Assegno di mantenimento nella separazione: di cosa si tratta e come risolvere
🔎 Cos’è l’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento è una somma di denaro che uno dei coniugi separati (di solito quello economicamente più forte) è tenuto a versare all’altro per garantire un sostegno economico, soprattutto in presenza di figli. La sua funzione principale è quella di tutelare il coniuge più debole economicamente e di assicurare il benessere dei figli minori o non ancora autosufficienti.
🧩 Quando viene stabilito?
L’assegno può essere stabilito:
- in via consensuale, se i coniugi trovano un accordo nella separazione;
- dal giudice, se non c’è accordo, dopo aver valutato:
- reddito e patrimonio di entrambi i coniugi;
- tenore di vita durante il matrimonio;
- durata del matrimonio;
- presenza di figli e loro necessità.
⚖️ Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile
- Assegno di mantenimento: durante la separazione;
- Assegno divorzile: dopo il divorzio, con criteri leggermente diversi (ad esempio, non si guarda più solo al tenore di vita matrimoniale).
👨👩👧👦 Mantenimento per i figli
Il genitore non collocatario (cioè quello che non vive stabilmente con i figli) è di solito tenuto a versare un assegno per il mantenimento dei figli, calcolato in base alle spese necessarie per:
- vitto, abbigliamento, istruzione, salute;
- eventuali spese straordinarie (gite scolastiche, dentista, ecc.).
🛠️ Come si può risolvere o modificare?
- Accordo tra le parti: le modifiche possono essere fatte con un nuovo accordo, omologato dal tribunale.
- Ricorso al giudice: se non c’è accordo, si può chiedere al giudice una modifica dell’assegno (aumento, riduzione o revoca), se ci sono mutamenti rilevanti nelle condizioni economiche (perdita lavoro, nuova convivenza, ecc.).
- Esecuzione forzata: se il coniuge obbligato non paga, si può agire con:
- pignoramento dello stipendio o conto corrente;
- denuncia per violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p.).
🧷 Cosa fare in caso di problemi?
- Non riesci a pagare l’assegno? Rivolgiti subito a un avvocato per chiedere una revisione.
- Non ricevi quanto ti spetta? Puoi procedere con un ricorso per l’esecuzione forzata o una denuncia penale.
- Dubbi sull’importo? È sempre possibile chiedere un ricalcolo in base ai nuovi redditi o alla crescita dei figli.
👨⚖️ Quando rivolgersi a un avvocato?
- Per definire l’ammontare dell’assegno in modo equo;
- Per negoziare o modificare un accordo già esistente;
- Per ottenere quanto ti spetta in caso di mancato pagamento.
Avvocato esperto in assegno di mantenimento, separazioni, divorzi e affido figli minori – Bologna, Bentivoglio, Casalecchio, Pianoro, Porretta, Imola, Castel San Pietro, Galliera
Hai bisogno di assistenza legale in caso di separazione, divorzio o affidamento dei figli minori? L’Avv. Sergio Armaroli, con studio legale a Bologna e operante anche a Bentivoglio, Casalecchio di Reno, Pianoro, Porretta Terme, Imola, Castel San Pietro Terme e Galliera, offre consulenza e difesa specializzata in materia di assegno di mantenimento, affido condiviso e contenziosi familiari.
📞 Chiama ora: 051 6447838
👨⚖️ Assegno di mantenimento: cosa devi sapere
L’assegno di mantenimento è l’importo che uno dei coniugi separati o divorziati deve corrispondere all’altro, o ai figli minori, per garantire un sostegno economico adeguato.
Viene stabilito:
- durante la separazione consensuale o giudiziale;
- oppure nel divorzio, con criteri che tengono conto del reddito, del tenore di vita e delle esigenze dei figli.
Se l’ex coniuge non paga, è possibile agire legalmente per ottenere il recupero forzato.
👶 Affido dei figli minori e mantenimento
In caso di separazione o divorzio, il giudice decide:
- l’affido (condiviso o esclusivo);
- il collocamento del minore (cioè con quale genitore vivrà stabilmente);
- l’importo del mantenimento per i figli.
💡 L’Avv. Sergio Armaroli ti assiste per:
- tutelare i tuoi diritti come genitore affidatario o genitore obbligato al mantenimento;
- stabilire o modificare l’importo dell’assegno in base alle tue condizioni economiche reali;
- ottenere l’affido più adatto al benessere del minore.
📍 Assistenza legale in tutta la provincia di Bologna
L’avvocato Sergio Armaroli offre assistenza legale personalizzata in tutta l’area di Bologna e provincia, compresi:
- Bologna città
- Bentivoglio
- Casalecchio di Reno
- Pianoro
- Porretta Terme
- Imola
- Castel San Pietro Terme
- Galliera
🔎 Perché scegliere l’Avv. Sergio Armaroli
✅ Esperienza decennale in diritto di famiglia e separazioni giudiziali
✅ Approccio pratico, orientato alla soluzione rapida dei conflitti
✅ Assistenza completa per mantenimento, affido, casa coniugale, divisione dei beni
✅ Difesa in giudizio e negoziazione stragiudiziale
📞 Contatta subito lo Studio Legale Armaroli: 051 6447838
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 2536/2024: Principi su Assegno Divorzile e Mantenimento dei Figli
Contesto della Decisione
L’ordinanza n. 2536/2024 della Corte di Cassazione Civile, Sezione I, depositata il 26 gennaio 2024, affronta tematiche cruciali in materia di diritto di famiglia, in particolare riguardo all’assegno divorzile e al mantenimento dei figli. La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, stabilendo un assegno di mantenimento per i due figli adottivi e rigettando la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla madre. La Corte d’Appello di Ancona aveva successivamente riconosciuto un assegno divorzile di 600 euro mensili alla donna, mantenendo invariato l’assegno di mantenimento per i figli. La madre ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali.
Primo Motivo: Assegno Divorzile e Funzione Compensativa
Il primo motivo di ricorso riguardava la presunta violazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, sostenendo che la Corte d’Appello avesse attribuito all’assegno divorzile una funzione meramente assistenziale, trascurando la componente compensativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, rilevando che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti del sacrificio delle proprie opportunità lavorative durante il matrimonio, né aveva specificato come tali sacrifici avessero contribuito alla formazione del patrimonio familiare o dell’ex coniuge.Studio
Secondo Motivo: Mantenimento dei Figli e Principio di Proporzionalità
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 6 della legge n. 898 del 1970 e degli articoli 315 bis, 316 bis e 337 ter, comma 4, del codice civile, è stato accolto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato il principio di proporzionalità nella quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli e nella ripartizione delle spese straordinarie. In particolare, la Corte ha sottolineato l’importanza di valutare le risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Principi Giuridici Ribaditi
L’ordinanza n. 2536/2024 ribadisce due principi fondamentali nel diritto di famiglia:
- Principio di Uguaglianza: Tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, hanno uguale diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali.E
- Principio di Proporzionalità: Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme ai principi sopra esposti. La decisione sulle spese del giudizio di legittimità sarà presa dalla Corte d’Appello.
Parole chiave SEO: Cassazione Civile 2536/2024, assegno divorzile, mantenimento figli, principio di proporzionalità, principio di uguaglianza, diritto di famiglia, cessazione effetti civili matrimonio, Corte di Cassazione, ordinanza 2536/2024, assegno di mantenimento, spese straordinarie figli.
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 30119/2024: Assegno di Mantenimento e Permanenza del Dovere di Assistenza Materiale
Contesto della Decisione
L’ordinanza n. 30119/2024, depositata il 22 novembre 2024, riguarda una controversia tra due coniugi in fase di separazione. Il Tribunale di Bolzano aveva stabilito un assegno di mantenimento di 300 euro mensili a favore della moglie, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Trento. Il marito ha impugnato la sentenza, sostenendo che la moglie fosse economicamente autosufficiente e contestando l’utilizzo di un criterio prognostico basato sulle future aspettative pensionistiche della stessa.7
Principi Giuridici Ribaditi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando alcuni principi fondamentali:
- Permanenza del Dovere di Assistenza Materiale: In caso di separazione personale, a differenza del divorzio, il vincolo coniugale permane. Pertanto, l’assegno di mantenimento deve garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, in assenza di addebito, come previsto dall’art. 156 c.c.
- Valutazione delle Capacità Economiche: La determinazione dell’assegno deve basarsi su un’analisi comparativa delle situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi, considerando anche le future aspettative economiche, come le pensioni
- Irrilevanza dell’Autosufficienza Economica: Il fatto che la moglie abbia sempre lavorato non esclude il diritto all’assegno di mantenimento, se esiste una disparità patrimoniale significativa tra i coniugi. Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di considerare la permanenza del dovere di assistenza materiale tra coniugi separati e la necessità di una valutazione attenta delle condizioni economiche di entrambi, anche in prospettiva futura. La decisione evidenzia che l’assegno di mantenimento non è esclusivamente legato all’autosufficienza economica del coniuge richiedente, ma anche alla necessità di mantenere un tenore di vita comparabile a quello goduto durante il matrimonio.
