SEPARAZIONE MARITO MOGLIE BOLOGNA ALTEDO MALALBERGO  SAI COME FARE’ CHIEDIMELO IO SONO QUA SEPARAZIONE E DIVORZIO – Separazione – Mantenimento del figlio – Da parte di uno solo dei coniugi

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Quando (quasi sempre) il tentativo non riesce  “si darà atto, nel processo verbale, del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole” (art. 711, 3° comma).

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AVVOCATO SEPARAZIONE E DIVORZI
AVVOCATO SEPARAZIONE E DIVORZI

SEPARAZIONE MARITO MOGLIE BOLOGNA ALTEDO MALALBERGO  SAI COME FARE’ CHIEDIMELO IO SONO QUA SEPARAZIONE E DIVORZIO – Separazione – Mantenimento del figlio – Da parte di uno solo dei coniugi – Diritto al rimborso pro quota

SEPARAZIONE CONSENSUALE TRIBUNALE BOLOGNAcosa e’ e come si svolge  una separazione consensuale

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SEPARAZIONE MARITO MOGLIE BOLOGNA ALTEDO MALALBERGO  SAI COME FARE’ CHIEDIMELO IO SONO QUA SEPARAZIONE E DIVORZIO - Separazione - Mantenimento del figlio - Da parte di uno solo dei coniugi
SEPARAZIONE MARITO MOGLIE BOLOGNA ALTEDO MALALBERGO  SAI COME FARE’ CHIEDIMELO IO SONO QUA SEPARAZIONE E DIVORZIO – Separazione – Mantenimento del figlio – Da parte di uno solo dei coniugi

 

 

“Se c’è un qualche deterrente realistico per il matrimonio, è il fatto che non puoi permetterti un divorzio.”
JACK NICHOLSON

“Il matrimonio è il primo passo verso il divorzio.”
ZSA ZSA GABOR

“Quando l’amore è finito, gli alimenti colmano il vuoto.”
MARLENE DIETRICH

 

LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE .

L’art. 158 c.c. disciplina l’istituto della separazione consensuale che permette ai coniugi di addivenire un accordo congiunto in merito alla cessazione del loro rapporto matrimoniale. Detto accordo ha come contenuto il reciproco consenso a vivere separati e laregolamentazione delle questioni derivanti dallacessazione dell’unione familiare ed è soggetto all’omologazione da parte del Tribunale.

 

Elemento essenziale dell’istituto è quindi il consenso espresso dai coniugi, rispetto al quale l’omologa del Tribunale costituisce mera condizione di efficacia dell’accordo raggiunto.

 

 

In tema di separazione consensuale, dottrina e giurisprudenza si sono più volte pronunciate in merito alla validità delle pattuizione concordate dai coniugi e successivamente non trasfuse nell’accordo omologato.

Sul punto vanno distinte le pattuizioni che attengono a diritti indisponibili (in primis l’affidamento e il mantenimento dei figli) da quelle che attengono a diritti disponibili.

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Se con riferimento alle prime la giurisprudenza è unanime nel ritenere le stesse non solo prive di effetti ma radicalmente nulle, per quanto riguarda le altre, si ritiene che a esse possa riconoscersi validità solo in quanto risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell’assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori l’uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c. (sul punto Cass. civ. sent. 21736/2013, Trib. Milano Sez. III, 20/09/2011).

La procedura “tradizionale” che consente di separarsi consensualmente è dunque quella attraverso la quale i coniugi si rivolgono al Tribunale competente. A seguito della proposizione della domanda, il procedimento si articola in due fasi quella presidenziale e la successiva che si concluderà con l’omologazione della separazione.

 

  • SEPARAZIONE CONSENSUALE IN TRIBUNALE. INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

  • Il primo passo è la redazione di un ricorso congiunto dei coniugi che va depositato in tribunale.
  •  
  • L’atto dovrà essere corredato dei seguenti documenti: estratto per sunto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia, certificato di residenza di entrambi i coniugi.
  •  
  • L’addebito può essere chiesto a carico di chi ha assunto comportamenti contrari ai doveriche nascono dal matrimonio, come la fedeltà, ma ogni caso deve essere valutato autonomamente perché deve essere provata l’incidenza del fatto sull’intollerabilità della convivenza.
  •  
  • Quando una coppia si separa consensualmente, invece, i diritti dei coniugi rimangono sempre i medesimi di quelli acquisiti dopo la celebrazione del matrimonio.

