BOLKESTEIN DIRETTIVA EUROPEA E BAGNI AL MARE CONCESSIONI

BOLKESTEIN DIRETTIVA EUROPEA E BAGNI AL MARE CONCESSIONI

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E I TITOLARI DEI BAGNI CHE HANNO SPESE CIFRE CONSIDEREVOLI PER ALLESTIMENTI,BAR RISTORNATI PISCINE ECC CC COME FARANNO

La Bolkestein è una delle «leggi» più importanti dell’Unione europea: è quella che ha, nel concreto, riconosciuto la libera circolazione dei servizi e il diritto dei cittadini di stabilirsi in un altro Stato membro per aprirvi una attività. È grazie alla Bolkenstein se, quando vogliamo avviare un’attività, dobbiamo solo comunicarla alla pubblica amministrazione, o se non sono più necessarie le licenze per aprire un negozio, o se la prestazione di un professionista può essere esercitata in qualsiasi paese dell’Unione. Questi tre primi esempi rendono chiaro quanto profondamente la direttiva abbia inciso sulla nostra quotidianità. 

VI è STATA  UN PROROGA AL 2034 PER I BAGNI E LE AREE DEMANIALI  MA TALE PROROGA PARE ESSERE MOLTO IN FORSE, AMCHE ALLA LUCE DI UN RECENTE EPISODIO DI GENOVA

Ecco l’articolo del 2018 Legge di bilancio 2019

) che ha concesso la proroga fino al 2034, in evidente contrato con le direttive europee:

 

  1. Concessioni demaniali marittime  

(art. 1, commi 246, 682 – 684)

  1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e. 5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
  2. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
  3. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto sol- tanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di cit- tadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantag- giose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discrimina- tori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tarif- fari, se ciò avviene in base a criteri oggettivi e legittimi.
  5. (95)  Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l’accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste con- dizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la presta- zione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mer- cato, come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati mem- bri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi aggiun- tivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento. Ciò non implica neanche che la mancata prestazione di un servizio ad un consumatore perché non si detengono i diritti di proprietà intellettuale richiesti in un particolare territorio costituisca una discri- minazione illegittima.
  6. (96)  Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facil- mente accessibili al destinatario le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha l’obbligo di rendere disponibili nella documentazione con cui illu- stra in modo dettagliato i suoi servizi non dovrebbero con- sistere in comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in una descrizione detta- gliata dei servizi proposti, anche tramite documenti pre- sentati su un sito web.

(97) Occorre prevedere nella presente direttiva delle norme relative all’alta qualità dei servizi, che soddisfino in parti- colare requisiti di informazione e trasparenza. Tali norme dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di servizi offerti da un prestatore all’interno dello Stato membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impedire in nes- sun caso agli Stati membri di applicare, conformemente alla presente direttiva e ad altre norme comunitarie, requi- siti di qualità supplementari o diversi.

(98) Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovreb- bero in linea di principio essere coperti da un’adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un’altra forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che di norma tale operatore dovrebbe avere un’adeguata copertura assicurativa per i servizi che forni- sce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.

(99) L’assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio. I prestatori dovrebbero disporre pertanto di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più partico- lareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessi- bili in modo da negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l’obbligo di contrarre un’assicurazione adeguata. Dovrebbe essere suf- ficiente che l’obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi pro- fessionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovreb- bero essere sottoposte all’obbligo di fornire una copertura assicurativa.

(100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comuni- cazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comu- nicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in deter- minati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/49

  1. (101)  È necessario ed è nell’interesse dei destinatari, in partico- lare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto neces- sario per assicurare l’imparzialità nonché l’indipendenza e l’integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all’esercizio di particolari attività intesi ad assicurare l’indipendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore un particolare compito, segnatamente nel settore dello svi- luppo urbano e non dovrebbe incidere sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza.
  2. (102)  Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valuta- zioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è impor- tante che le informazioni sul significato dei marchi di qua- lità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L’obbligo di trasparenza riveste par- ticolare importanza in settori quali il turismo, in partico- lare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di norma- lizzazione, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e l’Istituto europeo per le norme di telecomu- nicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, con- formemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informa- zione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tec- niche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), affidare un mandato per l’elabora- zione di specifiche norme europee.
  3. (103)  Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle deci- sioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati mem- bri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro.
  4. (104)  Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri pre- poste alla tutela dei consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L’applicazione della legi- slazione in materia di tutela dei consumatori alle situa- zioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado di coopera- zione fra Stati membri. In questo settore occorre in parti- colare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dal- l’atto di adesione del 2003.

illegali a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.

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