SEPARAZIONE BOLOGNA : PROBLEMA RISOLTO

SEPARAZIONE BOLOGNA : PROBLEMA RISOLTO

SEPARAZIONE SEPARAZIONE BOLOGNA RAVENNA SENTENZA RAVENNA TRIBUNALE la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori e di regola è esercitata da entrambi, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, anche nel caso di crisi della relazione -SEPARAZIONE BOLOGNA : PROBLEMA RISOLTO

SEPARAZIONE BOLOGNA FATTO RISOLTO
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SEPARAZIONE BOLOGNA : PROBLEMA RISOLTO ora all’affidamento e al collocamento della prole, deve preliminarmente osservarsi che ai sensi degli artt. 316 c.c. e 337 bis e ss c.c., la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori e di regola è esercitata da entrambi, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, anche nel caso di crisi della relazione (matrimoniale e non) fra i genitori, affinché il figlio minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. 

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Ai sensi dell’art. 337 quater c.c., peraltro, com’è noto, il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, atteso che da un lato la semplice declaratoria dell’affidamento quale congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia o beneficio ai bambini, mentre l’affido esclusivo non comporterebbe comunque alcuna preclusione per il padre, qualora egli volesse curarsi dei figli e di frequentarli, dall’altro è evidente che la formale indicazione dell’affido condiviso procura al padre (e di riflesso al minore) difficoltà nel presentare il consenso per atti sanitari e amministrativi (in particolari scolastici) allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sui bambini, che sarebbero costretti ad un ulteriore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad ampliarsi con la crescita. 

REPUBBLICA ITALIANA SEPARAZIONE BOLOGNA : FATTO RISOLTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di RAVENNA- SEPARAZIONE BOLOGNA : PROBLEMA RISOLTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott. Antonella Allegra Presidente 

dott. Alessandra Medi Giudice Relatore 

dott. Letizia De Maria Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 259/2016 promossa da: 

(C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. MAGNANI CRISTINA , elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso del difensore avv. MAGNANI CRISTINA 

RICORRENTE 

contro

(C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. FINETTO GABRIELA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore 

RESISTENTE CONTUMACE 

E CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO 

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. 

Il PM ha successivamente concluso 

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2016 X ha chiesto che questo tribunale pronunciasse la separazione personale dal coniuge Y, con il quale aveva contratto matrimonio in (omissis) in data 27/12/2004, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2004 , parte (omissis), n (omissis), deducendo che dall’unione erano nati figli F. in data 5 ottobre del 2004 e S. nato in data 9 gennaio del 2007 e lamentando che il matrimonio era stato caratterizzato da diverse violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal marito nei suoi confronti, anche dinnanzi a i figli minorenni; che il marito manifestava un’ingiustificata gelosia nei suoi confronti, che sfociava in ingiurie e percosse; che il Y, dalla fine del 2014, aveva ripreso a giocare assiduamente al videopoker e causava, così, il depauperamento del patrimonio familiare; che il 16 dicembre del 2015 il marito rientrava in casa visibilmente in stato di ebrezza alcolica e colpiva violentemente con pugni la X tanto da farla cadere al suolo e successivamente si accaniva sulla stessa colpendola ripetutamente al cranio, al punto che la figlia di soli undici anni chiamava i carabinieri e consentiva così il trasporto della madre al Pronto Soccorso. 

Chiedeva quindi che la separazione fosse dichiarata con addebito al marito e che fosse disposto l’affidamento esclusivo dei figli alla madre, ed il mantenimento in favore della prole. 

SEPARAZIONE BOLOGNA : PROBLEMA RISOLTO
SEPARAZIONE BOLOGNA : PROBLEMA RISOLTO

Si costituiva il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione, ma contestandone totalmente i presupposti ed affermando che mai avrebbe voluto trovarsi in tale situazione, in quanto aveva investito tutta la sua vita per la famiglia e pur ammettendo i propri sbagli sottolineava che mai era mancato l’amore per la famiglia. 

Il Y da parte sua lamentava che la moglie lo aveva tradito e denigrato davanti ai figli; che lo chiudeva fuori casa impedendogli di dormire nella casa familiare.

Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione personale e che i minori venissero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in quanto attualmente la prole è affidata al servizio sociale come disposto dal Tribunale per i Minorenni. 

All’udienza del 12 maggio 2016 dinanzi al Presidente veniva espletato senza successo il tentativo di conciliazione, ed il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando l’affidamento ai servizi sociali dei figli minori. 

Le parti venivano quindi rimesse dinanzi al G.I. ed interveniva in giudizio il P.M. 

Successivamente, la causa veniva istruita documentalmente, testimonialmente ed anche attraverso le numerose relazioni dei Servizi Sociali affidatari. 

All’esito, i difensore delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisone. 

Quindi anche il PM ha espresso le proprie conclusioni. 

Le circostanze addotte dal ricorrente, la separazione di fatto già protrattasi, nonché l’insistenza nella domanda di separazione confermano l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. 

Sulle conformi conclusioni del P.M. va quindi senz’altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza. 

Non vi sono dubbi che tale intollerabilità sia dovuta alla violazione da parte del resistente degli obblighi derivanti dal matrimonio, in particolare dell’obbligo di assistenza morale e materiali ex art 143 c.c oltre dei doveri educativi verso i figli di cui all’art. 147c.c. 

