TREVISO COLLAZIONE TRIBUNALE SIMULAZIONE DONAZIONE FRATELLI FRATELLI LITE

TREVISO COLLAZIONE TRIBUNALE SIMULAZIONE DONAZIONE FRATELLI FRATELLI LITE

  • AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI VICENZA TREVISO BOLOGNA RAVENNA FORLI 051 6447838 
  • AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI VICENZA TREVISO BOLOGNA RAVENNA FORLI 6447838 
  • AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI VICENZA TREVISO BOLOGNA RAVENNA FORLI 6447838 
  • AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI VICENZA TREVISO BOLOGNA RAVENNA FORLI 6447838 
  • AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI 051 6447838 
    AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI 051 6447838
  • P.M., nella sua qualità di erede universale testamentaria della madre E.S., ha convenuto in giudizio i fratelli G.P., A. e D. allegando che quest’ultimi, con contratto del 25.7.2002, avevano acquistato dalla madre la sua quota di proprietà di taluni immobili e chiedendo:

– l’accertamento del carattere simulato della compravendita in quanto dissimulante una donazione, con conseguente conferimento nella massa ereditaria ex art. 737 c.c. (ossia, nel caso di specie, con obbligo di conferimento ad essa attrice);

– in subordine, l’accertamento della simulazione della quietanza relativa al pagamento della somma di Euro 40.800,00, pari all’acconto sul prezzo di vendita, con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento;

Tre le parti la simulazione non può essere provata né per testimoni né conseguentemente per presunzioni (artt. 14172722 e 2729 c.c.), essendo invece necessaria la prova scritta, costituita dalla c.d. controdichiarazione. Siffatto documento, tuttavia, non è stato prodotto nel presente giudizio. Si ricorda, a tal proposito, che solo il legittimario che agisce in riduzione è considerato quale terzo rispetto all’accordo simulatorio (e, pertanto, abilitato a dare prova della simulazione anche per testimoni o presunzioni), mentre invece l’odierna attrice non ha proposto domanda di riduzione (rectius, non l’ha proposta ammissibilmente e l’ha comunque poi abbandonata).

È altresì infondata la domanda di accertamento della simulazione della quietanza relativa al pagamento dell’acconto sul prezzo di vendita.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI 051 6447838 
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI 051 6447838

L’attrice si è limitata ad affermare che “la quietanza appare simulata”, senza però neppure indicare quali ragioni o elementi oggettivi consentirebbero di giungere ad una tale conclusione. Già tale constatazione consentirebbe di ritenere non assolti gli oneri di prova e, ancor prima, di allegazione gravanti sulla parte.

L’attrice ha invero allegato l’esistenza di alcuni (vaghissimi) elementi presuntivi dai quali si dovrebbe dedurre, a suo dire, l’esistenza della simulazione (chiedendo anche l’ammissione di prove testimoniali, comunque inammissibili in quanto generiche). Anche in tal caso tuttavia, dato che l’attrice non è terza rispetto all’accordo (non assumendo la qualità di legittimario agente in riduzione), valgono per essa le limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c.. Non essendo stata fornita prova scritta della simulazione della quietanza, la relativa domanda non può essere accolta.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è infondata, dal momento che i convenuti hanno dato piena prova di aver correttamente adempiuto all’obbligo di pagamento del saldo del prezzo di vendita.

I convenuti hanno infatti prodotto non solo le distinte dei singoli bonifici effettuati sul conto della madre (docc. 4-6), ma anche l’estratto del conto corrente a lei intestato (doc. 8), dal quale risulta senza alcun dubbio l’effettivo accredito delle somme via via bonificate dai figli, sino all’effettivo totale pagamento del debito.

L’attrice ha “contestato” le distinte dei bonifici “ai sensi del codice civile in quanto prodotti in copia”. La censura appare francamente incomprensibile, non avendo la parte chiarito cosa intendesse contestare né ai sensi di quale norma del codice civile. In ogni caso, anche a voler ritenere che l’attrice avesse voluto in tal modo contestare la conformità delle copie rispetto agli originali (ai sensi dell’art. 2719 c.c.), il disconoscimento dovrebbe considerarsi tamquam non esset, dato che la parte non ha specificato in cosa le copie sarebbero difformi: il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve infatti essere specifico e circostanziato (cfr. Cass. ord. n. 29993/2017). In ogni caso, l’eccezione è superata sia dalla mancata specifica contestazione da parte dell’attrice dell’effettiva esecuzione dei versamenti (la quale deve quindi ritenersi provata ex art. 115 co. 2 c.p.c.), sia dalla produzione dell’estratto conto doc. 8, dal quale risultano effettivamente gli accrediti dei bonifici effettuati dagli odierni convenuti.

L’attrice ha poi eccepito che il conto corrente nel quale sono state bonificate le somme sarebbe stato cointestato alla de cuius ed ai fratelli, i quali avrebbero quindi di fatto effettuato i bonifici a sé stessi (con correlativo danno in capo alla de cuius). Anche tale eccezione è infondata. Dal doc. 8 emerge quale intestatario del conto la sola E.S. e non è stata prodotta in giudizio altra documentazione dalla quale si possa evincere l’esistenza di altri cointestatari. Si sottolinea che l’attrice, in quanto unica erede di S., ha la piena disponibilità di tutta la documentazione inerente i conti correnti intestati alla de cuius ed è quindi l’unico soggetto in grado di fornire l’eventuale prova dell’esistenza di altri intestatari del conto. Si rileva altresì che, stante il tenore della risposta fornita dalla banca alla richiesta di accesso ex art. 119 TUB (missiva comunque depositata dall’attrice solo con la comparsa conclusionale, quindi tardivamente), la quale ha comunicato di non disporre più della documentazione essendo trascorsi più di dieci anni, vieppiù non avrebbe avuto senso disporre un qualsivoglia ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. In ogni caso, l’attrice non ha dato prova che i fratelli avessero mai prelevato alcuna somma dal conto corrente in questione.

L’attrice ha ulteriormente eccepito che gli ordini di bonifico non contenevano alcuna indicazione in ordine alla causale dell’operazione, per cui si dovrebbe ritenere che le relative somme erano state versate dai figli alla madre in esecuzione dell’obbligazione naturale di mantenimento della stessa. Tale tesi non può essere condivisa. Non vi è alcun elemento che possa far ritenere che i convenuti avessero inteso effettuare i versamenti di cui si discute in esecuzione di una supposta obbligazione naturale di mantenimento (si osservi, peraltro, che la de cuius godeva anche di sostanze proprie, in primis la pensione). La mancata indicazione della causale dei bonifici è irrilevante: essendo pacifico che non vi erano altri debiti dei convenuti nei confronti della madre se non quello relativo al pagamento del prezzo della compravendita, va da sé che i versamenti di denaro, in difetto di specifica imputazione, debbono necessariamente essere imputati all’unico debito allora esistente. Del tutto irrilevante che i bonifici potessero anche essere continuati dopo il 2006 (circostanza della quale, comunque, non vi è prova), dato che i figli ben potevano contribuire al mantenimento della madre, una volta estinto il debito nei di lei confronti.

 

 

Tribunale Treviso, Sez. III, Sent., 17/04/2019, n. 886

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Deli Luca – presidente

dott. Andrea Valerio Cambi – giudice

dott. Carlo Baggio – giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 345/2017 in data 16.1.2017, promossa

da

P.M., con il patrocinio degli avv. AMATO GIUSEPPE e CORONA MARIA GRAZIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA LE TAGLIE 15 – SAN NICOLA LA STRADA (CE)

attrice

contro

G.P.M., A.M. e D.M., con il patrocinio dell’avv. FERRARELLI ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in BORGO CAVOUR 37 – TREVISO

convenuti

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M., nella sua qualità di erede universale testamentaria della madre E.S., ha convenuto in giudizio i fratelli G.P., A. e D. allegando che quest’ultimi, con contratto del 25.7.2002, avevano acquistato dalla madre la sua quota di proprietà di taluni immobili e chiedendo:

