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diritto di famiglia -avvocato a Bologna

In un rapporto tra coniugi, la fedeltà affettiva è la componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell’obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge (Cass. sent. n. 15557/2008).

Anche una relazione non consumata può sortire questi effetti, e giustificherebbe l’addebito della separazione.

Secondo un’altra sentenza, le conseguenze legali sono sempre le stesse, vale a dire, legittimità della richiesta di separazione con addebito, anche se l’adulterio sia stato tentato ma non sia riuscito a causa del rifiuto da parte del terzo.

L’infedeltà di uno dei due coniugi può integrare la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio anche se sia rimasta allo stadio di tentativo ( Cass. sent. n. 9472 del 07.09.1999).

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Risarcimento del danno – Casualità – Matrimonio – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Ricorso all’opera di un investigatore privato per l’accertamento della relazione extraconiugale – Spese relative – Ripetibilità nei confronti dell’autore dell’illecito – Esclusione – Fondamento.

Perché venga addebitata la separazione per adulterio al coniuge infedele bisogna che sia verificato il nesso di causalità tra il tradimento, evidente violazione di un dovere coniugale, e il determinarsi dell’intollerabilità a proseguire la convivenza tra i coniugi, proprio determinata dall’infedeltà del coniuge che ha tradito l’altro, come stabilito nell’articolo 151 c.c. (“Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”).

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 In particolare la Cassazione (sentenza n. 7859/2000) ha chiarito che la reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell’obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Né ad escludere la rilevanza della infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande.

 

Il ricorso del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell’altro in violazione dell’obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell’autore dell’illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni.

 

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – GIUDIZIALE – CON ADDEBITO – Obbligo di fedeltà coniugale – Violazione – Addebito della separazione – Limiti – Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest’ultima.

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

SUPERARE UN TRADIMENTO E’ COSA COMPLESSA, MOLTO SPESSO NON CI SI RIESCE E COMUNQUE IL RAPPORTO CAMBIA

 

Costituisce circostanza idonea a determinare l’addebito della separazione coniugale ex art. 151 c.c. ?

Al fine dell’addebitabilità della separazione giudiziale, ai sensi dell’art 151 cod civ nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151, è rilevante anche l’adulterio di un coniuge, o comunque una sua condotta tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, e tenuto conto pure della sensibilita e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, detto comportamento si traduca in causa di intollerabilita della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

COSA DEVE FARE IL CONIUGE TRADITO?

 

Pertanto, una volta che il coniuge tradito abbia dimostrato l’infedeltà dell’altro, null’altro deve fare perché tale dimostrazione è sufficiente a far presumere al giudice (in modo automatico) che tale tradimento sia stato l’effettiva causa della separazione.

 

COSA PUO’ FARE IL CONIUGE CHE HA TRADITO?

 

All’altro coniuge però è data la possibilità di dimostrare il contrario, ossia che la crisi della coppia si era già consumata in precedenza e che, pertanto, l’infedeltà non era che la conseguenza di ciò: in tal caso, egli evita le sanzioni dell’addebito.

 

la relazione dell’un coniuge con altri, qualora, considerati gli aspetti esteriori caratterizzanti la stessa nell’ambiente in cui i coniugi vivono, sia tale da dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà. In circostanze siffatte, invero, a nulla rileva che la relazione non si sostanzi in un vero e proprio adulterio, in quanto in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge. Nella fattispecie concreta le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che il rapporto dalla ricorrente intrattenuto con terzi, del quale ella afferma la natura amichevole, è stato in realtà percepito agli estranei come un vero e proprio tradimento, come confermato dai terzi escussi, per cui deve concludersi per l’accoglimento della proposta domanda di addebito della separazione.

 

Risarcimento del danno – Casualità – Matrimonio – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Ricorso all’opera di un investigatore privato per l’accertamento della relazione extraconiugale – Spese relative – Ripetibilità nei confronti dell’autore dell’illecito – Esclusione – Fondamento.

Al fine dell’addebitabilità della separazione giudiziale, ai sensi dell’art 151 cod civ nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151, è rilevante anche l’adulterio di un coniuge, o comunque una sua condotta tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, e tenuto conto pure della sensibilita e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, detto comportamento si traduca in causa di intollerabilita della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.