RISARCIMENTO PER LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE BOLOGNA RAVENNA forli cesena

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, “al di là ed a prescindere, per il momento, dalla condivisibilità di alcune affermazioni volte a negare tout court l’autonomia del danno morale quale componente risarcitoria, sì come ritenuta foriera di presunte “duplicazioni risarcitorie di incerta classificazione” (Cass. n. 21716/2013; Cass. n. 36/2016), su di un piano generale (Cass. 4379/2016) il nostro ordinamento positivo conosca e disciplini (soltanto) la fattispecie del danno patrimoniale, nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due “categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.), e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)” (Cass. 7766/2016).

La natura cd. “unitaria” di quest’ultimo, come espressamente predicata dalle sezioni unite di questa Corte con le sentenze del 2008, deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica (Cass. ss.uu. 26972/2008).

Uno degli eventi più traumatici nella vita di una persona e di una famiglia, l’incidente stradale ci strappa via, in un lasso di tempo brevissimo, un affetto e ci fa piombare in una realtà di burocrazia e scelte a cui bisogna rispondere velocemente.

Le tipologie di danni subite a causa di un incidente stradale o di altro evento traumatico, sono le seguenti:

inabilità temporanea: il periodo di degenza ospedaliera e/o di convalescenza;

invalidità permanente: si vedano le apposite tabelle;

danno morale.

 danni iure hereditatis, ovvero quei danni risarcibili in favore dei prossimi congiunti solo se la vittima è deceduta dopo un apprezzabile lasso temporale dall’avvenuto incidente stradale; questa categoria comprende:

il danno biologico terminale, ovvero quella serie di menomazioni dell’integrità fisica e psicologica subita dal danneggiato e che si prolunga dall’incidente fino al momento del decesso;

il danno catastrofale , che fa riferimento ai danni psichici subiti dal danneggiato anche se di durata limitata (nel caso la morte sopraggiunga dopo breve tempo dall’incidente); è importante in questo caso sottolineare come è possibile il riconoscimento del danno” iure hereditario” se e soltanto se il danneggiato ha avuto modo – anche se per un breve periodo – di rendersi cosciente delle lesioni del danno subito;

Come noto, dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015), il danno tanatologico è indiscutibilmente entità di per sé non risarcibile: essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempio dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.

Per supplire alla non risarcibilità del c.d. danno tanatologico, la giurisprudenza ha elaborato la categoria del c.d. danno biologico terminale. Esso consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell’intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte. Tale voce di risarcimento si produce, quindi, nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi (a differenza del danno tanatologico).

Il danno biologico terminale rientra nel danno da inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità (cfr. Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 7632). Infatti, il giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale quale danno da inabilità temporanea, dovrà considerare che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Condizione necessaria per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale è che tra l’evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo.

i danni iure proprio, i quali si configurano come quei danni risarcibili ai congiunti in quanto propriamente danneggiati e non come eredi.

Tale categoria comprende:

i danni patrimoniali, comprensivi di:

danni emergenti, ovvero il complesso di spese sostenute dai congiunti a seguito dell’incidente del decesso;

danni da lucro cessante e/o della perdita di flusso finanziario alle entrate familiari;

i danni non patrimoniali, comprensivi di:

danno biologico, ovvero il complesso di danni permanenti all’integrità psicofisica dei congiunti derivanti dalla perturbazione causata dal decesso;

danno morale, riferibile allo sconvolgimento della vita quotidiana subita dai congiunti;

danno esistenziale (o di perdita della relazione parentale), che tiene conto, secondo diversi parametri, del danno subito dall’integrità del vincolo familiare.

RISARCIMENTO PER LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE BOLOGNA RAVENNA forli cesena
RISARCIMENTO PER LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE BOLOGNA RAVENNA forli cesena E DIVISIONE EREDITARIA RISOLVI ORA AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

Natura unitaria sta a significare che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale.

Natura onnicomprensiva sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari (in tali termini, del tutto condivisibilmente, Cass. 4379/2016).

L’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete e non astratte.

Ma, se esse non richiedono il ricorso ad astratte tassonomie classificatorie, non possono per altro verso non tener conto della reale fenomenologia del danno alla persona, negando la quale il giudice rischia di incorrere in un errore ancor più grave, e cioè quello di sostituire una (meta)realtà giuridica ad una realtà fenomenica.

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Oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.

Conclusioni recente sentenza di un ottimo magistrato trib bologna

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Sulla somma definitiva come infra determinata, che rappresenta debito di valore ad oggi cristallizzato in debito di valuta, spettano gli interessi legali in funzione compensativa, anziché sulla somma devalutata alla data dell’illecito e poi via via rivalutata, sulla somma come determinata ad oggi, ma con decorrenza da una data intermedia tra quella dell’illecito e la data della presente sentenza, che viene equitativamente fissata il 16.11.2016.


  1. Quanto al danno di riflesso patito dai prossimi congiunti di DA SILVA Oderiano, quale conseguenza diretta e immediata delle gravissime limitazioni funzionali allo stesso esitate per effetto della condotta contra legem di CARDOSO Carlos, si rende necessario premettere talune considerazioni.IL DANNO PATITO DAI PROSSIMI CONGIUNTI FARKAS MARIA JANA, DA SILVA EVA, DA SILVA ELENA, DA SILVA GOMEZ, DA SILVA ANDREAS

Una liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona importa di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto di ogni sfaccettatura del prisma del danno non patrimoniale, che consideri quindi il pregiudizio complessivamente ed effettivamente subìto, senza limitazioni alla sola lesione dell’integrità psicofisica, quale danno alla salute, bensì in una dimensione omnicomprensiva, in grado di accordare adeguato ristoro ad ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato tanto in termini di sofferenza morale, quanto di privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cfr. per tutte Cass., III sez., sent. del 17/01/2018 n. 901).

Quanto poi alla specifica risarcibilità del danno riflesso sub specie da lesione del rapporto parentale, si considera opportuno anticipare alcune brevi considerazioni di portata generale e, come tali, valevoli per ciascun familiare intervenuto.

In punto di legittimazione di tutti i congiunti di DA SILVA ODERIANO a domandare il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale si osserva che questo Tribunale, già con altre precedenti pronunce, richiamando numerosi arresti di legittimità e di merito, ha ritenuto ragionevole riconoscere il danno di riflesso per macrolesioni in capo ai congiunti dell’infortunato soltanto nei casi, come il presente, in cui le lesioni siano di particolare gravità, almeno pari, orientativamente, al 60%: soltanto oltre tale entità, infatti, appare sostenibile che la convivenza o la vicinanza con il congiunto siano fonte di sofferenza, disagio psicologico, sconvolgimento delle abitudini.

Sgombrato il campo da qualunque dubbio sulla legittimazione ad instare per il riconoscimento di tale tipologia di danno, da un punto di vista definitorio, sebbene con riferimento al caso di morte del congiunto, legittimamente paragonabile al caso che occupa vista la quasi totale compromissione dell’integrità fisica dell’infortunato, come si ricava infra, si rileva che “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale” (Cfr. Cass. SEZ. III, ord. del 28.9.2018, n. 23469; Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992).

Per quel che riguarda, invece, il grado e l’onere della prova richiesti ai prossimi congiunti del macroleso, attraverso l’utilizzo del meccanismo presuntivo (artt. 2727 e 2729 c.c.) il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione statuisce che “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.”” (Cass. n. 2788 del 31/01/2019).

Esaurite le doverose premesse, si procede alla specifica valutazione e relativa liquidazione dei danni subìti dai prossimi congiunti di DA SILVA ODERIANO.

RISARCIMENTO PER LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE BOLOGNA RAVENNA forli cesena
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A tal fine si riportano di seguito le osservazioni svolte dal CTU, coadiuvato dal proprio ausiliario prof. Marziano CERISOLI, che ha sottoposto a visita peritale FARKAS MARIA JANA, DA SILVA EVA, DA SILVA ELENA e ha periziato DA SILVA GOMEZ, quest’ultimo attraverso un attento esame e valutazione della relativa documentazione medica, presente in atti.

Su FARKAS MARIA JANA, moglie di DA SILVA Oderiano:

“Richiesta di descrivere i cambiamenti eventualmente sopraggiunti a seguito dell’incidente del marito e soprattutto a seguito delle gravi disabilità che lo stesso ha esitato, la Sig.ra Maria Jana ha voluto ripercorrere il faticoso e doloroso iter sanitario e riabilitativo del marito, unitamente alla sua assidua presenza assistenziale che ancora in continuità condizionerebbe tutto il suo stile di vita.

Richiesta di descrivere la sua quotidianità, la Sig.ra Maria Jana ha dichiarato che, al risveglio, si occupa dell’accudimento della figlia e del suo accompagnamento a scuola, poi rientra in casa e si occupa del marito partecipando attivamente a tutte le necessità assistenziali e terapeutiche, ivi compresa la gestione della “stomia” (della quale è portatore) e dei cateterismi.

Contestualmente si occupa della gestione della casa e della preparazione dei pasti. Poi, nel pomeriggio, si alterna nella gestione dei bisogni del marito e delle richieste/necessità della bimba.

Denuncia difficoltà relazionali, condizionate dalle disabilità del marito ed una attività sessuale decisamente “mortificata”.

A precisa domanda ha risposto affermando di non essere mai ricorsa ad interventi terapeutici specifici in quanto ho sempre cercato di “controllarmi da sola”, anche se incorrerebbe in saltuarie crisi di pianto ma “sempre da sola e quando non mi vede nessuno.”

Non vi è dubbio alcuno sull’efficienza lesiva dell’accadimento (che ha visto protagonista il marito) che ha causato e mantiene un rilevante sovvertimento dell’assetto esistenziale della Sig.ra Maria Jana.

Se il disagio esistenziale risulta decisamente prevalente, dal colloquio sono emersi anche aspetti di sofferenza psicologica che, seppure contenuti e compressi nella loro rappresentazione, risultano evidenti, come testimonianza di una manifestazione psicopatologica reattiva, di tipo riflesso.

Nel caso della Sig.ra Farkas Maria Jana il Disturbo dell’Adattamento con Umore Depresso, di Tipo Cronico, può essere valutato quale danno biologico psichico attorno al 10%.”.

Su DA SILVA EVA, figlia minore di DA SILVA Oderiano (9 anni):

“Eva è stata intrattenuta a colloquio in presenza della madre alla quale, successivamente e senza la presenza di Eva, sono state richieste informazioni circa il comportamento abituale della bimba.

Infatti il colloquio ha evitato accuratamente di fare riferimenti specifici all’accadimento (modalità di approccio concordata e condivisa dal CTU e dai CCTTPP presenti) ma si è limitato a valutare il comportamento, la gestualità, l’eloquio e l’interazione della minore, riuscendo in tal modo ad apprezzare una bimba vivace, serena, disposta ad interagire adeguatamente con le sollecitazioni proposte, partecipando attivamente allo scherzo ed al gioco.

Non sono emersi aspetti regressivi né nella gestualità, né nel rapporto con la madre rispetto alla quale è parsa assolutamente indipendente e per nulla condizionata.

Ha descritto la sua attività scolastica ed il rapporto amicale con puntualità e sottolineandone in maniera “arguta” gli aspetti per lei più significativi. La madre ha confermato che Eva è una bimba serena che non sembra patire della difficile condizione del padre, non sottraendosi neppure ad intervenire in suo aiuto nei momenti più “difficili”. Dal settembre u.s. è tornata a dormire da sola nella sua cameretta, non si sveglia la notte, ha un buon rendimento scolastico ed ottime disponibilità/capacità di socializzazione.

Alla luce di queste osservazioni, condivise dai CCTTPP convenuti, si è concordemente pervenuti alla conclusione che Eva non presenta segni e/o sintomi di sofferenza psicologica riconducibili all’evento traumatico del quale è stato vittima il padre.

Nel caso in esame, sulla base delle risultanze psicodiagnostiche condivise, non sussiste alcun danno psichico.”

Su DA SILVA ELENA, madre di DA SILVA Oderiano:

“La Sig.ra Da Silva si è disposta al colloquio in maniera adeguata nei modi e nell’abbigliamento, esprimendo un eloquio rappresentato secondo cultura e scolarità, sostenuto da una ideazione lucida e coerente. Critica e giudizio sono apparsi conservati.

Il racconto è stato declinato con una partecipazione emotiva intensa e sofferta, ma senza pretestuose amplificazioni.

La Sig.ra Da Silva è portatrice di crolli vertebrali ed indossa busto a dimora. Invalida al 100% necessita di adeguati supporti assistenziali.

La Sig.ra Da Silva ha rappresentato vissuti di significativa sofferenza psicologica, con un atteggiamento dimesso e sofferente e sottolineando una specie di centralità relativamente all’incidente del figlio, aggravata dalla sua impossibilità di fornirgli i necessari supporti assistenziali.

Ha dichiarato di avere fatto il possibile per aiutare il figlio e la nipote, ma dopo i crolli vertebrali (circa un anno fa) tutto ciò non le è stato più possibile. Tutto ciò le ingenera sentimenti di insufficienza e inadeguatezza, anche se la sig.ra Da Silva non nasconde come a questi vissuti concorrano e patologie delle quali è portatrice, così come la mortificazione per la carcerazione e la collocazione in una comunità terapeutica degli altri due figli. A suo dire, tuttavia, l’incidente di Oderiano e le conseguenze derivate sarebbero state e sarebbero ancora la causa prevalente della sua sofferenza psicologica.

Dichiara di avere ricorrenti momenti di sconforto ed un sonno irregolare e poco riposante, anche a causa della presenza della “sacca” a seguito della ileostomia.

Una penosa demoralizzazione è risultata l’espressione più evidente di una sofferenza psicologica che si rappresenta con un atteggiamento dimesso, impoverito e decisamente anergico.

Non vi è dubbio alcuno che l’evento traumatico del figlio e le gravi disabilità residuate si inscrivono in un percorso esistenziale, quello della Sig.ra Da Silva, già connotato di altri, rilevanti e ripetuti eventi stressanti, realizzandosi in tal modo una embricatura nella quale gli stessi accadimenti concorrono significativamente, rendendo difficile una loro delimitazione specifica, ma soprattutto laddove diventa difficile una “pesatura” differenziale degli stessi.

Nel vissuto attuale della Sig.ra Da Silva emerge soprattutto una penosa condizione di inutilità e di inefficienza che si proietta inevitabilmente sulla condizione del figlio conferendo in tal modo alla stessa una specie di prevalenza nella sua indubbia sofferenza psicologica. Se, infatti, la carcerazione e la collocazione in una comunità terapeutica degli altri due figli sono evidenti condizioni di sofferenza psicologica, le stesse la rendono in qualche misura incapace, concretamente, di operare nel tentativo di migliorare la loro condizione, diversamente dalla condizione di Oderiano che, se nella disponibilità di adeguate risorse, potrebbe contribuire a migliorare, almeno in termini assistenziali.

Ricorrendo ad un esercizio sicuramente arbitrario, ma nella necessità di enucleare da una significativa sofferenza “depressiva” espressione di diverse situazioni “stressanti”, quanto di questa può esser attribuita all’evento traumatico qui in discussione, riteniamo che la stessa possa essere riconosciuta nei termini di un Disturbo dell’Adattamento con Umore Depresso, di tipo cronico, valutazione diagnostica che così definita e delimitata al contesto causale in discussione, è stata condivisa dalle parti convenute.

In conclusione, sulla base di quanto in precedenza ricordato a proposito della Sig.ra FarkasMaria Jana, anche nel caso della Sig.ra Da Silva Elena sussiste un Disturbo dell’Adattamento con Umore Depresso di Tipo Cronico, che può essere valutato quale danno biologico psichico, attorno al 10%.”

Su DA SILVA GOMEZ, fratello di DA SILVA Oderiano:

“Come noto, il periziando non si è presentato alla visita peritale nei diversi incontri avuti con i rappresentanti della famiglia Da Silva. Per tale motivo qualsivoglia interpretazione medico-legale che sarà svolta nelle pagine seguenti risente di tale importante mancanza in quanto non è stato possibile sottoporre a consulenza psichiatrica il Sig. Gomez. Le note che seguiranno, pertanto, si basano esclusivamente sull’esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e riportata in precedenza.

Sintetizzando al massimo i dati documentali è possibile affermare che il sig. Da Silva Gomez, dopo l’evento traumatico del fratello avvenuto in data 16.11.2012, fu ricoverato una prima volta dal 10.01 al 06.02.2013 presso la Casa di Cura Ai Colli di Bologna; una seconda volta dal 09.04.2013 al 02.05.2013 presso la Casa di Cura Villa Baruzziana; una terza volta dal 26.06 al 19.07.2013 preso la stessa struttura.

Sulla base dei dati clinici desunti dall’esame della documentazione sanitaria è possibile affermare che Gomez risulta affetto da un disturbo di personalità borderline.

Secondo il DSM-5 gli individui affetti da questo disturbo presentano, fra le caratteristiche peculiari, una instabilità affettiva dovuta ad una marcata reattività dell’umore che in periodi di particolare stress, soprattutto interpersonale, può determinare un’intensa disforia, deflessione dell’umore, ansia intensa e anche la comparsa di ideazione paranoide transitoria o sintomi dissociativi.

Appare pertanto probabile, in relazione alla correlazione temporale fra l’incidente del fratello e i successivi tre ricoveri, che l’evento traumatico accaduto ad Oderiano abbia rappresentato per il sig. Gomez un carico allostatico tale da determinare uno scompenso psicopatologico su di una situazione premorbosa labile. Considerando la tipologia della patologia psichiatrica di cui risulta affetto, essa rappresenta una preesistenza assai rilevante che tuttavia, per le sue peculiarità psicopatologiche, non porta ad escludere il nesso concausale (sia riguardo all’idoneità lesiva che al criterio cronologico) fra l’incidente accaduto al fratello e il peggioramento psicopatologico che poi ha portato ai ricoveri il periziando. Trattasi pertanto di una condizione in cui il peggioramento psicopatologico che ha portato ai tre ricoveri rappresenta l’estrinsecazione, in forma clinicamente manifesta, di una preesistente alterazione, e in tal senso quindi predisponente, dell’assetto psichico dell’individuo, in cui l’evento traumatico del fratello ha determinato un viraggio in pejus del predetto stato. E’ chiaro però che l’insorgenza di un rilevante scompenso psichico tale da necessitare ben tre ricoveri a breve tempo l’uno dall’altro in presenza di un live event la cui portata psico-lesiva viene considerata generalmente come non rilevante -facendo riferimento alle scale degli eventi di rilevanza psico-traumatogena degli Autori che si sono occupati dell’argomento (Holmes e Rahe, 1967; Payke et al., 1971; Miller e Rahe, 1997)- sottolinea la rilevanza preponderante del ruolo della preesistenza, che, se pur non elimina la possibilità di riconoscere un nesso concausale all’evento traumatico in causa, condiziona però una significativa riduzione in termini valutativi relativamente al quantum.

Giunti a questo punto è possibile valutare il danno, con i limiti in precedenza indicati, orientativamente nei seguenti termini:

Inabilità temporanea totale: 77 giorni

Inabilità temporanea al 75%: 20 giorni

Inabilità temporanea al 50%: 20 giorni

Inabilità temporanea al 25: 20 giorni

Per quanto riguarda il danno permanente psichico può indicarsi un tasso approssimativo del 7-8%.

Le spese sostenute dal periziando ammontano a Euro 904,00.”

Orbene, le considerazioni psico-diagnostiche svolte dal prof. CERISOLI in uno con le valutazioni medico-legali svolte dal CTU VASAPOLLO (con opportuna indicazione, in premessa, dei criteri di valutazione adoperati) si presentano coerenti ed esaustive e il Tribunale non ravvisa alcun motivo per doversene discostare.

Del resto, non vi sarebbe, francamente, alcun ragionevole motivo per ritenere che il tono depressivo dell’umore riscontrato in FARKAS MARIA JANA e DA SILVA ELENA non derivi, in via esclusiva per la prima e in via prevalente per la seconda, già pesantemente segnata da dolorose vicende familiari, dal sinistro occorso ad DA SILVA Oderiano e dalle gravissime conseguenze traumatiche dallo stesso esitate, così come puntualmente riscontrato in perizia e condiviso, peraltro, dai CTP di entrambe le parti.

Lo stesso dicasi per il danno biologico accertato sulla persona di DA SILVA GOMEZ, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso non si sia potuto sottoporre a visita medico legale dal CTU.

Disattendendo quanto eccepito sul punto dalla difesa di parte convenuta, si osserva infatti che la posizione di DA SILVA GOMEZ è stata comunque interessata da puntuali osservazioni peritali, basate non già su un esame clinico di tipo visivo bensì su un’attenta analisi di tutta la relativa documentazione medica sulla cui veridicità ovvero attendibilità, peraltro, non sono stati sollevati dubbi alcuni da parte dei CTP i quali, del resto, in sede di esame, hanno condiviso la predetta metodologia d’indagine.

RISARCIMENTO PER LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE BOLOGNA RAVENNA forli cesena
RISARCIMENTO PER LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE BOLOGNA RAVENNA forli cesena

Per quel che concerne la valutazione del danno da lesione del rapporto parentale, richiamati integralmente tutti gli orientamenti e le considerazioni evidenziati in premessa, preme rilevare che la gravità dell’evento lesivo subìto da DA SILVA ODERIANO e le conseguenze pressoché totalmente invalidanti riportate in seguito, in misura pari al 95%, consentirebbero per ciò solo di ritenere presuntivamente provato il conseguente sconvolgimento della dimensione affettiva ed esistenziale a danno della moglie FARKAS MARIA JANA e della figlia DA SILVA EVA.

Nello specifico, il danno riportato da FARKAS MARIA JANA appare ictu oculi agevolmente desumibile dal rapporto di coniugo con DA SILVA ODERIANO e dalle gravissime conseguenze invalidanti dallo stesso riportate. A ciò si aggiunga quanto compiutamente allegato dalla stessa nei propri atti difensivi, da cui è possibile ricostruire una vita matrimoniale precedentemente serena e appagante, densa di relazioni sociali e aspettative per il futuro, quadro ad oggi irrimediabilmente sconvolto e compromesso in cui la donna, pur non avendo “clinicamente” perso il marito, di fatto ha perduto la persona che aveva accanto sino a quel momento.

Come anche osservato dal CTU, una quotidianità così totalmente stravolta che ora, all’età di soli 38 anni, vede FARKAS MARIA JANA divisa tra l’assistenza continua al marito e la cura, totalmente da sola, della figlia minore, non ha potuto che determinare una rilevante compromissione nella propria vita di relazione, di fatto inibita sotto molteplici aspetti unita ad un’intima sofferenza che ha spaziato dall’angoscia iniziale di perder il proprio compagno sino all’attuale e consapevole dolore dell’irreversibilità, se non in senso peggiorativo, della propria condizione.

In tal senso, parte convenuta non ha mai allegato circostanze di segno contrario né ha mai smentito quelle allegate da controparte riconoscendole, per vero, una forma di lesione del rapporto parentale quasi in re ipsa desumibile anche solo dalla gravità delle lesioni riportate dal marito e da tutto l’indotto che la presenza di tali lesioni comporta per la quotidianità, senza speranza alcuna di miglioramento o ripresa, ma semmai di peggioramento.

Analoghe considerazioni sono del resto spendibili per la figlia minore DA SILVA EVA. Preme infatti osservare che, seppur la stessa non abbia e si aggiunge, fortunatamente, riportato una forma di lesione all’integrità psicofisica medicalmente apprezzabile in termini di danno biologico, nondimeno la portata delle conseguenze lesive occorse al padre, quando la stessa aveva poco più di 2 anni, hanno avuto e avranno, sicuramente e più che in via presuntiva, rilevanti riflessi nel rapporto padre-figlia. Come opportunamente allegato nelle proprie difese, in seguito all’incidente che l’ha privata del padre per lungo tempo e parzialmente anche della madre che gli prestava assistenza durante i lunghi ricoveri, la piccola Eva ha attraversato sinceri e innegabili momenti di smarrimento, manifestando rabbia, dolore e confusione, comprensibilmente identificandosi, data la tenera età, con i sentimenti materni. Pur non potendosi escludere a priori la persistente attualità di un’intima sofferenza emotiva per le condizioni del padre, nondimeno lo scenario attuale evidenzia, di fatto, una modificazione, oggettiva e in pejus, degli aspetti dinamico-relazionali della minore.

Date le proprie condizioni, il padre non può più occuparsi materialmente di lei come prima, necessitando lui per primo delle cure di terze persone (a volte della stessa figlia, come emerso in perizia); compromesso è anche l’aspetto ludico, la materialità dei quotidiani gesti d’affetto (es. prenderla in braccio) ovvero ancora le semplici uscite familiari, a lato pratico notevolmente difficoltose.

Per quel che riguarda il riconoscimento del danno parentale in capo agli altri congiunti di DA SILVA ODERIANO, è appena il caso di sgombrare immediatamente il campo dalle censure mosse da parte convenuta le quali si basano, per vero, unicamente sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei predetti intervenuti.

Richiamando quanto già osservato sul punto in premessa e in applicazione di un regime presuntivo che, per vero, parte convenuta ha già di fatto utilizzato per FARKAS MARIA JANA e DA SILVA EVA, si osserva come in termini ancor più significativi si sia recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, (ordinanza del 31.7.2018 n. 18541) secondo cui “la prova del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può esser desunta presuntivamente anche soltanto dalla gravità delle lesioni (cfr. Cass. del 16.2.2012 n. 2228; in seguito Cass. 11.7.2017 n. 17058)”.

E ciò, invero, senza che possano farsi aprioristiche esclusioni basate sulla diversa natura ovvero intensità dei rapporti che legano il danneggiato ai propri congiunti (siano essi, come nel caso di specie, coniuge, figlia ovvero madre e fratelli) ovvero su un’eventuale non convivenza tra gli stessi. Osservando anche solo la struttura delle Tabelle Milanesi di riferimento è infatti agevole rilevare come tali fattori incidano solo sul quantum in concreto liquidabile, non già sull’an del risarcimento.

decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale RAPPORTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA UN CITTADINO ITALIANO E UN CONIUGE APPARTENENTE A ALTRO PAESE UE
RISARCIMENTO PER LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE BOLOGNA RAVENNA forli cesena

Ciò premesso, si osserva come la madre DA SILVA ELENA abbia compiutamente allegato e descritto, e controparte nulla ha provato in contrario né ha puntualmente smentito, la forza della relazione affettiva che intercorre con il figlio Oderiano e lo stravolgimento che ne sia seguito a causa del sinistro. Si apprezza, infatti, come DA SILVA ODERIANO rappresentasse per la madre un sicuro punto di riferimento e serenità: considerato il più fortunato tra i figli, circondato da affetti importanti, lavoratore e, soprattutto, presenza di grande conforto e sostegno nel travaglio della malattia materna. Se prima la stessa godeva di assistenza pressoché costante da parte del figlio, a seguito dell’incidente le parti si sono invertite: DA SILVA ODERIANO si è trasformato da assistente ad assistito e tutte le cure e le attenzioni familiari si sono comprensibilmente riversate su di lui, ivi comprese quelle materne tale per cui, anche in questo caso, l’irreversibile sconvolgimento degli equilibri di relazione intra familiare è innegabile.

Parimenti, anche per i fratelli DA SILVA GOMEZ e DA SILVA ANDREAS deve riconoscersi l’effettiva lesione del rapporto parentale. Per il primo, ferma restando l’incidenza reattiva della propria patologia psichiatrica, che innegabilmente ne amplifica la risposta emotiva agli eventi traumatici, è stato allegato, e clinicamente evidenziato nella consultazione psicologica del prof. Stella, come in seguito al sinistro occorso al fratello Oderiano lo stesso si sia completamente chiuso in se stesso, ritirando buona parte degli investimenti affettivi che aveva faticosamente conquistato nel mondo esterno. Negli atti, si legge come Gomez abbia sempre visto nel fratello Oderiano un sicuro punto di riferimento, soprattutto in seguito alla morte del padre. Le gravi lesioni subite dal fratello hanno repentinamente catapultato DA SILVA GOMEZ in un drastico cambiamento esistenziale in relazione all’impegno a tutto campo che egli ha deciso di offrire al fratello, in una dimensione di assoluta abnegazione. L’assistenza continua al fratello nel periodo di ricovero e il tentativo di gestione dell’officina di cui Oderiano era titolare, in risposta al forte carico di sofferenza e smarrimento provati per la sorte di quest’ultimo, hanno conseguentemente determinato per DA SILVA GOMEZ forti scompensi psichici per i quali si sono resi necessari svariati ricoveri.

Nel caso di DA SILVA ANDREAS, pur non avendo riportato conseguenze lesive “di riflesso” in termini di danno biologico, è stato parimenti allegato il forte legame affettivo col fratello Oderiano, fatto di complicità e solidarietà che si sono mantenute anche in seguito alla cessata convivenza, continuando a frequentarsi assiduamente e dandosi reciproco sostegno per la difficile condizione della madre e del fratello maggiore Gomez. La simmetrica solidarietà in ambito familiare è stata fortemente compromessa dall’evento lesivo che ha colpito Oderiano e le forti incidenze che si sono sviluppate, in conseguenza di esso, nella sfera psichica e relazionale di tutti i congiunti hanno determinato, anche per DA SILVA GOMEZ, una rilevante lesione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti, costituzionalmente tutelata.

Di fronte a un quadro così dettagliatamente circostanziato, parte convenuta basandosi ancora su un’errata inversione dell’onere probatorio, non ha né allegato circostanze obiettive di segno contrario né ha anche solo in parte smentito quanto ex adverso dedotto dagli intervenuti. Come tale e per tutte le argomentazioni svolte in precedenza, ogni doglianza mossa sul punto deve considerarsi integralmente respinta.

Si procede pertanto alla liquidazione dei relativi danni riflessi sulla base dei valori indicati dalle Tabelle di Milano 2018, applicabili ratione temporis, con la precisazione che, per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, in assenza di specifica tabellazione, si è fatto riferimento a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da morte del congiunto, operate le opportune riduzioni e i necessitati adattamenti.

FARKAS MARIA JANA ha riportato danno biologico del 10% per un importo base risarcibile di € 23.844,00; avuto riguardo alla giovane età della donna al momento del sinistro (30 anni), al marcato disagio esistenziale di cui è vittima, cui va ad aggiungersi la mortificazione della propria sfera sessuale, collegate alla disabilità del marito, si reputa equo procedere a una personalizzazione del danno nella misura massima del 49%, liquidando l’importo massimo previsto, pari ad € 35.000,00 con un riconoscimento del danno parentale nella misura di € 250.000,00 pari a circa 2/3 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Per DA SILVA EVA, nulla viene liquidato a titolo di danno biologico. Si riconosce un danno parentale per un importo di € 250.000,00 pari a circa 2/3 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Per DA SILVA Elena, pur non negandosi la preesistenza di situazioni fortemente stressanti in grado di elevarsi a concausa dell’attuale accertata sofferenza depressiva, nondimeno le risultanze della CTU, che di tali pregressi hanno ben tenuto conto, hanno posto concretamente in evidenza la prevalente rilevanza causale dell’evento traumatico subìto dal figlio DA SILVA ODERIANO, sulla cui condizione fortemente menomata la stessa proietta il proprio senso di inutilità e inadeguatezza, aggravando un quadro personale già di per sé penoso, cui va accordata tutta l’umana comprensione. Pertanto, partendo da un importo base risarcibile di € 19.544,00, si reputa equo riconoscere una personalizzazione del 20%, pari a € 23.500,00, con un riconoscimento del danno parentale di € 170.000,00 pari a circa 1/2 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Fermo, in ogni caso, quanto osservato sull’efficacia probatoria dell’accertamento svolto in perizia, anche per DA SILVA GOMEZ, la cui pregressa condizione patologica e di dipendenza è stata oggetto di attenzione del CTU, è emersa l’incidenza peggiorativa dell’incidente e delle rilevanti conseguenze lesive occorsi al fratello. Conseguentemente, avuto riguardo all’età del danneggiato alla data del sinistro (40 anni), si procede alla stima del danno come segue:

Percentuale di invalidità permanente 8%: € 15.467,00
Invalidità temporanea totale (77 giorni): € 9.240,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (20 giorni): € 1.800,00
Invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni): € 1.200,00
Invalidità temporanea parziale al 25% (20 giorni): € 600,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.840,00
TOTALE GENERALE: € 28.307,00

cui va aggiunto il riconosciuto danno da lesione del rapporto parentale per € 40.000,00, pari a circa ¼ dell’importo massimo previsto in Tabella.

Nulla viene riconosciuto a titolo di danno biologico in favore di DA SILVA ANDREAS, non avendo la parte allegato e prodotto nulla in termini documentazione medica idonea a fornire quantomeno un principio di prova sul punto. Viene invece liquidato il patito danno parentale per € 30.000,00, pari a circa 1/5 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Sugli importi come sopra riconosciuti a favore dei congiunti di DA SILVA ODERIANO, trattandosi di debito di valore ad oggi cristallizzato in debito di valuta, sono dovuti interessi legali a far tempo dalla data della presente sentenza e fino al saldo.

Quanto ai rapporti interni tra ALFA S.P.A. e DONAU, vi è da osservare che la pretesa, inizialmente avanzata da ALFA, e da ultimo ribadita con note in data 20 febbraio 2020, di essere tenuta manlevata ed indenne da parte di DONAU, sia per carenza di legittimazione passiva, sia perché DONAU si sarebbe “riconosciuta” debitrice degli importi richiesti dall’attore corrispondendogli un consistente anticipo, non appare fondata sulla scorta dei chiari principi di cui all’art. 2054 c.c., sopra richiamati e non derogabili nella fattispecie, giacché il contenuto del rapporto negoziale in virtù del quale ALFA ha concesso l’uso del mezzo al guidatore, oltre che non dimostrato con il dovuto rigore (i moduli contrattuali versati in atti sono generici e neppure riferiti al CARDOSO personalmente), non porta comunque all’assimilabilità di esso alla locazione finanziaria.

