separati-cosa-vuol-dire? MEGLIO SEPARAZIONE CONSENSUALE

 

separati-cosa-vuol-dire? MEGLIO SEPARAZIONE

CONSENSUALE

COME OTTENERE UN SEPARAZIONE DAL VALORE LEGALE SE SI E’ SEPARATI DI FATTO, PARLIAMONE

 

SEPARATI DI FATTO COSA VUOL DIRE?

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Quando si parla di separazione di fatto, si fa riferimento

a una interruzione effettiva della vita matrimoniale da

parte di un coniuge.

Se si ha una separazione consensuale, ecco che si ha la possibilità di richiedere poi il divorzio in appena 6 mesi.

 

  • Mentre se non esiste questa prerogativa si deve poi agire con separazione giudiziarie per giungere a veri e propri processi che si protraggono per qualche anno.
  • Praticamente, se i coniugi sono d’accordi su più punti e quindi è possibile che ci sia una piena soddisfazione già in fase di stesura di questa pratica da verbalizzare, ecco che in 6 mesi potete avere il divorzio e essere totalmente liberi da una unione “sbagliata” o semplicemente esaurita.
  • Se avete intenzione di sapere come mai sono cambiate le cose e quello che potrebbe succedere, ecco che un avvocato separazione consensuale è a vostra disposizione. Magari, proprio grazie alle sue competenze, potreste convincere anche l’altro coniuge a eseguire una serie di “incontri” legali per poter avere tale consenso.
  • In effetti la consulenza privata con un Avvocato Separazione Consensuale Bologna  vi porta comunque ad avere diversi vantaggi e anche a sapere molte cose che sono cambiate nel corso del 2019.

Coniuge o di tutti e due, che comporta anche il venir meno del contributo del coniuge o dei coniugi alla vita psicologica e morale della famiglia. Essa si concretizza anche senza un provvedimento specifico da parte del giudice: i coniugi, quindi, non devono essere autorizzati a vivere in maniera separati. Nel testo originario la locuzione utilizzata dal legislatore era “separazione legale”, con la novella tale locuzione è stata modificata con “separazione personale”.

La correzione è stata del tutto opportuna dal momento che l’espressione “separazione legale” risulta atecnica rispetto all’altra “separazione personale” utilizzata dal legislatore nel titolo dell’art. 150, nel corpus dell’art. 154 relativo alla riconciliazione e nel testo previgente art. 155 (oggi abrogato in virtù dell’omologazione del regime giuridico relativo ai figli nati nel matrimonio e fuori di esso e sostituito dalla disciplina normativa contenuta nel Capo II del titolo IX).

 

Proprio questo è il discrimine tra la separazione di fatto e la separazione legale: nel secondo caso non si può fare a meno di un vaglio da parte dell’autorità giudiziaria, attraverso cui le parti possono sapere quali sono le condizioni da rispettare, sia nel caso di una separazione consensuale (per cui è sufficiente un decreto di omologazione degli accordi che i partner hanno già raggiunto), sia nel caso di una separazione giudiziale (per cui c’è bisogno di una sentenza vera e propria).

Cosa succede se si va via di casa

In seguito a una separazione di fatto, uno dei due coniugi potrebbe andare via di casa: questo tipo di comportamento non può essere sanzionato da nessun provvedimento di natura giudiziaria, ma in realtà l’abbandono del tetto coniugale (cioè l’allontanamento dalla casa familiare) potrebbe rappresentare un motivo di addebito (e lo stesso dicasi per l’instaurazione di una relazione sentimentale al di fuori del matrimonio), innescando conseguenze specifiche dal punto di vista giuridico. Se uno dei due coniugi decide di trasferirsi, in effetti, una circostanza del genere si può configurare addirittura come una violazione degli obblighi di assistenza morale che il matrimonio comporta. D’altro canto, si potrebbe concretizzare una violazione del dovere di fedeltà se un coniuge non separato legalmente ma solo di fatto avvia un rapporto affettivo con una persona diversa dal coniuge.

Cosa succede se ci sono dei figli?

  1. Il ricorso a un bravo avvocato a Bologna come Sergio Armaroli per ottenere una consulenza attendibile si rivela indispensabile soprattutto nel caso in cui la separazione di fatto coinvolga un nucleo familiare in cui sono presenti dei figli. Come ci si deve comportare in questo caso? Prima di tutto, una eventuale interruzione della convivenza deve essere comunicata in modo ufficiale, inviando all’altro coniuge una raccomandata con ricevuta di ritorno attraverso la quale viene esplicitata l’intenzione di andare via di casa, con la segnalazione delle ragioni che hanno portato alla crisi del matrimonio.
  2. La scelta di abbandonare il tetto coniugale potrebbe essere originata, per esempio, da una continua litigiosità tra le parti, oppure da una evidente assenza di compatibilità dal punto di vista caratteriale, o ancora dalla mancanza di un comune progetto di vita. Tale comunicazione deve includere anche un recapito a cui si possa risultare reperibili per soddisfare le esigenze dei figli, con l’indicazione del nuovo indirizzo. Adottando questa accortezza, il coniuge che se ne va di casa può essere certo di non vedersi attribuire la colpa della crisi matrimoniale nel caso in cui in seguito si dovesse procedere con una separazione legale. La colpa scaturirebbe proprio dalla decisione di aver lasciato il tetto coniugale in assenza di giustificato motivo: la conseguenza più rischiosa sarebbe la perdita del diritto a beneficiare di un eventuale assegno di mantenimento previsto.

Il mantenimento dell’altro

In sintesi, la separazione di fatto è una realtà che non è prevista dal Codice Civile, e che quindi non è disciplinata civilmente, come avviene – invece – per la separazione legale. Essa, pertanto, non genera alcun tipo di effetto giuridico e non può essere considerata come un presupposto valido per quel che concerne la decorrenza dei termini in relazione a una richiesta di divorzio. I partner coinvolti in una separazione di fatto non sono legittimati a chiedere che il vincolo matrimoniale venga sciolto, anche se tale separazione dura per sei mesi o per un anno in maniera ininterrotta.

ALLONTAMENTO DALLA CASA CONIUGALE

Separazione e divorzio – Addebitabilità – Comportamenti dei coniugi rilevanti ai fini dell’addebito – Allontanamento dalla casa coniugale

In tema di separazione giudiziale dei coniugi costituisce di per sé motivo di addebito l’abbandono del domicilio coniugale volontario, unilaterale e definitivo, che non sia stato preceduto dalla proposizione della domanda di separazione, atteso che tale condotta pone fine alla convivenza, salvo che il coniuge responsabile non offra, a propria giustificazione, la prova di una preesistente situazione di intollerabilità della convivenza stessa. Infatti, la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa dell’allontanamento dalla residenza familiare. In tal modo è legittimato un comportamento in precedenza giudicato di regola illecito, perché in violazione dell’art. 143 c.c., ed è consentito al coniuge, che giudichi anche solo soggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, di sottrarsi a essa con decisione unilaterale, all’unica condizione di proporre la domanda di separazione. Ma tale agevolazione comporta conseguenze di rilievo nel caso in cui, immotivatamente, quella condizione non sia stata soddisfatta. L’art. 143 c.c. comporta, infatti, il principio di diritto in forza del quale il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi a essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 c.c. c.p.v.. (Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2012, n. 2059)

Separazione e divorzio – Addebitabilità – Comportamenti dei coniugi rilevanti ai fini dell’addebito – Allontanamento dalla casa coniugale

Non può esserci addebito della separazione al coniuge che abbandona la casa coniugale a causa dei continui dissidi con la suocera convivente. (Cass. civ. Sez. I, Ord., 24 febbraio 2011, n. 4540)

Separazione e divorzio – Addebitabilità – Comportamenti dei coniugi rilevanti ai fini dell’addebito – Allontanamento dalla casa coniugale

Non può esserci addebito della separazione al coniuge che abbandona la casa coniugale a causa dei continui dissidi con la suocera convivente. (Cass. civ. Sez. I, Ord., 24 febbraio 2011, n. 4540)

Separazione e divorzio – Addebitabilità – Comportamenti dei coniugi rilevanti ai fini dell’addebito – Nesso di causalità tra comportamento di un coniuge e intollerabilità della convivenza – fattispecie

Ai fini dell’addebitabilità della separazione è necessario accertare se la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento di uno o entrambi i coniugi e se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il verificarsi dell’intollerabilità della convivenza. Risulta, nella specie, fattore integrante il nesso di casualità, rispetto all’insorgere di detta intollerabilità, il comportamento del coniuge il quale, con atteggiamento dispotico e non rispettoso della dignità della moglie, cerchi di impedire alla stessa di frequentare un corso professionale, rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, utilizzando violenza fisica, nonché ostacolando i suoi rapporti con la famiglia di origine. Tali valutazioni, risultano inoltre circostanziate, congrue e specifiche, e considerano il comportamento del marito abituale, per cui ne risulta implicito l’accertamento della predetta causalità. (Cass. civ. Sez. I, 03/04/2009, n. 8124)

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