TRIBUNALE DEI MINORI FIGLI IN
COMUNITA’ RICORSO PER CASSAZIONE
AMMISSIBILE

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Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà
La Suprema Corte infatti, con l’ordinanza n. 10777 del 17 aprile 2019, ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva di riottenere la collocazione presso di sé dei figli.
Il nuovo orientamento modifica la precedente giurisprudenza (in particolare dettata dalla sentenza n. 4614 del 7 maggio 1998), stabilendo che tutti i provvedimenti ablativi o limitativi che intervengono sulla responsabilità genitoriale emessi dall’autorità giudiziaria minorile ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., anche se non hanno natura strettamente contenziosa, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili, salvo che intervengano fatti nuovi.
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