Sulle spese di lite, da porsi a carico di tutti i convenuti in solido, è dato osservare che il notevole ridimensionamento della pretesa attorea, unito alla considerazione che la soccombenza di parte convenuta in merito al dedotto concorso di colpa di DA SILVA ODERIANO è avvenuto sulla scorta di ragionamento giuridico complesso, che ha avuto in considerazione i profili etiologici di una grave violazione indubbiamente ascrivibile a parte attrice, giustifica la compensazione di esse nella misura di un mezzo, comprendendo nella compensazione sia le spese di consulenza tecnica d’ufficio, ed altresì le spese di consulenza tecnica di parte, seguendo la liquidazione secondo i parametri di cui al DM. n. 55/2014 e s.m.i.

In proposito, si richiama quanto statuito, recentemente, da Cass. SS. UU., 19/03/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 19/03/2020), n.7454, la quale ha testualmente motivato:

“Ora, mette conto rilevare che l’art. 92 c.p.c., comma 2, dispone per quel che qui importa che “Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”. La norma, pertanto, consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, sicchè anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell’onere delle spese di lite – altrimenti non soggetta a sindacato di questa Corte – è rappresentato dall’impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Si è infatti ritenuto che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti – cfr. Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 26918/2018″.

E quanto al notevole ridimensionamento dell’entità della somma richiesta con la domanda giudiziale, era da tempo principio consolidato quello secondo il quale esso, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente, con valutazione discrezionale, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, il giudice ne può tenere conto, ai fini – per l’appunto – della compensazione, totale o parziale, delle spese di lite (cfr. Cass. Sent. 5.8.2005 n. 16526 in motivazione; Cass. 12295/01; Cass. 23.6.2000, n. 8352; Cass. 13/88).

La valutazione di soccombenza reciproca, che vede oltretutto un significativo discostamento tra l’entità delle somme originariamente richieste dall’attore, quelle fatte oggetto di proposta conciliativa da parte del precedente giudice assegnatario e quelle infine riconosciute in sede di decisione, non consente di valutare il comportamento delle convenute alla stregua degli artt. 91 comma primo e 96 c.p.c., così come richiesto da parte attrice, la quale ha viceversa dichiarato di aderire alla suddetta proposta.

A tale proposito, è appena il caso di rilevare che nessun rilievo può attribuirsi al discostamento notevole, da parte di questo giudice, rispetto a quella proposta, anche se formulata ad istruttoria esaurita: come infatti chiarisce autorevole giurisprudenza di merito (Trib. Fermo, 21 novembre 2013 in www.ilcaso.it), il potere del giudice di formulare proposta transattiva ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. – in specie se all’esito dell’istruttoria – non impone allo stesso di “anticipare” il proprio pensiero su quello che sarà l’esito finale della causa.

Ed anzi, è parere dottrinario condivisibile quello secondo cui nonostante la formulazione di proposta transattiva che avvenga all’esito dell’istruttoria, che possa dunque fondarsi su una prognosi sull’esito della controversia, ben è possibile che questa sia rivista in sede di decisione, atteso che il giudice conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni sollevate fino all’ultimo momento utile.

Afferma infatti il Tribunale di Fermo “nessuno dice che il giudice deve fare delle proposte da cui decisamente traspaia come la pensa . Ciò è evidente in limine litis, ma anche a fine istruttoria è così, in quanto l’unico vero ostacolo – in cui è in gioco il diritto costituzionale di difesa – è che il giudice, con la sua proposta, non deve spingere la parte che , per motivi psicologici e/o economici , non è in grado di “reggere” i tempi di un processo medio, ad accettare una proposta che le dia molto di meno di quanto le spetta o le imponga molto di più di quanto deve dare”.

La soccombenza è invece totale per quanto concerne gli intervenuti, e la liquidazione avviene, come da dispositivo, in considerazione del valore di lite e dell’attività difensiva svolta, in favore di più parti.

Nei rapporti interni tra attore, intervenuti e convenuti, le spese di consulenza tecnica d’ufficio rimarranno a carico di parte attrice per il 25% e di parte convenuta, in ragione della disposta compensazione di spese nei rapporti con l’attore e della soccombenza invece totale nei confronti degli intervenuti, per il 75% (parte convenuta considerata come parte complessa).

Nulla sulle spese tra DONAU e ALFA, in difetto di domanda sul punto da parte di DONAU.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

– Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di DA SILVA ODERIANO, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 271.000,00 oltre interessi legali in funzione compensativa a far tempo dal 16 novembre 2016 e fino al saldo, oltre interessi dalla data della presente sentenza e fino al saldo;

– Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a favore degli intervenuti, delle seguenti somme, maggiorate di interessi legali a far tempo dalla data della presente sentenza e fino al saldo:

– € 285.000,00 a favore di FARKAS MARIA JANA;

– € 250.000,00 a favore di DA SILVA EVA;

– € 183.500,00 a favore di DA SILVA ELENA;

– € 68.307,00 a favore di DA SILVA GOMEZ;

– € 30.000,00 a favore di DA SILVA ANDREAS.

– Condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice la metà delle spese di lite, che si liquidano per l’intero in € 1.748 per anticipazioni, € 40.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre al rimborso, nella misura di un mezzo, delle spese di CTP come anticipate e documentate.

– Condanna ancora i convenuti al pagamento, in favore degli intervenuti, delle spese di lite relative all’intervento che liquida in € 1.742,20 per anticipazioni, € 40.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP anticipate e documentate;

– Dispone, in via definitiva, che nei rapporti interni le spese di CTU restino al 75% a carico di parte convenuta intesa come parte complessa e al 25% a carico dell’attore.

N. R.G. 14189/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14189/2015

tra

ODERIANO DA SILVA

ATTORE/I

e

DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP

DARAG ITALIA S.P.A.

ALFA SPA

CARLOS CARDOSO

CONVENUTI

MARIA JANA FARKAS IN PROPRIO E QUALE GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SULLA MINORE DA SILVA EVA

DA SILVA ANDREAS

DA SILVA GOMEZ

DA SILVA ELENA

INTERVENUTI

Oggi 28 aprile 2020 ad ore 10,30 innanzi al dott. Alessandra Arceri, all’udienza fissata davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 83 lett. h) d.l. n. 18/2020 si riscontra il deposito, come da ordinanza in data, dei preverbali di causa e note difensive da parte di attore ed intervenuti.

Per la compagnia DARAG, avente causa DANAU, DANAU stessa e ALFA, si riscontra unicamente il deposito di foglio di conclusioni e deduzioni in data 21 febbraio 2020.

All’esito della lettura di tali atti, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e del tempo necessario alla deliberazione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. effettuandone pubblicazione mediante allegazione al presente verbale di udienza.

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri

***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14189/2015 promossa da:

ODERIANO DA SILVA, con il patrocinio dell’avv. LAZZARI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 3 presso il difensore

ATTORE

contro

DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP (C.F. ***),

DARAG ITALIA S.P.A. (C.F. ***)

entrambe con il patrocinio dell’avv. MATARAZZO DIEGO M. (***) e dell’AVV. ANDREAS PENNESI (***) elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in STRADA MAGGIORE 47 40125 BOLOGNA

ALFA SPA , con il patrocinio dell’avv. LUSCHI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso l’avv. TONELLI ELISA (TNLLSE75C49A944O) VIA A. COSTA N. 123 40100 BOLOGNA

CARLOS CARDOSO, contumace

CONVENUTI

MARIA JANA FARKAS in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore DA SILVA EVA

DA SILVA ELENA

ANDREAS DA SILVA

GOMEZ DA SILVA

rappresentati e difesi dall’avv. LAZZARI MAURIZIO ed elettivamente domiciliati in VIA GARIBALDI N. 3 40124 BOLOGNA presso il difensore

INTERVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti e preverbali riportati nel verbale d’udienza odierna.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato DA SILVA ODERIANO conveniva dinanzi all’intestato Tribunale CARDOSO CARLOS, ALFA S.p.a. nonché DONAU VERSICHERUNG A.G. VIENNA INSOURANCE GROUP (di seguito, per brevità, solo “DONAU”), al fine di sentire dichiarare e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data 16 novembre 2012, da cui riportava lesioni personali gravissime.

Sulla dinamica dell’incidente, l’attore esponeva che in data 16 novembre 2012, alle ore 15,45 circa, si trovava nel territorio comunale di Bologna alla guida del proprio motociclo Honda Foresight targato AJ***; mentre percorreva Via Beroaldo, con direzione via Isabella Andreini, dall’opposto senso di marcia sopraggiungeva Carlos Cardoso alla guida del veicolo Fiat Panda targato EG093PJ (di proprietà della società Alfa s.p.a. e assicurato per la R.C.A. presso la compagnia DONAU) il quale, giunto all’intersezione con via Andreini, nell’intento di svoltare a sinistra per immettersi nella predetta via, ometteva di dare la prescritta precedenza all’attore, investendolo e procurandone la caduta.

Dalla relazione di incidente stradale compiuta dalla Polizia Municipale di Bologna emergeva la piena ed esclusiva responsabilità nel sinistro a carico di Carlos Cardoso, al quale veniva contestata la violazione dell’art. 41, comma 9 in relazione all’art. 146, comma 2 C.d.S. con conseguente ritiro della patente di guida, mentre nessun rimprovero veniva di contro mosso a carico dell’attore cui la relazione del perito di parte Simoncini riconosceva una condotta di guida ineccepibile.

Dai fatti sopra descritti, dovuti ad esclusiva responsabilità del convenuto Cardoso, parte attrice assumeva di aver subito ingenti danni; infatti, a seguito del sinistro sopra descritto, DA SILVA ODERIANO veniva trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna e successivamente ricoverato presso il reparto di Rianimazione ove riportava lesioni gravissime, con diagnosi di “frattura chiusa del tratto T7-T12, con lesione completa del midollo, emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo, pneumotorace, emotorace, frattura chiusa dell’estremità prossimale di radio e ulna sx, frattura esposta del ramo della mandibola” (doc. 3 attore). A causa dei gravissimi traumi subìti, veniva immediatamente sottoposto a una serie di interventi (17.11.2012 intervento di artrodesi dorsale e dorso-lombare con approccio posteriore; 20.11.2012 intervento chirurgico ortopedico all’avambraccio sx; 22.11.2012 tracheotomia secondo Ciaglia, sotto guida fibroscopica; 26.11.2012 intervento di riduzione di frattura mandibolare dx in anestesia generale) all’esito dei quali veniva trasferito all’ospedale di Montecatone, centro riabilitativo di alta specializzazione, con diagnosi “frattura chiusa del tratto T7-T12 con lesione completa del midollo; emorragia subaracnoidea consecutiva a taumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di cosce, pneumotorace senza menzione di ferita aperta nel torace, emotorace senza menzione di ferita aperta al torace, frattura chiusa nell’estremità prossimale di radio e ulna, non specificata, frattura esposta di parte non specificata del ramo della mandibola”.

Sottopostosi poi a visita per l’accertamento dell’invalidità civile presso la Commissione Medica dell’INPS di Imola, veniva riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)” a decorrere dal 7.2.2013 (doc. 6 attore); conseguentemente, in data 9.7.2014, l’INPS corrispondeva ad DA SILVA ODERIANO, a titolo di indennità di accompagnamento per invalidità civile ai sensi della legge n. 222/1984, la somma di € 203.875,43 successivamente richiesta in rivalsa alla compagnia assicuratrice convenuta e da questa integralmente rimborsata all’ente erogante.

A seguito di una successiva serie di interventi, con progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute, DA SILVA ODERIANO si sottoponeva a visita medico legale (dott. Peluso) nonché a relazione tecnica peritale (Ing. Teti) finalizzata quest’ultima a definire le tipologie dei dispositivi tecnici necessari per il reinserimento familiare e sociale del sig. DA SILVA, il numero degli stessi e la quantificazione delle spese da sostenersi a carico del paziente. All’esito dei predetti accertamenti, DA SILVA ODERIANO prospettava la seguente quantificazione dei danni, sulla base delle vigenti Tabelle del Tribunale di Milano:

– Invalidità permanente: 95%, da liquidarsi nella misura complessiva di 948.322,00 €;

– Inabilità Temporanea Totale: € 120/gg per 165 giorni dalla data del sinistro (16.11.2012) sino alle dimissioni dal presidio di Montecatone (30.4.2013) per un totale di 19.882,50 €;

– Personalizzazione del danno: aumento nella misura del 47%, per un totale complessivo di 445.711,34 €;

– Incapacità lavorativa specifica permanente: 100% calcolata sulla base del reddito presunto, pari ad almeno 290.333,04 €;

Indicava altresì le spese mediche sostenute e sostenende così come individuate e quantificate dal dott. Peluso nella propria perizia medico legale:

– Spese mediche per spostamenti, fino al febbraio 2014: 49.450,82 €;

– Previsione delle spese future: 26.900 € per il primo anno, 14.700 € per gli anni successivi;

– Previsione delle spese mediche future: calcolate nella somma di € 500,00 mensili (6.000,00 € annui), per un periodo residuo di vita pari a 44 anni, 264.000,00 €;

– Spese di assistenza personale: calcolate sull’importo mensile di 1.500,00 € (18.000,00 € annui) per complessivi 792.000,00 €;

-Spese per perizie medico legali e mediche: 3.172,00 €.

L’Ing. Teti, tenuto conto dei tempi di rinnovo e dei costi delle necessarie riparazioni, prevedeva spese per dispositivi tecnici (carrozzina, cicloergometro, palestra multifunzione, lettino per trattamenti di fisioterapia, carrozzina per attività balneare, sistemi antidecubito, poltrona elevabile ecc.) quantificandole in 420.949,79 € al netto di quanto riconosciuto dal SSN, cui si aggiungevano le spese per la modifica dell’autovettura pari a 54.340,00 € IVA inclusa, per un totale complessivo di 475.289,79 € .

Per i predetti danni, la compagnia assicuratrice convenuta aveva già provveduto al versamento stragiudiziale, in favore dell’attore, di una serie di importi sino all’ammontare complessivo di 1.320.000,00 €, secondo le scansioni ed i tempi meglio descritti a pag. 14 dell’atto introduttivo; tuttavia, mentre la compagnia convenuta riteneva tale somma pienamente ristorativa di ogni pregiudizio patito e patiendo, parte attrice ne lamentava la palese insufficienza, conseguentemente incassandola a titolo di mero acconto.

Pertanto, a fronte di un danno complessivamente stimato, in tesi, in misura pari a 3.288.161,49 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto quanto già versato a titolo di acconto da DONAU nonché l’importo già erogato dall’INPS a titolo di prestazioni pensionistiche, DA SILVA ODERIANO, previo accertamento di tutti i danni riportati in seguito al sinistro così come ricostruito in narrativa, chiedeva la condanna in solido di tutti i convenuti quali conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice per la R.C.A., a risarcire la somma di € 1.764.286,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, a ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a seguito del predetto sinistro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata al saldo, da calcolarsi tenendo conto delle date di erogazione degli acconti versati sino al saldo effettivo.

Nel giudizio così radicato, si sono costituite le parti convenute, chiedendo respingersi la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto; in particolare, ALFA S.P.A. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere semplicemente proprietaria e concedente con contratto id noleggio a lungo termine del mezzo condotto dal CARDOSO, dunque in virtù di rapporto pienamente assimilabile a contratto di locazione finanziaria, e chiedendo, pertanto, di essere tenuta indenne da ogni pretesa attorea per essere unici contraddittori a fronte della stessa il conducente del mezzo e la di lui compagnia assicuratrice per la r.c. .

Sull’an debeatur contestavano l’attribuzione di una responsabilità esclusiva in capo a CARDOSO CARLOS nella determinazione del sinistro, rilevando sul punto l’assenza di testimoni oculari che avessero effettivamente assistito alla dinamica dell’incidente, una determinante asincronia dei tempi semaforici nonché la circostanza che, al momento del sinistro, Da Silva Oderiano circolasse sul proprio motociclo nonostante la sospensione della propria patente di guida, per la durata di un anno, a decorrere dal 23.5.2012.

Circostanza che aveva avuto quanto meno ruolo concausale sull’accaduto.

Sull’offerta omnicomprensiva formulata all’attore, quantificata in proporzione al danno biologico stimato dell’85% con personalizzazione massima del 25% cui dovevano aggiungersi 101.504,00 € (inclusi IVA e CPA) a titolo di spese legali, DONAU ne rimarcava l’assoluta congruità ai sensi di quanto stabilito dal D. lgs. 209/2005.

Sul quantum debeatur, contestava la valenza presuntiva della perizia medico legale di controparte, la misura percentuale della personalizzazione del danno biologico, ben oltre la massima prevista dalle Tabelle di Milano e priva di qualunque supporto probatorio idoneo a giustificare un tale discostamento, il difetto di argomentazione e prova sul danno da compromissione assoluta della capacità lavorativa specifica, cui si aggiungeva una decisa confutazione di tutte le spese, presenti e future, così come individuate e quantificate da controparte. Pertanto, chiedeva il riconoscimento della congruità della somma offerta stragiudizialmente all’attore, con conseguente rigetto di ogni ulteriore pretesa di controparte; in via subordinata, previo accertamento del concorso di colpa di tutte le parti in causa, limitare il risarcimento da corrispondersi ai danni effettivamente subiti, decurtato in ogni caso quanto già versato all’attore e da questi incassato.

