agente pagatore ai sensi dell’articolo 4; b) agisce per conto di una persona giuridica, di un’entità soggetta alle disposizioni dell’Ordonnance Souveraine n. 3152 del 19 marzo 1964 che istituisce un’imposta sugli utili, di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di un organismo equivalente a un OICVM stabilito sul territorio del Principato di Monaco e incaricato di realizzare investimenti di risparmio; c) agisce per conto di un’altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all’agente pagatore l’identità e la residenza di tale beneficiario effettivo a norma dell’articolo 3, paragrafo 2. 2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e qualora a tale persona fisica non si applichino né il paragrafo l, lettera a), né il paragrafo 1, lettera b), detto agente pagatore adotta misure opportune per determinare l’identità del beneficiario effettivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, l’agente pagatore considera la persona fisica che percepisce il pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito il pagamento di interessi come beneficiario effettivo. Articolo 3 Identità e residenza dei beneficiari effettivi 1. Il Principato di Monaco adotta le procedure necessarie per consentire all’agente pagatore di accertare l’identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini del presente accordo e ne garantisce l’applicazione. 2. A tal fine, dette procedure prevedono quanto segue: a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1o gennaio 2004, l’agente pagatore stabilisce l’identità del beneficiario effettivo ai sensi dell’articolo 2 e ne determina la residenza utilizzando le informazioni di cui dispone, ottenute sulla base di un documento d’identità ufficiale o di qualsiasi documento scritto probante, vale a dire un documento ufficiale corredato di fotografia del beneficiario effettivo; 21.1.2005 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea L 19/55 b) per le relazioni contrattuali avviate dopo il 1o gennaio 2004, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, l’identità del beneficiario effettivo ai sensi dell’articolo 2 e il suo luogo di residenza vengono determinati sulla base del passaporto o della carta d’identità ufficiale o di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Per le persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro della Comunità europea e che si dichiarano residenti in un paese diverso da uno Stato membro o dal Principato di Monaco, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente del paese in cui la persona fisica dichiara di essere residente. Qualora non sia prodotto un siffatto certificato, la residenza si considera stabilita nello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d’identità ufficiale. Articolo 4 Definizione dell’agente pagatore Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» nel Principato di Monaco si intendono le banche, le persone fisiche e giuridiche, le società di persone e le filiali di società estere, che nell’ambito delle loro attività imprenditoriali o professionali accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali appartenenti a terzi ed effettuano o attribuiscono, anche occasionalmente, un pagamento di interessi direttamente a favore di un beneficiario effettivo. Articolo 5 Definizione della nozione di autorità competente Ai fini del presente accordo, per autorità competenti delle parti contraenti si intendono le autorità elencate nell’allegato 1. Per i paesi terzi, l’autorità competente è quella competente a rilasciare certificati attestanti la residenza ai fini fiscali. Articolo 6 Definizione di pagamento di interessi 1. Ai fini del presente accordo, per «pagamento di interessi» si intendono: a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a titoli di credito o derivanti da depositi effettuati dalla clientela, garantiti o meno da ipoteca e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi. Sono esclusi tuttavia gli interessi sui prestiti tra persone fisiche che agiscono a titolo privato al di fuori di qualsiasi attività commerciale o imprenditoriale o professionale; b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un’entità domiciliata in uno Stato membro della Comunità europea di cui all’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, distribuiti da: i) organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato di Monaco; ii) entità domiciliate in uno Stato membro della Comunità europea che esercitano l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva informandone l’agente pagatore; iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all’articolo 19; d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi o entità, se questi investono direttamente, o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra, oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a): i) organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato di Monaco; ii) entità domiciliate in uno Stato membro della Comunità europea che esercitano l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva informandone l’agente pagatore, e iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all’articolo 19. 2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l’importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi. 3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell’attivo investita in titoli di credito, ovvero in partecipazioni o quote ai sensi di detto paragrafo, tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l’importo dei redditi realizzati dal beneficiario effettivo, i redditi si considerano il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote. L 19/56 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea 21.1.2005 4. I redditi derivanti dagli organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, quali vengono definiti al paragrafo 1, lettera a), non sono considerati un pagamento di interessi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d). 5. Dopo il 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è pari al 25 %. 6. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 5 sono determinate con riguardo alla politica di investimento definita nel regolamento del fondo o nello statuto degli organismi o delle entità interessati o, in assenza di siffatte regole, con riguardo all’effettiva composizione dell’attivo patrimoniale degli organismi o delle entità interessati. Articolo 7 Ritenuta alla fonte 1. Qualora il beneficiario effettivo sia residente in uno Stato membro della Comunità europea, il Principato di Monaco applica una ritenuta alla fonte sulla base di un’aliquota del 15 % nei primi tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 17, fatta salva l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente. 2. L’agente pagatore preleva la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti: a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull’importo degli interessi pagati o accreditati; b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull’importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario effettivo sull’importo complessivo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull’importo dei redditi contemplati alla lettera in questione. 3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a), b) e c), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione, da parte del beneficiario effettivo, del titolo di credito o delle partecipazioni o quote che hanno generato il reddito. Qualora, in base alle informazioni in suo possesso, l’agente pagatore non sia in grado di determinare tale periodo, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato in possesso del titolo di credito o delle partecipazioni o quote per tutta la loro durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione. 4. Imposte, prelievi fiscali e ritenute applicati al medesimo pagamento di interessi, diversi dalla ritenuta alla fonte prevista dal presente accordo, vengono dedotti dall’importo della ritenuta d’imposta calcolata a norma del presente articolo. 5. L’applicazione di una ritenuta alla fonte da parte di un agente pagatore stabilito nel Principato di Monaco non impedisce allo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Qualora un contribuente dichiari redditi derivanti da interessi versati da un agente pagatore stabilito nel Principato di Monaco alle autorità fiscali dello Stato membro della Comunità europea in cui risiede, tali redditi da interessi vi sono soggetti a tassazione alla stessa aliquota e alle stesse condizioni generali applicabili agli interessi percepiti all’interno di tale Stato membro. Articolo 8 Ripartizione della ritenuta alla fonte 1. Il Principato di Monaco trattiene il 25 % del gettito della ritenuta alla fonte prelevata alle condizioni di cui all’articolo 7 e ne trasferisce il 75 % allo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo degli interessi risiede ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b). 2. Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni esercizio annuale, in un’unica rata per ciascuno Stato membro della Comunità europea, non oltre sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario annuale del Principato di Monaco. 3. Il Principato di Monaco adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale. A tal fine, il Principato di Monaco effettua il trasferimento a favore dello Stato membro interessato presso l’autorità competente designata nell’allegato I del presente accordo. Articolo 9 Divulgazione volontaria 1. Il Principato di Monaco stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all’articolo 2, di evitare la ritenuta di cui all’articolo 7 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore stabilito nel Principato di Monaco a notificare i pagamenti di interessi all’autorità competente di tale Stato. L’autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi effettuati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo. 2. In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l’agente pagatore deve notificare almeno le seguenti informazioni: a) identità e residenza del beneficiario effettivo stabilite a norma dell’articolo 3 del presente accordo; b) nome o denominazione e indirizzo dell’agente pagatore; 21.1.2005 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea L 19/57 c) numero di conto bancario del beneficiario effettivo o identificazione del titolo di credito che genera gli interessi; d) importo del pagamento di interessi calcolato a norma dell’articolo 6 del presente accordo. 3. L’autorità competente del Principato di Monaco comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro della Comunità europea di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazioni avvengono almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario annuale del Principato di Monaco, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante tale esercizio annuale. Articolo 10 Eliminazione delle doppie imposizioni e/o rimborso della ritenuta alla fonte 1. Lo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale prende cura, ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, dell’eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7. 2. Se i pagamenti di interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 applicata da un agente pagatore nel Principato di Monaco, lo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda al beneficiario effettivo un credito d’imposta pari all’importo di tale ritenuta alla fonte. Se detto importo supera quello dell’imposta dovuta, ai sensi della legislazione nazionale, sul totale degli interessi assoggettabili a detta ritenuta alla fonte, lo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa effettivamente al beneficiario effettivo l’importo di ritenuta eccedente l’imposta dovuta, indipendentemente da eventuali differenti procedure di riconoscimento dei crediti d’imposta o da differenti prassi amministrative. 3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, i pagamenti di interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale riconosce o potrebbe riconoscere un credito d’imposta per tale ritenuta alla fonte secondo la propria legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest’altra ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d’imposta di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 con un rimborso diretto e integrale della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7. Articolo 11 Titoli di credito negoziabili 1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 17, fatta salva l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del presente accordo, e fino a che il Principato di Monaco applica la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 e almeno uno Stato membro della Comunità europea applica anch’esso disposizioni analoghe (ma non oltre il 31 dicembre 2010), le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti a tal fine, non sono considerati titoli di credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, finché almeno uno Stato membro della Comunità europea continua anch’esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili: — che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e — per i quali l’agente pagatore, quale definito dall’articolo 4, è stabilito nel Principato di Monaco, e — per i quali l’agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea. Se e quando tutti gli Stati membri della Comunità europea cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 7 del presente accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili: — che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e — per i quali l’agente pagatore designato dall’emittente è stabilito nel Principato di Monaco, e — per i quali tale agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea. Se, a decorrere dal 1o marzo 2002, viene effettuata una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da uno Stato o da un ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale conformemente alle definizioni contenute nell’allegato 2, l’intera emissione di tale titolo, costituita dall’emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un titolo di credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). L 19/58 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea 21.1.2005 Se, a decorrere dal 1o marzo 2002, viene effettuata una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra in seguito all’intervento di un altro emittente non contemplato dalla frase che precede, tale riapertura si considera un titolo di credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli Stati membri della Comunità europea applichino imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali. Articolo 12 Scambio di informazioni su richiesta 1. Le autorità competenti del Principato di Monaco e degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informazioni su comportamenti che costituiscono, a norma della legislazione nazionale dello Stato interpellato, un reato di frode fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Quando il Principato di Monaco è lo Stato interpellato, si ritiene costituiscano un reato di frode fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi i comportamenti seguenti: — l’uso di documenti falsi, falsificati o contenenti indicazioni inesatte al fine di sottrarsi o tentare di sottrarsi, interamente o in parte, alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, punibile con il pagamento dell’ammenda prevista all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco, il cui importo potrà essere pari fino al quadruplo dell’imposta evasa, e/o con la detenzione da otto giorni a due anni; — l’ottenimento in maniera fraudolenta di una restituzione, totale o parziale, dell’imposta dovuta sui redditi da risparmio, punibile con il pagamento dell’ammenda prevista all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco, il cui importo può essere pari fino al quadruplo della somma indebitamente percepita, e/o con la detenzione da otto giorni a due mesi; — il fatto di chiunque che tenuto a riscuotere l’imposta sui redditi da risparmio non la riscuota intenzionalmente o ne riscuota intenzionalmente soltanto un importo insufficiente, punibile con il pagamento di un’ammenda il cui importo è previsto all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco; — il fatto di chiunque che tenuto a riscuotere l’imposta sui redditi da risparmio si appropri intenzionalmente degli importi riscossi o li sottragga a favore di terzi, punibile con il pagamento di un’ammenda il cui importo è previsto all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco. Non appena sussistano e siano effettive le condizioni definite all’articolo 13, paragrafo 3, i principi relativi allo scambio di informazioni definiti al presente articolo si applicano alle infrazioni equivalenti della stessa gravità della frode fiscale secondo la legislazione dello Stato interpellato e come sopra definita. Nel rispondere ad una richiesta debitamente motivata a norma del paragrafo 3, lo Stato interpellato fornisce le informazioni relative a fatti oggetto di un procedimento amministrativo, civile o penale avviato dallo Stato richiedente in merito ai suddetti comportamenti, limitando tali informazioni ai redditi da risparmio tassabili in quest’ultimo Stato. Le informazioni che possono essere divulgate sono quelle di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del presente accordo. 2. Per determinare se si possano fornire informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente anziché quelli applicabili nello Stato interpellato. Non verrà comunque fornita alcuna informazione attinente a reati commessi prima del 1o luglio 2005. 3. Per stabilire se la domanda sia pertinente, l’autorità competente della parte richiedente fornisce le seguenti informazioni, che debbono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato interpellato: a) la denominazione dell’autorità competente che presenta la richiesta; b) l’identità della persona fisica oggetto della richiesta di informazioni, la prova del suo status di residente fiscale nello Stato richiedente, nonché qualsiasi documento, testimonianza della suddetta persona fisica ed altra prova circostanziata su cui poggia la richiesta; c) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano in possesso della parte interpellata ovvero in possesso o sotto il controllo di una persona situata sul suo territorio; d) una dichiarazione che la richiesta è conforme alla legislazione della parte richiedente e, in particolare, che essa è ricevibile quanto ai termini di prescrizione; e) una dichiarazione che precisi che, per ottenere le informazioni, la parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio, e/o previsti dalla sua legislazione o regolamentazione, esclusi quelli che potrebbero creare difficoltà; f) una dichiarazione che stabilisca che i fatti già noti alla parte richiedente costituiscono, in conformità delle sue leggi, presunzioni pertinenti e concordanti del reato di frode fiscale o dell’infrazione equivalente di cui al paragrafo 1. 21.1.2005 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea L 19/59 4. La parte interpellata può rifiutare di fornire le informazioni richieste se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente accordo. Qualsivoglia informazione scambiata in tal modo dev’essere considerata riservata e può essere rivelata solo ai soggetti o alle autorità competenti della parte contraente ai quali spetta venire a conoscenza dell’imposizione dei pagamenti di interessi citati all’articolo 1. Tali soggetti o autorità potranno riferire le informazioni così ricevute in sede di pubblica udienza o in giudizi vertenti su tale imposizione, esclusivamente nello Stato richiedente. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altro soggetto o autorità, salvo previo accordo scritto dell’autorità competente della parte contraente che ha comunicato le informazioni. Articolo 13 Concertazione e riesame 1. In caso di disaccordo tra l’autorità competente del Principato di Monaco e una o più autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea, ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo, relativamente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, tali autorità si adoperano perché il caso possa trovare una composizione amichevole. Esse comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea i risultati di tale concertazione. Per quanto riguarda le questioni interpretative, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni su richiesta di qualsiasi autorità competente. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le parti contraenti si consultano almeno ogni tre anni o su richiesta di ciascuna parte contraente, allo scopo di esaminare e, qualora le parti contraenti lo ritengano necessario, di migliorare il funzionamento tecnico dell’accordo. Le parti contraenti riconoscono comunque l’importanza degli sviluppi internazionali nel settore oggetto del presente accordo e si concertano, all’occorrenza, nel corso delle consultazioni previste al presente paragrafo per valutare se siano necessarie modifiche dell’accordo alla luce di detti sviluppi. 3. Alla luce della conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati terzi soggetti ai medesimi obblighi che incombono al Principato di Monaco nel settore della tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il Principato di Monaco esaminerà il campo di applicazione e le condizioni di attuazione dei principi definiti all’articolo 12 in caso di infrazioni equivalenti della stessa gravità dei reati di frode fiscale di cui a detto articolo. A tal fine, il Principato di Monaco avvierà consultazioni con la Commissione europea. 4. La concertazione si svolge entro un mese dalla richiesta o, in caso di urgenza, il prima possibile. 5. Ai fini della suddetta concertazione, le parti contraenti si informano degli sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi pertinenti tra una delle parti contraenti e un paese terzo. Articolo 14 Applicazione e sospensione dell’applicazione 1. L’applicazione del presente accordo dipende dall’adozione e dall’attuazione, da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (ECOFIN) al Consiglio europeo di Santa Maria de Feira dei giorni 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d’America, di Andorra, del Liechtenstein, della Svizzera e di San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ovvero a quelle contenute nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione. 2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, se risultano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti negli Stati membri della Comunità europea, nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti non decidano che tali condizioni risultano soddisfatte, esse fissano di comune accordo una nuova data ai fini dell’articolo 17. A tal fine, la Comunità europea notifica al Principato di Monaco l’attuazione effettiva delle misure conformi o equivalenti da parte degli Stati membri della Comunità europea, dei territori dipendenti o associati e dei paesi terzi interessati. 3. Fatte salve le proprie procedure istituzionali e quanto precede, il Principato di Monaco dà attuazione al presente accordo dalla data di cui all’articolo 17 e notifica tale misura alla Comunità europea. 4. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da una parte contraente con effetto immediato mediante notifica alle altre parti qualora la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità del diritto dell’Unione europea, ovvero qualora uno Stato membro dell’Unione europea sospenda l’applicazione delle sue misure di attuazione. L 19/60 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea 21.1.2005 5. Ciascuna parte contraente può inoltre sospendere l’applicazione del presente accordo tramite notifica alle altre parti contraenti se uno dei cinque paesi terzi succitati (Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) ovvero uno dei territori dipendenti o associati degli Stati membri dell’Unione europea di cui al precedente paragrafo 2 cessi successivamente di applicare misure rispettivamente equivalenti o conformi a quelle della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La sospensione dell’applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L’applicazione dell’accordo riprende quando le suddette misure nazionali vengono ripristinate. Articolo 15 Altri centri finanziari/Centri asiatici Durante il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, la Comunità europea avvia discussioni con altri grandi centri finanziari ai fini dell’adozione e dell’attuazione effettiva, da parte delle giurisdizioni coinvolte, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità. Articolo 16 Firma, entrata in vigore e denuncia 1. Ai fini della conclusione, il presente accordo dev’essere ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l’avvenuto completamento di tali procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica. 2. Il presente accordo resta in vigore fino a quando non viene denunciato da una parte contraente. 3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra parte contraente. In tal caso, l’accordo cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la data della notifica. Articolo 17 Regolamento di applicazione Fatte salve le disposizioni dell’articolo 14, le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie perché il presente accordo si applichi a decorrere dal 1o luglio 2005. Articolo 18 Richieste e disposizioni finali 1. La denuncia del presente accordo o la sospensione, totale o parziale, della sua applicazione non incidono sulle richieste presentate da terzi ai sensi dell’articolo 10. 2. Il Principato di Monaco redige in ogni caso un bilancio finale prima della fine del periodo di applicazione dell’accordo ed effettua un pagamento a saldo a favore di ciascuno degli Stati membri della Comunità europea. Articolo 19 Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio del Principato di Monaco. Articolo 20 Allegati 1. I due allegati costituiscono parte integrante dell’accordo. 