 

SEPARAZIONE CONSENSUALE TRIBUNALE BOLOGNA

 

 UDIENZA INNANZI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza in cui dovranno comparire personalmente i coniugi assistiti dai rispettivi difensori, in occasione della quale verrà esperito un tentativo di conciliazione.

 

Quando (quasi sempre) il tentativo non riesce  “si darà atto, nel processo verbale, del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole” (art. 711, 3° comma).

Nella separazione consensuale il coniuge economicamente più debole ha diritto a percepire un assegno di mantenimentoda determinarsi in base ai redditi ed allo stato del patrimonio di ciascuna delle parti, alla durata del matrimonio, alla capacità lavorativa del richiedente ed al tenore di vita goduto dalla coppia durante l’unione.

 

– Esercizio del diritto iure proprio

da parte dell’altro coniuge – Ammissibilità. (Cc, articoli 143, 147 e 148)

Quando un matrimonio finisce quale è il primo passo che attende i due coniugi?

 è quello della separazione, consensuale o giudiziale, secondo che si trovi un accordo o meno tra i coniugi per la spartizione dei beni, l’affidamento dei figli e la corresponsione dell’assegno di mantenimento.Il procedimento della separazione consensuale è molto lineare e non pone di solito problemi quando ci si trova in tribunale, ma la vera difficoltà sta nel raggiungere l’accordo che prelude allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

AVVOCATO SEPARAZIONE E DIVORZI
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Come raggiungere  un valido accordo?

Per raggiungere un valido accordo, in presenza di patrimoni e prole, non è possibile fare a meno dell’assistenza di un avvocato divorzista/matrimonialista. Solo con un avvocato esperto in separazioni e divorzi si può evitare di arrivare ad una separazione giudiziale lunga e costosa

 

Se la coppia ha figli, occorrerà prevederne il regime di affidamento e la collocazione, regolamentare i rapporti con entrambi i genitori e stabilire l’entità dell’assegno di contributo al mantenimento. Misure che dovranno privilegiare l’interesse dei minori, affinché sui figli non ricada in modo traumatico il peso della separazione.

NEI RAPPORTI TRA CONIUGI

 occorrerà definire le questioni patrimoniali mediante l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e l’eventuale divisione dei beni comuni.

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SEPARAZIONE CONSENSUALE

Avvocato Sergio Armaroli 

E’ più veloce SEPARAZIONE CONSENSUALE

Con la separazione consensuale i coniugi trovano insieme un accordo evitando i tempi lunghi e le incertezze di un procedimento in Tribunale.

E’ più economica SEPARAZIONE CONSENSUALE

La separazione consensuale costa molto meno i costi sono decisamente più contenuti rispetto ad una separazione giudiziale che si svolge in Tribunale davanti ad un magistrato.

E’ meno stressante SEPARAZIONE CONSENSUALE

Mettere fine al matrimonio è una delle cause di maggior stress nella vita.

                  SI PUO’ DIVORZIARE DOPO SOLO SEI MESI

Diritto della famiglia

Separazioni e divorzi; consulenza e assistenza in materia di unioni civili e convivenza more uxorio; esercizio della responsabilità genitoriale e affidamento dei figli; riconoscimento di figli e disconoscimento di paternità.

 

Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’articolo 2031 del Cc.

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Nonostante la figura dell’avvocato matrimonialista sia sovente associata ai casi di separazione coniugale e divorzio, in realtà egli è un esperto di diritto di famiglia e diritto dei minori che presta la propria assistenza in una vasta varietà di casi riconducibili a specifiche problematiche della vita matrimoniale.

In particolare, l’avvocato matrimonialista si occupa di:

  • consulenza sui diritti e doveri dei coniugi
  • consulenza per separazioni consensuali e giudiziali
  • modifica delle condizioni di separazione
  • assistenza legale per divorzi consensuali e giudiziali
  • accordi di convivenza
  • mediazione familiare
  • consulenza in tema di regime patrimoniale all’interno del matrimonio
  • unioni civili
  • adozioni
  • negoziazione assistita

AFFIDO DEI FIGLI MINORI

n tema di separazione personale dei coniugi, per l’affidamento del minore trova applicazione il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale che rappresenta il regime generale, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi e comprovati elementi che rendano la sua applicazione contraria agli interessi del minore. Quanto invece all’assegno divorzile, l’art. 5, VI co. L. 898.70 prevede il diritto all’assegno di divorzio da parte dell’ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell’incipit della medesima disposizione. sulla base del nuovo approccio volto a superare la rigida distinzione tra “criteri attributivi” e “criteri determinativi” dell’assegno divorzile, il parametro dell’adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Ne consegue che occorre verificare in primo luogo se sussista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico – patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario: e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge “indebolito”.

