Mantenimento figli – Obbligo connesso allo status genitoriale – Decorrenza dalla nascita

Tribunale|Ravenna|Civile|Sentenza|29 maggio 2018| n. 540

Mantenimento figli – Obbligo connesso allo status genitoriale – Decorrenza dalla nascita – Regresso spese sostenute da un solo genitore – Domanda di parte – Prova

RAVENNA SEPARAZIONE E DIVORZIO

BOLOGNA SEPARAZIONE E DIVORZIO CON FIGLI

BOLOGNA RAVENNA SEPARAZIONE E DIVORZIO CON BENI IMMOBILI DA DIVIDERE

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI DIVORZISTA ESPERTO DIRITTO DI FAMIGLIA

Tribunale|Ravenna|Civile|Sentenza|29 maggio 2018| n. 540

Mantenimento figli – Obbligo connesso allo status genitoriale – Decorrenza dalla nascita – Regresso spese sostenute da un solo genitore – Domanda di parte – Prova

Ciò posto non può essere recepita l’eccezione dell’opponente secondo la quale la (…) in sede di procedimento ex art. 337 bis e ss c.c. avrebbe dovuto chiedere gli “arretrati”, dal momento che, com’è noto, una simile pronuncia di condanna al pagamento del pregresso non è consentita in sede di procedimento camerale, regolato dal rito di cui agli artt. 737 e ss c.p.c., dovendosi procedere con giudizio ordinario.

Vero è infatti che l’obbligo di mantenimento (ai sensi dell’art. 316 bis c.c. e 337 ter, IV co c.c. si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri dettati dalle disposizioni suddette) ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (v Cass. Civ sez I, 28 marzo 2017, n 7960)

La Suprema Corte ha peraltro chiarito che “la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili e quindi non incidendo sull’interesse superiore del minore, che soltanto legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art. 277, comma 2 c.c.”, non potendosi pertanto applicare automaticamente per il pregresso quanto stabilito giudizialmente in giudizio a decorrere dalla domanda, sulla base di valutazioni appunto anche officiose.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Allegra

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4532/2016 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GR.BA., elettivamente domiciliato nel suo stuido, in VIALE (…) RAVENNA

OPPONENTE

contro

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.NI., elettivamente domiciliata nel suo studio, in VIALE (…) 48022 LUGO

OPPOSTA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2016 in data 20 ottobre 2016 con il quale il Tribunale di Ravenna, su richiesta di (…), gli aveva ingiunto il pagamento di 9750,00 Euro, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di mantenimento della figlia (…) (non corrisposto dalla nascita fino al 9 marzo 2015), nata da una relazione non matrimoniale e la cui paternità in capo al (…) era stata accertata con sentenza del Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo in data 10 ottobre 2013, e in relazione alla quale, successivamente, il Tribunale di Pescara aveva posto a carico del padre, con decreto ex art. 337 bis e ss. c.c. ed emesso in data 9 marzo 2015, un contributo al mantenimento di Euro 250,00 mensili.

L’opponente ha contestato preliminarmente l’ammissibilità della domanda avversaria deducendo che la madre avrebbe dovuto richiedere il pagamento degli arretrati in sede di procedimento di riconoscimento del mantenimento, nel quale invece nulla aveva chiesto, sicché si era formato al riguardo una sorta di giudicato e comunque nel merito contestava la spettanza di quanto richiesto sia perché il mantenimento spettava soltanto dalla domanda, sia perché era stata proprio la madre ad impedire il riconoscimento e perfino la conoscenza della nascita della bambina al padre, il quale era stato costretto a promuovere giudizio ex art. 250 c.c. e successivamente un procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c.

Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese della (…).

Si è costituita l’opposta contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto, richiamando la giurisprudenza secondo la quale l’obbligo al mantenimento sorgeva per il fatto stesso della filiazione e non dalla domanda e affermando che la (…) aveva provveduto per 39 mesi da sola ad ogni bisogno della figlia.

Su richiesta di entrambe le parti la causa è stata istruita documentalmente, essendo del resto pacifiche le circostanze di fatto, alle quali occorre attribuire rilievo ai fini della decisione.

L’opposta non ha infatti in alcun modo contestato quanto esposto dal (…) (la cui narrazione è stata recepita anche nella sentenza del Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo), e cioè che dopo l’interruzione della relazione affettiva e di convivenza fra le odierne parti, avvenuta per volontà della (…), questa gli aveva comunicato di trovarsi in stato di gravidanza; che il (…) l’aveva accompagnata comunque ai controlli ma che successivamente la donna gli aveva comunicato di aver perso il bambino; che il (…) aveva invece appreso da terzi che la gravidanza era proseguita e si era recato in ospedale al momento della nascita ma che successivamente la (…) non aveva più voluto che si incontrassero giungendo a dire che la bambina non era figlia sua; che dopo le insistenze dell’ex compagno aveva acconsentito a sottoporre la piccola (…) alle analisi genetiche (che confermavano la paternità del (…)) che ciò nonostante ella non aveva prestato il consenso al riconoscimento, cosicché egli era stato costretto ad instaurare dinanzi al Tribunale per i minorenni allora competente il procedimento ex art. 250 c.c. perché pronunciasse sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della madre e perché disponesse in ordine all’affidamento e al mantenimento della bambina e – dopo che il Tribunale minorile aveva provveduto solamente sullo status – ad instaurare un successivo giudizio ex art. 337 ter c.c. dinanzi al Tribunale di Pescara.

