Unioni di fatto conviventi Bologna  diritti 

Unioni di fatto conviventi Bologna  diritti 

Unioni di fatto conviventi Bologna  diritti 
Unioni di fatto conviventi Bologna  diritti

Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative” analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto …configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza,... tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo” (Cass. 1277/2014). Le parti del presente giudizio, seppure per un limitato e relativamente breve periodo di tempo, hanno formato una coppia di fatto, essendo andati a vivere insieme, con il figlio che la convenuta avuta avuto da un precedente matrimonio, ed avendo effettuato accertamenti prodromici alla procreazione assistita. L’assunto dell’attore – che ha contestato di non avere mai inteso, con il pagamento delle spese oggetto di ripetizione, adempiere ad una prestazione a beneficio della convivente ma semplicemente anticipare delle spese che, come da accordi tra le parti, spettavano per il 50% alla convenuta – non è provato e contrasta con la condotta dello stesso che, avendo sempre corrisposto –

 

salvo che per il II trimestre 2012 – il canone di locazione ed anticipato le spese di ristrutturazione dell’immobile locato, non ne ha mai chiesto la restituzione pro quota alla convenuta, neppure dopo la prima separazione, avvenuta nell’aprile 2012, e nonostante la convenuta nulla corrispondesse a titolo di canoni di locazione e nulla avesse rimborsato per le spese di ristrutturazione dell’appartamento sostenute dall’attore. Allo stesso modo, con riferimento allo stesso periodo di tempo, la convenuta ha provveduto, in via esclusiva, al vitto, al pagamento delle utenze e della collaboratrice domestica, senza chiedere alcun rimborso all’attore. La prima richiesta di rimborso delle spese da parte dell’attore è intervenuta solo quanto è subentrata la crisi del rapporto sentimentale e la convenuta è receduta dal contratto di locazione (cfr. lettera in data 8.4.2013 sub. doc. 24).

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Tribunale di Milano

Sezione XIII Civile

Sentenza 21-22 ottobre 2015, n. 11850

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

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nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32829/2013 promossa da:

MA.HA. (…), con il patrocinio dell’avv. SC.SI. ed elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. SC.SI.

ATTORE

contro

RO.ST. (…), con il patrocinio dell’avv. SA.LU. ed elettivamente domiciliato in VIALE (…) 20129 MILANO presso il difensore avv. SA.LU.

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

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Ha.Ma. ha agito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dell’ex convivente Ro.St. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 18.896,55, corrispondente alla quota del 50% di competenza della prima per canoni di locazione interamente pagati dal ricorrente, e di quella di Euro 13.824,76, a titolo di rimborso della quota di pertinenza relativa alle spese di ristrutturazione dell’immobile sostenute dal ricorrente.

Ro.St. si è costituita in giudizio resistendo all’accoglimento delle domande dell’attore e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, nell’ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ha chiesto accertarsi il credito della resistente nei confronti del ricorrente per l’importo di Euro 48.679,26 o per quello diverso di giustizia, somma da porsi in compensazione con il credito vantato dal ricorrente, con condanna di quest’ultimo al pagamento della differenza in favore della convenuta; inoltre, ha chiesto, per il caso in cui fosse riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del frigorifero, di due televisori, della cucina e dell’impianto di condizionamento, condannarsi il ricorrente al pagamento in favore della resistente, proprietaria degli anzidetti beni, goduti in via esclusiva dal primo, al pagamento della somma di Euro 150,00 mensili, quale corrispettivo per il godimento degli stessi.

Concessi due rinvii allo scopo di consentire una composizione bonaria della lite, disposto il mutamento del rito con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, all’udienza del 3.6.2015 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

E’ pacifico che l’attore ha corrisposto integralmente alla proprietà il canone di locazione relativo all’immobile sito in via (…) nel quale le parti hanno convissuto a partire dall’aprile 2011 – avendo sottoscritto il contratto di locazione in data 23.12.2010 – fino ad aprile 2013, fatto salvo il canone relativo II trimestre 2012, che è stato versato integralmente dalla convenuta ed il canone relativo al II trimestre 2013 corrisposto dall’attore limitatamente alla quota del 50%.

Parimenti, risulta provato che l’attore ha sostenuto spese per la ristrutturazione dell’immobile locato e, segnatamente, quelle relative alle rifacimento dei bagni, per la realizzazione dell’impianto di condizionamento.

L’attore ha rinunciato in corso di causa alla domanda diretta alla restituzione della somma di Euro 4.950,00 corrispondente al quota di competenza della convenuta per l’acquisto del frigorifero, degli arredi della cucina e di due televisori. Del resto, trattandosi di beni mobili di proprietà dell’attore, rimasti nell’appartamento nel quale continua ad abitare, non ha diritto a rimborso alcuno per l’acquisto degli anzidetti beni.

Sull’affermazione che l’intesa tra le parti fosse quella di ripartire al 50% tanto i canoni di locazione quanto le spese di ristrutturazione dell’immobile locato, ha chiesto il rimborso del 50% del canone di locazione versato alla proprietà, per l’ammontare di Euro 18.896,55 e del 50% delle spese di ristrutturazione pari ad Euro 13.824,76.

La convenuta, resistendo alla domanda proposta dall’attore, ha contestato che le parti si fossero accordate di ripartire al 50% le spese reclamate ed ha affermato che il concorso alle spese familiari avveniva in misura paritaria ma che ciascuno contribuiva con riferimento a specifici capitoli di spesa, precisando di avere provveduto in via esclusiva alle spese relative al vitto, al pagamento delle utenze, del compenso per la collaboratrice domestica ed alle spese per le vacanze.
La domanda proposta dall’attore è infondata e va respinta.

