Successioni “mortis causa”AVVOCATO ESPERTO RISOLVE BOLOGNA MILANO RAVENNA – Disposizioni generali – Eredità giacente – Curatore – Obblighi – In genere – Cessazione della giacenza – Cause relative all’adempimento degli obblighi insorti in tale periodo – Legittimazione processuale del curatore – Permanenza – Fondamento – Fattispecie in tema di notifica di ricorso per cassazione relativo a giudizio in materia tributaria.
BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI
Il curatore dell’eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all’eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l’eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l’adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell’eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia dell’Entrate in un giudizio avente ad oggetto l’adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l’accettazione dell’eredità da parte dell’erede. Corte di Cassazione|Sezione 2 |Civile|Sentenza|15 febbraio 1988| n. 1601
Procedimento civile – Successione nel processo – A titolo universale – Morte della parte in corso di giudizio – Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi – Sufficienza della chiamata all’eredità – Esclusione – Rinuncia all’eredità dei chiamati – Conseguenze – Obbligo d’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi – Onere d’individuazione delle parti – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso.
Successioni mortis causa – Disposizioni generali – Eredità giacente – Curatore – In genere
Nelle controversie inerenti ai beni dell`eredita` giacente, per le quali la capacita` a stare in giudizio spetta al curatore, la cessazione di questi dall`ufficio, ancorche` derivante da sopravvenuta chiusura dell`eredita` giacente per accettazione da parte dell`erede, non incide sull`attivita` processuale in precedenza svolta e determina una causa d`interruzione del procedimento, ai sensi dell`art. 300 c.p.c.. Ne consegue l`irrilevanza di tale evento, ove intervenga nel corso del giudizio di legittimita`, sottraendosi il medesimo alle regole dell`interruzione.
Per la giuridica configurabilita` di un`eredita` giacente ex art. 528 c. c. e per la connessa possibilita` di nomina di un curatore della stessa da parte del pretore del mandamento ove si e` aperta la successione, non e` necessario che sia certa l’esistenza di un chiamato all’eredita` il quale non l’abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma e` sufficiente che si ignori se il “de cuius” abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e cio` fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello stato. da vedere:[s68 1754] Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Eredità giacente – In genere
Procedimento civile – Successione nel processo – A titolo universale – Morte della parte in corso di giudizio – Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi – Sufficienza della chiamata all’eredità – Esclusione – Rinuncia all’eredità dei chiamati – Conseguenze – Obbligo d’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi – Onere d’individuazione delle parti – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso.
La dichiarazione di giacenza dell’eredità, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell’art.. 528 cod. civ., che il chiamato all’eredità non l’abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso è necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all’ultimo, eventuale e necessario (lo stato), sino alla devoluzione dell’eredità.
Impugnazioni civili -Impugnazioni in generale- Cause scindibili e inscindibili – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Decadenza dal termine – Rimessione in termini – Presupposti – Fattispecie.
Entro il termine per l’integrazione del contraddittorio in appello, di cui all’art. 331 cod. proc. civ., la parte che ne sia onerata deve non solo compiere il procedimento notificatorio, ma anche individuare il legittimo contraddittore. Versa, pertanto, in colpa grave, e non ha diritto alla rimessione in termini, la parte che, avendo ricevuto l’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di un’eredità giacente, e disponendo a tal fine di un congruo termine, ometta di attivarsi per promuovere la nomina del curatore, non potendo essa invocare a scusante la circostanza che spettasse ad altri provvedervi.
Procedimento civile – Successione nel processo – A titolo universale – Morte della parte in corso di giudizio – Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi – Sufficienza della chiamata all’eredità – Esclusione – Rinuncia all’eredità dei chiamati – Conseguenze – Obbligo d’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi – Onere d’individuazione delle parti – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso.
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all’eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all’eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d’inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all’individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell’eredità giacente.
Il principio del contraddittorio, sancito dall’art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, il curatore dell’ereditàgiacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l’incarico espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi a ciò, il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti. Peraltro, essendo il provvedimento di liquidazione del compenso decisorio e definitivo, può essere impugnato con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
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