– l’accertamento del carattere simulato della compravendita in quanto dissimulante una donazione, con conseguente conferimento nella massa ereditaria ex art. 737 c.c. (ossia, nel caso di specie, con obbligo di conferimento ad essa attrice);

– in subordine, l’accertamento della simulazione della quietanza relativa al pagamento della somma di Euro 40.800,00, pari all’acconto sul prezzo di vendita, con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento;

– in ulteriore subordine, pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento per mancato pagamento del saldo del prezzo;

– il risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile.

I convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l’attrice ha introdotto l’ulteriore domanda di riduzione della donazione dissimulata con l’atto di compravendita impugnato.

La causa viene ora in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.

Come sopra accennato, l’attrice ha, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., formulato anche domanda di riduzione (il che comporta la devoluzione della cognizione della presente controversia al Tribunale in composizione collegiale).

Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente formulata.

La stessa attrice, infatti, riconosce che la domanda di riduzione non era stata proposta con l’atto di citazione, salvo poi affermare che nel caso di specie non si configurerebbe (a suo dire) un’inammissibile mutatio libelli, bensì una mera emendatio libelli.

Tali conclusioni non possono essere accolte. Con l’atto di citazione l’attrice aveva chiesto semplicemente che venisse accertato il carattere simulato della compravendita e che conseguentemente il bene asseritamente donato venisse conferito alla massa ereditaria in virtù dell’obbligo di collazione di cui all’art. 737 c.p.c.; in nessun modo, neppure implicitamente, l’attrice aveva invece lamentato una lesione della propria quota di legittima e chiesto la riduzione della presunta donazione fatta dalla madre ai fratelli.

È ben noto che la collazione e la riduzione sono due istituti ben distinti l’uno dall’altro. La collazione, disciplinata dagli art. 737 ss. c.c., consiste nell’obbligo gravante sui figli, i loro discendenti ed il coniuge del de cuius di conferire ai coeredi, in sede di divisione ereditaria, tutto quanto abbiano ricevuto per donazione dal de cuius stesso. L’azione di riduzione mira invece a ridurre le donazioni o le disposizioni testamentarie che si assuma essere lesive della quota di legittima.

Ne discende quindi che la domanda di riduzione non può in alcun modo considerarsi come semplice emendatio rispetto alla domanda di collazione.

La domanda di accertamento della simulazione della compravendita (in quanto asseritamente dissimulante un contratto di donazione) è infondata.

L’attrice ha proposto tale domanda dichiaratamente al fine di far “rientrare i beni di cui in premessa ed oggetto del contratto impugnato nel patrimonio della de cuius, ossia dell’erede P.M.”, in esecuzione dell’obbligo di collazione.

Come sopra accennato, la collazione è un istituto che opera esclusivamente nell’ambito della divisione ereditaria (gli artt. 737 ss. c.c. sono infatti inseriti nel Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice, rubricato per l’appunto “della divisione”). La ratio dell’istituto consiste nel mantenimento, tra i discendenti e il coniuge del de cuius, della proporzione stabilita nel testamento o nella legge.

Nel presente caso, tuttavia, non è stata proposta dall’attrice alcuna domanda di divisione. Non sussiste quindi alcun obbligo di collazione, il che rende radicalmente infondata la domanda proposta.

Si sottolinea, per completezza, che la domanda avrebbe dovuto comunque essere dichiarata infondata anche nel caso in cui effettivamente fosse stata effettivamente proposta la domanda di divisione.

Da un lato, infatti, è la stessa attrice a sostenere di essere unica erede universale della defunta madre. Tale circostanza di per sé escluderebbe la sussistenza di una comunione ereditaria: non sussistendo il presupposto per la divisione (la comunione), neppure sussisterebbe alcun obbligo di collazione.

Dall’altro, l’attrice non avrebbe comunque adempiuto al proprio onere probatorio. Tre le parti la simulazione non può essere provata né per testimoni né conseguentemente per presunzioni (artt. 14172722 e 2729 c.c.), essendo invece necessaria la prova scritta, costituita dalla c.d. controdichiarazione. Siffatto documento, tuttavia, non è stato prodotto nel presente giudizio. Si ricorda, a tal proposito, che solo il legittimario che agisce in riduzione è considerato quale terzo rispetto all’accordo simulatorio (e, pertanto, abilitato a dare prova della simulazione anche per testimoni o presunzioni), mentre invece l’odierna attrice non ha proposto domanda di riduzione (rectius, non l’ha proposta ammissibilmente e l’ha comunque poi abbandonata).

È altresì infondata la domanda di accertamento della simulazione della quietanza relativa al pagamento dell’acconto sul prezzo di vendita.

L’attrice si è limitata ad affermare che “la quietanza appare simulata”, senza però neppure indicare quali ragioni o elementi oggettivi consentirebbero di giungere ad una tale conclusione. Già tale constatazione consentirebbe di ritenere non assolti gli oneri di prova e, ancor prima, di allegazione gravanti sulla parte.

L’attrice ha invero allegato l’esistenza di alcuni (vaghissimi) elementi presuntivi dai quali si dovrebbe dedurre, a suo dire, l’esistenza della simulazione (chiedendo anche l’ammissione di prove testimoniali, comunque inammissibili in quanto generiche). Anche in tal caso tuttavia, dato che l’attrice non è terza rispetto all’accordo (non assumendo la qualità di legittimario agente in riduzione), valgono per essa le limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c.. Non essendo stata fornita prova scritta della simulazione della quietanza, la relativa domanda non può essere accolta.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è infondata, dal momento che i convenuti hanno dato piena prova di aver correttamente adempiuto all’obbligo di pagamento del saldo del prezzo di vendita.

I convenuti hanno infatti prodotto non solo le distinte dei singoli bonifici effettuati sul conto della madre (docc. 4-6), ma anche l’estratto del conto corrente a lei intestato (doc. 8), dal quale risulta senza alcun dubbio l’effettivo accredito delle somme via via bonificate dai figli, sino all’effettivo totale pagamento del debito.

L’attrice ha “contestato” le distinte dei bonifici “ai sensi del codice civile in quanto prodotti in copia”. La censura appare francamente incomprensibile, non avendo la parte chiarito cosa intendesse contestare né ai sensi di quale norma del codice civile. In ogni caso, anche a voler ritenere che l’attrice avesse voluto in tal modo contestare la conformità delle copie rispetto agli originali (ai sensi dell’art. 2719 c.c.), il disconoscimento dovrebbe considerarsi tamquam non esset, dato che la parte non ha specificato in cosa le copie sarebbero difformi: il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve infatti essere specifico e circostanziato (cfr. Cass. ord. n. 29993/2017). In ogni caso, l’eccezione è superata sia dalla mancata specifica contestazione da parte dell’attrice dell’effettiva esecuzione dei versamenti (la quale deve quindi ritenersi provata ex art. 115 co. 2 c.p.c.), sia dalla produzione dell’estratto conto doc. 8, dal quale risultano effettivamente gli accrediti dei bonifici effettuati dagli odierni convenuti.

L’attrice ha poi eccepito che il conto corrente nel quale sono state bonificate le somme sarebbe stato cointestato alla de cuius ed ai fratelli, i quali avrebbero quindi di fatto effettuato i bonifici a sé stessi (con correlativo danno in capo alla de cuius). Anche tale eccezione è infondata. Dal doc. 8 emerge quale intestatario del conto la sola E.S. e non è stata prodotta in giudizio altra documentazione dalla quale si possa evincere l’esistenza di altri cointestatari. Si sottolinea che l’attrice, in quanto unica erede di S., ha la piena disponibilità di tutta la documentazione inerente i conti correnti intestati alla de cuius ed è quindi l’unico soggetto in grado di fornire l’eventuale prova dell’esistenza di altri intestatari del conto. Si rileva altresì che, stante il tenore della risposta fornita dalla banca alla richiesta di accesso ex art. 119 TUB (missiva comunque depositata dall’attrice solo con la comparsa conclusionale, quindi tardivamente), la quale ha comunicato di non disporre più della documentazione essendo trascorsi più di dieci anni, vieppiù non avrebbe avuto senso disporre un qualsivoglia ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. In ogni caso, l’attrice non ha dato prova che i fratelli avessero mai prelevato alcuna somma dal conto corrente in questione.