2. L’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato 1 può essere modificato con semplice notifica all’altra parte contraente da parte del Principato di Monaco per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità. L’elenco degli enti assimilati di cui all’allegato II può essere modificato di comune accordo. Articolo 21 Lingue 1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. 2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo dei testi di cui al paragrafo 1. 21.1.2005 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea L 19/61 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo. TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu. TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai. A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el. B’XIEHDA TA’ DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst. NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę. EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo. NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu. V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum. TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal. Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro. V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři. Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier. Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα. Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four. Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre. Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro. Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī. Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján. Magħmul fi Brussel fis-seba’ jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa. Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier. Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego. Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro. V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri. Podpisano v Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri. Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra. L 19/62 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea 21.1.2005 Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Pour la Principauté de Monaco 21.1.2005 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea L 19/63 ALLEGATO I ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI Ai fini del presente accordo sono autorità competenti delle parti contraenti: a) nel Principato di Monaco: Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie o un rappresentante autorizzato; b) per il Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; c) per la Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato; d) per il Regno di Danimarca: Skatteministeren, o un rappresentante autorizzato; e) per la Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato; f) per la Repubblica d’Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato g) per la Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; h) per il Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato; i) per la Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato; j) per l’Irlanda: The Revenue Commissioners, o il loro rappresentante autorizzato; k) per la Repubblica italiana: il capo del Dipartimento per le politiche fiscali o un rappresentante autorizzato; l) per la Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; m) per la Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato; n) per la Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato; o) per il Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l’applicazione dell’articolo 12, l’autorità competente è Le Procureur Général d’Etat luxembourgeois; p) per la Repubblica d’Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato; q) per la Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato; r) per il Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato; s) per la Repubblica d’Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato; t) per la Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato; u) per la Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato; v) per la Repubblica di Slovenia: Minister za financií o un rappresentante autorizzato; w) per la Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato; x) per la Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato; y) per il Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato; z) per il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e per i territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell’Unione europea e della Comunità europea e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Principato di Monaco dal Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea ai fini dell’applicazione anche al presente accordo. L 19/64 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea 21.1.2005 ALLEGATO II ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI Ai fini dell’articolo 11 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»: ENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA: Belgio — Vlaams Gewest (Regione fiamminga) — Région wallonne (Regione vallone) — Région de Bruxelles Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Regione di Bruxelles-capitale) — Communauté française (Comunità francese) — Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga) — Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunità di lingua tedesca) Spagna — Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia) — Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell’Andalusia) — Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell’Estremadura) — Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia) — Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon) — Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra) — Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari) — Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna) — Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia) — Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona) — Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie) — Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia) — Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid) — Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi) — Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa) — Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia) — Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava) — Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid) — Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona) — Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell’isola di Gran Canaria) — Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell’isola di Tenerife) 21.1.2005 