SEPARAZIONE TRADIMENTO CORNA RISARCIMENTO BOLOGNA

SEPARAZIONE TRADIMENTO CORNA RISARCIMENTO BOLOGNA

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SEPARAZIONE TRADIMENTO CORNA RISARCIMENTO BOLOGNA
SEPARAZIONE TRADIMENTO CORNA RISARCIMENTO BOLOGNA
  1. la mera violazione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità”.
    Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite.

SECONDO CASS. CIV. SEZ. III, 7 MARZO 2019, N. 6598

Sebbene dalla violazione del dovere di fedeltà possa indubbiamente derivare un dispiacere per l’altro coniuge e discendere la disgregazione del nucleo familiare, questo non sarà automaticamente risarcibile, ma solo quando l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti quelli alla salute, alla dignità personale e all’onore.

  1. La risarcibilità di tali violazioni esula e prescinde dall’ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l’addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana, e per contro l’azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale.

    DEVI SEPARARTI A BOLOGNA O PROVINCIA DI BOLOGNA?
    DEVI SEPARARTI A BOLOGNA O PROVINCIA DI BOLOGNA?
  1. L’autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una impermeabilità delle circostanze eventualmente accertate in un giudizio rispetto all’altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione all’interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio. Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l’ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l’esclusione del diritto al mantenimento -con salvezza del solo credito alimentare, ove ne ricorrano i requisiti- e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura della successione -artt. 156, 548 e 585 c.c.-); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
  1. «La violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo luogo all’interno del rapporto matrimoniale stesso.
  2. Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, e danno diritto alla protezione prevista dall’ordinamento, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile.
    I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell’altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.
    La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]