Intervenivano successivamente in giudizio, con atto di intervento notificato in forza di decreto del giudice assegnatario, FARKAS MARIA JANA, in proprio in qualità di moglie del danneggiato nonché, unitamente ad DA SILVA ODERIANO, quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore EVA DA SILVA, nonché ELENA DA SILVA, GOMEZ DA SILVA e ANDREAS DA SILVA (questi ultimi, rispettivamente, quali madre e fratelli germani del danneggiato) rivendicando un danno non patrimoniale riflesso iure proprio, determinatosi in conseguenza della lesione all’integrità del rapporto parentale ed al danno psicofisico loro arrecato per effetto della grave menomazione riportata dal loro caro (così come illustrato nella relazione psichiatrica del luglio 2014 del dott. Taruschio). Anche tale circostanza veniva integralmente respinta dagli odierni convenuti, ritenendo le predette domande in parte non dovute e in parte ancora non provate, oltre che sproporzionate per come quantificate in atti.

La causa è stata istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c, ammissione ed espletamento di consulenza cinematica e medico legale sulla persona dell’attore e degli intervenuti in giudizio e produzioni documentali nei limiti come in seguito precisati.

All’esito degli esami peritali, interveniva in giudizio la Compagnia Darag Italia s.p.a (di seguito e per brevità, solo “Darag”) quale cessionaria di ramo d’azienda di DONAU, chiedendo l’estromissione dal giudizio di quest’ultima.

Estromissione non avvenuta a séguito dell’intervento della precitata compagnia, in difetto di consenso espresso delle restanti parti, con le conseguenze di cui all’art. 111 comma 1 c.p.c.

Infine, previo esperimento di tentativo di conciliazione tra le parti ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., che ha avuto esito negativo per mancata adesione di parte convenuta, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza odierna, previa acquisizione ed allegazione dei preverbali e note conclusive depositate in vista della discussione ex artt. 83 comma VII lett. h D.L. n. 18/2020 e 281 sexies c.p.c.

1. SULLA RESPONSABILITA’ DEL SINISTRO

Si osserva come, dalla perizia cinematica svolta dal CTU Ing. Cavallo, le cui conclusioni, ampiamente e congruamente supportate, il Tribunale condivide e non ha motivo di disattendere, emerga senza alcun margine di dubbio, l’esclusiva responsabilità del convenuto CARDOSO Carlos nella causazione del sinistro oggetto di causa.

Secondo la ricostruzione del CTU, premessa la relazione sullo stato dei luoghi del sinistro (comune di Bologna, area di scambio tra Via Filippo Beroaldo intersezione Via Isabella Andreini), descritto come tratto di strada urbana regolato da impianto semaforico, con pavimentazione stradale asfaltata e in buono stato di manutenzione e lievi anomalie, con presenza di segnaletica orizzontale sulle strade confluenti (striscia mediana longitudinale, continua di separazione delle due semicarreggiate, strisce pedonali, frecce direzionali, strisce di arresto) e limite di velocità pari a 50 km/h, la dinamica del sinistro può esser riassunta come segue, mutando le parole del CTU.

“Il Sig. Da Silva Oderiano, conducente del motociclo Honda Foresight targato AJ***, stava percorrendo Via Filippo Beroaldo con direzione centro città, quando, giunto nell’area di scambio dell’intersezione con Via Andreini veniva investito dall’autovettura Fiat Panda targata EG*** condotta da Cardoso Carlos che tentava di svoltare a sinistra (secondo il proprio senso di marcia) per immettersi su Via Andreini.

Nella corsia di pertinenza del Sig. Da Silva Oderiano, le Autorità rilevavano una traccia di frenata marcata e continua lunga metri 6,15, una traccia di abrasione del manto stradale lunga metri 2,20 e quattro tracce di scarrocciamento del pneumatico anteriore del motociclo lunghe tutte metri 0,30.

L’urto di media entità interessava la parte anteriore destra e lo spigolo destro dell’autovettura Fiat Panda e la parte anteriore del motociclo Honda Foresight.

Nell’evento, il Sig. Da Silva Oderiano, conducente del motociclo Honda Foresight riportava lesioni fisiche.

Ulteriori elementi utili nell’esame del caso sono:

– Il sinistro è occorso alle ore 15:45 del giorno 1 agosto 2012 (rectius, 16 novembre 2012 n.d.r.).

– Il cielo era sereno, la luce ambientale diurna e la visibilità buona.

– Il traffico al momento del sinistro era normale.

La velocità di marcia del motociclo Honda Foresight condotto da Da Silva Oderiano, prima dell’azione frenante, era pari a circa 47 km/h, inferiore al limite massimo prescritto in quel tratto di strada (50 km/h).

La velocità di arrivo all’urto della Fiat Panda condotta da Cardoso Carlos era pari a circa 25 km/h, velocità contenuta nel limite massimo consentito in quel tratto di strada (50 km/h).

Gli elementi concreti e oggettivi disponibili ci consentono di individuare con buona precisione la Presunta Area d’Urto (PAU), cioè l’area entro cui è occorsa la collisione.

È preferibile parlare d’area d’urto piuttosto che di punto d’urto perché le collisioni avvengono sempre tra più punti, il cui insieme circoscrive una zona. La Presunta Area d’Urto (PAU) in cui è occorsa la collisione tra i due veicoli non è stata individuata dalle Autorità.

Tuttavia disponiamo di elementi concreti e oggettivi che consentono di individuarla con buona approssimazione per tabulas.

Dall’esame e dal rilievo dello stato dei luoghi, dalla restituzione grafica in scala su CAD del campo del sinistro, dalla ricostruzione in scala su CAD dell’eidotipo redatto dalle Autorità, dall’esame dei danni visibili sui due veicoli, dall’esame delle immagini riprese dalle Autorità (in particolare, dalla posizione dei detriti sulla sede stradale) e dall’esame degli elementi concreti e oggettivi raccolti dalle Autorità sul campo del sinistro (tracce al suolo, posizione post urto dei veicoli), si determina che la PAU (Presunta Area d’Urto) si colloca con ragionevole certezza a circa 2,66 metri dal margine destro della carreggiata e a circa 8,64 metri dal margine sinistro della carreggiata (secondo il senso di marcia di Cardoso Carlos).

Dallo schema dell’impianto semaforico risulta che entrambi i conducenti avevano la lanterna semaforica che proiettava luce verde. L’impianto semaforico non ha assunto alcuna incidenza nella causazione del sinistro.

Il sig. Cardoso Carlos alla guida della Fiat Panda si è immesso nell’area di scambio dell’intersezione stradale tentando si svoltare a sinistra e non concedendo la precedenza al sig. Da Silva che proveniva dalla sua destra.

Il sig. Cardoso Carlos non ha operato alcuna manovra elusiva e/o di emergenza per tentare di evitare la collisione.

Il sig. Da Silva Oderiano si è immesso nell’area di scambio dell’intersezione stradale nel tentativo di attraversarla linearmente favorito dal diritto di precedenza.

Il sig. Da Silva Oderiano, avuto contezza del pericolo rappresentato dalla Fiat Panda condotta da Cardoso Carlos, ha operato una tempestiva e corretta manovra di emergenza che però, pur non riuscendo ad evitare la collisione, ha ridotto la velocità di arrivo all’urto e, di conseguenza, le sequele lesive.

Per evitare il sinistro, il sig. Cardoso Carlos, nell’immettersi nell’area di scambio, avrebbe dovuto arrestarsi e concedere la precedenza al sig. Da Silva per permettergli di completare l’attraversamento dell’intersezione stradale.

Stante le modalità di accadimento del sinistro, il sig. Da Silva Oderiano, frenando tempestivamente e correttamente appena si è palesato il pericolo, ha fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Cardoso Carlos alla guida della Fiat Panda, mentre si immetteva nell’area di scambio dell’intersezione stradale, violava l’Art. 145 “Precedenza” comma 2 che recita:

“Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.”.

Tale violazione è stata causa assorbente nella produzione del sinistro.

Nessuna censura può essere mossa alla condotta di guida di Da Silva Oderiano poiché, relativamente alla condotta di guida, ha tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del Codice della Strada.”

Dalla relazione peritale, ad ulteriore conferma della correttezza della condotta di guida tenuta da DA SILVA Oderiano, emerge altresì quanto riportato nel rapporto redatto dalle Autorità di Polizia intervenute sul luogo del sinistro “Tornati in ufficio gli scriventi durante la redazione della lista degli oggetti del conducente del motociclo notavano che il casco presentava abrasioni e rottura delle borchie della visiera e notavano inoltre che il cinturino era stato tagliato in modo netto come da un cutter, probabilmente è stato tagliato durante i soccorsi” da cui il CTU conclude che “la circostanza che nell’urto e nelle fasi precedenti e successive all’urto il casco non sia volato via dal capo e che per toglierlo dal capo sia stato necessario recidere il cinturino, mostra con certezza che il sig. Da Silva indossava il casco in modo corretto e allacciato”, circostanza confermata anche dalle immagini riprese dalle Autorità e presenti in atti.

In altri termini, non vi è prova (ma anzi, v’è prova del contrario) di qualsiasi altra imprudenza, commessa dall’DA SILVA, che abbia potuto autonomamente causare o altrimenti aggravare le conseguenze della caduta, caduta che, indubbiamente, si è verificata perché l’DA SILVA è stato costretto ad una brusca frenata per evitare l’impatto con l’ostacolo improvviso, rappresentato dalla FIAT PANDA che, improvvisamente, gli sbarrava la strada, rovinando a terra e scarrocciando sull’asfalto fino a toccare il mezzo.

Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, pertanto, non è possibile individuare alcun elemento idoneo a fondare un’ipotesi di responsabilità, esclusiva ovvero concorsuale, ascrivibile all’attore ovvero a soggetti terzi, nella causazione del sinistro.

Preliminarmente, in relazione alla presunta rilevanza dell’asincronia delle luci degli impianti semaforici, la CTU ha puntualmente e dettagliatamente osservato che “Su Via Filippo Beroaldo, in direzione periferia, secondo la direzione di marcia dell’autovettura Fiat Panda, insistono quattro diverse lanterne semaforiche che proiettano luce verde rossa o gialla in relazione alla direzione che si vuole intraprendere. Può accadere, quindi, che su Via Filippo Beroaldo in direzione periferia (secondo la direzione tenuta dalla Fiat Panda convenuta) siano accese contemporaneamente luci di colore diverso in relazione alla direzione di marcia che si deve intraprendere. Lo stesso può accadere anche su Via Filippo Beroaldo in direzione centro (secondo la direzione tenuta dal motociclo Honda Foresight).

Tralasciando la parte del funzionamento non inerente al sinistro che ci occupa, il ciclo semaforico inerente alla due direzioni di marcia tenute dai conducenti coinvolti, si può così sintetizzare:

– Su Via Filippo Beroaldo in direzione periferia, accensione della luce rossa per svolta destra da Via Filippo Beroaldo verso Via Isabella Andreini e svolta a sinistra verso Via Isabella Andreini. Contemporaneamente su Via Filippo Beroaldo direzione centro, accensione della luce rossa per svolta a sinistra, destra e in direzione diritta verso il centro.

Ne consegue che:

– Quando su Via Filippo Beroaldo in direzione periferia con svolta a sinistra (secondo la direzione di marcia tenuta dalla Fiat Panda convenuta) è accesa la luce rossa, su Via Filippo Beroaldo in direzione diritta verso il centro (secondo la direzione di marcia tenuta dal motociclo Honda Foresight) è accesa la luce rossa.

Ulteriori elementi rilevanti del funzionamento dell’impianto semaforico sono:

– Su Via Filippo Beroaldo (secondo la direzione di marcia tenuta dalla Fiat Panda) la luce rossa (in direzione Via Filippo Beroaldo periferia e Via Isabella Andreini) rimane accesa per 27 secondi. All’interno di questo tempo si accende anche la luce rossa del semaforo su Via Filippo Beroaldo direzione centro (secondo la direzione di marcia del motociclo Honda Foresight).

– Su Via Filippo Beroaldo (secondo la direzione di marcia tenuta dalla Fiat Panda) la luce verde (in direzione Via Filippo Beroaldo periferia e Via Isabella Andreini) rimane accesa per 34 secondi. Nello stesso tempo si accende anche la luce verde del semaforo su Via Filippo Beroaldo direzione centro (secondo la direzione di marcia del motociclo Honda Foresight).

– Per il tempo di 4 secondi su Via Filippo Beroaldo (secondo la direzione di marcia tenuta dalla Fiat Panda) si accende la luce gialla e contemporaneamente rimane accesa la luce verde sulla corsia di marcia del motociclo Honda Foresight.

– Successivamente per il tempo di 4 secondi su Via Filippo Beroaldo direzione centro (senso di marcia del motociclo Honda Foresight) è accesa la luce gialla e contemporaneamente sulla corsia di marcia dell’autovettura Fiat Panda è permanente la luce rossa.

– Per il tempo di 2 secondi entrambe le corsie (corsia dell’autovettura e corsia del motociclo) hanno luce rossa accesa.

Da tutto quanto sopra esposto, ne consegue, con certezza e oltre ogni ragionevole dubbio, che:

– Nel momento in cui il Sig. Cardoso Carlos si immetteva nell’area di scambio dell’intersezione formata da Via Filippo Beroaldo – Via Isabella Andreini la lanterna semaforica su Via Filippo Beroaldo (secondo la direzione di marcia tenuta dalla Fiat Panda da lui condotta) proiettava luce verde e, di conseguenza, al Sig. Cardoso Carlos era consentito l’attraversamento dell’incrocio.

– Nel momento in cui il Sig. Da Silva Oderiano si immetteva nell’aria di scambio dell’intersezione formata da Via Filippo Beroaldo – Via Isabella Andreini la lanterna semaforica su Via Beroaldo in direzione diritta verso il centro (secondo la direzione di marcia tenuta da motociclo Honda Foresight da lui condotto) proiettava luce verde e, di conseguenza al Sig. Da Silva Oderiano era consentito l’attraversamento dell’incrocio.

Si rileva anche che il Sig. Da Silva Oderiano aveva 18 secondi in più rispetto al conducente della Fiat Panda per l’attraversamento dell’incrocio in quanto la lanterna nella sua carreggiata proiettava luce verde.

Di questi 18 secondi, 14 secondi sono variabili in base ai dati di traffico. Trova pertanto conferma quanto annotato dalle Autorità che”la luce verde dell’impianto semaforico sulla via Beroaldo provenienza via Mondo e direzione via Calindri (provenienza e direzione del motociclo) rimane accesa 13 secondi in più rispetto all’impianto semaforico di via Beroaldo con provenienza via Calindri e direzione via Mondo (provenienza e direzione dell’autovettura).”.

Ne consegue che, l’impianto semaforico non ha assunto alcuna incidenza nella causazione del sinistro.”

Ancora, la circostanza sostenuta dai convenuti, per il tramite del proprio CTP, per la quale DA SILVA Oderiano si sarebbe determinato in un’improvvisa e, asseritamente, imperita e ingiustificata manovra di frenata in un lasso temporale (3 secondi prima dell’urto) in cui ancora il veicolo condotto da CARDOSO Carlos non avrebbe rappresentato un pericolo o una turbativa alla circolazione, è stata compiutamente confutata dall’analisi svolta dal CTU il quale, sul punto, ha osservato che “Da Silva Oderiano ha agito tempestivamente per tentare di evitare l’impatto con l’autovettura non appena ha avuto contezza di quel che stava per accadere in quel tratto di strada e, quindi, non appena l’autovettura si è palesata come un possibile ostacolo e una possibile fonte di pericolo. Il verificarsi della collisione costituisce in re ipsa la prova concreta e certa che Da Silva Oderiano ha avuto la corretta percezione di quel che stava per accadere in quel tratto di strada.”.

A ciò si aggiunga che le contestazioni mosse dal CTP di parte convenuta ai calcoli compiuti dal CTU in sede di esame peritale, in particolare sulla velocità tenuta da entrambi i conducenti e sul tempo di reazione dell’attore prima dell’azione frenante, difettano in ogni caso di quell’esposizione di tecniche di calcolo e stime atte a dimostrare, con scientifico e metodologico rigore, gli errori presuntivamente rilevati.

In definitiva, l’attore procedeva fidando della luce semaforica verde, a velocità consentita in quel tratto stradale, ed era già giunto all’intersezione (quindi, stava per impegnarla), quando improvvisamente, si vedeva attraversare la carreggiata dal veicolo condotto dal CARDOSO, che non riusciva ad evitare data la repentinità della manovra di svolta.

Data la brevissima distanza tra i due mezzi, quando il CARDOSO ha inopinatamente svoltato a sinistra (evidentemente non avvedendosi del provenire, ormai a pochissima distanza, del motociclo), non vi è alcun elemento per affermare che l’DA SILVA potesse fare qualcosa di più o di diverso per evitare la brusca frenata e la rovinosa caduta al suolo.

Da ultimo, sulla questione dell’incidenza causale del provvedimento di sospensione della patente sulla dinamica del sinistro, deve preliminarmente rilevarsi l’irritualità del deposito dei relativi documenti da parte della compagnia convenuta.

