RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI AVVOCATO ESPERTO AVVOCATO ESPERTO DANNI MORTALI INCIDENTE STRADALE

RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI AVVOCATO ESPERTO RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI AVVOCATO ESPERTO AVVOCATO ESPERTO DANNI MORTALI INCIDENTE STRADALE

AVVOCATO ESPERTO DANNI MORTALI INCIDENTE STRADALE

Articolo 2054 del Codice Civile: responsabilità del conducente per danni da circolazione

L’articolo 2054 del Codice Civile disciplina la responsabilità del conducente di un veicolo per i danni causati a persone o a cose dalla circolazione dello stesso.

In particolare, il comma 1 dell’articolo stabilisce che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

Tale responsabilità è di tipo oggettivo, in quanto non richiede la prova del dolo o della colpa del conducente. Il conducente, infatti, è tenuto a risarcire il danno anche se ha tenuto una condotta di guida diligente e prudente.

Il comma 2 dell’articolo, invece, disciplina il caso di scontro tra veicoli. In tal caso, si presume che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno.

Tale presunzione è iuris tantum, in quanto può essere superata da prova contraria. Il conducente, infatti, può dimostrare di aver concorso in misura minore o nulla alla produzione del danno.

La responsabilità del conducente può essere estesa anche al proprietario del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In particolare, il comma 3 dell’articolo stabilisce che il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente. Ciò significa che il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno a uno dei due, e che il soggetto pagato sarà tenuto a rivalersi sull’altro.

La responsabilità del proprietario del veicolo è di tipo oggettivo, in quanto non richiede la prova del dolo o della colpa. Il proprietario, infatti, è tenuto a risarcire il danno anche se non ha avuto alcuna responsabilità nella condotta del conducente.

Esempi di applicazione

L’articolo 2054 del Codice Civile trova applicazione in una vasta gamma di ipotesi.

Ad esempio, è applicabile nel caso in cui un conducente investa un pedone, causandogli lesioni personali o la morte. In tal caso, il conducente è obbligato a risarcire il danno al pedone, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

L’articolo 2054 è applicabile anche nel caso in cui un conducente provochi un incidente stradale, danneggiando un altro veicolo. In tal caso, il conducente che ha provocato l’incidente è obbligato a risarcire il danno al proprietario del veicolo danneggiato, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

Conclusione

L’articolo 2054 del Codice Civile rappresenta una norma fondamentale per la tutela dei soggetti danneggiati dalla circolazione di veicoli. La norma, infatti, impone al conducente di risarcire il danno, anche se ha tenuto una condotta di guida diligente e prudente.

RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI
RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI

 

Per quanto riguarda i figli della vittima, G., G. e M., gli ultimi due, a differenza del primo, come condivisibilmente affermato dal ctu, in seguito alla morte del padre, hanno riportato un’invalidità del 4-5%, risultando affetti da disturbo di adattamento cronico lieve con umore depresso, di cui si deve tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso.

 

  • Dall’esame dei precedenti richiamati, si evince come, fatta eccezione per Cass 26727/2018– che affronta in termini problematici la questione dell’individuazione della frazione temporale idonea a far acquisire consistenza e rilevanza giuridica alla lesione, affermando che “invero, quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”)” – la giurisprudenza di legittimità richiede che sia individuabile una frazione temporale minima nella quale la lesione della salute si concretizzi nella sfera soggettiva del danneggiato e divenga oggettivamente apprezzabile, acquisendo rilevanza giuridica come compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto, effettivamente riscontrabile in termini di invalidità temporanea, non potendosi ipotizzare la risarcibilità di una lesione dell’integrità psicofisica che si traduca in un’invalidità temporanea di durata talmente breve da non risultare neppure effettivamente apprezzabile come perdita di un’utilità del patrimonio della vittima, ovvero come conseguenza pregiudizievole autonoma non assorbita dall’evento morte.

 

RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI
RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI

 

 

  • Cominciando dal danno biologico terminale, ovvero le conseguenze invalidanti in termini di compromissione dell’integrità psicofisica patite dal danneggiato nel tempo intercorrente tra l’evento e la morte,  S.U. 15350/2015ne afferma l’irrisarcibilità nei casi in cui la morte sopraggiunga “dopo brevissimo tempo dalle lesioni”, e ciò per “mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”; Cass. 21060/2016, invece, fa riferimento alla necessità, ai fini della risarcibilità del danno biologico terminale, che intercorra tra l’evento lesivo e la morte un “apprezzabile lasso di tempo”, concetto quest’ultimo già impiegato dalla giurisprudenza precedente alle S.U. sopra citate.
  • Dall’esame dei precedenti richiamati, si evince come, fatta eccezione per Cass 26727/2018– che affronta in termini problematici la questione dell’individuazione della frazione temporale idonea a far acquisire consistenza e rilevanza giuridica alla lesione, affermando che “invero, quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”)” – la giurisprudenza di legittimità richiede che sia individuabile una frazione temporale minima nella quale la lesione della salute si concretizzi nella sfera soggettiva del danneggiato e divenga oggettivamente apprezzabile, acquisendo rilevanza giuridica come compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto, effettivamente riscontrabile in termini di invalidità temporanea, non potendosi ipotizzare la risarcibilità di una lesione dell’integrità psicofisica che si traduca in un’invalidità temporanea di durata talmente breve da non risultare neppure effettivamente apprezzabile come perdita di un’utilità del patrimonio della vittima, ovvero come conseguenza pregiudizievole autonoma non assorbita dall’evento morte.
  • Per quanto concerne, invece, il danno catastrofico, ovvero il patema d’animo connesso alla consapevolezza della morte imminente, non si richiede l’individuazione di una frazione temporale predeterminata, atteso che la sofferenza intensissima connessa alla cosciente attesa della propria fine e allo straziante distacco dai propri cari e dalla vita stessa assume una propria consistenza e, dunque, autonoma rilevanza giuridica, indipendentemente dalla durata dell’agonia, trattandosi di una conseguenza pregiudizievole immediatamente apprezzabile, purché sia data la prova della lucida percezione da parte della vittima dell’imminenza della propria morte.
  • Si legga in proposito Cass. 22541/2017 che, assunta l’irrisarcibilità del danno da perdita del bene vita, in sé considerato, ammette la tutela aquiliana in relazione al danno biologico cosiddetto terminale – nel senso dei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l’exitus, periodo che deve costituire un “apprezzabile lasso temporale” – e al danno catastrofale, ovvero lo “stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso la morte, che – trattandosi di danno-conseguenza – in punto all’accertamento dell’ “an” presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine”
  • In sostanza, pare potersi concludere nel senso che – ferma l’irrisarcibilità del danno tanatologico, inteso come danno evento consistente nella perdita del bene “vita” – il danno biologico è risarcibile solo ove sussista un lasso di tempo minimo sufficiente a ritenere configurabile un’invalidità temporanea oggettivamente apprezzabile in via autonoma, non assorbita dall’esito mortale, dunque, ove ricorra un’effettiva menomazione dell’integrità psicofisica che acquista rilevanza giuridica anche ove manchi la consapevolezza della vittima, purché però venga ad esistenza come entità suscettibile di autonoma valutazione in una frazione temporale sufficiente; mentre il danno catastrofico è risarcibile purché vi sia la prova dell’effettivo patema d’animo della vittima nella sua agonia, ciò che presuppone la dimostrazione della lucidità del danneggiato consapevole dell’imminenza della propria morte.
  • Ciò detto e venendo al caso di specie, è pacifico in causa e documentalmente provato che C.L. è morto dopo appena un’ora dall’incidente, durante il trasporto in ospedale, sicché deve ritenersi che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la morte escluda la configurabilità di una perdita oggettivamente apprezzabile in termini di compromissione della validità psicofisica del danneggiato.
  • Né vi è prova che, in tale arco temporale, il C., fosse lucido e in grado di percepire l’approssimarsi della fine, difettando, pertanto il presupposto della consapevolezza dell’imminenza della morte, per la configurabilità del danno catastrofale.
  • S’impone, dunque, il rigetto della domanda di risarcimento proposta iure hereditatis dagli attori.
  • Passando alla domanda di risarcimento del danno svolta dai congiunti iure proprio in relazione al danno derivante dalla lesione del legame parentale, prima di esaminare partitamente la posizione di ciascun danneggiato, occorre accertare l’effettiva dinamica del sinistro anche in relazione all’eccezione dei convenuti che invocano il concorso di colpa del C., per non aver utilizzato la pista ciclabile che corre parallela alla strada su cui si è verificato il sinistro.
  • La dinamica risulta chiaramente dimostrata dall’istruttoria: la relazione di incidente, confermata dall’ispettore T.M. in sede di escussione, il rilievo dei punti d’urto sui veicoli coinvolti, le dichiarazioni di O.G. (la quale afferma “sì; è vero. giunta in corrispondenza del passo carrabile n.91/2002 l’autovettura golf raggiungeva il velocipede e lo tamponava. Ho visto la macchina che urtò la bicicletta a velocità sostenuta; ho visto a seguito dell’urto volare sia la bicicletta che la persona. l’urto e’ stato forte. la macchina ha proseguito, solo più tardi è tornata indietro; io mi ero già fermata per prestare soccorso al ciclista”), convergono inequivocabilmente nell’indicare che l’autovettura Golf condotta dal B. tamponava il velocipede, determinandone lo sbalzamento del ciclista prima sul cofano e poi a terra. È altresì pacifico e documentalmente comprovato che il B. guidava in stato di ebbrezza alcolica.
  • Orbene, a questo punto deve essere esaminata l’eccezione di convenuti che invocano il concorso di colpa del C., per non aver utilizzato la pista ciclabile che, come si evince dal materiale fotografico in atti, corre parallela alla strada su cui si verificava il sinistro.
