SEPARAZIONE BOLOGNA? MANTENIMENTO? ASSEGNO?

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SEPARAZIONE BOLOGNA? MANTENIMENTO? ASSEGNO? Assegno di mantenimento e assegno divorzile

studi legali diritto penale bologna
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L’art 156 del Codice Civile (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), al comma 1, viene stabilito che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.

 

  • Ebbene si la separazione ha forti conseguenze sul regime patrimoniale della famiglia in quanto determina la cessazione del vincolo coniugale.
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  • Considera pero’ che l’obbligo di assistenza materiale non si estingue e non si sospende neppure durante la causa di separazione.
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  • Assegno di mantenimento e assegno divorzile: confronto

L’assegno di mantenimentosvolge la propria funzione nella separazione legale dei coniugi: il giudice, nel pronunciare la separazione, impone al coniuge che disponga di una migliore condizione economica [1] di contribuire al mantenimento dell’altro, se privo di adeguatiredditi propri[2] che gli consentano lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Dunque, l’assegno di mantenimento a seguito di separazione è disciplinato dall’art. 156 CC, il quale recita testualmente che “il Giudice pronunziando la separazione stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”.

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avvocato per separazione
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– sopravvive dopo il divorzio il diritto all’assegno divorzile nei limiti segnati dall’art. 5, comma 6 l. 898/70, il cui fondamento costituzionale è dato dagli artt. 2 e 23, nel senso che la doverosità della prestazione ex art. 23 si giustifica sulla base della “solidarietà post coniugale” di cui all’art. 2, che incombe sul singolo ex coniuge in favore dell’altro (ex) membro della coppia laddove economicamente più debole;

– il riconoscimento dell’assegno, la cui funzione quindi è esclusivamente “assistenziale” si svolge in due momenti, il primo attinente all’“an” che se, e solo se, dà esito positivo confluisce nella quantificazione: il solo rapporto matrimoniale non è sufficiente per la integrazione dell’“an”; in termini processual-civilistici, i fatti costitutivi sono quindi due, il preesistente rapporto matrimoniale e lo stato di non autosufficienza e indipendenza economica;

– deve quindi essere valutato il secondo presupposto per dargli concretezza oggettiva: cosa si intende per “mezzi adeguati e impossibilità di procurarseli” ed in relazione a quale parametro esso deve essere giudicato: l’onere probatorio del fatto costitutivo incombe sul richiedente;

– il parametro alla stregua del quale valutare la sussistenza della inadeguatezza dei mezzi e della incapacità a procurarseli non può più essere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, parametro che dopo 27 anni dalla sua enunciazione non può più ritenersi attuale (per le ragioni che si esporranno nel secondo paragrafo);

– deve quindi essere individuato un nuovo parametro di riferimento che consiste nella non indipendenza economica del soggetto richiedente, correlato inoltre al principio della autoresponsabilità.

– La indipendenza (autosufficienza) economica andrà valutata sulla base di indici che vengono specificati: il possesso di redditi e cespiti; la disponibilità di casa coniugale; la capacità e/o l’effettivo svolgimento di attività lavorativa.

le varie materie nelle quali operiamo all’interno del Diritto di famiglia Separazione consensuale o giudiziale

Divorzio congiunto o giudiziale

Nullità matrimonio Tribunale ecclesiastico

Tutela dei figli minori

Affidamento condiviso

Negoziazione assistita

Cessazione convivenze

Patti di convivenza

Amministratore di sostegno

Mantenimento figli e assegno mantenimento

Codice rosso e maltrattamenti in famiglia

Riconoscimento paternità

Maltrattamenti in famiglia

 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE :

 

Quando parliamo di “separazione con addebito “ molto spsso non è chiaro cosa sia e in questo articolo cercherò di fare chiarezza sull’espressione e vedremo insieme quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’addebito e soprattutto quali sono le conseguenze.

La separazione giudiziale è una separazione personale pronunciata dal Tribunale dopo la richiesta di uno o di entrambi i coniugi a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave danno ai figli come da art. 151 Codice Civile.
Qualora ne ricorrano i presupposti o dopo la richiesta, il Giudice, pronunciando la separazione giudiziale, dichiara a quale coniuge va addebitata la separazione stessa in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento ancorché ci si trovi nella situazione di non poter mantenere lo stesso tenore vita goduto durante il matrimonio, la perdita dei diritti successori, nonché la perdita dei diritti sulla pensione di reversibilità.

 

L’addebito in sé consiste in una grave violazione dei doveri derivanti dal matrimonio attraverso un comportamento cosciente e volontario che sia contrario a tali doveri e determini quindi la crisi coniugale che conduce poi alla rottura del rapporto di coniugio. 

 

L’OBBLIGAZIONE DEL MATRIMONIO PREVISTO DALL’ART 143 CC :

con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale , alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.