Difatti, pur trattandosi di documentazione pacificamente formatasi addirittura ante causa (il provvedimento di sospensione della patente è datato 28.5.2012, con decorrenza dal 24.5.2012, mentre quello di revoca è del 25.3.2013), e pur richiamata dalla comparsa di risposta, senza specificarne le motivazioni, la stessa non è stata tempestivamente allegata e prodotta né in comparsa di costituzione né nella seconda memoria ex art. 183, comma 6. A ciò si aggiunga che, all’udienza di discussione della perizia cinematica del 29.3.2018, parte convenuta non ha presentato alcuna richiesta di autorizzazione al deposito tardivo di documenti salvo poi richiedere, all’udienza del 13.6.2019 – a distanza quindi di oltre un anno e successivamente al deposito della perizia medico legale – l’emissione di ordine di esibizione, ex art. 213 c.p.c., della predetta documentazione alla Prefettura di Bologna.

Nonostante il rigetto dell’istanza, la convenuta ha comunque provveduto al relativo deposito in data 19.12.2019. Trattandosi, pertanto, di produzione documentale tardiva e in alcun modo diversamente autorizzata dal Tribunale, il suo contenuto non è conseguentemente conoscibile e utilizzabile in questa sede.

In ogni modo, e a tutto voler concedere, anche volendo ipotizzare un ingresso di tale documentazione nel processo, ed una sua specifica valutazione, si osserva – per maggior completezza della motivazione – come la violazione del provvedimento di sospensione da parte dell’attore al momento del sinistro, per la quale oltretutto lo stesso è stato sanzionato, successivamente ad esso, mediante revoca della patente stessa, non ha avuto alcun ruolo causale efficiente, dal punto di vista giuridico, sull’accadimento.

Secondo la prospettazione offerta sul punto, infatti, da parte convenuta – ribadita solo per logicità espositiva – se l’attore, all’epoca del sinistro, non avesse violato il provvedimento di sospensione della patente, mettendosi alla guida del proprio motociclo, l’evento lesivo non si sarebbe mai verificato; il che equivarrebbe a dire che la condotta antigiuridica realizzata in tal senso da DA SILVA Oderiano dispiegherebbe proprio quell’efficacia interruttiva del nesso causale ex artt. 40 e 45 c.p., altrimenti interamente ascrivibile alla condotta di parte convenuta, da valutarsi, se non in termini di esclusiva responsabilità, quantomeno a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

Tuttavia, contrariamente a quando dedotto dalla convenuta, deve trovar applicazione un diverso principio di diritto, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, tale per cui “affinché la violazione della norma possa costituire causa o concausa di un evento è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo, diversamente assumendo la condotta trasgressiva del contravventore autonoma rilevanza giuridica, ma non costitutiva di un rapporto di causalità con l’evento, in relazione al quale essa diviene un mero antecedente storico occasionale” (cfr. per tutte Cass., Sez. III, n. 13830 del 2010).

Orbene, il provvedimento di sospensione della patente elevato a carico di DA SILVA Oderiano risponde innegabilmente alla ratio d’impedire che l’interessato, ponendosi nuovamente alla guida, possa costituire un pericolo per la circolazione, ed in definitiva, per la collettività; tuttavia non rileva autonomamente, in termini di efficacia causale, nell’ipotesi in cui ad esser stato concretamente posto in pericolo sia lo stesso contravventore, e ciò non a causa di una sua personale condotta imprudente ovvero imperita ovvero oggettivamente pericolosa, in qualche modo connessa allo scopo del divieto violato, bensì, esclusivamente, in conseguenza di un comportamento contra legem realizzato da un altro soggetto.

Nel caso di specie, infatti, è stata pienamente dimostrata la riconducibilità in via esclusiva dell’evento lesivo alla condotta di guida di CARDOSO Carlos mentre, di contro, nessun rimprovero, né in sede di accertamento da parte delle autorità né in sede di esame peritale, è stato mosso all’attore il quale, lo si ribadisce, ha tenuto una condotta di guida ineccepibile sotto ogni profilo.

Diverso sarebbe stato se il provvedimento di sospensione della patente fosse stato emesso in seguito a guida con accertato tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e lo stesso attore fosse stato riconosciuto nuovamente in stato di ebrezza anche al momento del sinistro, avendo influìto tale suo stato sulla condotta di guida o sulla capacità di pronta reazione. Tuttavia, anche a voler ipotizzare la veridicità del primo assunto, – di cui, data la tardività della relativa produzione documentale, non è comunque dato conoscere in questa sede – il secondo resterebbe in ogni caso privo di alcuna allegazione, prova e obiettivo riscontro. Infatti, dalla documentazione in atti, né nell’immediatezza del sinistro né successivamente al momento del ricovero al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna (ovvero nei giorni immediatamente successivi) risultano prelievi di sangue eseguiti sulla persona dell’attore, ovvero referti, finalizzati a un tale accertamento; né, tantomeno, tale circostanza è stata anche solo allegata dalle parti convenute.

In altri termini, non vi è prova, ritualmente acquisita, che la causa del provvedimento di sospensione della patente inflitto all’DA SILVA fosse l’abuso di sostanze alcoliche; non vi è prova che l’DA SILVA fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche consumate oltre i limiti di legge al momento del sinistro; non vi è prova che tale condizione abbia determinato una condotta di guida anomala o abbia pregiudicato in modo fatale le sue capacità di pronta reazione.

Pertanto, la trasgressione del provvedimento di sospensione della patente realizzata dall’attore in occasione del sinistro degrada a mera occasione del predetto evento e, come tale, è priva di alcuna obiettiva rilevanza causale la quale, di contro, deve esser riconosciuta esclusivamente alla condotta di CARDOSO Carlos.

Quanto ai principi giuridici applicabili per l’individuazione dei soggetti tenuti a rispondere del fatto illecito, non è superfluo rammentare il generale disposto dell’art. 2054, commi primo (per quanto concerne la responsabilità del CARDOSO, conducente del mezzo al momento del sinistro) e terzo comma, applicabile, quest’ultimo, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuta, alla società proprietaria del mezzo, ALFA S.p.a., la quale, in forza del contratto di noleggio a lungo termine del mezzo, non può pretendere di vedersi estesi i principi applicabili alla diversa ipotesi del leasing finanziario.

A tal fine è dato richiamare quanto statuito da Cass. 23/06/2009, n.14644, a mente della quale: “Viene richiamato il nuovo codice della strada ed in particolare la norma dell’art. 196 C.d.S., che estende all’utilizzatore della locazione finanziaria dell’autoveicolo l’obbligazione solidale relativa al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (prima posta solo a carico del proprietario/concedente). La disposizione, peraltro non applicabile “ratione temporis” al caso di specie, non esclude affatto la responsabilità del proprietario concedente (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22399, 14 luglio 2003 n. 11006, 27 ottobre 1998 n. 10698). Viene meno, a monte, ogni profilo di “assimilazione” analogica tra leasing ed autonoleggio (a parte che la nuova regolamentazione aggiunge il locatario, ma non sottrae l’altro soggetto) (cfr., tuttavia, Cass. 29 ottobre 1999 n. 12192). Vale comunque il principio generale dell’art. 2054 c.c., che esprime portata generale, ed è posto a tutela del danneggiato e non guarda al rapporto “interno” tra noleggiante e noleggiatore (cfr. per qualche argomento, Cass. 13015 del 1992 e 10698 del 1998, 4022 del 2001). In conclusione la tipologia contrattuale non altera la impostazione ex art. 2054 c.c., che serve unicamente a rafforzare la tutela del danneggiato, proprio per il fatto altrui) c.c., sia il disposto di cui all’art. 1917 c.c. (per quanto riguarda la chiamata in causa in garanzia di DONAU, quale compagnia assicuratrice per la R.C. Auto)”; in senso conforme, proprio con riferimento a veicolo concesso a noleggio da parte della medesima ALFA S.P.A., si veda anche Trib. Novara, 14/08/2015 n. 741, est. L. Casiraghi, che ha testualmente motivato: “Non può operarsi, tuttavia, alcun analogia fra la figura richiamata dall’art. 91 e quella del noleggio senza conducente trattandosi di norma di carattere eccezionale insuscettibile di applicazione analogica; applicazione analogica alla quale osta altresì la ratio stessa della previsione legislativa la cui operatività è limitata alle ipotesi in cui vi sia un’esplicita previsione nella carta di circolazione della destinazione del mezzo a locazione senza conducente, essendo questa formalità presupposto della legittima utilizzazione del mezzo a tale titolo. La norma richiamata, infatti, impone l’onere di immatricolazione del mezzo locato a nome del locatore ma con specifica annotazione sulla cara di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto, cosa che non avviene nell’ipotesi di noleggio ove la carta di circolazione riporta esclusivamente il nominativo del proprietario concedente. Circostanza questa comprovata dal certificato del PR. in atti (doc. 21 fascicolo di parte attrice) in cui è annotato, nel periodo di riferimento del sinistro, solo il nominativo del proprietario concedente Alfa s.p.a. Alla luce delle suesposte considerazioni, va riconosciuta la legittimazione passiva nel presente giudizio in capo alla convenuta Alfa s.p.a”).

Ai sensi dell’art. 2055 c.c. i predetti soggetti sono tenuti, tutti e in solido tra loro, unitamente all’assicuratore per la R.C.A., al risarcimento del danno patito da DA SILVA Oderiano così come riconosciuto e quantificato nel prosieguo, con possibilità, ovviamente, di graduare nei rapporti interni le rispettive responsabilità, sulla scorta tanto dell’incidenza concreta dei rispettivi apporti causali quanto degli specifici obblighi di manleva, ove ovviamente ne siano dimostrati i presupposti.

2. IL DANNO SUBITO DA DA SILVA ODERIANO.

2.1 Il danno non patrimoniale per lesione subìta all’integrità psicofisica.

Le condizioni psicofisiche attuali di DA SILVA ODERIANO, in conseguenza del pregresso sinistro, sono contrassegnate da:

a??una paraplegia flaccida agli arti inferiori, con iper-reflessia osteo/tendinea, clono bilaterale inesauribile, livello sensitivo alla ombelicale trasversa, vescica neurologica ed impotenza sessuale;

b) una condizione depressiva diagnosticabile nei termini di un Disturbo Depressivo Persistente.

Nello specifico, DA SILVA Oderiano ha subìto un “gravissimo politraumatismo conseguente al sinistro stradale del 16/11/2012, nel quale ebbe a riportare un trauma cranio-facciale encefalico commotivo con minima quota ematica della cisterna interventricolare e falde liquide extra-assiali frontali bilaterali, ematoma periorbitario dx, fratture multiple del massiccio facciale (seno frontale, ponte temporo-zigomatico, seno mascellare con emoseno, orbita ed emimandibola a destra, emoseno sfenoidale), frattura scomposta-esposta biossea dell’avambraccio sx al terzo distale diafisario radio e ulna, frattura scafoide, dell’apofisi stiloidea dell’ulna ed articolare del radio, trauma toracico con emotorace dx, contusioni polmonari, pnx anteriore sx, versamento pleurico bilaterale prevalente a dx, trauma addominale, trauma del rachide con frattura somatica mielica T11 e lussazione T10-T11. Le gravissime menomazioni riscontrate sono ormai irreversibili, in particolare la paraplegia conseguente alla frattura mielica della T11 e della frattura-lussazione T10-T11, con gravissimo danno neurologico in paziente in carrozzina. Si associano inoltre i plurimi esiti articolari, la necessità di portare una stomia addominale in permanenza e i disturbi psichici”.

La valutazione dell’invalidità residua provocata dal sinistro, e delle ulteriori voci di danno, è stata così compiuta dal CTU:

“Trattasi di un gravissimo quadro menomativo con conseguente danno permanente biologico valutabile intorno al 90-95% (novanta/novantacinque), e un danno alla capacità lavorativa specifica pari al 100%.

L’inabilità temporanea è valutabile orientativamente, tenuto conto dei plurimi accessi ospedalieri ed i molteplici interventi chirurgici in circa 7-8 mesi a totale.

Nella previsione di spese future si devono considerare tutte le relative voci, sia di carattere non medico che medico. Tralasciando le prime che non saranno prese in considerazione in quanto non di pertinenza medico-legale, le seconde, senza alcuna presunzione di esaustività o completezza sono rappresentate da: terapie farmacologiche; trattamenti riabilitativi sia per mantenere stazionarie le condizioni di salute, sia per prevenire il suo ulteriore aggravamento; assistenza medica, specialistica ed infermieristica, eventualmente non fornita dal SSN; necessità di eventuali ospedalizzazioni, più frequente col passare degli anni; necessità di presidi e ausili.

Per quanto riguarda l’assistenza generica da parte di terza persona sia essa caregiver o badante, si ricorda che un datato studio francese ed altri italiani più recenti (Lazarini H; Bruno G., Rostagno) hanno quantificato in modo generico, ma attendibile e pratico, la necessità di assistenza dei grandi invalidi indicando, per il paraplegico un numero di ore di assistenza generica compreso tra le 4 e le 6 ore stabilite sulla base di un questionario riguardante la possibilità o meno di farsi la il bagno o la doccia; il vestirsi e svestirsi, l’igiene del corpo, il bere e il mangiare, la mobilità, la continenza. Un altro studio ha determinato con l’ausilio del punteggio relativo al grado di dipendenza, le ore di assistenza generica necessarie al macroleso, attraverso una scala di conversione. E’ possibile, così, determinare il costo di assistenza futura pari al costo annuale di ciascuna persona deputata all’assistenza del macroleso, moltiplicando per il numero di anni di vita futura del disabile.

Il costo annuale di ciascuna persona deputata all’assistenza del macroleso è desumibile dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, applicabile anche a domestici e badanti. Il numero di anni di presumibile vita futura del macroleso, invece, è desumibile dall’attuale aspettativa di vita (per gli uomini circa 80 anni).

Con riguardo al quesito inerente le spese sanitarie, sulla base di quanto allegato al fascicolo processuale è possibile riconoscere spese sanitarie congrue per complessivi € 15.441,75.

Risultano, inoltre, allegate due fatturazioni per consulenze medico legali, la prima del Prof. Vergari per complessivi 1220,00 €, la seconda del Dott. Peluso per 1.830,00 €.

Sono presenti anche spese non strettamente sanitarie in quanto non riconducibili a presidi medici, bensì ad adeguamento dell’abitazione del sig. Da Silva Oderiano, ovvero:

– adeguamento box doccia, per 4.315,00 €;

– acquisto mobili vari, per 464,34 €;

-preventivo per ampliamento porte e bagno per 18.150,00 € +IVA.

Con riguardo alle spese future, in base a quella che è l’aspettativa di vita del Periziando (80 anni), tenuto conto di quanto previsto nell’allegato 2 del DM 332/99 inerente i rinnovi degli ausili, si può considerare quanto segue:

– Carrozzina per disabili Kushall Advance personalizzata (7 rinnovi), per un totale di € 2.3929,36.

– Dispositivo carrozzina di riserva (di cui la prima fornita gratuitamente dall’AUSL) (3 rinnovi), più extratariffari necessari alla personalizzazione del dispositivo, per un totale di € 1.0174,35.

– Poltrona elevabile (7 rinnovi), per un totale di € 13.104,00.

– Dispositivi posturali antidecubito da postura a letto (materasso ortopedico, materassino antidecubito e rete) (6 rinnovi), per un totale di € 10.242,00.

– Dispositivi per attività motorio-terapeutica (Motomed, vibromassaggiatore, minipalestra) (2-3 rinnovi), per un totale di circa € 15.000,00 (€ 12288,80 – 18433,20).

– Per il costo relativo alle eventuali riparazioni degli ausili, forfettariamente, € 15.000,00.

In definitiva e, ovviamente, in via approssimativa, il costo delle spese future, anche in considerazione delle voci precedentemente elencate, ammonta a complessivi € 87.449,71.

A ciò si devono aggiungere le spese relative all’acquisto di alcuni farmaci (non forniti gratuitamente dal SSN, ovvero Diazepam, Lorazepan e Macrogol), con esborso futuro orientativo per complessivi € 7.500,00.”

La valutazione operata dal CTU Vasapollo, considerata congrua e motivata, viene integralmente condivisa e recepita dal Tribunale.

Avuto riguardo al grave quadro di deficienza fisica sopra descritto, tenuto altresì conto delle prolungate sofferenze nonché del forte trauma psichico per le menomazioni subite in conseguenza del sinistro, parimenti incidenti in misura rilevante sull’integrità psico-fisica di DA SILVA Oderiano, si reputa adeguata una stima dell’entità del danno biologico permanente nella misura massima del 95% nonché un’inabilità temporanea totale per giorni 240 (8 mesi).

Si procede dunque al computo del pregiudizio sulla scorta delle tabelle milanesi relative all’anno 2018, applicabili alla fattispecie ratione temporis.

Sulla somma da liquidarsi viene riconosciuta una personalizzazione, sia per danno morale, sia a titolo di danno esistenziale, in misura massima, in quanto parte attrice ha dimostrato, anche con affermazioni e deduzioni apprezzabili in via presuntiva e secondo le massime di comune esperienza, la sussistenza dei presupposti fondanti.

Com’è noto, secondo un recente orientamento, cui questo Tribunale ha già, in ripetute occasioni, aderito, le incidenze che il danneggiato ha l’onere di dimostrare, per ottenere detta personalizzazione, sotto il profilo del danno esistenziale, non devono rappresentare conseguenze “ordinarie” dell’invalidità che il comportamento illecito attribuito al danneggiante ha determinato. In tal senso, di recente, Cass. n. 10912 del 07 maggio 2018, secondo la quale: Il grado di invalidità permanente indicato da un “barème” medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.”.