✅ Cassazione Civile SS.UU. n. 12196/2017: Rivoluzione dell’assegno divorzile – fine del “tenore di vita matrimoniale”
📌 Premessa: una svolta epocale in materia di assegno divorzile
Con la sentenza n. 12196 del 2017, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno radicalmente modificato i criteri per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile, superando il tradizionale parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio, introdotto con la storica sentenza Grilli (Cass. n. 11490/1990).
Questa decisione ha segnato una vera e propria svolta interpretativa, aprendo una nuova stagione giurisprudenziale fondata su principi di autoresponsabilità, solidarietà post-coniugale, riequilibrio patrimoniale e funzione compensativa dell’assegno.
⚖️ I principi giuridici affermati dalla sentenza n. 12196/2017
🔍 1. Superamento del criterio del “tenore di vita matrimoniale”
Le Sezioni Unite affermano con chiarezza che l’assegno divorzile non ha più come presupposto la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale criterio, secondo la Corte, è incompatibile con la natura stessa del divorzio, che scioglie definitivamente il vincolo coniugale e pone fine ad ogni diritto di tipo “assistenziale” fondato su abitudini di vita acquisite.
✒️ Dottrina: il superamento del tenore di vita è stato letto come l’affermazione dell’autonomia del singolo, in linea con i valori costituzionali dell’art. 2, 3 e 29 Cost., e con i principi di diritto dell’Unione Europea (v. Ferrando, Zaccaria, Patti).
⚖️ 2. Nuova funzione dell’assegno divorzile: compensativa e perequativa
Il nuovo criterio elaborato dalle Sezioni Unite si fonda su un bilanciamento tra due esigenze costituzionali:
- Autonomia economica del coniuge richiedente (art. 2 Cost.);
- Solidarietà post-matrimoniale (art. 29 Cost.).
L’assegno divorzile ha dunque funzione perequativo-compensativa e non meramente assistenziale. Ciò significa che deve tenere conto:
- Del contributo fornito alla vita familiare durante il matrimonio;
- Dei sacrifici professionali compiuti per la cura della casa e dei figli;
- Della durata del matrimonio;
- Delle potenzialità reddituali compromesse per effetto delle scelte comuni della coppia.
✒️ Dottrina: secondo A. Patti, l’assegno divorzile diventa così “strumento di riequilibrio effettivo” che premia il coniuge economicamente più debole solo se egli ha subito un pregiudizio permanente nel proprio percorso lavorativo a causa delle scelte coniugali.
🧮 3. Criteri per la determinazione dell’assegno
La Corte fornisce un percorso valutativo in due fasi:
- Fase 1 – An debeatur: verifica della spettanza dell’assegno sulla base di un dislivello patrimoniale-effettivo e della funzione compensativa.
- Fase 2 – Quantum debeatur: determinazione dell’importo, proporzionalmente al contributo fornito e al sacrificio subito.
🧠 Riflessioni dottrinali e giurisprudenziali
La sentenza n. 12196/2017 ha trovato ampio riscontro nella dottrina più autorevole:
- Ferrando: “una sentenza di rottura che rende il diritto di famiglia più vicino alla realtà economica e sociale contemporanea”.
- Cicu: “l’autoresponsabilità post-divorzio diventa principio guida, in linea con i valori della Corte EDU”.
Sul piano giurisprudenziale, la pronuncia ha avuto ampia eco, tanto da essere confermata e sviluppata da successive sentenze, tra cui:
- Cass. civ. n. 18287/2018 – ribadisce il ruolo della funzione compensativa dell’assegno;
- Cass. civ. n. 32198/2021 – stabilisce che il contributo alla vita familiare va valutato anche in termini di rinuncia alla carriera;
- Cass. civ. n. 26358/2019 – chiarisce che la mancanza di autosufficienza economica non giustifica automaticamente l’assegno se manca un nesso con le scelte di vita coniugale.
📈 Implicazioni pratiche e SEO
Questa sentenza ha inciso profondamente sulla prassi dei tribunali in tema di divorzio, rendendo più complessa l’istruttoria probatoria e modificando l’approccio degli avvocati familiaristi.
Parole chiave SEO: assegno divorzile 2017, Cassazione 12196, funzione compensativa assegno, addio tenore di vita, Sezioni Unite assegno divorzio, riequilibrio patrimoniale separazione, giurisprudenza assegno ex coniuge, Cassazione civile 12196/17, assegno divorzile requisiti, avvocato assegno divorzile.
🏛️ Conclusione
La sentenza n. 12196/2017 ha segnato una cesura netta rispetto al passato, introducendo un modello fondato sulla parità, sull’equità e sulla giustizia sostanziale. Non si tratta più di “mantenere” il coniuge economicamente più debole, ma di com
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 2536/2024: Principi su Assegno Divorzile e Mantenimento dei Figli
Contesto della Decisione
L’ordinanza n. 2536/2024 della Corte di Cassazione Civile, Sezione I, depositata il 26 gennaio 2024, affronta tematiche cruciali in materia di diritto di famiglia, in particolare riguardo all’assegno divorzile e al mantenimento dei figli. La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, stabilendo un assegno di mantenimento per i due figli adottivi e rigettando la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla madre. La Corte d’Appello di Ancona aveva successivamente riconosciuto un assegno divorzile di 600 euro mensili alla donna, mantenendo invariato l’assegno di mantenimento per i figli. La madre ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali.
Primo Motivo: Assegno Divorzile e Funzione Compensativa
Il primo motivo di ricorso riguardava la presunta violazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, sostenendo che la Corte d’Appello avesse attribuito all’assegno divorzile una funzione meramente assistenziale, trascurando la componente compensativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, rilevando che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti del sacrificio delle proprie opportunità lavorative durante il matrimonio, né aveva specificato come tali sacrifici avessero contribuito alla formazione del patrimonio familiare o dell’ex coniuge.
Secondo Motivo: Mantenimento dei Figli e Principio di Proporzionalità
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 6 della legge n. 898 del 1970 e degli articoli 315 bis, 316 bis e 337 ter, comma 4, del codice civile, è stato accolto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato il principio di proporzionalità nella quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli e nella ripartizione delle spese straordinarie. In particolare, la Corte ha sottolineato l’importanza di valutare le risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Principi Giuridici Ribaditi
L’ordinanza n. 2536/2024 ribadisce due principi fondamentali nel diritto di famiglia:Principio di Uguaglianza: Tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, hanno uguale diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali.
- Principio di Proporzionalità: Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.Conclusioni
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme ai principi sopra esposti. La decisione sulle spese del giudizio di legittimità sarà presa dalla Corte d’Appello
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 30119/2024: Assegno di Mantenimento e Permanenza del Dovere di Assistenza Materiale
Contesto della Decisione
L’ordinanza n. 30119/2024, depositata il 22 novembre 2024, riguarda una controversia tra due coniugi in fase di separazione. Il Tribunale di Bolzano aveva stabilito un assegno di mantenimento di 300 euro mensili a favore della moglie, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Trento. Il marito ha impugnato la sentenza, sostenendo che la moglie fosse economicamente autosufficiente e contestando l’utilizzo di un criterio prognostico basato sulle future aspettative pensionistiche della stessa.
Principi Giuridici Ribaditi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando alcuni principi fondamentali:
- Permanenza del Dovere di Assistenza Materiale: In caso di separazione personale, a differenza del divorzio, il vincolo coniugale permane. Pertanto, l’assegno di mantenimento deve garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, in assenza di addebito, come previsto dall’art. 156 c.c.
- Valutazione delle Capacità Economiche: La determinazione dell’assegno deve basarsi su un’analisi comparativa delle situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi, considerando anche le future aspettative economiche, come le pensioni.
- Irrilevanza dell’Autosufficienza Economica: Il fatto che la moglie abbia sempre lavorato non esclude il diritto all’assegno di mantenimento, se esiste una disparità patrimoniale significativa tra i coniugi. Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di considerare la permanenza del dovere di assistenza materiale tra coniugi separati e la necessità di una valutazione attenta delle condizioni economiche di entrambi, anche in prospettiva futura. La decisione evidenzia che l’assegno di mantenimento non è esclusivamente legato all’autosufficienza economica del coniuge richiedente, ma anche alla necessità di mantenere un tenore di vita comparabile a quello goduto durante il matrimonio.
Parole chiave SEO: Cassazione Civile 30119/2024, assegno di mantenimento, separazione coniugale, dovere di assistenza materiale, tenore di vita matrimoniale, autosufficienza economica, diritto di famiglia, ordinanza 30119/2024, Corte di Cassazione, capacità economiche coniugi.