Questo giudice aderisce a quanto espresso dalla Corte di Cassazione in tema di unioni di fatto e richiama il principio di diritto affermato dalla Corte per il quale: “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative” analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto …configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza,… tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo” (Cass. 1277/2014). Le parti del presente giudizio, seppure per un limitato e relativamente breve periodo di tempo, hanno formato una coppia di fatto, essendo andati a vivere insieme, con il figlio che la convenuta avuta avuto da un precedente matrimonio, ed avendo effettuato accertamenti prodromici alla procreazione assistita. L’assunto dell’attore – che ha contestato di non avere mai inteso, con il pagamento delle spese oggetto di ripetizione, adempiere ad una prestazione a beneficio della convivente ma semplicemente anticipare delle spese che, come da accordi tra le parti, spettavano per il 50% alla convenuta – non è provato e contrasta con la condotta dello stesso che, avendo sempre corrisposto – salvo che per il II trimestre 2012 – il canone di locazione ed anticipato le spese di ristrutturazione dell’immobile locato, non ne ha mai chiesto la restituzione pro quota alla convenuta, neppure dopo la prima separazione, avvenuta nell’aprile 2012, e nonostante la convenuta nulla corrispondesse a titolo di canoni di locazione e nulla avesse rimborsato per le spese di ristrutturazione dell’appartamento sostenute dall’attore. Allo stesso modo, con riferimento allo stesso periodo di tempo, la convenuta ha provveduto, in via esclusiva, al vitto, al pagamento delle utenze e della collaboratrice domestica, senza chiedere alcun rimborso all’attore. La prima richiesta di rimborso delle spese da parte dell’attore è intervenuta solo quanto è subentrata la crisi del rapporto sentimentale e la convenuta è receduta dal contratto di locazione (cfr. lettera in data 8.4.2013 sub. doc. 24).

La circostanza che la convenuta abbia stipulato, unitamente all’attore, il contratto di locazione relativo all’immobile in cui le parti hanno convissuto unitamente al figlio della convenuta e che la stessa abbia sottoscritto, insieme con l’attore, la scrittura in data 23.12.2010 con la quale i conduttori si sono accordati con la proprietà relativamente alla ripartizione dei costi di ristrutturazione dell’appartamento, non vale a dimostrare la tesi dell’attore. Infatti con gli anzidetti contratti le parti hanno inteso regolare i rapporti con la proprietà, rendendosi solidalmente responsabili nei confronti della prima degli obblighi nascenti dai contratti. Viceversa, tali scritture contrattuali non regolano i rapporti interni tra i conviventi relativamente alle ripartizione degli obblighi nascenti dai contratti.

Peraltro, gli esborsi sostenuti dall’attore non hanno prodotto l’effetto esclusivo dell’arricchimento della convenuta, risultando invece compensati dalle spese sostenute da quest’ultima, che, come dimostrato dai documenti versati in atti, si è fatta carico in via esclusiva per tutto il corso della convivenza delle spese relative al vitto della famiglia e di quelle relative alle utenze domestiche, come anche riconosciuto dall’attore a p. 6 del ricorso, e della collaboratrice domestica.

Tanto meno non ricorrono le condizioni dell’azione di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., avendo la stessa come “presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass.
11330/2009). Nel caso che ci occupa la contribuzione dei conviventi alle spese familiari appaiono proporzionate ed adeguate alle condizioni economiche di ciascuno.

Infine deve precisarsi che le spese di ristrutturazione dell’appartamento di cui l’attore chiede il rimborso non sono coperte dalla scrittura del 23.12.2012 con la quale le parti si sono accordate con la proprietà per la ripartizione delle spese di ristrutturazione. Infatti l’anzidetta scrittura, con riferimento alle spese relative alla ristrutturazione del bagno, prevedeva una spesa a carico dei conduttori di Euro 2.400,00 sulla base di un preventivo della ditta Barletta allegato alla scrittura, mentre l’attore ha documentato spese diverse, per lavori svolti dalla ditta So. e per importi molto superiori. Parimenti nulla prevedeva l’anzidetto contratto relativamente alle spese per la realizzazione dell’impianto di condizionamento. Peraltro, essendo tale impianto un bene mobile di esclusiva proprietà dell’attore, quest’ultimo lo può disistallare, quanto meno con riferimento alle macchine, allorché lascia l’appartamento collocandolo altrove. Da ultimo si osserva che, avendo l’attore continuato ad abitare nell’immobile ristrutturato, raggiungendo con la proprietà un accordo per la stipulazione di un nuovo contratto ad un canone ridotto, continua a beneficiare delle spese sostenute per la ristrutturazione, laddove invece la convenuta ne ha goduto solo per il breve periodo durante il quale ha vissuto nell’appartamento locato.

Dunque, avendo entrambi i conviventi, contribuito in misura adeguata e sostanzialmente proporzionale alla conduzione della famiglia, ciascuno facendosi carico di spese diverse e senza che alcuno di essi avesse avanzato richieste patrimoniali nei confronti dell’altro in corso di rapporto, deve intendersi che il contributo di ciascuno costituisce adempimento dei doveri sociali e morali nei confronti dell’altro, espressione della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo. Ne consegue che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr sentenza cit. ), deve escludersi il diritto del convivente alla ripetizione delle attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurando l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
Per tutte le ragioni espresse, deve respingersi la domanda proposta dall’attore.

La domanda riconvenzionale della convenuta, proposta in via subordinata all’accoglimento di quella dell’attore, risulta assorbita dal rigetto della prima.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie ed alla novità della pronuncia giurisprudenziale.

P.Q.M.


Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:

respinge la domanda proposta dal convenuto ed ogni altra domanda; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano il 21 ottobre 2015.

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.

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