Nel caso che ci occupa, DA SILVA Oderiano ha allegato la propria impotentia coeundi quale diretta e ulteriore conseguenza del sinistro occorsogli, menomazione che l’ha drammaticamente colpito a soli 3 anni.

Il diritto alla sessualità, ricordando l’incipit della Corte Costituzionale (Corte costituzionale 561/87), s’inquadra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2), come modus vivendi essenziale per l’espressione e lo sviluppo della persona. Certamente, la perdita della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione per fatto della circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (Cfr. Cass, Su 6572/06 e 13546/06) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore (Cfr per tutti. Cass., III sez., n. 2311/2007).

Trattandosi dunque di una circostanza che innegabilmente assume quei connotati di autonoma rilevanza e necessaria tutela, datane l’afferenza a diritti di rango fondamentale, in grado di trascendere la categoria dell’ordinaria conseguenza del sinistro subìto, laddove dimostrata, la stessa è stata altresì oggetto di specifico quesito al CTU il quale ha chiaramente accertato che “Sicuramente, a causa della lesione midollare, il sig. Da Silva è impotente dal punto di vista sessuale (coeundi)”.

A ciò, per vero, devono aggiungersi le sofferenze di natura psicologica dimostrabili, secondo la più recente giurisprudenza, mediante accesso a tutti gli strumenti probatori riconosciuti dall’ordinamento, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, e le presunzioni.

Si rileva dunque, nel caso che occupa, che DA SILVA Oderiano ha manifestato significativi momenti di turbamento e sconforto, dovuti alla piena consapevolezza delle gravità e dell’irreversibilità delle lesioni tutte subìte nel suo complesso. Si tratta, per vero, di una circostanza rimarcata nella CTU la quale sottolinea “la gravità delle menomazioni con rilevantissimi riflessi negativi sulla sfera dinamico-relazionale e personale del soggetto con elevata sofferenza morale e di carattere esistenziale, proiettate anche alla sfera dell’ambito familiare. Allo stato attuale, infatti, il periziando sopporta un complesso minorativo che intacca la propria autonomia nella cura della persona, nella possibilità di camminare, nella sfera sessuale e che incide gravemente sotto il profilo personale e dell’immagine.

Il periziando ha subito il sinistro all’età di 34 anni, in un periodo centrale della propria efficienza psico-fisica nel quale avrebbe potuto affermarsi e consolidare le proprie attitudini personali dal punto di vista dinamico-relazionale, sportivo, familiare e lavorativo. Attualmente, purtroppo, il periziando è rinchiuso in sé stesso, avendo in gran parte abbandonato le proprie amicizie e le relazioni umane ed avendo necessariamente rinunciato ad ogni attività lavorativa e sportiva. Le prolungate sofferenze patite e il forte trauma psichico per le menomazioni fisiche subite incidono pesantemente sulla sua psiche come chiaramente affermato nel corso della consulenza psichica espletata. I postumi permanenti descritti si ripercuotono negativamente sull’integrità psico-fisica della persona in misura molto elevata, configurandosi un danno biologico sia nel suo aspetto statico che dinamico relazionale, nella cui valutazione ritengo si debba tenere conto, oltre che dei comuni barèmes, anche di una congrua quota di maggiorazione per le caratteristiche individuali della persona”.

Per tutto quanto sopra esposto, valutata la giovane età di DA SILVA Oderiano al momento del sinistro (34 anni), avuto riguardo alle rilevanti sofferenze riflesse sulla sfera dinamico-relazionale nonché personale del soggetto, considerata altresì la vita matrimoniale, che inevitabilmente sconta, tra le altre, anche le conseguenze dell’intervenuta impotentia coeundi, si ritiene congrua una personalizzazione del danno, come detto, nella misura massima del 25%, come di seguito sarà esplicitato.

2.2. Il danno patrimoniale

Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha stimato la perdita della capacità lavorativa specifica in misura pari al 100%. Si è osservata, in particolare, l’assoluta incompatibilità tra l’attività lavorativa espletata dall’DA SILVA sino al momento del sinistro – quale titolare di un’officina meccanica addetta alle riparazioni di motocicli e biciclette – con le minorazioni riportate, trattandosi con ogni evidenza di un’attività a carattere esclusivamente manuale e, come tale, irrimediabilmente compromessa in rapporto alla sfera attitudinale dell’attore.

Data la pacifica sostenibilità della valutazione operata dal CTU, che il Tribunale condivide e non ha motivo alcuno di disattendere, si procede di seguito alla quantificazione del relativo danno, cui dovranno necessariamente far seguito alcune rilevanti precisazioni.

La liquidazione del danno, in assenza di documentazione comprovante il reddito da lavoro effettivamente percepito dall’attore, viene effettuata in riferimento ai valori del triplo della pensione sociale per l’anno 2020 (€ 459,82 x 3 x 13 mensilità = 17.933 €) assunto come reddito medio di riferimento in relazione alla presumibile capacità di reddito del soggetto, moltiplicato per il numero di anni lavorativi perduti, stimati in misura pari a 32, ed attualizzati in base ai coefficienti per le rendite finanziarie, per un totale pari a circa 300.000,00 €, come indicato da parte attrice.

Da tale somma, così come correttamente eccepito sul punto dalle parti convenute, deve esser detratto quanto già riconosciuto e liquidato dall’INPS, in favore dell’attore, a titolo di indennizzo previdenziale per la riconosciuta invalidità, con totale e permanente inabilità lavorativa in misura pari a 100%, per un ammontare corrispondente ad € 203.875,43, (peraltro già rimborsato all’ente previdenziale dalla compagnia assicuratrice convenuta, a titolo di rivalsa passiva) rivalutata ad oggi in misura pari ad € 210.714,00.

Difatti, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566) dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato corrisposto allo stesso titolo da parte di ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro.

Resta comunque salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante, e del suo assicuratore per la R.C.A., per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato dall’assicuratore sociale, non dandosi luogo, in tal modo, ad un’illegittima locupletatio.

Pertanto, stimato come precede il danno da perdita della capacità lavorativa e detratta la somma già corrisposta dall’ente previdenziale, residua un maggior importo di danno risarcibile pari ad € 89.286,00, che viene posto integralmente a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro.

2.3 Le spese

Sulle spese, è appena il caso di rilevare che il Tribunale ritiene di disattendere le doglianze sollevate dalla difesa di parte attrice secondo cui vi sarebbe stata un’inopportuna esclusione, da parte del CTU, degli emolumenti destinati all’acquisto della carrozzina per la balneazione, del lettino fisioterapico e, in particolare, della carrozzina elettrica.

Premesso lo specifico iter di erogazione dei presidi protesici, compiutamente descritto nella perizia medico legale, è appena il caso di rilevare che l’attore non solo non ha mai presentato domanda all’ASL di competenza per ottenerne la fornitura (in particolare, della carrozzina elettrica), ma neppure vi ha provveduto privatamente peraltro sottolineando, in sede di esame peritale, la ritenuta superfluità di tale acquisto.

Quanto poi alla circostanza, evidenziata dal consulente di parte attrice, per cui l’inesorabile peggioramento delle condizioni di DA SILVA Oderiano – dato l’avanzare dell’età, le numerose patologie di cui è affetto nonché l’assunzione massiccia di farmaci – lo avrebbero sicuramente portato a necessitare dell’ausilio di tali presidi si osserva che, secondo il costante insegnamento espresso dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass., III sez., n. 10072 del 2010) “in ambito risarcitorio, il danno futuro rispetto al momento della decisione, sia esso emergente (quali le spese non ancora affrontate) o da lucro cessante, in realtà non può essere mai declinato in termini di assoluta certezza, che esclusivamente si attaglia al pregiudizio già completamente verificatosi al momento del giudizio. […] Com’è stato efficacemente osservato in dottrina, “la certezza che deve sussistere per rendere risarcibile il danno futuro non è la stessa di quella che caratterizza il danno presente”. E la giurisprudenza ha da tempo chiarito che se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)”.

Ed invero, l’argomentazione prospettata in merito dal CTU e fatta propria da questo Tribunale, appare logica, motivata nonché aderente con l’orientamento poc’anzi esposto.

Osserva infatti il prof. Vasapollo che “per potersi affermare un eventuale danno futuro è indispensabile la sua prevedibilità con certezza o grande probabilità. In altri termini, al momento non sappiamo se tutto ciò che viene affermato (a causa delle varie patologie di cui è portatore e sia per la massiccia quantità di farmaci che assume) si verificherà con certezza o grande probabilità secondo l’ordine naturale delle cose, essendo peraltro ininfluente “la massiccia quantità di farmaci che assume”. Analogo ragionamento vale per la carrozzina per la balneazione e per il lettino per la fisioterapia, non ravvedendosi per quest’ultimo una necessità assoluta”.

Si ritiene altresì di poter riconoscere come dovute le spese descritte in perizia a titolo di esborsi per adeguamento dell’abitazione dell’attore alle proprie mutate esigenze, per complessivi € 27.000,00 ad oggi senza necessità di una nuova consulenza tecnica specifica.

In merito all’esigenza di assistenza personale di DA SILVA Oderiano, il Tribunale condivide e fa proprie le valutazioni svolte in perizia: nello specifico, si ritengono puntualmente indicati e motivati i criteri utilizzati per addivenire alla stima del numero di ore necessarie (4-6 ore giornaliere) nonché i metodi di calcolo dei relativi costi.

Considerata l’individuazione in via equitativa del numero delle ore giornaliere necessarie nella misura mediana di 5, la liquidazione del relativo costo viene effettuata in riferimento a un valore annuo di circa 12.000,00 €, moltiplicato in relazione alla presumibile della vita residua dell’invalido (44 anni come indicato in atto introduttivo), e considerando un tasso medio d’interesse indicativo compreso tra 1 e 2%, avuto riguardo alla attualizzazione del totale di € 528.000, e da operarsi secondo gli indici valevoli per le rendite finanziarie (con indici compresi, secondo tavole, tra lo 0,6 e lo 0,3 per le rendite comprese tra i 40 e i 50 anni di durata), stimabile in un totale di 284.000,00 €.

Dall’importo così calcolato, così come correttamente osservato da parte convenuta, deve necessariamente esser scomputata l’indennità di accompagnamento derivante dall’invalidità civile (che l’attore percepisce o cui, in ogni caso, ha diritto in ogni momento), la quale spetta ad ogni soggetto grande invalido civile ed impossibilitato a deambulare autonomamente, senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita senza una forma di assistenza continua, come nel caso di DA SILVA Oderiano e ciò in virtù del principio espresso dalle Sezioni Unite del 2018, già ampiamente illustrato in precedenza.

Conseguentemente, dato l’ammontare della suddetta somma indennitaria, pari ad € 520,29 nell’anno 2020, moltiplicato in relazione alla durata media della vita, per tale tipo di necessità, per un totale complessivo pari a circa € 142.000,00, da sottrarsi al riconosciuto importo di 284.000,00 €, si ottiene un differenziale finale di circa 142.000,00 €, da porsi integralmente a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro.

Infine, dal totale del danno risarcibile deve pacificamente detrarsi quanto già ricevuto da DA SILVA Oderiano a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice convenuta (€ 50.000 aprile 2013, € 120.000,00 giugno 2013, € 50.000,00 marzo 2014, € 1.100.00,00 aprile 2014) per un totale di € 1.320.000,00, ad oggi rivalutato in € 1.346.462,74.

2.4 Liquidazione del danno

Sulla somma definitiva come infra determinata, che rappresenta debito di valore ad oggi cristallizzato in debito di valuta, spettano gli interessi legali in funzione compensativa, anziché sulla somma devalutata alla data dell’illecito e poi via via rivalutata, sulla somma come determinata ad oggi, ma con decorrenza da una data intermedia tra quella dell’illecito e la data della presente sentenza, che viene equitativamente fissata il 16.11.2016.

Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni
Percentuale di invalidità permanente 95%
Punto base danno non patrimoniale € 12.171,38
Giorni di invalidità temporanea totale 240
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Punto base I.T.T. € 147,00
Danno risarcibile € 965.495,00
Aumento personalizzato (max 25%) € 1.206.869,00
Invalidità temporanea totale € 35.280,00
Totale danno biologico temporaneo € 35.280,00
TOTALE GENERALE: € 1.000.775,00
Totale con personalizzazione massima € 1.242.149,00
Perdita capacità lavorativa generica € 300.000,00
Spese mediche € 16.026, 43
Spese mediche future € 87.450,00
Spese mediche future per farmaci € 7.500,00
Spese consulenza medico legale € 3.100,00
Spese di assistenza personale € 284.000,00
Spese adeguamento abitazione € 27.000,00
TOTALE VOCI POSITIVE (arrotondate) € 1.960.000
Detrazione indennità INPS (rivalutata) – € 210.714,00
Detrazione indennità di accompagnamento per invalidità civile INPS – € 142.000,00
Detrazione acconto ricevuto (rivalutato) – € 1.346.462,74
TOTALE GENERALE DOVUTO (arrotondato) calcolato ad oggi € 271.000,00

3. IL DANNO PATITO DAI PROSSIMI CONGIUNTI FARKAS MARIA JANA, DA SILVA EVA, DA SILVA ELENA, DA SILVA GOMEZ, DA SILVA ANDREAS

Quanto al danno di riflesso patito dai prossimi congiunti di DA SILVA Oderiano, quale conseguenza diretta e immediata delle gravissime limitazioni funzionali allo stesso esitate per effetto della condotta contra legem di CARDOSO Carlos, si rende necessario premettere talune considerazioni.

Una liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona importa di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto di ogni sfaccettatura del prisma del danno non patrimoniale, che consideri quindi il pregiudizio complessivamente ed effettivamente subìto, senza limitazioni alla sola lesione dell’integrità psicofisica, quale danno alla salute, bensì in una dimensione omnicomprensiva, in grado di accordare adeguato ristoro ad ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato tanto in termini di sofferenza morale, quanto di privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cfr. per tutte Cass., III sez., sent. del 17/01/2018 n. 901).

Quanto poi alla specifica risarcibilità del danno riflesso sub specie da lesione del rapporto parentale, si considera opportuno anticipare alcune brevi considerazioni di portata generale e, come tali, valevoli per ciascun familiare intervenuto.

In punto di legittimazione di tutti i congiunti di DA SILVA ODERIANO a domandare il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale si osserva che questo Tribunale, già con altre precedenti pronunce, richiamando numerosi arresti di legittimità e di merito, ha ritenuto ragionevole riconoscere il danno di riflesso per macrolesioni in capo ai congiunti dell’infortunato soltanto nei casi, come il presente, in cui le lesioni siano di particolare gravità, almeno pari, orientativamente, al 60%: soltanto oltre tale entità, infatti, appare sostenibile che la convivenza o la vicinanza con il congiunto siano fonte di sofferenza, disagio psicologico, sconvolgimento delle abitudini.

Sgombrato il campo da qualunque dubbio sulla legittimazione ad instare per il riconoscimento di tale tipologia di danno, da un punto di vista definitorio, sebbene con riferimento al caso di morte del congiunto, legittimamente paragonabile al caso che occupa vista la quasi totale compromissione dell’integrità fisica dell’infortunato, come si ricava infra, si rileva che “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale” (Cfr. Cass. SEZ. III, ord. del 28.9.2018, n. 23469; Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992).

Per quel che riguarda, invece, il grado e l’onere della prova richiesti ai prossimi congiunti del macroleso, attraverso l’utilizzo del meccanismo presuntivo (artt. 2727 e 2729 c.c.) il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione statuisce che “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.”” (Cass. n. 2788 del 31/01/2019).

Esaurite le doverose premesse, si procede alla specifica valutazione e relativa liquidazione dei danni subìti dai prossimi congiunti di DA SILVA ODERIANO.

A tal fine si riportano di seguito le osservazioni svolte dal CTU, coadiuvato dal proprio ausiliario prof. Marziano CERISOLI, che ha sottoposto a visita peritale FARKAS MARIA JANA, DA SILVA EVA, DA SILVA ELENA e ha periziato DA SILVA GOMEZ, quest’ultimo attraverso un attento esame e valutazione della relativa documentazione medica, presente in atti.

Su FARKAS MARIA JANA, moglie di DA SILVA Oderiano:

“Richiesta di descrivere i cambiamenti eventualmente sopraggiunti a seguito dell’incidente del marito e soprattutto a seguito delle gravi disabilità che lo stesso ha esitato, la Sig.ra Maria Jana ha voluto ripercorrere il faticoso e doloroso iter sanitario e riabilitativo del marito, unitamente alla sua assidua presenza assistenziale che ancora in continuità condizionerebbe tutto il suo stile di vita.

Richiesta di descrivere la sua quotidianità, la Sig.ra Maria Jana ha dichiarato che, al risveglio, si occupa dell’accudimento della figlia e del suo accompagnamento a scuola, poi rientra in casa e si occupa del marito partecipando attivamente a tutte le necessità assistenziali e terapeutiche, ivi compresa la gestione della “stomia” (della quale è portatore) e dei cateterismi.

Contestualmente si occupa della gestione della casa e della preparazione dei pasti. Poi, nel pomeriggio, si alterna nella gestione dei bisogni del marito e delle richieste/necessità della bimba.

Denuncia difficoltà relazionali, condizionate dalle disabilità del marito ed una attività sessuale decisamente “mortificata”.