 

Addebito separazione

 

Va richiesto e dimostrato dal coniuge interessato attraverso un ricorso per separazione giudiziale (non può infatti né essere pronunciato d’ufficio dal Giudice né essere previsto nella separazione consensuale).

 

ANCORA NELL’ART 151 CC

” La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

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l’assegno divorzile, il cui fondamento si ravvisa, infatti, nella rottura definitiva del rapporto coniugale e, dunque, nel venir meno di tutti gli effetti propri del vincolo matrimoniale. Anche l’assegno divorzile ha una finalità assistenziale/solidaristica serve cioè a impedire il deterioramento delle condizioni economiche del coniuge economicamente più debole.

Matrimonio – Separazione – Assegno di mantenimento – Decorrenza – Dalla data della domanda – Ammissibilità – Modulazione della misura dell’assegno nel tempo – Possibilità. (Cc, articoli 155 e 156) 
In tema di separazione personale dei coniugi la circostanza che la spettanza degli assegni di cui agli articoli 155 e 156 del Cc decorra fin dalla domanda non esclude il potere del giudice del merito di graduare e differenziare nel tempo la entità dell’assegno di contributo al mantenimento del coniuge e dei figli, modulandola in funzione del complesso dei dati concretamente accertati. Ne segue, pertanto, che la naturale retroattività delle statuizioni assunte in proposito in sede di giudizio di separazione non vuole anche dire necessaria uniformità degli importi fissati in relazione alle varie fasi temporali.
Cass. Sezione I, sentenza 17 dicembre 2004 n. 23570 ()

Divorzio – Successivo a separazione – Assegno di divorzio – Comportamento di uno dei coniugi – Anteriormente alla separazione – Irrilevanza. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 3 e 5) 
Il comportamento dei coniugi, anteriore alla separazione, resta superato e assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione. Ne deriva, pertanto, che ove questa sia stata pronunciata senza addebito (e con il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi) nell’accertamento delle ragioni della decisione, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio può tenersi conto solo del comportamento della parte beneficiaria dell’assegna successivo alla separazione, quando esso si sia rilevato tale da precludere la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi. 
Cass. Sezione I, sentenza 1° febbraio 2005 n. 1989 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 12 del 26 marzo 2005, pagina 52)

SEPARAZIONE BOLOGNA? MANTENIMENTO? ASSEGNO? Assegno di mantenimento e assegno divorzile

norma dell’art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato.

Cassazione civile sez. VI  10 giugno 2014 n. 13026

 

 

L’art. 5 della legge n. 898/70 prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconosca l’assegno divorzile al coniuge che lo richiede quando quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni obiettive, tenendo conto delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e patrimoniale, e valutando questi elementi in rapporto alla durata del matrimonio.

 

In assenza di tale presupposto, la casa in comproprietà non può essere assegnata dal Giudice in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (di separazione o di divorzio) e resta soggetta alle norme sulla comunione, in ordine all’uso ed alla eventuale divisione (cfr ax multis Cass. 9079/2011; Cass. 6979/2007; Cass. 16398/2007; Cass. 3934/2008; Cass. 387/2012; Cass. 18440/2013; Cass. 12346/2014).

SEPARAZIONE BOLOGNA? MANTENIMENTO? ASSEGNO? Assegno di mantenimento e assegno divorzile
  • all’art. 708 cpc che il presidente “anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e

urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi”

  • − all’art. 155-sexies c.c. che: “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla

tutela dell’interesse morale e materiale dei figli

Art. 156 c.c. Art. 8 L. divorzio
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

 

1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

2. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

3. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

4. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

5. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

6. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa

1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

 

2. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione.

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a

venga versata direttamente agli aventi diritto.

 

7. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

 

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

Somma sequestrabile: nessun limite Somma sequestrabile: fino alla metà
Ordinanza-ingiunzione di pagamento Azione diretta esecutiva verso il terzo, a seguito della messa in mora stragiudiz.

 

Articolo 155.Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).

Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

 

Separazione personale dei coniugi – Determinazione dell’assegno di mantenimento – Contestazioni – Ricorso da parte del giudice alla polizia tributaria – Ammissibilità. (Legge 898/1970, articolo 5) 
L’articolo 5, comma 9, della legge 898/1970, nel testo novellato dall’articolo 10 della legge 74/1987, il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile, stabilisce che “in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”, deve ritenersi applicabile in via analogica, stante l’identità di ratio, anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all’assegno di mantenimento. L’esercizio di detto potere, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. Esiste, tuttavia, un limite a tale discrezionalità, da rinvenire nella circostanza che il giudice, potendosi avvalere di detto potere, non può rigettare le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell’assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano, facendo capo in tal caso allo stesso l’obbligo di disporre accertamenti di ufficio.
Cass. Sezione I, sentenza 17 maggio 2005 n. 10344 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 25 del 25 giugno, pagina 42)