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea L 19/65 — Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale) — Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano) — Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia) Grecia — Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco per le telecomunicazioni) — Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche) — Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell’elettricità) Francia — La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) (Cassa di ammortamento del debito sociale) — L’Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo) — Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese) — Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade) — Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi) — Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi) — Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica) Italia — Regioni — Province — Comuni — Cassa depositi e prestiti Lettonia — Pašvaldības (enti locali) Polonia — gminy (comuni) — powiaty (distretti) — województwa (province) — związki gmin (associazioni di comuni) — związki powiatów (associazioni di distretti) — związki województw (associazioni di province) — miasto stołeczne Warszawa (Varsavia capitale) — Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’agricoltura) — Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola) L 19/66 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea 21.1.2005 Portogallo — Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera) — Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre) — Comuni Slovacchia — mestá a obce (comuni) — Železnice Slovenskej republiky (Ferrovie slovacche) — Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo pubblico per la gestione della rete viaria) — Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche) — Vodohospodárska výstavba (Ente per la progettazione e la costruzione di opere idrauliche) ENTI E ORGANISMI INTERNAZIONALI: — Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Banca europea per gli investimenti — Banca asiatica di sviluppo — Banca africana di sviluppo — Banca mondiale/BIRS/FMI — Società finanziaria internazionale — Banca interamericana di sviluppo — Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa — EURATOM — Comunità europea — Società di sviluppo andina — Eurofima Le disposizioni dell’articolo 11 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dalle parti contraenti rispetto ai suddetti enti internazionali. ENTI DI PAESI TERZI: Gli enti che soddisfano i seguenti criteri: 1. che l’ente sia considerato pubblico secondo i criteri nazionali; 2. che tale ente pubblico sia un produttore di beni e servizi non intesi alla vendita che amministra e finanzia un gruppo di attività, fornendo principalmente beni e servizi non intesi alla vendita destinati alla comunità, e che sia posto efficacemente sotto il controllo dell’amministrazione pubblica; 3. che tale ente pubblico sia un grande e sistematico emittente di obbligazioni; 4. che lo Stato interessato sia in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato in relazione all’esercizio di clausole cosiddette di «gross-up». 21.1.2005 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea L 19/67 MEMORANDUM D’INTESA tra la Comunità europea e il Principato di Monaco Al momento di procedere alla conclusione di un accordo che prevede misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata «la direttiva»), la Comunità europea e il Principato di Monaco hanno firmato il presente memorandum d’intesa che integra l’accordo. Se una parte contraente constata che differenze significative compromettono l’applicazione dello scambio di informazioni in maniera tale che l’accordo non viene applicato in modo manifestamente equo, le parti si consultano senza indugio per determinare le modalità necessarie per garantire un trattamento equo. La Commissione europea riferisce immediatamente al Consiglio in merito a tali consultazioni e propone le misure necessarie per ripristinare un trattamento equo. Nel frattempo, le nuove domande di scambio di informazioni formulate in conformità dell’articolo 12 del presente accordo e della stessa natura di quelle che hanno comportato l’applicazione del presente paragrafo verranno esaminate nel quadro delle suddette consultazioni. Qualora venisse individuata una differenza significativa tra il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, e quello del presente accordo per quanto attiene all’articolo 4 e all’articolo 6 dello stesso, le parti contraenti si consultano tempestivamente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo per assicurarsi che venga mantenuto il carattere equivalente delle misure previste dall’accordo. I firmatari del presente memorandum d’intesa ritengono che l’accordo di cui al primo comma e il presente memorandum d’intesa costituiscano un accordo accettabile ed equilibrato a tutela degli interessi legittimi delle parti. Essi attueranno pertanto le misure concordate in buona fede e si asterranno da qualsivoglia azione unilaterale che potrebbe compromettere tale accordo senza un valido motivo. La Comunità europea è disposta ad esaminare con il governo del Principato di Monaco le condizioni che potrebbero consentire di potenziare gli scambi tra Monaco e la Comunità per quanto riguarda determinati strumenti finanziari e i servizi assicurativi, non appena verrà stabilito che le norme cautelative da applicare e le misure di sorveglianza degli operatori monegaschi interessati sono tali da garantire il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in questione. Quindi, in conformità della politica estera adottata in passato dalla Comunità nei confronti di richieste analoghe, un eventuale accordo dovrebbe poggiare sull’adozione e sull’attuazione, da parte del Principato di Monaco, dell’acquis comunitario vigente e futuro nei settori d’attività interessati. Andrebbe inoltre prevista l’adozione, da parte del Principato di Monaco, di altre norme, vigenti e future, rilevanti per il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in questione, per esempio in materia di concorrenza e in campo tributario. I firmatari del presente memorandum d’intesa prendono atto del fatto che la definizione del reato di frode fiscale riguarda solo le esigenze in materia di tassazione del risparmio, nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo dei testi di cui al comma precedente. L 19/68 Gazzetta ufficiale dell IT ’Unione europea 21.1.2005 Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Pour la Principauté de Monaco