La sussistenza delle condotte vessatorie e violente tenute dal Y nei confronti della ricorrente trova riscontro nel referto del Pronto Soccorso di Ravenna (doc.4), nonché nell’ammissione ell’effettivo verificarsi dell’episodio del 12 dicembre 2016 da parte dello stesso resistente, il quale si è limitato ad affermare che si sarebbe trattato di un mero fatto isolato rispetto al quale aveva ampiamente manifestato il proprio pentimento. 

In ogni caso ampia conferma delle condotte violente e della ludopatia da cui il marito era affetto si trae dalle deposizione dei testi Tasselli Laura e Oros Diana, con le quali la X si confidava all’epoca dei fatti. 

Dal decreto emesso nel 2016 dal Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna emergono poi con chiarezza le condizioni del nucleo familiare, e degli da episodi di violenza domestica che avevano indotto la ricorrente a chiedere aiuto al Centro antiviolenza, grazie al quale era stata reperita una collocazione in un luogo di rifugio per la madre e i bambini, affidati in tale situazione al Servizio sociale. 

Per contro le doglianze del resistente circa la presunta infedeltà della moglie non hanno trovato riscontro, se non nell’attuale relazione intrapresa dalla donna, e tanto meno sul fatto che essa sia stata l’effettiva causa della crisi matrimoniale. 

Deve dichiararsi, dunque, l’addebitabilità della separazione al marito. 

Venendo ora all’affidamento e al collocamento della prole, deve preliminarmente osservarsi che ai sensi degli artt. 316 c.c. e 337 bis e ss c.c., la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori e di regola è esercitata da entrambi, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, anche nel caso di crisi della relazione (matrimoniale e non) fra i genitori, affinché il figlio minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. 

Ai sensi dell’art. 337 quater c.c., peraltro, com’è noto, il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, atteso che da un lato la semplice declaratoria dell’affidamento quale congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia o beneficio ai bambini, mentre l’affido esclusivo non comporterebbe comunque alcuna preclusione per il padre, qualora egli volesse curarsi dei figli e di frequentarli, dall’altro è evidente che la formale indicazione dell’affido condiviso procura al padre (e di riflesso al minore) difficoltà nel presentare il consenso per atti sanitari e amministrativi (in particolari scolastici) allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sui bambini, che sarebbero costretti ad un ulteriore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad ampliarsi con la crescita. 

Le condotte sopra descritte, il trasferimento del Y in Norvegia per motivi di lavoro, come peraltro dallo stesso dichiarato e confermato, impongono di disporre l’affido esclusivo dei minori alla madre.

Quest’ultima è infatti risultata pienamente idonea all’esercizio della responsabilità genitoriale: come si evince dalla relazione dei servizi sociali del 17 novembre 2017, dopo il recente cambio di abitazione e residenza della X insieme al nuovo compagno (dal quale ha avuto da poco un figlio), i bambini appaiono sereni e socievoli e non sembrano accusare alcun tipo di disagio circa il nuovo nucleo familiare. 

Va quindi revocato l’affidamento al Servizio sociale, a suo tempo resosi necessario per la situazione di evidente disagio dell’intero nucleo familiare. 

Quanto agli incontri padre- figli, peraltro, non v’è dubbio che essi debbano essere consentiti e favoriti, tanto più che dalle stesse relazioni dei Servizi è emerso che esiste un rapporto di profondo affetto fra il Y e i ragazzi, nonostante la notevolissima distanza fra questi ultimi e il padre, ora stabilitosi in Norvegia per motivi di lavoro. 

Proprio tenuto conto di ciò appare ancora prezioso il ruolo del Servizio sociale, che continuerà a supportare il nucleo familiare predisponendo un calendario che consenta il rapporto costante e continuativo fra pare e figli e a fungere da punto di riferimento per ogni necessità. 

Venendo ora al mantenimento dei minori, che neppure lo stesso Y nega di essere tenuto a versare, si osserva che è pacifico e documentato che la X percepisce un reddito di circa 18.000 euro annui lordi come dipendente mentre il Y lavora presso una ditta in Norvegia in qualità di imbianchino: quest’ultimo peraltro non ha però fornito alcuna dichiarazione dei redditi ma solo copia del contratto di lavoro in norvegese. 

Tenuto conto che i minori vivono costantemente con la madre e dell’età degli stessi, appare congruo a questo collegio un contributo al mantenimento per i minori a carico del padre corrispondente alla somma di 500 euro complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie. 

La soccombenza del resistente in punto di addebito impone la sua condanna alle spese di lite, ma la parziale necessarietà della controversia, l’interesse manifestato per i figli, e la sua abnegazione nella ricerca di un lavoro induce a giustificare la compensazione per la metà. 

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

1) dichiara la separazione personale di X da Y , avendo gli stessi contratto matrimonio in RAVENNA 27/12/2004 , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2004, parte I, n 273; 

2) affida in via esclusiva alla madre i figli minori F. ( nata in data 5 ottobre del 2004) e S. (nato in data 9 gennaio del 2007), con collocazione presso di lei, e dispone che il Servizio Sociale predisponga un calendario degli incontri tra padre e figli; 

3) pone a carico del Y la somma complessiva di 500 euro quale contributo al mantenimento per la prole minorenne, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale; 

4) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite in misura della metà, liquidandole per l’intero in complessivi euro 4.121,00 8di cui euro 4.000 per compensi ed euro 121,00 per anticipazioni) oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge. Compensa la restante metà. 

Ravenna, 6 novembre 2018 

Il Presidente est.

dott. Antonella Allegra

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