Cassazione Civile n. 2536/2024: Principi di Proporzionalità e Uguaglianza nel Mantenimento dei Figli
Contesto della Sentenza
L’ordinanza n. 2536/2024 della Corte di Cassazione affronta una controversia tra due ex coniugi riguardante l’assegno divorzile e il mantenimento dei figli. Il Tribunale di Pesaro aveva stabilito un contributo mensile di €750 per ciascuno dei due figli, oltre all’80% delle spese straordinarie a carico del padre, rigettando la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla madre. La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma, aveva riconosciuto un assegno divorzile di €600 mensili, mantenendo invariato l’importo per il mantenimento dei figli. La madre ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dei principi di proporzionalità e uguaglianza nella determinazione degli assegni .
Principi Giuridici Richiamati
La Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza dei principi di proporzionalità e uguaglianza nel determinare l’assegno di mantenimento per i figli. Secondo l’art. 337-ter, comma 4, c.c., il giudice deve considerare:Le attuali esigenze del figlio;
- Il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Le risorse economiche di entrambi i genitori;
- La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore 7
Inoltre, l’art. 315-bis c.c. sancisce che tutti i figli hanno uguali diritti, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, imponendo un trattamento equo e non discriminatorio.
Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente considerato le condizioni economiche delle parti e il principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli. In particolare, non era stata valutata la situazione della madre, priva di redditi e cespiti propri, e beneficiaria di un assegno divorzile con funzione assistenziale .
Il primo motivo di ricorso, relativo alla funzione compensativa dell’assegno divorzile, è stato dichiarato inammissibile per carenza di specifiche prove riguardanti il sacrificio delle opportunità lavorative della donna durante il matrimonio.
Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza sottolinea l’obbligo per i giudici di effettuare una valutazione dettagliata delle condizioni economiche di entrambi i genitori e delle esigenze dei figli, al fine di garantire un mantenimento equo e proporzionale. La decisione rafforza il principio che i figli di genitori separati o divorziati devono godere degli stessi diritti e tenore di vita dei figli di genitori conviventi, evitando discriminazioni basate sulla condizione familiare .
√
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 2536/2024: Principi su Assegno Divorzile e Mantenimento dei Figli
Contesto della Decisione
L’ordinanza n. 2536/2024 della Corte di Cassazione Civile, Sezione I, depositata il 26 gennaio 2024, affronta tematiche cruciali in materia di diritto di famiglia, in particolare riguardo all’assegno divorzile e al mantenimento dei figli. La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, stabilendo un assegno di mantenimento per i due figli adottivi e rigettando la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla madre. La Corte d’Appello di Ancona aveva successivamente riconosciuto un assegno divorzile di 600 euro mensili alla donna, mantenendo invariato l’assegno di mantenimento per i figli. La madre ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali.
Primo Motivo: Assegno Divorzile e Funzione Compensativa
Il primo motivo di ricorso riguardava la presunta violazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, sostenendo che la Corte d’Appello avesse attribuito all’assegno divorzile una funzione meramente assistenziale, trascurando la componente compensativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, rilevando che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti del sacrificio delle proprie opportunità lavorative durante il matrimonio, né aveva specificato come tali sacrifici avessero contribuito alla formazione del patrimonio familiare o dell’ex coniuge.
Secondo Motivo: Mantenimento dei Figli e Principio di Proporzionalità
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 6 della legge n. 898 del 1970 e degli articoli 315 bis, 316 bis e 337 ter, comma 4, del codice civile, è stato accolto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato il principio di proporzionalità nella quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli e nella ripartizione delle spese straordinarie. In particolare, la Corte ha sottolineato l’importanza di valutare le risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Principi Giuridici Ribaditi
L’ordinanza n. 2536/2024 ribadisce due principi fondamentali nel diritto di famiglia:
- Principio di Uguaglianza: Tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, hanno uguale diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali.Principio di Proporzionalità: Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.Conclusioni
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme ai principi sopra esposti. La decisione sulle spese del giudizio di legittimità sarà presa dalla Corte d’Appello.S
Parole chiave SEO: Cassazione Civile 2536/2024, assegno divorzile, mantenimento figli, principio di proporzionalità, principio di uguaglianza, diritto di famiglia, cessazione effetti civili matrimonio, Corte di Cassazione, ordinanza 2536/2024, assegno di mantenimento, spese straordinarie figli.