A precisa domanda ha risposto affermando di non essere mai ricorsa ad interventi terapeutici specifici in quanto ho sempre cercato di “controllarmi da sola”, anche se incorrerebbe in saltuarie crisi di pianto ma “sempre da sola e quando non mi vede nessuno.”

Non vi è dubbio alcuno sull’efficienza lesiva dell’accadimento (che ha visto protagonista il marito) che ha causato e mantiene un rilevante sovvertimento dell’assetto esistenziale della Sig.ra Maria Jana.

Se il disagio esistenziale risulta decisamente prevalente, dal colloquio sono emersi anche aspetti di sofferenza psicologica che, seppure contenuti e compressi nella loro rappresentazione, risultano evidenti, come testimonianza di una manifestazione psicopatologica reattiva, di tipo riflesso.

Nel caso della Sig.ra Farkas Maria Jana il Disturbo dell’Adattamento con Umore Depresso, di Tipo Cronico, può essere valutato quale danno biologico psichico attorno al 10%.”.

Su DA SILVA EVA, figlia minore di DA SILVA Oderiano (9 anni):

“Eva è stata intrattenuta a colloquio in presenza della madre alla quale, successivamente e senza la presenza di Eva, sono state richieste informazioni circa il comportamento abituale della bimba.

Infatti il colloquio ha evitato accuratamente di fare riferimenti specifici all’accadimento (modalità di approccio concordata e condivisa dal CTU e dai CCTTPP presenti) ma si è limitato a valutare il comportamento, la gestualità, l’eloquio e l’interazione della minore, riuscendo in tal modo ad apprezzare una bimba vivace, serena, disposta ad interagire adeguatamente con le sollecitazioni proposte, partecipando attivamente allo scherzo ed al gioco.

Non sono emersi aspetti regressivi né nella gestualità, né nel rapporto con la madre rispetto alla quale è parsa assolutamente indipendente e per nulla condizionata.

Ha descritto la sua attività scolastica ed il rapporto amicale con puntualità e sottolineandone in maniera “arguta” gli aspetti per lei più significativi. La madre ha confermato che Eva è una bimba serena che non sembra patire della difficile condizione del padre, non sottraendosi neppure ad intervenire in suo aiuto nei momenti più “difficili”. Dal settembre u.s. è tornata a dormire da sola nella sua cameretta, non si sveglia la notte, ha un buon rendimento scolastico ed ottime disponibilità/capacità di socializzazione.

Alla luce di queste osservazioni, condivise dai CCTTPP convenuti, si è concordemente pervenuti alla conclusione che Eva non presenta segni e/o sintomi di sofferenza psicologica riconducibili all’evento traumatico del quale è stato vittima il padre.

Nel caso in esame, sulla base delle risultanze psicodiagnostiche condivise, non sussiste alcun danno psichico.”

Su DA SILVA ELENA, madre di DA SILVA Oderiano:

“La Sig.ra Da Silva si è disposta al colloquio in maniera adeguata nei modi e nell’abbigliamento, esprimendo un eloquio rappresentato secondo cultura e scolarità, sostenuto da una ideazione lucida e coerente. Critica e giudizio sono apparsi conservati.

Il racconto è stato declinato con una partecipazione emotiva intensa e sofferta, ma senza pretestuose amplificazioni.

La Sig.ra Da Silva è portatrice di crolli vertebrali ed indossa busto a dimora. Invalida al 100% necessita di adeguati supporti assistenziali.

La Sig.ra Da Silva ha rappresentato vissuti di significativa sofferenza psicologica, con un atteggiamento dimesso e sofferente e sottolineando una specie di centralità relativamente all’incidente del figlio, aggravata dalla sua impossibilità di fornirgli i necessari supporti assistenziali.

Ha dichiarato di avere fatto il possibile per aiutare il figlio e la nipote, ma dopo i crolli vertebrali (circa un anno fa) tutto ciò non le è stato più possibile. Tutto ciò le ingenera sentimenti di insufficienza e inadeguatezza, anche se la sig.ra Da Silva non nasconde come a questi vissuti concorrano e patologie delle quali è portatrice, così come la mortificazione per la carcerazione e la collocazione in una comunità terapeutica degli altri due figli. A suo dire, tuttavia, l’incidente di Oderiano e le conseguenze derivate sarebbero state e sarebbero ancora la causa prevalente della sua sofferenza psicologica.

Dichiara di avere ricorrenti momenti di sconforto ed un sonno irregolare e poco riposante, anche a causa della presenza della “sacca” a seguito della ileostomia.

Una penosa demoralizzazione è risultata l’espressione più evidente di una sofferenza psicologica che si rappresenta con un atteggiamento dimesso, impoverito e decisamente anergico.

Non vi è dubbio alcuno che l’evento traumatico del figlio e le gravi disabilità residuate si inscrivono in un percorso esistenziale, quello della Sig.ra Da Silva, già connotato di altri, rilevanti e ripetuti eventi stressanti, realizzandosi in tal modo una embricatura nella quale gli stessi accadimenti concorrono significativamente, rendendo difficile una loro delimitazione specifica, ma soprattutto laddove diventa difficile una “pesatura” differenziale degli stessi.

Nel vissuto attuale della Sig.ra Da Silva emerge soprattutto una penosa condizione di inutilità e di inefficienza che si proietta inevitabilmente sulla condizione del figlio conferendo in tal modo alla stessa una specie di prevalenza nella sua indubbia sofferenza psicologica. Se, infatti, la carcerazione e la collocazione in una comunità terapeutica degli altri due figli sono evidenti condizioni di sofferenza psicologica, le stesse la rendono in qualche misura incapace, concretamente, di operare nel tentativo di migliorare la loro condizione, diversamente dalla condizione di Oderiano che, se nella disponibilità di adeguate risorse, potrebbe contribuire a migliorare, almeno in termini assistenziali.

Ricorrendo ad un esercizio sicuramente arbitrario, ma nella necessità di enucleare da una significativa sofferenza “depressiva” espressione di diverse situazioni “stressanti”, quanto di questa può esser attribuita all’evento traumatico qui in discussione, riteniamo che la stessa possa essere riconosciuta nei termini di un Disturbo dell’Adattamento con Umore Depresso, di tipo cronico, valutazione diagnostica che così definita e delimitata al contesto causale in discussione, è stata condivisa dalle parti convenute.

In conclusione, sulla base di quanto in precedenza ricordato a proposito della Sig.ra FarkasMaria Jana, anche nel caso della Sig.ra Da Silva Elena sussiste un Disturbo dell’Adattamento con Umore Depresso di Tipo Cronico, che può essere valutato quale danno biologico psichico, attorno al 10%.”

Su DA SILVA GOMEZ, fratello di DA SILVA Oderiano:

“Come noto, il periziando non si è presentato alla visita peritale nei diversi incontri avuti con i rappresentanti della famiglia Da Silva. Per tale motivo qualsivoglia interpretazione medico-legale che sarà svolta nelle pagine seguenti risente di tale importante mancanza in quanto non è stato possibile sottoporre a consulenza psichiatrica il Sig. Gomez. Le note che seguiranno, pertanto, si basano esclusivamente sull’esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e riportata in precedenza.

Sintetizzando al massimo i dati documentali è possibile affermare che il sig. Da Silva Gomez, dopo l’evento traumatico del fratello avvenuto in data 16.11.2012, fu ricoverato una prima volta dal 10.01 al 06.02.2013 presso la Casa di Cura Ai Colli di Bologna; una seconda volta dal 09.04.2013 al 02.05.2013 presso la Casa di Cura Villa Baruzziana; una terza volta dal 26.06 al 19.07.2013 preso la stessa struttura.

Sulla base dei dati clinici desunti dall’esame della documentazione sanitaria è possibile affermare che Gomez risulta affetto da un disturbo di personalità borderline.

Secondo il DSM-5 gli individui affetti da questo disturbo presentano, fra le caratteristiche peculiari, una instabilità affettiva dovuta ad una marcata reattività dell’umore che in periodi di particolare stress, soprattutto interpersonale, può determinare un’intensa disforia, deflessione dell’umore, ansia intensa e anche la comparsa di ideazione paranoide transitoria o sintomi dissociativi.

Appare pertanto probabile, in relazione alla correlazione temporale fra l’incidente del fratello e i successivi tre ricoveri, che l’evento traumatico accaduto ad Oderiano abbia rappresentato per il sig. Gomez un carico allostatico tale da determinare uno scompenso psicopatologico su di una situazione premorbosa labile. Considerando la tipologia della patologia psichiatrica di cui risulta affetto, essa rappresenta una preesistenza assai rilevante che tuttavia, per le sue peculiarità psicopatologiche, non porta ad escludere il nesso concausale (sia riguardo all’idoneità lesiva che al criterio cronologico) fra l’incidente accaduto al fratello e il peggioramento psicopatologico che poi ha portato ai ricoveri il periziando. Trattasi pertanto di una condizione in cui il peggioramento psicopatologico che ha portato ai tre ricoveri rappresenta l’estrinsecazione, in forma clinicamente manifesta, di una preesistente alterazione, e in tal senso quindi predisponente, dell’assetto psichico dell’individuo, in cui l’evento traumatico del fratello ha determinato un viraggio in pejus del predetto stato. E’ chiaro però che l’insorgenza di un rilevante scompenso psichico tale da necessitare ben tre ricoveri a breve tempo l’uno dall’altro in presenza di un live event la cui portata psico-lesiva viene considerata generalmente come non rilevante -facendo riferimento alle scale degli eventi di rilevanza psico-traumatogena degli Autori che si sono occupati dell’argomento (Holmes e Rahe, 1967; Payke et al., 1971; Miller e Rahe, 1997)- sottolinea la rilevanza preponderante del ruolo della preesistenza, che, se pur non elimina la possibilità di riconoscere un nesso concausale all’evento traumatico in causa, condiziona però una significativa riduzione in termini valutativi relativamente al quantum.

Giunti a questo punto è possibile valutare il danno, con i limiti in precedenza indicati, orientativamente nei seguenti termini:

Inabilità temporanea totale: 77 giorni

Inabilità temporanea al 75%: 20 giorni

Inabilità temporanea al 50%: 20 giorni

Inabilità temporanea al 25: 20 giorni

Per quanto riguarda il danno permanente psichico può indicarsi un tasso approssimativo del 7-8%.

Le spese sostenute dal periziando ammontano a Euro 904,00.”

Orbene, le considerazioni psico-diagnostiche svolte dal prof. CERISOLI in uno con le valutazioni medico-legali svolte dal CTU VASAPOLLO (con opportuna indicazione, in premessa, dei criteri di valutazione adoperati) si presentano coerenti ed esaustive e il Tribunale non ravvisa alcun motivo per doversene discostare.

Del resto, non vi sarebbe, francamente, alcun ragionevole motivo per ritenere che il tono depressivo dell’umore riscontrato in FARKAS MARIA JANA e DA SILVA ELENA non derivi, in via esclusiva per la prima e in via prevalente per la seconda, già pesantemente segnata da dolorose vicende familiari, dal sinistro occorso ad DA SILVA Oderiano e dalle gravissime conseguenze traumatiche dallo stesso esitate, così come puntualmente riscontrato in perizia e condiviso, peraltro, dai CTP di entrambe le parti.

Lo stesso dicasi per il danno biologico accertato sulla persona di DA SILVA GOMEZ, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso non si sia potuto sottoporre a visita medico legale dal CTU.

Disattendendo quanto eccepito sul punto dalla difesa di parte convenuta, si osserva infatti che la posizione di DA SILVA GOMEZ è stata comunque interessata da puntuali osservazioni peritali, basate non già su un esame clinico di tipo visivo bensì su un’attenta analisi di tutta la relativa documentazione medica sulla cui veridicità ovvero attendibilità, peraltro, non sono stati sollevati dubbi alcuni da parte dei CTP i quali, del resto, in sede di esame, hanno condiviso la predetta metodologia d’indagine.

Per quel che concerne la valutazione del danno da lesione del rapporto parentale, richiamati integralmente tutti gli orientamenti e le considerazioni evidenziati in premessa, preme rilevare che la gravità dell’evento lesivo subìto da DA SILVA ODERIANO e le conseguenze pressoché totalmente invalidanti riportate in seguito, in misura pari al 95%, consentirebbero per ciò solo di ritenere presuntivamente provato il conseguente sconvolgimento della dimensione affettiva ed esistenziale a danno della moglie FARKAS MARIA JANA e della figlia DA SILVA EVA.

Nello specifico, il danno riportato da FARKAS MARIA JANA appare ictu oculi agevolmente desumibile dal rapporto di coniugo con DA SILVA ODERIANO e dalle gravissime conseguenze invalidanti dallo stesso riportate. A ciò si aggiunga quanto compiutamente allegato dalla stessa nei propri atti difensivi, da cui è possibile ricostruire una vita matrimoniale precedentemente serena e appagante, densa di relazioni sociali e aspettative per il futuro, quadro ad oggi irrimediabilmente sconvolto e compromesso in cui la donna, pur non avendo “clinicamente” perso il marito, di fatto ha perduto la persona che aveva accanto sino a quel momento.

Come anche osservato dal CTU, una quotidianità così totalmente stravolta che ora, all’età di soli 38 anni, vede FARKAS MARIA JANA divisa tra l’assistenza continua al marito e la cura, totalmente da sola, della figlia minore, non ha potuto che determinare una rilevante compromissione nella propria vita di relazione, di fatto inibita sotto molteplici aspetti unita ad un’intima sofferenza che ha spaziato dall’angoscia iniziale di perder il proprio compagno sino all’attuale e consapevole dolore dell’irreversibilità, se non in senso peggiorativo, della propria condizione.

In tal senso, parte convenuta non ha mai allegato circostanze di segno contrario né ha mai smentito quelle allegate da controparte riconoscendole, per vero, una forma di lesione del rapporto parentale quasi in re ipsa desumibile anche solo dalla gravità delle lesioni riportate dal marito e da tutto l’indotto che la presenza di tali lesioni comporta per la quotidianità, senza speranza alcuna di miglioramento o ripresa, ma semmai di peggioramento.

Analoghe considerazioni sono del resto spendibili per la figlia minore DA SILVA EVA. Preme infatti osservare che, seppur la stessa non abbia e si aggiunge, fortunatamente, riportato una forma di lesione all’integrità psicofisica medicalmente apprezzabile in termini di danno biologico, nondimeno la portata delle conseguenze lesive occorse al padre, quando la stessa aveva poco più di 2 anni, hanno avuto e avranno, sicuramente e più che in via presuntiva, rilevanti riflessi nel rapporto padre-figlia. Come opportunamente allegato nelle proprie difese, in seguito all’incidente che l’ha privata del padre per lungo tempo e parzialmente anche della madre che gli prestava assistenza durante i lunghi ricoveri, la piccola Eva ha attraversato sinceri e innegabili momenti di smarrimento, manifestando rabbia, dolore e confusione, comprensibilmente identificandosi, data la tenera età, con i sentimenti materni. Pur non potendosi escludere a priori la persistente attualità di un’intima sofferenza emotiva per le condizioni del padre, nondimeno lo scenario attuale evidenzia, di fatto, una modificazione, oggettiva e in pejus, degli aspetti dinamico-relazionali della minore.

Date le proprie condizioni, il padre non può più occuparsi materialmente di lei come prima, necessitando lui per primo delle cure di terze persone (a volte della stessa figlia, come emerso in perizia); compromesso è anche l’aspetto ludico, la materialità dei quotidiani gesti d’affetto (es. prenderla in braccio) ovvero ancora le semplici uscite familiari, a lato pratico notevolmente difficoltose.

Per quel che riguarda il riconoscimento del danno parentale in capo agli altri congiunti di DA SILVA ODERIANO, è appena il caso di sgombrare immediatamente il campo dalle censure mosse da parte convenuta le quali si basano, per vero, unicamente sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei predetti intervenuti.

Richiamando quanto già osservato sul punto in premessa e in applicazione di un regime presuntivo che, per vero, parte convenuta ha già di fatto utilizzato per FARKAS MARIA JANA e DA SILVA EVA, si osserva come in termini ancor più significativi si sia recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, (ordinanza del 31.7.2018 n. 18541) secondo cui “la prova del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può esser desunta presuntivamente anche soltanto dalla gravità delle lesioni (cfr. Cass. del 16.2.2012 n. 2228; in seguito Cass. 11.7.2017 n. 17058)”.

E ciò, invero, senza che possano farsi aprioristiche esclusioni basate sulla diversa natura ovvero intensità dei rapporti che legano il danneggiato ai propri congiunti (siano essi, come nel caso di specie, coniuge, figlia ovvero madre e fratelli) ovvero su un’eventuale non convivenza tra gli stessi. Osservando anche solo la struttura delle Tabelle Milanesi di riferimento è infatti agevole rilevare come tali fattori incidano solo sul quantum in concreto liquidabile, non già sull’an del risarcimento.

