SOLUZIONE BOLOGNA AVVOCATO TUTELA SEPARAZIONI E DIVORZI DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA    

SOLUZIONE BOLOGNA AVVOCATO TUTELA SEPARAZIONI E DIVORZI DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA    
SOLUZIONE BOLOGNA AVVOCATO TUTELA SEPARAZIONI E DIVORZI DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA

AVVOCATO TUTELA SEPARAZIONI E DIVORZI DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA

SOLUZIONE BOLOGNA AVVOCATO TUTELA SEPARAZIONI E DIVORZI DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA    
SOLUZIONE BOLOGNA AVVOCATO TUTELA SEPARAZIONI E DIVORZI DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA

 

 

Ciò posto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Ciò posto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza (Cass. Sez. 6, 2/5/2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15/1/2004 n. 715).

L’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (Cass. Sez. 6, 24/9/2008 n. 38125; Sez. 6, 13/5/2008, imp. Ce.; Sez. 6, 6/5/2003 n. 25723; Sez. 6, 21/9/2001 n. 37418).

Il mantenimento dei figli ed il concorso di ciascun genitore all’adempimento di questo fondamentale dovere discendono dalla legge (art. 147 e 148 c.c.) e non dalla sentenza del giudice che pronuncia sul divorzio tra i coniugi o sulla loro separazione. Mentre la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento costituisce illecito meramente civile, se da questo deriva una grave situazione di disagio, si rientra correttamente nell’ambito di cui all’art. 570 c.p.[wpforms id=”21592″ title=”true”]

 

 

Tribunale|Bologna|Penale|Sentenza|9 marzo 2011| n. 948

Integrale

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Mezzi di sussistenza – Minori – Condizione in re ipsa – Obbligo del genitore – Sussistenza anche qualora al sostentamento della prole provveda l’altro genitore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE PENALE

Il Giudice Dott. Guarnieri con rito direttissimo all’udienza camerale del 9 marzo 2011

Con l’intervento del P.M. Dott. Garuti

e con l’assistenza del cancelliere Mucci

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Ce.Ar.

Nato (…)

Imputato

del reato p. e p. dall’art. 570 co. 1 e 2 n. 2 c.p.; perché serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di genitore, non contribuendo in maniera sufficiente al mantenimento delle figlie minori Si. e Al., in particolare omettendo per diversi mesi di versare a Br.Vi. del tutto o in parte la somma di 200,00 Euro mensili nonché la sua quota di spese mediche e scolastiche, così come stabilito con provvedimento del Tribunale di Bologna in data 4.1.2005, e facendo così mancare alle stesse i mezzi di sussistenza.

MOTIVAZIONE

Ce.Ar. è stato tratto a giudizio avanti al Tribunale di Bologna in composizione monocratica con citazione diretta, per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.

Nella sua dichiarata contumacia l’istruttoria si è svolta con l’escussione di Br.Vi.

All’esito è emersa la penale responsabilità del prevenuto.

Le fattispecie delittuose contestate si realizzano nella violazione degli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge o genitore e nella (e per tutta la durata della) condotta omissiva di chi faccia mancare all’avente diritto che versa in stato di bisogno i mezzi di sussistenza, pur avendo la concreta capacità economica di fornirglieli.

Come chiarito in udienza dalla querelante, ella ha convissuto con Ce.Ar. dall’anno 1998 circa e si è sposata con lui il 1/12/2000.

Da questa relazione sono nate due bambine, Ce.Si. nel gennaio 1999 e Ce.Al. nel marzo 2003.

Nel 2004 Ce. abbandonava la casa coniugale e la Br. dava inizio ad una procedura di separazione giudiziale conclusasi con provvedimento del Tribunale di Bologna in data 4/1/05.

Riferisce la teste escussa che la dapprima insufficiente, poi mancata corresponsione da parte del Ce. dei mezzi economici necessari alla sussistenza le aveva creato una grave situazione di disagio in un contesto peraltro per lei di non facile mantenimento di un lavoro regolare dovendo accudire le bambine in tenera età, all’epoca un anno e cinque anni.

A ciò si aggiungeva che l’assegno mensile stabilito in Euro 200,00 dal provvedimento di separazione del Tribunale di Bologna, per le figlie minori considerato l’accollo del mutuo della casa coniugale al Ce., portava ad un danno economico di rilievo alla luce della mancato pagamento delle rate con vendita all’asta dell’immobile e necessità per la Br. di affittare una casa con l’onere del canone di locazione. La capacità reddituale del Ce. non risulta contraddetta da elementi probatori. E’ emerso che nel periodo di cui ci si occupa, egli ha lavorato quale dipendente della Gi. S.n.c. corrente in S. Lazzaro di Savena, via (…), non è dato pertanto comprendere quale causa, che non sia addebitabile allo stesso imputato, gli abbia impedito di contribuire al sostentamento delle bambine.

Ciò posto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza (Cass. Sez. 6, 2/5/2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15/1/2004 n. 715).

L’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (Cass. Sez. 6, 24/9/2008 n. 38125; Sez. 6, 13/5/2008, imp. Ce.; Sez. 6, 6/5/2003 n. 25723; Sez. 6, 21/9/2001 n. 37418).

Il mantenimento dei figli ed il concorso di ciascun genitore all’adempimento di questo fondamentale dovere discendono dalla legge (art. 147 e 148 c.c.) e non dalla sentenza del giudice che pronuncia sul divorzio tra i coniugi o sulla loro separazione. Mentre la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento costituisce illecito meramente civile, se da questo deriva una grave situazione di disagio, si rientra correttamente nell’ambito di cui all’art. 570 c.p.

Al di là del mero dato economico, anche l’avere l’imputato di fatto cessato ogni forma di interessamento per le figlie di pochi anni come emerso in istruttoria, integra di per sé solo il reato contestato essendo comunque dovere di un genitore partecipare ed interessarsi alla loro crescita ed educazione, tanto più se, come nel caso concreto, sono bambini di pochi anni.

L’imputato va pertanto dichiarato colpevole del reato ascrittogli. Si tratta di un solo reato di natura permanente.

Non emergendo elementi positivi di valutazione non si ritengono riconoscibili le circostanze attenuanti generiche.

Valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p. equa appare la condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 200,00 di multa oltre spese processuali.

Si riconosce altresì il danno patito dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento di costituzione e difesa della parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.510,00 oltre Iva e CPA come per legge.

Il tempo decorso dal fatto legittima il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 3.500,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p. dichiara l’imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 200,00 di multa oltre spese processuali.

Visto l’art. 538 ss. c.p.p. condanna altresì Ce.Ar. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore della parte civile nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa a favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 1.510,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Visto l’art. 540 c.p.p. concede alla stessa parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 3.500,00.

Così deciso in Bologna il 9 marzo 2011.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2011.

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