E’ di tutta evidenza che fin da allora il padre si era reso disponibile a contribuire al mantenimento mentre la madre, non costituendosi nel giudizio ex art. 250 c.c. neppure aveva chiesto il mantenimento.

Ciò posto non può essere recepita l’eccezione dell’opponente secondo la quale la (…) in sede di procedimento ex art. 337 bis e ss c.c. avrebbe dovuto chiedere gli “arretrati”, dal momento che, com’è noto, una simile pronuncia di condanna al pagamento del pregresso non è consentita in sede di procedimento camerale, regolato dal rito di cui agli artt. 737 e ss c.p.c., dovendosi procedere con giudizio ordinario.

Vero è infatti che l’obbligo di mantenimento (ai sensi dell’art. 316 bis c.c. e 337 ter, IV co c.c. si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri dettati dalle disposizioni suddette) ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (v Cass. Civ sez I, 28 marzo 2017, n 7960)

La Suprema Corte ha peraltro chiarito che “la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili e quindi non incidendo sull’interesse superiore del minore, che soltanto legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art. 277, comma 2 c.c.”, non potendosi pertanto applicare automaticamente per il pregresso quanto stabilito giudizialmente in giudizio a decorrere dalla domanda, sulla base di valutazioni appunto anche officiose.

Nel caso di specie l’opposta non ha offerto elementi per dedurre di aver sostenuto per il passato spese che giustificassero un rimborso di 250 Euro mensili a decorrere dalla nascita della bambina (non ha invero neppure dedotto quali fossero le proprie condizioni economiche e quelle del padre, in modo da consentire di valutare l’eventuale contributo proporzionale a carico di quest’ultimo per il passato): non ha in via generale neppure allegato le spese sostenute per vitto e alloggio della bambina. Oltretutto dagli atti del giudizio (in particolare dal decreto del Tribunale di Pescara) si evince che la piccola (…) viveva dalla nascita insieme alla madre presso la nonna materna, cosicché è verosimile che sia stata quest’ultima (che non ha fatto domanda di rimborso) a sostenere buona parte delle spese necessarie per la nipotina.

Poiché ovviamente non può ignorarsi sulla base di nozioni di comune esperienza che un minimo di spesa sia stato affrontato anche dalla madre, appare congruo riconoscere alla (…) un rimborso nei limiti – ridimensionati rispetto a quanto richiesto in sede monitoria – di 100 euro mensili circa e per un totale di Euro 4000,00, comprensivo di ogni accessorio.

Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e l’opponente va condannato al minor importo di Euro 4.000,00.

Il parziale accoglimento dell’opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti (anche per la fase monitoria, che restano a carico dell’opposta).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da P.M. avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2016 in data 20 ottobre 2016 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna il P.M. a pagare a (…) la minor somma di Euro 4.000,00, comprensivo di accessori;

3) spese compensate.

Così deciso in Ravenna il 25 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2018.

L’art. 433 c.c. prevede altresì l’obbligo alimentare incombente in capo ai genitori. Può ritenersi che il contenuto dell’assegno di mantenimento sia più ampio di quello alimentare ma al tempo stesso quest’ultimo è da intendersi ricompreso nel citato obbligo dedotto ex lege e conseguentemente idoneo a tutelare le esigenze dei figli.

 

La tutela dei figli è dovuta alla posizione di debolezza che questi ricoprono nel nucleo familiare al fine di evitare che risultino eccessivamente gravati dalle conseguenze della lacerazione del rapporto coniugale e proprio in tale ottica deve essere letta la collocazione della disciplina della filiazione in un autonomo ambito nel capo secondo del nono titolo del libro primo del codice civile (art. 337 bis c.c.) 7. 3. – La vexata quaestio inerente il problema della compensabilità tra i crediti di mantenimento, aventi natura alimentare, vantati dal coniuge separato ed altre spettanze di cui l’altro coniuge successivamente alla separazione ritiene avere diritto, va affrontata alla luce dell’art. 447 c.c., il cui secondo comma dispone che:

 

“L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. L’art. 447 c.c. tuttavia si riferisce espressamente alla non operabilità della compensazione con riferimento ai crediti di natura alimentare. Orbene per giustificare l’applicazione della disposizione ai crediti inerenti obblighi di mantenimento nei confronti della prole, è necessario accedere alla qualificazione fatta propria dalla giurisprudenza, del carattere sostanzialmente alimentare 8 dell’assegno di mantenimento.

 

Il parziale accoglimento dell’opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti (anche per la fase monitoria, che restano a carico dell’opposta).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da P.M. avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2016 in data 20 ottobre 2016 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna il P.M. a pagare a (…) la minor somma di Euro 4.000,00, comprensivo di accessori;

3) spese compensate.

Così deciso in Ravenna il 25 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2018.

 

L’opponente ha contestato preliminarmente l’ammissibilità della domanda avversaria deducendo che la madre avrebbe dovuto richiedere il pagamento degli arretrati in sede di procedimento di riconoscimento del mantenimento, nel quale invece nulla aveva chiesto, sicché si era formato al riguardo una sorta di giudicato e comunque nel merito contestava la spettanza di quanto richiesto sia perché il mantenimento spettava soltanto dalla domanda, sia perché era stata proprio la madre ad impedire il riconoscimento e perfino la conoscenza della nascita della bambina al padre, il quale era stato costretto a promuovere giudizio ex art. 250 c.c. e successivamente un procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c.