Ai sensi dell’art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all’accertamento dell’esistenza di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Tale circostanza costituisce il presupposto fondamentale su cui si basa la pronuncia della separazione dei coniugi, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell’uno o dell’altro coniuge.

Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.

Ogni decisione in materia di separazione assume la forma di giudicato rebus sic stantibus, nel senso che solo sopravvenienze fattuali tali da mutare significativamente l’assetto economico reddituale delle parti, giustificano la successiva modificazione delle condizioni di separazione.

Famiglia – Matrimonio – Scioglimento – Divorzio – Obblighi – Verso l’altro coniuge – Assegno – In genere accordi in sede di separazione per la predeterminazione dell’assegno divorzile – Nullità – Fattispecie.

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Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, pattuita in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell’assegno divorzile, così da condurre alla revoca della relativa previsione).

Se in applicazione di tale principio non possono essere valutati quali sopravvenienze fatti preesistenti alla regolamentazione pattizia della separazione, non presi in considerazione, per qualsiasi motivo, in quella sede, occorre distinguere tra le ipotesi di conoscenza ovvero di conoscibilità degli elementi preesistenti, e le ipotesi in cui tali elementi non fossero a conoscenza della parte che richiede la modifica, perché dalla stessa non conoscibili con l’ordinaria diligenza. Se, infatti, la modifica delle condizioni di separazione non può essere richiesta quando le disponibilità reddituale o patrimoniali di uno dei coniugi siano conoscibili con l’ordinaria diligenza (per esempio, consultando i registri delle imprese ovvero immobiliari o richiedendo ordini di esibizioni ad istituti di credito cfr. decreto Tribunale Roma 19 febbraio 2016), lo stesso non può dirsi qualora tali disponibilità non siano conoscibili con l’ordinaria diligenza perché oggetto di occultamento da parte di uno dei coniugi, attraverso interposizioni fittizie di società estere ovvero conti esteri.

Nella specie al momento della pronuncia di separazione consensuale il (…) deteneva per il tramite della società …. Ltd, allo stesso riconducibile, rilevantissime liquidità complessive, oggetto solo in data successiva alla omologa della separazione di voluntary disclosure, oltre a percepire redditi esteri quantificati dal consulente in Euro 73.378.

L’emersione di capitali detenuti all’estero senza regolare dichiarazione degli stessi, nel periodo antecedente al 2013, con evidente violazione delle disposizioni tributarie che disciplinano la materia, fa ritenere sussistente la sopravvenienza di fatto richiesta dall’art. 710 c.p.c. per valutare come ammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione. Appare, infatti, presumibile sulla base di indizi gravi precisi e concordanti che l’odierna ricorrente non fosse in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza le esatte disponibilità reddituali e patrimoniali del marito,

efficacemente occultate all’estero, e sconosciute financo alle autorità tributarie alle quali sono state rese note solo attraverso un atto di volontaria disclosure.

La volontà dell’odierno resistente di celare le effettive disponibilità reddituali e patrimoniali, da cui discende la presumibile ignoranza della moglie circa l’effettiva consistenza di tali sostanze, si evince dalle dichiarazione dallo stesso rese nel corso dell’udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale, durante il quale il (…) ha dichiarato di percepire reddito di Euro 4000/5000 mensili (inferiore al reddito accertato nella CTU) e tale da non comprendere il reddito prodotto all’estero conosciuto solo successivamente dopo la procedura di disclosure.

Peraltro, anche nel corso della CTU il resistente ha omesso di depositare tutta la documentazione richiesta dal consulente d’ufficio (cfr. consulenza in atti).

Sul punto deve rilevarsi come il legislatore abbia posto a carico dei coniugi un preciso dovere di collaborare nella ricostruzione della rispettiva situazione economico reddituale depositando non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”; in questo modo è stato normativamente disciplinato un comportamento di lealtà processuale specifico, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. L’evidente deroga ai principi che reggono in generale l’attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e negli obblighi gravanti sui genitori per il mantenimento della prole (art. 30 Cost.). Tali norme contengono dunque una previsione eccezionale rispetto a tutti gli altri procedimenti non relativi a rapporti tra genitori, ma comune invece (essendo possibile l’interpretazione – non analogica, ma estensiva anche di una norma eccezionale) a tutti i procedimenti nei quali il conflitto tra coniugi richiede una particolare tutela dell’uguaglianza tra coniugi: quindi anche al procedimento di separazione ed a quelli di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio.

 La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del “contegno” della singola parte nel procedimento di divorzio.

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