Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà
La Suprema Corte infatti, con l’ordinanza n. 10777 del 17 aprile 2019, ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva di riottenere la collocazione presso di sé dei figli.
Il nuovo orientamento modifica la precedente giurisprudenza (in particolare dettata dalla sentenza n. 4614 del 7 maggio 1998), stabilendo che tutti i provvedimenti ablativi o limitativi che intervengono sulla responsabilità genitoriale emessi dall’autorità giudiziaria minorile ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., anche se non hanno natura strettamente contenziosa, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili, salvo che intervengano fatti nuovi.
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IL FATTO: Con decreto del 13 settembre 2017, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, rigettando l’istanza proposta da C.G.R. diretta ad ottenere la revoca del collocamento dei figli minori D.M.E. e D.M.D. presso la Comunità “(OMISSIS)” di (OMISSIS), ha pronunciato la sospensione della responsabilità genitoriale di C.G.R. ed ha confermato il mantenimento dei minori in comunità
. Preliminarmente il ricorso per cassazione deve dichiararsi ammissibile, alla luce dell’orientamento più recente di questa Sezione, a cui si intende dare continuità, così sintetizzato nella massima che segue: “Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato” (Cass. n. 6132 del 2015; Cass. n. 18194 del 2015; Cass. n. 3192/2017; Cass. n. 28998/2018).
L’orientamento espresso con la sentenza della Corte richiamata dai Giudici d’appello (Cass. n. 4614/1998) è da ritenersi superato, anche alla luce delle sopravvenute novità legislative, sulla base del più recente indirizzo di questa Sezione a cui si intende assicurare continuità. Tutti i procedimenti cd. de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., benchè non abbiano natura prettamente contenziosa, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. n. 23633/2016; Cass. n. 19780/2018; Cass. S.U. 32359/2018).
E’ dirimente osservare che il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, ed è pertanto immediatamente reclamabile (Cass. n. 12650/2015).
Nel caso di specie il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste con il quale sono stati disposti la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ed il persistente collocamento dei figli minori presso una comunità, pur se adottato nell’ambito di procedimento ancora in corso, è già idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, in ragione delle sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale e su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale.
Il provvedimento è altresì suscettibile di acquisire la definitività equiparabile al giudicato, all’esito delle fasi impugnatorie, atteso che solo la sopravvenienza di fatti nuovi lo rende modificabile o revocabile.[wpforms id=”21592″]
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