Ciò premesso, si osserva come la madre DA SILVA ELENA abbia compiutamente allegato e descritto, e controparte nulla ha provato in contrario né ha puntualmente smentito, la forza della relazione affettiva che intercorre con il figlio Oderiano e lo stravolgimento che ne sia seguito a causa del sinistro. Si apprezza, infatti, come DA SILVA ODERIANO rappresentasse per la madre un sicuro punto di riferimento e serenità: considerato il più fortunato tra i figli, circondato da affetti importanti, lavoratore e, soprattutto, presenza di grande conforto e sostegno nel travaglio della malattia materna. Se prima la stessa godeva di assistenza pressoché costante da parte del figlio, a seguito dell’incidente le parti si sono invertite: DA SILVA ODERIANO si è trasformato da assistente ad assistito e tutte le cure e le attenzioni familiari si sono comprensibilmente riversate su di lui, ivi comprese quelle materne tale per cui, anche in questo caso, l’irreversibile sconvolgimento degli equilibri di relazione intra familiare è innegabile.

Parimenti, anche per i fratelli DA SILVA GOMEZ e DA SILVA ANDREAS deve riconoscersi l’effettiva lesione del rapporto parentale. Per il primo, ferma restando l’incidenza reattiva della propria patologia psichiatrica, che innegabilmente ne amplifica la risposta emotiva agli eventi traumatici, è stato allegato, e clinicamente evidenziato nella consultazione psicologica del prof. Stella, come in seguito al sinistro occorso al fratello Oderiano lo stesso si sia completamente chiuso in se stesso, ritirando buona parte degli investimenti affettivi che aveva faticosamente conquistato nel mondo esterno. Negli atti, si legge come Gomez abbia sempre visto nel fratello Oderiano un sicuro punto di riferimento, soprattutto in seguito alla morte del padre. Le gravi lesioni subite dal fratello hanno repentinamente catapultato DA SILVA GOMEZ in un drastico cambiamento esistenziale in relazione all’impegno a tutto campo che egli ha deciso di offrire al fratello, in una dimensione di assoluta abnegazione. L’assistenza continua al fratello nel periodo di ricovero e il tentativo di gestione dell’officina di cui Oderiano era titolare, in risposta al forte carico di sofferenza e smarrimento provati per la sorte di quest’ultimo, hanno conseguentemente determinato per DA SILVA GOMEZ forti scompensi psichici per i quali si sono resi necessari svariati ricoveri.

Nel caso di DA SILVA ANDREAS, pur non avendo riportato conseguenze lesive “di riflesso” in termini di danno biologico, è stato parimenti allegato il forte legame affettivo col fratello Oderiano, fatto di complicità e solidarietà che si sono mantenute anche in seguito alla cessata convivenza, continuando a frequentarsi assiduamente e dandosi reciproco sostegno per la difficile condizione della madre e del fratello maggiore Gomez. La simmetrica solidarietà in ambito familiare è stata fortemente compromessa dall’evento lesivo che ha colpito Oderiano e le forti incidenze che si sono sviluppate, in conseguenza di esso, nella sfera psichica e relazionale di tutti i congiunti hanno determinato, anche per DA SILVA GOMEZ, una rilevante lesione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti, costituzionalmente tutelata.

Di fronte a un quadro così dettagliatamente circostanziato, parte convenuta basandosi ancora su un’errata inversione dell’onere probatorio, non ha né allegato circostanze obiettive di segno contrario né ha anche solo in parte smentito quanto ex adverso dedotto dagli intervenuti. Come tale e per tutte le argomentazioni svolte in precedenza, ogni doglianza mossa sul punto deve considerarsi integralmente respinta.

Si procede pertanto alla liquidazione dei relativi danni riflessi sulla base dei valori indicati dalle Tabelle di Milano 2018, applicabili ratione temporis, con la precisazione che, per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, in assenza di specifica tabellazione, si è fatto riferimento a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da morte del congiunto, operate le opportune riduzioni e i necessitati adattamenti.

FARKAS MARIA JANA ha riportato danno biologico del 10% per un importo base risarcibile di € 23.844,00; avuto riguardo alla giovane età della donna al momento del sinistro (30 anni), al marcato disagio esistenziale di cui è vittima, cui va ad aggiungersi la mortificazione della propria sfera sessuale, collegate alla disabilità del marito, si reputa equo procedere a una personalizzazione del danno nella misura massima del 49%, liquidando l’importo massimo previsto, pari ad € 35.000,00 con un riconoscimento del danno parentale nella misura di € 250.000,00 pari a circa 2/3 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Per DA SILVA EVA, nulla viene liquidato a titolo di danno biologico. Si riconosce un danno parentale per un importo di € 250.000,00 pari a circa 2/3 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Per DA SILVA Elena, pur non negandosi la preesistenza di situazioni fortemente stressanti in grado di elevarsi a concausa dell’attuale accertata sofferenza depressiva, nondimeno le risultanze della CTU, che di tali pregressi hanno ben tenuto conto, hanno posto concretamente in evidenza la prevalente rilevanza causale dell’evento traumatico subìto dal figlio DA SILVA ODERIANO, sulla cui condizione fortemente menomata la stessa proietta il proprio senso di inutilità e inadeguatezza, aggravando un quadro personale già di per sé penoso, cui va accordata tutta l’umana comprensione. Pertanto, partendo da un importo base risarcibile di € 19.544,00, si reputa equo riconoscere una personalizzazione del 20%, pari a € 23.500,00, con un riconoscimento del danno parentale di € 170.000,00 pari a circa 1/2 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Fermo, in ogni caso, quanto osservato sull’efficacia probatoria dell’accertamento svolto in perizia, anche per DA SILVA GOMEZ, la cui pregressa condizione patologica e di dipendenza è stata oggetto di attenzione del CTU, è emersa l’incidenza peggiorativa dell’incidente e delle rilevanti conseguenze lesive occorsi al fratello. Conseguentemente, avuto riguardo all’età del danneggiato alla data del sinistro (40 anni), si procede alla stima del danno come segue:

Percentuale di invalidità permanente 8%: € 15.467,00
Invalidità temporanea totale (77 giorni): € 9.240,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (20 giorni): € 1.800,00
Invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni): € 1.200,00
Invalidità temporanea parziale al 25% (20 giorni): € 600,00
Totale danno biologico temporaneo

cui va aggiunto il riconosciuto danno da lesione del rapporto parentale per € 40.000,00, pari a circa ¼ dell’importo massimo previsto in Tabella.

Nulla viene riconosciuto a titolo di danno biologico in favore di DA SILVA ANDREAS, non avendo la parte allegato e prodotto nulla in termini documentazione medica idonea a fornire quantomeno un principio di prova sul punto. Viene invece liquidato il patito danno parentale per € 30.000,00, pari a circa 1/5 dell’importo massimo previsto in Tabella.

Sugli importi come sopra riconosciuti a favore dei congiunti di DA SILVA ODERIANO, trattandosi di debito di valore ad oggi cristallizzato in debito di valuta, sono dovuti interessi legali a far tempo dalla data della presente sentenza e fino al saldo.

Quanto ai rapporti interni tra ALFA S.P.A. e DONAU, vi è da osservare che la pretesa, inizialmente avanzata da ALFA, e da ultimo ribadita con note in data 20 febbraio 2020, di essere tenuta manlevata ed indenne da parte di DONAU, sia per carenza di legittimazione passiva, sia perché DONAU si sarebbe “riconosciuta” debitrice degli importi richiesti dall’attore corrispondendogli un consistente anticipo, non appare fondata sulla scorta dei chiari principi di cui all’art. 2054 c.c., sopra richiamati e non derogabili nella fattispecie, giacché il contenuto del rapporto negoziale in virtù del quale ALFA ha concesso l’uso del mezzo al guidatore, oltre che non dimostrato con il dovuto rigore (i moduli contrattuali versati in atti sono generici e neppure riferiti al CARDOSO personalmente), non porta comunque all’assimilabilità di esso alla locazione finanziaria.

Sulle spese di lite, da porsi a carico di tutti i convenuti in solido, è dato osservare che il notevole ridimensionamento della pretesa attorea, unito alla considerazione che la soccombenza di parte convenuta in merito al dedotto concorso di colpa di DA SILVA ODERIANO è avvenuto sulla scorta di ragionamento giuridico complesso, che ha avuto in considerazione i profili etiologici di una grave violazione indubbiamente ascrivibile a parte attrice, giustifica la compensazione di esse nella misura di un mezzo, comprendendo nella compensazione sia le spese di consulenza tecnica d’ufficio, ed altresì le spese di consulenza tecnica di parte, seguendo la liquidazione secondo i parametri di cui al DM. n. 55/2014 e s.m.i.

In proposito, si richiama quanto statuito, recentemente, da Cass. SS. UU., 19/03/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 19/03/2020), n.7454, la quale ha testualmente motivato:

“Ora, mette conto rilevare che l’art. 92 c.p.c., comma 2, dispone per quel che qui importa che “Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”. La norma, pertanto, consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, sicchè anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell’onere delle spese di lite – altrimenti non soggetta a sindacato di questa Corte – è rappresentato dall’impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Si è infatti ritenuto che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti – cfr. Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 26918/2018″.

E quanto al notevole ridimensionamento dell’entità della somma richiesta con la domanda giudiziale, era da tempo principio consolidato quello secondo il quale esso, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente, con valutazione discrezionale, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, il giudice ne può tenere conto, ai fini – per l’appunto – della compensazione, totale o parziale, delle spese di lite (cfr. Cass. Sent. 5.8.2005 n. 16526 in motivazione; Cass. 12295/01; Cass. 23.6.2000, n. 8352; Cass. 13/88).

La valutazione di soccombenza reciproca, che vede oltretutto un significativo discostamento tra l’entità delle somme originariamente richieste dall’attore, quelle fatte oggetto di proposta conciliativa da parte del precedente giudice assegnatario e quelle infine riconosciute in sede di decisione, non consente di valutare il comportamento delle convenute alla stregua degli artt. 91 comma primo e 96 c.p.c., così come richiesto da parte attrice, la quale ha viceversa dichiarato di aderire alla suddetta proposta.

A tale proposito, è appena il caso di rilevare che nessun rilievo può attribuirsi al discostamento notevole, da parte di questo giudice, rispetto a quella proposta, anche se formulata ad istruttoria esaurita: come infatti chiarisce autorevole giurisprudenza di merito (Trib. Fermo, 21 novembre 2013 in www.ilcaso.it), il potere del giudice di formulare proposta transattiva ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. – in specie se all’esito dell’istruttoria – non impone allo stesso di “anticipare” il proprio pensiero su quello che sarà l’esito finale della causa.

Ed anzi, è parere dottrinario condivisibile quello secondo cui nonostante la formulazione di proposta transattiva che avvenga all’esito dell’istruttoria, che possa dunque fondarsi su una prognosi sull’esito della controversia, ben è possibile che questa sia rivista in sede di decisione, atteso che il giudice conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni sollevate fino all’ultimo momento utile.

Afferma infatti il Tribunale di Fermo “nessuno dice che il giudice deve fare delle proposte da cui decisamente traspaia come la pensa . Ciò è evidente in limine litis, ma anche a fine istruttoria è così, in quanto l’unico vero ostacolo – in cui è in gioco il diritto costituzionale di difesa – è che il giudice, con la sua proposta, non deve spingere la parte che , per motivi psicologici e/o economici , non è in grado di “reggere” i tempi di un processo medio, ad accettare una proposta che le dia molto di meno di quanto le spetta o le imponga molto di più di quanto deve dare”.

La soccombenza è invece totale per quanto concerne gli intervenuti, e la liquidazione avviene, come da dispositivo, in considerazione del valore di lite e dell’attività difensiva svolta, in favore di più parti.

Nei rapporti interni tra attore, intervenuti e convenuti, le spese di consulenza tecnica d’ufficio rimarranno a carico di parte attrice per il 25% e di parte convenuta, in ragione della disposta compensazione di spese nei rapporti con l’attore e della soccombenza invece totale nei confronti degli intervenuti, per il 75% (parte convenuta considerata come parte complessa).

Nulla sulle spese tra DONAU e ALFA, in difetto di domanda sul punto da parte di DONAU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

– Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di DA SILVA ODERIANO, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 271.000,00 oltre interessi legali in funzione compensativa a far tempo dal 16 novembre 2016 e fino al saldo, oltre interessi dalla data della presente sentenza e fino al saldo;

– Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a favore degli intervenuti, delle seguenti somme, maggiorate di interessi legali a far tempo dalla data della presente sentenza e fino al saldo:

– € 285.000,00 a favore di FARKAS MARIA JANA;

– € 250.000,00 a favore di DA SILVA EVA;

– € 183.500,00 a favore di DA SILVA ELENA;

– € 68.307,00 a favore di DA SILVA GOMEZ;

– € 30.000,00 a favore di DA SILVA ANDREAS.

– Condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice la metà delle spese di lite, che si liquidano per l’intero in € 1.748 per anticipazioni, € 40.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre al rimborso, nella misura di un mezzo, delle spese di CTP come anticipate e documentate.

– Condanna ancora i convenuti al pagamento, in favore degli intervenuti, delle spese di lite relative all’intervento che liquida in € 1.742,20 per anticipazioni, € 40.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP anticipate e documentate;

– Dispone, in via definitiva, che nei rapporti interni le spese di CTU restino al 75% a carico di parte convenuta intesa come parte complessa e al 25% a carico dell’attore.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso ad ore 11,26.

Bologna, 28/04/2020

Il Giudice

  • assistenza immediata e gratuita ai parenti del defunto per fornire ogni spiegazione;
  • anticipo delle spese funerarie;
  • assistenza Legale Civile e Penale;
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incidente mortale danno ai congiuntLESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE 

Ll mio  lavoro è finalizzato a soddisfare la clientela facendo ottenere il congruo risarcimento danni in seguito a:

– Errato svolgimento di un intervento chirurgico;LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE  Errata diagnosi;
– Errata prescrizione terapica;LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE  Contrazione malattie professionali.

Il danno da perdita parentale viene quantificato generalmente sulla base di Tabelle di liquidazione, che sono state, negli anni adottate e poi nel tempo aggiornate, tanto dal Tribunale di Milano

In concreto, le predette Tabelle di quantificazione del danno da perdita parentale costituiscono il punto di partenza per effettuare un calcolo, che altrimenti risulterebbe difficoltoso, se non addirittura impossibile.

Tuttavia, il calcolo alla luce delle predette Tabelle deve necessariamente personalizzarsi, in quanto queste andranno interpretate alla luce delle evidenze risultanti nel caso concreto.

Qualora si tratti di decesso, per fare in modo che nessuno perda il proprio diritto, ci occupiamo noi di istruire tutta la documentazione necessaria anche recandoci nel paese di origine della vittima per ottenere quanto serve , offrire garanzie di serietà e referenze sul territorio  per  comprendere approfonditamente la situazione specifica al fine di risarcire ogni frangia di danno.

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LESIONI GRAVISSIME DA INCIDENTE danno biologico danno biologico indennizzo danno indennizzo risarcimento  diretto invalidità permanente danno biologico tabelle  calcolo danno biologico micropermanenti calcolo danno non patrimoniale calcola danno biologico calcolo danno biologico tabelle milano tabelle micropermanenti lesioni  risarcimento danno biologico risarcimento danno biologico calcolo risarcimento danni sinistro stradale calcolo risarcimento danni valore commerciale auto veicoli assicurati calcolo lesioni micropermanenti calcolo del danno biologico risarcimento del danno inabilità temporanea art 149 codice assicurazioni calcolo invalidità civile punti invalidità calcolo danno biologico lieve entità tabella micropermanenti andreani danno biologico assicurata studio andreani danno biologico sinistri stradali invalidità temporanea calcolo biologico tabella punti invalidità calcolo danno biologico andreani calcolo invalidità permanente studio andreani calcolo danno biologico calcolo invalidità calcolo lesioni risarcimento incidente stradale art 149 cda punti di invalidità danno morale micropermanenti art 149 codice delle assicurazioni incidente senza assicurazione richiesta risarcimento danni assicurazione lesioni micropermanenti calcolo risarcimento incidente stradale lieve entità tabelle risarcimento danni richiesta danni assicurazione quantificazione danno biologico inabilità temporanea assoluta valutazione danno biologico richiesta risarcimento danni sinistro stradale calcolo danno biologico milano tabelle invalidità permanente danno biologico temporaneo tabella invalidità permanente tabella risarcimento danni calcolo microlesioni risarcimento danni fisici risarcimento danni da sinistro stradale lesioni di lieve entità calcolo risarcimento danni incidente stradale cosa fare in caso di incidente stradale studio cataldi danno biologico calcolo danno biologico tabelle di milano danno biologico micropermanenti calcolo danno biologico studio cataldi calcolo danno 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sinistri stradali procedura risarcimento incidente danno diretto indennizzo diretto esclusioni sinistro stradale indennizzo diretto avv andreani calcolo danno biologico perizia incidente stradale invalidita permanente risarcimento calcolo danno biologico cataldi assicurazione incidente stradale lesione di lieve entità indennizzo incidente stradale tabelle incidente stradale assicurazione risarcimento cosa fare in caso di sinistro stradale danni biologici e morali calcolo lesioni lieve entità tabelle liquidazione danno biologico risarcimento danni sinistro stradale mortale calcolo lesioni personali andreani.it calcolare danno biologico invalidità totale permanente calcolo danno incidente stradale atto di citazione sinistro stradale indennizzo diretto calcolo danno biologico grave risarcimento dei danni tabella punti di invalidità calcolo danni morali calcolo biologico tabelle milano invalidità temporanea tabelle calcolo danni fisici incidente