RISOLTO! Separazioni divorzio bologna Imola Pianoro a che eta’ va ascoltato il minore? Chiedi un parere chiama l’avvocato Sergio Armaroli
Sempre nell’ambito del diritto di famiglia l’avvocato divorzista Sergio Armaroli 051 6447838 offre consulenza e supporto in sede sia giudiziale che stragiudiziale nei seguenti ambiti:
- rapporti patrimoniali tra coniugi
- affidamento e mantenimento della prole
- potestà genitoriale
- famiglia di fatto
- successioni e donazioni
- tutela e curatela
- amministrazione di sostegno
- interdizione ed inabilitazione
CREDI SIA UNA COSA FACILE? TI SBAGLI NON LO E’ AFFATTO
Nel giudizio di separazione il giudice, prima di provvedere sull’affidamento dei figli, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o anche più piccoli purché abbiano capacità di discernimento .
la legge sull’affido condiviso (Legge n.54/2006) ha introdotto il nuovo art. 155 sexies, il quale prevede invece l’ascolto del minore come uno degli adempimenti del giudice che “dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
L’ascolto dei minori non è pertanto un mezzo di prova processuale e l’audizione viene esperita dal giudice personalmente o chiedendo l’ausilio di esperti in psicologia dell’età evolutiva, o addirittura omessa quando, a causa di particolari circostanze, il giudice la ritenesse pregiudizievole per il minore.
L’ascolto attenti non è prova testimoniale :che depone a favore di uno o dell’altro genitore in conflitto. Il minore viene sentito dal giudice quale parte interessata al provvedimento che sarà conseguenza della separazione: cioè il suo affidamento.
- Del resto, nelle situazioni di alta conflittualità, a volte, le versioni fornite dai due genitori e poste all’attenzione del Tribunale si rivelano poco attendibili e in contrasto, non solo tra loro, ma anche, e soprattutto, con l’interesse dei figli, che viene così ad essere strumentalizzato e sacrificato in vista di una vera e propria battaglia legale.
-
L’art. 155 sexies del Codice Civile – introdotto dalla Legge 54/2006:
- sull’affido condiviso – prevede che il Giudice disponga l’audizione del figlio che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore, se capace di discernimento (vale a dire, in grado di elaborare concetti ed idee, di comprendere gli eventi e di assumere decisioni autonome).
- Qualora non risultino chiare le capacità del bambino di fornire la propria opinione, oppure ancora ci sia il rischio che l’audizione possa arrecare pregiudizio allo stesso, il Giudice, prima di procedere, potrà delegare i servizi sociali territorialmente competenti, affinché redigano apposita relazione sul punto, previo accesso ai luoghi in cui il piccolo svolge la propria vita quotidiana.
-
Corte ha già affermato, anche a Sezioni unite,
- il valore fondamentale del principio dell’ascolto del minore, sancito nelle Convenzioni di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, art. 12, riferito ad “ogni procedura giudiziaria o amministrativa” in quella di Strasburgo del 1996, art. 6, nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e recepito, quindi, nell’art. 155 sexies Cod. civ., introdotto con la l. 8 febbraio 2006, n. 54. In particolare, è stato rilevato che “l’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n. 16753 del 2007)” (Cass. Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238).
- L’ampiezza del riferimento a tutti i procedimenti che in qualche misura riguardano il minore certamente impone di considerare tale principio applicabile ai procedimenti, come quello in esame, di revisione delle condizioni di separazione, laddove implichino valutazioni e statuizioni direttamente incidenti sugli aspetti inerenti all’affidamento e alle scelte che ineriscono alla valutazione dell’interesse del minore.
- L’operatività, in linea generale, del principio comporta
- l’insussistenza della necessità di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione del minore; per converso, si ritiene che il giudice, nelle ipotesi in cui ravvisi di escludere l’ascolto, vale a dire solo quando esso sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso (Cass., 26 aprile 2007, n. 9094; Cass., 11 agosto 2011, n. 17201), sia tenuto a fornire adeguata giustificazione.
- L’imprescindibilità dell’audizione, nei termini sopra delineati, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti “sostanziali” del procedimento (Cfr. la citata Cass., n. 22238 del 2009), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi (v. anche Cedu 9 agosto 2006, in ric. n. 18249/02): al riguardo si ritiene sussistente un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore (Cass., 17 maggio 2012, n. 7773).
- Questa Corte ha altresì precisato, quanto alle conseguenze dell’omessa audizione del minore, la cui obbligatorietà è normalmente riferita al giudizio di primo grado, che la nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c., e, dunque, è deducibile con l’appello (v. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1251). Tale evenienza si è verificata nel caso di specie, avendo il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, espressamente richiamato le doglianze, prospettate con il reclamo, inerenti alla violazione dell’obbligo di audizione da parte del tribunale.
- Il ricorso in esame, validamente proposto in base a quanto testé rilevato, investe la problematica inerente alle modalità dell’ascolto, per altro particolarmente avvertita da parte dei giudici di merito, che di regola, anche con la formulazione di appositi protocolli, dimostrano una elevata sensibilità al riguardo.







