SEPARAZIONE CONIUGI TRASFERIMENTO IMMOBILE E PERDITA BENEFICIO PRIMA CASA

SEPARAZIONE CONIUGI TRASFERIMENTO IMMOBILE E PERDITA BENEFICIO PRIMA CASA

Con sentenza n. 16/13/09 depositata il 28/1/09, la CTR della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova aveva annullato l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere G.R. trasferito alla moglie ed alla figlia l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne altro entro l’anno successivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

  1. Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 cpc costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.
  2. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale principio, va, in conseguenza, cassata, e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso che l’intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi benefici prima casa entro il termine di cinque anni dall’acquisto, senza acquistarne altra nell’anno successivo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della nota II bis in esame, col rigetto del ricorso introduttivo.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 febbraio 2014, n. 2263

Imposte di registro – Benefici “prima casa” – Separazione consensuale – Fattispecie

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 16/13/09 depositata il 28/1/09, la CTR della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova aveva annullato l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere G.R. trasferito alla moglie ed alla figlia l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne altro entro l’anno successivo. I giudici d’appello ritenevano, in particolare, che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il suo titolo nel relativo provvedimento di omologazione, che costituiva pur sempre un “provvedimento decisionale”.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l’Agenzia delle Entrate con un motivo. L’intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione

  1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, nota II bis, co 4, della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986 e 711 cpc, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la ricorrente lamenta che, nel ritenere illegittima la revoca dell’agevolazione, la CTR non abbia considerato che: a) la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene; b) il titolo di detto trasferimento è costituito dall’accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non già dal provvedimento di omologazione del Tribunale.
  2. Il ricorso è fondato.

    separazione casa coniugale
    separazione casa coniugale
  3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
  4. Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 cpc costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.
  5. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale principio, va, in conseguenza, cassata, e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso che l’intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi benefici prima casa entro il termine di cinque anni dall’acquisto, senza acquistarne altra nell’anno successivo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della nota II bis in esame, col rigetto del ricorso introduttivo.
  6. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.[wpforms id=”21592″ title=”true”]

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