L’infedeltà di un coniuge, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare, come avviene allorquando il giudice nel giudizio di separazione accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto (confermato, comunque, nel caso in esame, l’addebito della separazione nei confronti della donna, essendo stata ritenuta decisiva la sua relazione extraconiugale (Cassazione civile 11 luglio 2013, n. 17199).
La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) al Titolo III, Capo IV, individua la legge applicabile in materia di rapporti di famiglia.
l’art. 29 stabilisce che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune; nel caso in cui gli stessi abbiano diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, i loro rapporti sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;
secondo l’art. 30, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali; tuttavia, gli stessi hanno facoltà di convenire per iscritto che tali rapporti siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
La separazione consensuale si fonda sull’accordo dei coniugi su alcuni elementi fondamentali della divisione; essi sono, tra gli altri, l’assegnazione della casa coniugale, la quantificazione dell’assegno di mantenimento del coniuge (ove previsto) e dell’assegno di mantenimento dei figli, l’affidamento della prole, la spartizione dei beni comuni tra i coniugi.
Tratto dichiarazione o disconoscimento di paternità
Dichiarazione giudiziale di paternità Dichiarazione giudiziale di maternità Disconoscimento di paternità Pagamento per il mantenimento pregresso Riconoscimento tardivo Risarcimento dei danni
Tratto Violenza e abusi nelle relazioni familiari
Maltrattamenti contro il convivente Ordine di protezione e allontanamento del coniuge Ordine di protezione e allontanamento del convivente
Comportamenti persecutori Stalking Tutela delle donne vittime di violenza Violazione degli obblighi di assistenza familiare Maltrattamenti contro familiari
Sottrazione di minori all’estero e rimpatrio
Rimpatrio di minori sottratti all’altro genitore Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (kidnapping)
Giudice Tutelare
Rilascio e revoca di passaporti Vigilanza sul rispetto di accordi di separazione e/o divorzio Cura dei beni del minore Protezione del minore Nomina e controllo dell’amministratore di sostegno Vincoli pupillari
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Quando non vi è accordo tra i coniugi sulla decisione di separarsi o sulle questioni relative alla separazione, ciascuno dei coniugi può chiedere la separazione giudiziale. In questo caso è il giudice che stabilisce le principali condizioni della separazione: aspetti patrimoniali, eventuale mantenimento di uno dei coniugi, affidamento dei figli, diritto di visita, mantenimento dei figli e assegnazione della casa coniugale. Quanto dura la procedura di separazione tramite tribunale?
Matrimonio
Tutela del patrimonio Convenzioni matrimoniali Comunione dei beni Separazione dei beni
Nullità o annullamento del matrimonio
Tratto nullità o annullamento del matrimonio civile
Precedente vincolo matrimoniale Rapporto di affinità, parentela e adozione Interdizione giudiziale del coniuge Minore età del coniuge Incapacità naturale del coniuge
Tratto Separazione personale
Separazione consensuale Separazione giudiziale Dichiarazione di addebito della separazione Infedeltà coniugale e risarcimento del danno Affidamento condiviso o esclusivo dei figli Collocamento dei figli Diritto di visita dei minori Assegnazione della casa coniugale e tutela Assegno di mantenimento per i figli Assegno di mantenimento per il coniuge Assegno dai nonni per il mantenimento del nipote Modifica dell’assegno o delle condizioni di separazione Garanzie per il pagamento dell’assegno
L’accordo di separazione non ha alcun effetto se non redatto secondo determinati crismi e senza l’omologazione o autorizzazione del Tribunale; il nostro studio può assistervi con professionalità e competenza in ogni fase del percorso necessario per raggiungere l’intesa su tutte le condizioni di separazione, anche attraverso sedute di mediazione, consulenza o negoziazione finalizzate ad una maggiore comprensione dei vostri diritti.
Sergio Armaroli avvocato divorzista Bologna ravenna Forli cesena in qualità di avvocato separazione consensuale Milano, si assumerà di fronte ai propri clienti l’onere di occuparsi di tutte le incombenze di carattere legale e amministrativo previste per questa specifica situazione.
In particolare, l’avvocato separazione consensuale Bologna si occuperà di compilare il ricorso: quell’atto col quale ci si rivolge al Tribunale per far approvare legalmente gli accordi di separazione precedentemente stabiliti dalla coppia stessa.
Oltre a ciò, avvocato separazione consensuale Bologna , si preoccuperà anche di presentare i seguenti documenti:
nota di iscrizione,
atto di matrimonio,
stato di famiglia,
certificato di residenza di entrambi i coniugi.
SEPARAZIONI BOLOGNA NOVITA’CERTO CHE CI SONO
L’apprezzamento della responsabilità dei coniugi ai fini della intollerabilità della convivenza à riservato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione congrua e logica (v. Cass. n. 9877/2006).
L’inadeguatezza della motivazione posta a sostegno dell’addebito al marita ha compromesso il giudizio sulla violazione dell’obbligo di fedeltà della maglie, di cui si potrebbe disconoscere l’efficacia causale rispetto alla crisi salo all’esito di un accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi (v. Cass. n. 25618/2007, n. 13797/2003),
SEPARAZIONI BOLOGNA NOVITA’
SEPARAZIONI BOLOGNA NOVITA’CERTO CHE CI SONO
Nella giurisprudenza della corte si è detto che, ai fini dell’addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell’art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori (v. Cass. n. 22786/2004, n. 176/1982), sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (art. 143 c.c.).
SI PUO ‘VERUFICARE L’ESTRATTO DEL MARITO APRENDO LA POSTA? NOVITA’
Ne discende l’irrilevanza del fatto che il plico fosse chiuso o aperto, essendo evidente che la corrispondenza era destinata ad altri, come pure del fatto che il destinatario ne conoscesse il contenuto, giacchè la norma tutela la libertà individuale e la riservatezza. Va, in conclusione, ribadito che integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ( art. 616 c.p. ), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione;
nè, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616 c.p. , comma 2, la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c. , il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo (Sez. 5, n. 35383 del 29/03/2011, Solla, Rv. 250925).
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