SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI – AVVOCATO BOLOGNA

SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI-AVVOCATO BOLOGNA

SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI-AVVOCATO BOLOGNA COME CI SI REGOLA PER LA SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI?
SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI-AVVOCATO BOLOGNA COME CI SI REGOLA PER LA SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI?

COME CI SI REGOLA PER LA SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI?

 MIGLIOR AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

All’articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo’ essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia’ uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento puo’ avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

  2. b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
  3. c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
  4. d) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il consenso non puo’ essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta’ inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262»;

    SEPARAZIONE DIVORZIO FIGLI BOLOGNA PROVINCIA AVVOCATO BOLOGNA SERGIO ARMAROLI
    SEPARAZIONE DIVORZIO FIGLI BOLOGNA PROVINCIA AVVOCATO BOLOGNA SERGIO ARMAROLI
  5. e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio».
  6. L’articolo 251 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, puo’ essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessita’ di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta’ e’ autorizzato dal tribunale per i minorenni».
  7. Il primo comma dell’articolo 258 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
  8. L’articolo 276 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione di paternita’ o di maternita’ naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda puo’ contraddire chiunque vi abbia interesse»

 

 

legge n. 219/2012

La legge, come è ben noto, introduce u

n principio “semplice” ma di enorme rilevanza

teorica e pratica per il nostro diritto di famiglia, ovvero la totale equiparazione tra figlilegittimi e naturali e anzi il superamento stesso

di tale “terminologia”

: in effetti, oggi, si può parlare solo (e a meri

fini “descrittivi”) di figli nati dentro o fuori dal matrimonio

 

 

La legge n. 219/2012, in vigore dal 1 gennaio 2013, equipara i figli nati da una coppia di conviventi a quelli di una regolare coppia sposata. Questo comporta che i genitori, coniugati o meno, abbiano nei confronti dei figli i medesimi diritti e doveri. Sono venute meno inoltre le differenze in materia successoria e per quanto riguarda la competenza processuale. La legge ha infatti stabilito che il Tribunale ordinario è competente nel risolvere le questioni relative all’affido e al mantenimento dei figli sia di coppie sposate che di fatto. Novità che presenta aspetti positivi per quanto riguarda la tutela dei diritti.

 

SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI-AVVOCATO BOLOGNA

 

 

Le Coppie di Fatto sono sempre più numerose. Si tratta di una scelta personale legata a motivazioni di varia natura. Sta di fatto, però, che quando la coppia “scoppia”, nascono le sorprese e il partner più debole economicamente non può contare su alcuna protezione da parte dell’ordinamento.

La riforma ha eliminato la distinzione tra figli legittimi, naturali ed adottivi. Il nuovo art. 315 c.c. proclama che tutti i figli hanno lo stesso status giuridico. Non esistono più le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione. La nuova legge prevede l’abolizione delle terminologie utilizzate fino ad oggi, e la loro sostituzione con l’unica parola “figli”.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Egli, inoltre, ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con tutti i parenti. I nonni possono agire in giudizio per far valere il loro diritto di conservare il rapporto con i nipoti.

 

 

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COME CI SI REGOLA PER LA SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI?