SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMARI PREVALE SUL TESTAMENTO VICENZA BOLOGNA PADOVA VENEZIA RAVENNA

SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMARI PREVALE SUL VICENZA BOLOGNA PADOVA VENEZIA RAVENNA

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 28785 del 2018 ha chiarito che il testatore non può tacitare le ragioni del legittimario con donazioni, in quanto la sua volontà non può incidere sulla quota di riserva dell’erede.

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa. [ Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l’immissione del legittimario nel godimento dei beni legatigli costituiva rinuncia tacita all’azione di riduzione, considerato, peraltro, che l’erede pretermesso, salva l’ipotesi prevista dall’art. 551 c.c., non è tenuto a rinunciare al legato per proporre detta azione ].

Avvocato a Bologna
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la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; nè tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Sez. 2, n. 11737, 15/5/2013, Rv. 626733); nè, occorre soggiungere, può qui rinvenirsi l’essenza della dichiarazione confessoria, cioè che il dichiarato costituisca fatto sfavorevole al dichiarante; 

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa. [ Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l’immissione del legittimario nel godimento dei beni legatigli costituiva rinuncia tacita all’azione di riduzione, considerato, peraltro, che l’erede pretermesso, salva l’ipotesi prevista dall’art. 551 c.c., non è tenuto a rinunciare al legato per proporre detta azione ].

il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l’apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (conf. Cass. n. 20143/2013). Alla luce di tali precedenti che consentono di individuare il senso ed i limiti fattuali e giuridici per ravvisare una rinuncia tacita all’azione di riduzione, la decisione della Corte di appello ha ritenuto di riscontrare una rinuncia siffatta, valorizzando esclusivamente la condotta del dante causa dell’appellante, che si era immesso nel godimento dei beni legatigli, traendo anche i relativi frutti. In realtà, ed a prescindere dalla disamina anche dei documenti che a detta del ricorrente comproverebbero la formulazione di una valida protestatio alla ravvisata rinuncia alla tutela dei propri diritti di riservatario, deve evidenziarsi la incongruità delle argomentazioni sulla base delle quali si è individuata la detta rinuncia tacita. Ed, infatti, posto che, in caso di legittimario non integralmente pretermesso, come nel caso in esame, il diritto all’integrale soddisfacimento della riserva deve essere attuato mediante il riconoscimento, secondo le modalità previste dalla legge in tema di azione di riduzione, di una quantità di beni ovvero del loro controvalore economico in misura tale da perequare quanto già ricevuto con l’ammontare della quota di riserva, l’avere goduto di quei beni già assegnati per testamento, e che per legge sono destinati a comporre la sua quota di riserva, comunque necessitante delle dovute integrazioni, non può in alcun modo essere ritenuta una condotta idonea a concretare una rinuncia tacita alla tutela delle ragioni successorie, ove il comportamento de quo non si accompagni ad altre manifestazioni di volontà espressa ovvero per facta concludentia, che consentano di ravvisare effettivamente una volontà abdicativa del legittimario (e ciò a maggior ragione ove il godimento, come si sostiene nella memoria, abbia avuto ad oggetto beni in realtà anche assegnati ad altro legittimario).

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