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ART 336 CC

I provvedimenti “de potestate”,

emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

DIRITTO-IMMOBILIARE-5

Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall’art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma, c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio.

SEPARAZIONI GALLIERA, PIANORO, CAUSE EREDITARIE TESTAMENTARIE GALLIERA MINERBIO PIANORO AVVOCATO GALLIERA PIANORO
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I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori,

resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d’appello, in esito all’interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).

In tema di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento eterofamiliare

di minori, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessiti di essere seguito da un’ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della “perpetuatio” deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni del distretto ove risiedeva la famiglia cui il minore era stato affidato con provvedimento di un altro tribunale per i minorenni, nel cui distretto originariamente il minore risiedeva con la propria madre).

Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà

e definitività in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c.,

configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Il procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi 337 ter c.c.), riguardante i provvedimenti adottati dal giudice con riferimento ai figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da idenficarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, nonché che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

In materia di procedimenti d’interesse del minore

il decreto con cui la corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale dei minorenni di affidamento del minore al comune – adottato in via provvisoria ed urgente – senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.

L’art. 336, ultimo comma, cod. civ., che prevede la nomina di un curatore speciale e di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita, nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall’art. 155 sexies cod. civ., divenuto necessario ai sensi dell’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore

a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa. In tale procedimento il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento, cosicché la sua audizione non può – anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l’audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica – in alcun modo rappresentare una restrizione della sua libertà personale ma costituisce, al contrario, un’espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni.

In tema di affidamento del figlio naturale

 è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città,essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.

I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

VOLEVI CHE NON CI SI ARRIVASSE MAI ,INVECE E’ SUCCESSO, FORZA RISOLVIAMO

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SUPERARE UN TRADIMENTO E’ COSA COMPLESSA, MOLTO SPESSO NON CI SI RIESCE E COMUNQUE IL RAPPORTO CAMBIA

Costituisce circostanza idonea a determinare l’addebito della separazione coniugale ex art. 151 c.c. ?

Al fine dell’addebitabilità della separazione giudiziale, ai sensi dell’art 151 cod civ nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151, è rilevante anche l’adulterio di un coniuge, o comunque una sua condotta tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, e tenuto conto pure della sensibilita e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, detto comportamento si traduca in causa di intollerabilita della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

COSA DEVE FARE IL CONIUGE TRADITO?

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Pertanto, una volta che il coniuge tradito abbia dimostrato l’infedeltà dell’altro, null’altro deve fare perché tale dimostrazione è sufficiente a far presumere al giudice (in modo automatico) che tale tradimento sia stato l’effettiva causa della separazione.

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COSA PUO’ FARE IL CONIUGE CHE HA TRADITO?

All’altro coniuge però è data la possibilità di dimostrare il contrario, ossia che la crisi della coppia si era già consumata in precedenza e che, pertanto, l’infedeltà non era che la conseguenza di ciò: in tal caso, egli evita le sanzioni dell’addebito.

 la relazione dell’un coniuge con altri, qualora, considerati gli aspetti esteriori caratterizzanti la stessa nell’ambiente in cui i coniugi vivono, sia tale da dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà. In circostanze siffatte, invero, a nulla rileva che la relazione non si sostanzi in un vero e proprio adulterio, in quanto in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge. Nella fattispecie concreta le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che il rapporto dalla ricorrente intrattenuto con terzi, del quale ella afferma la natura amichevole, è stato in realtà percepito agli estranei come un vero e proprio tradimento, come confermato dai terzi escussi, per cui deve concludersi per l’accoglimento della proposta domanda di addebito della separazione. 

la compromissione del rapporto coniugale era dipesa dall’infedelta’ del marito. In proposito va osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (a partire da Cass., Sez. un., 23 aprile 1982, n. 2494), la pronuncia di addebito non puo’ fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’articolo 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non puo’ tuttavia sottacersi che la violazione dell’obbligo di fedelta’ coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne e’ responsabile, sempreche’ non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., 9 giugno 2000, n. 7859; Cass., 18 settembre 2003, n. 13747; Cass., 12 aprile 2006, n. 8512; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2059, proprio in tema di ripartizione del relativo onere della prova).

ED ANCORA

Il provvedimento di separazione provvisoria ex art. 708 cod. proc. civ. non fa venir meno tra i coniugi l’obbligo della fedeltà, ma comporta che la violazione di tale obbligo deve essere valutata, ai fini del giudizio di addebitabilità della separazione, tenendo conto della situazione di fatto creatasi tra i coniugi con la cessazione della convivenza e delle more del giudizio di separazione, sicché assume rilevanza solo se si estrinseca con manifestazioni pubbliche intollerabili per l’altro coniuge. Conseguentemente, il giudice del merito, ai fini dell’ammissibilità di una prova diretta a dimostrare l’esistenza di una relazione adulterina dopo il provvedimento di separazione provvisoria, deve accertare se tale prova, per il modo con il quale è stata formulata e per le circostanze che l’accompagnano, sia idonea a fornire la dimostrazione non solo del fatto dedotto, ma anche della sua obbiettiva carica ingiuriosa nei confronti dell’altro coniuge, senza che possa rilevare il tempo già trascorso, né la sua simiglianza ad altra prova pregressamente articolata.

 

la relazione dell’un coniuge con altri:

qualora, considerati gli aspetti esteriori caratterizzanti la stessa nell’ambiente in cui i coniugi vivono, sia tale da dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà. In circostanze siffatte, invero, a nulla rileva che la relazione non si sostanzi in un vero e proprio adulterio, in quanto in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge. Nella fattispecie concreta le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che il rapporto dalla ricorrente intrattenuto con terzi, del quale ella afferma la natura amichevole, è stato in realtà percepito agli estranei come un vero e proprio tradimento, come confermato dai terzi escussi, per cui deve concludersi per l’accoglimento della proposta domanda di addebito della separazione

la compromissione del rapporto coniugale

era dipesa dall’infedelta’ del marito. In proposito va osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (a partire da Cass., Sez. un., 23 aprile 1982, n. 2494), la pronuncia di addebito non puo’ fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’articolo 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non puo’ tuttavia sottacersi che la violazione dell’obbligo di fedelta’ coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza,

deve ritenersi, di regola,

causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne e’ responsabile, sempreche’ non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., 9 giugno 2000, n. 7859; Cass., 18 settembre 2003, n. 13747; Cass., 12 aprile 2006, n. 8512; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2059, proprio in tema di ripartizione del relativo onere della prova).

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