L’attrice ha ulteriormente eccepito che gli ordini di bonifico non contenevano alcuna indicazione in ordine alla causale dell’operazione, per cui si dovrebbe ritenere che le relative somme erano state versate dai figli alla madre in esecuzione dell’obbligazione naturale di mantenimento della stessa. Tale tesi non può essere condivisa. Non vi è alcun elemento che possa far ritenere che i convenuti avessero inteso effettuare i versamenti di cui si discute in esecuzione di una supposta obbligazione naturale di mantenimento (si osservi, peraltro, che la de cuius godeva anche di sostanze proprie, in primis la pensione). La mancata indicazione della causale dei bonifici è irrilevante: essendo pacifico che non vi erano altri debiti dei convenuti nei confronti della madre se non quello relativo al pagamento del prezzo della compravendita, va da sé che i versamenti di denaro, in difetto di specifica imputazione, debbono necessariamente essere imputati all’unico debito allora esistente. Del tutto irrilevante che i bonifici potessero anche essere continuati dopo il 2006 (circostanza della quale, comunque, non vi è prova), dato che i figli ben potevano contribuire al mantenimento della madre, una volta estinto il debito nei di lei confronti.

Deve infine essere rigettata la domanda di risarcimento del danno, dato che la stessa è stata formulata dall’attrice in via consequenziale rispetto alle domande di simulazione e di risoluzione, le quali tuttavia sono da rigettare per i motivi sinora esposti.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata secondo valori inferiori ai medi, stante l’assenza di attività istruttoria e di particolari questioni di fatto e di diritto da risolvere.

Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna della parte attrice ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c.. In particolare, sono indice di mala fede (o, quanto meno, di colpa grave): l’aver introdotto tardivamente la domanda di riduzione; l’aver svolto una domanda di collazione senza aver proposto domanda di divisione; l’aver svolto una domanda di simulazione relativa del tutto apoditticamente; l’aver svolto domanda di simulazione della quietanza, pur essendo la stessa stata rilasciata nell’atto notarile di compravendita ed in difetto non solo della necessaria prova scritta, ma finanche in difetto di qualsivoglia serio elemento indiziario (comunque irrilevante); l’aver richiesto un risarcimento del danno per l’importo palesemente sproporzionato e totalmente indimostrato di ben 100.000 Euro. Si ritiene equo quantificare la condanna in un importo pari alla metà delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

  1. dichiara inammissibile la domanda di riduzione in quanto tardivamente proposta; 2. dichiara infondate tutte le altre domande attoree;

  2. condanna l’attrice P.M. a rifondere ai convenuti G.P., A. e D.M. le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex D.M. n. 55 del 2014;

  3. condanna l’attrice P.M. a pagare ai convenuti G.P., A. e D.M. la somma capitale di Euro 4.500,00 ex art. 96co. 3 c.p.c.;

  4. ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia Entrate di Treviso) la cancellazione della trascrizione n. 17019 RG – 12013 RP, eseguita in data 19.5.2017, della domanda giudiziale 22/11/2016 di accertamento della simulazione, con relative spese a carico dell’attrice soccombente P.M..

Conclusione

Così deciso in Treviso, il 8 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.

TREVISO COLLAZIONE TRIBUNALE SIMULAZIONE DONAZIONE FRATELLI FRATELLI LITE

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE TRA FRATELLI EREDI 051 6447838 

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