  • L’eccezione è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
  • Gli attori pretenderebbero di escludere l’accertamento del concorso di colpa sull’assunto che la dinamica del sinistro, concretizzato in un tamponamento, pone una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo proveniente da tergo, precludendo l’applicabilità della presunzione di pari responsabilità.
  • L’argomentazione sostenuta da parte attrice non coglie nel segno.
  • È ben vero che, come sostengono gli attori, in caso di tamponamento la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 co 2 è superata dall’applicazione dell’ 149cds “per omesso rispetto della distanza di sicurezza da parte del tamponante… sul quale grava una sfavorevole presunzione de facto e, dunque, l’onere di fornire la prova liberatoria, cioè di dimostrare che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile” (Cass. 8051/2016).
  • E, tuttavia, come noto, le presunzioni iuris tantum (tanto quella di cui all’ 2054comma 2 c.c., quanto quella ricavabile dall’art. 149 cds) operano sul piano della ripartizione dell’onere della prova, senza precludere la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle effettive responsabilità delle parti.
  • Così, se è vero che si presume la responsabilità del conducente del veicolo tamponante, per omesso rispetto della distanza di sicurezza, è altresì vero che questi è ammesso a dare la prova liberatoria della causa non imputabile e, in ogni caso, a fornire una ricostruzione alternativa del sinistro, dimostrando la concorrente responsabilità del tamponato, sicché l’operatività della presunzione non preclude certamente l’accertamento, ove possibile, della reale dinamica del sinistro e dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’ 1227c.c.
  • La norma da ultimo citata, nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l’espresso richiamo dell’ 2056c.c. ai casi di responsabilità extracontrattuale, prevede che, ove il danneggiato abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento sarà ridotto proporzionalmente alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
  • La norma distingue l’ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2), distinzione che appare strettamente connessa a quella tra causalità materiale e causalità giuridica, restando attratte, nell’ambito della prima, le condotte che si pongono come concause dell’evento lesivo e, nell’ambito della seconda, quelle che abbiano aggravato i pregiudizi consequenziali derivanti dall’evento dannoso imputabile al danneggiante.
  • La distinzione riverbera anche in ambito processuale, atteso che, mentre la condotta del danneggiato che abbia aggravato le conseguenze pregiudizievoli dell’evento (comma 2), è oggetto di un’eccezione in senso stretto del danneggiante, il contributo causale del danneggiato alla verificazione del fatto dannoso, deve essere accertato d’ufficio, nell’ambito dell’accertamento sull’eziologia dell’evento lesivo, purché comunque risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (così Cass. 1213/2006).
  • Per quanto concerne l’individuazione di tali elementi, occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24406/2011), la regola di cui all’ 1227c.c. è un’esplicazione del principio causalistico, alla stregua del quale possono essere imputate al danneggiante esclusivamente le conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento, sicché occorre, in primo luogo, individuare i comportamenti del danneggiato che costituiscono concausa dell’evento dannoso (con la precisazione che se fossero causa esclusiva di esso, sarebbero idonei ad interrompere il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, escludendone in radice la responsabilità). In secondo luogo, la norma seleziona, nell’ambito dei comportamenti del danneggiato che costituiscono antecedente causale necessario dell’evento, quelli colposi, ovvero quelli posti in essere in violazione di regole di comune prudenza, correttezza e diligenza.
  • Sotto il profilo della causalità, giova rammentare che, in applicazione degli  4041 c.p., un fatto può considerarsi causa dell’evento ove ne costituisca una condizione necessaria, nel senso che, eliminando mentalmente l’antecedente causale, nell’ambito del giudizio controfattuale, l’evento non si sarebbe prodotto, dovendosi negare rilievo all’interno della serie causale così individuata alle condizioni che, secondo una valutazione ex ante e in concreto, appaiono del tutto inidonee a cagionare l’evento, che si presenti come conseguenza del tutto anomala e inverosimile, accertamento da condurre alla stregua dello standard probatorio del più probabile che non.
  • Il richiamato principio è applicabile anche nell’ipotesi di intervento di più fattori nella serie causale che conduce all’evento, nel senso che essi si potranno considerare causa di esso solo ove ne costituiscano ciascuno un antecedente necessario, mentre, nel caso in cui uno di essi sia da solo sufficiente a cagionare l’evento (in relazione alle modalità e alle precise e concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato), esso interromperà il nesso di causalità rispetto agli altri fattori.
  • Sotto il profilo della colpa, occorre stabilire se il danneggiato si sia conformato al paradigma di comportamento imposto dalle regole precauzionali e di prudenza, regole di natura cautelare che costituiscono la generalizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità di rischi ripetuti nel tempo ed elaborate secondo la migliore scienza ed esperienza.
  • I due giudizi, debbono essere tenuti distinti, dovendosi procedere separatamente alla valutazione di colpevolezza del danneggiato, insita nella violazione della regola cautelare, da un lato, e all’accertamento della riconducibilità eziologica del danno specificamente alla condotta colposa. Sotto quest’ultimo profilo, occorre che l’evento sia direttamente collegato alla colpa, ovvero che costituisca una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire (c.d. causalità della colpa).
  • Nel caso di specie, come anticipato, è pacifico che il C. non si servì della pista ciclabile parallela alla strada, transitando, invece, sulla parte carrabile.

Superata la teorica dei cc.dd. danni da rimbalzo, i pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla morte della persona cara, discendono direttamente da un danno-evento che si produce nella sfera soggettiva del congiunto danneggiato, consistente nella lesione del diritto costituzionalmente protetto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, come tale attratto sotto l’egida dell’art. 2059 c.c. (a partire da Cass. 8827/2003).

Sebbene si tratti di pregiudizio non patrimoniale derivante da lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non può considerarsi in re ipsa e deve essere allegato e provato dal danneggiato e, tuttavia, la relativa dimostrazione può essere data anche sulla base di semplice inferenza presuntiva. (Cass. 10527/2011: “La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass., 6/4/2011, n. 7844) dello stretto congiunto può essere invero data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827Cass., 31/05/2003, n. 8828Cass., 19/08/2003, n. 12124Cass., 15/07/2005, n. 15022Cass., 12/6/2006, n. 13546 ), che in argomento assumono anzi “precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572.”

In proposito, la giurisprudenza ha individuato plurimi indici da prendere in considerazione nell’accertamento della reale intensità del vincolo, quali, per esempio, il grado di parentela, l’età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno con la vittima primaria, la presenza nel nucleo familiare di altri soggetti in grado di fornire assistenza e sostegno (Cass. 9231/13), di modo che più è stretto il legame parentale con la vittima primaria dell’illecito, maggiore incidenza potrà avere il meccanismo probatorio presuntivo ex art. 2729 c.c.: “il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, restando irrilevante, per l’operare di detta presunzione, la sussistenza di una convivenza tra gli stretti congiunti e la vittima del sinistro” (Cass., n. 12146/16). Ai fini della liquidazione del danno così accertato, possono prendersi a base i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano.

Si viene così ad esaminare partitamente la posizione dei singoli danneggiati, al fine di determinare, la spettanza e l’entità del risarcimento, con la precisazione che le somme di seguito indicate corrispondono all’importo effettivamente dovuto a ciascun danneggiato dovendosi intendere già decurtate della percentuale attribuibile al concorso colposo del C. pari al 10%.

Quanto al coniuge P.M.L., nella quantificazione del pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della morte del congiunto, da liquidarsi unitariamente, deve tenersi conto della percentuale di invalidità riconosciuta in termini di danno psichico cagionato, secondo un nesso di causalità accertato alla stregua dell’accertamento medico legale condotto, dalla morte del marito, che il ctu, con motivazione esaustiva, ha quantificato nel 18% di invalidità permanente, risultando la predetta affetta da disturbo da lutto persistente complicato con lutto traumatico, inequivocabilmente riconducibile alla perdita del legame affettivo.

Sicché, considerati, da una parte, le conseguenze invalidanti riscontrate nella P. e il profondissimo legame con la vittima, consolidato in oltre 60 anni di matrimonio e, dall’altra, l’età ormai avanzata di entrambi e la presenza dei figli della donna, che possono prendersi cura di lei, si stima equo liquidare in favore della P. la somma complessivamente pari a Euro 200.000,00.

Dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere sottratto l’importo di Euro 82.000,00, corrisposto in data 30.12.2014 dalla compagnia e trattenuto a titolo di acconto (doc. 10 di V.A.)

  • Per quanto riguarda i figli della vittima, G., G. e M., gli ultimi due, a differenza del primo, come condivisibilmente affermato dal ctu, in seguito alla morte del padre, hanno riportato un’invalidità del 4-5%, risultando affetti da disturbo di adattamento cronico lieve con umore depresso, di cui si deve tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso
  • RIMINI CICLISTA UCCISO DANNO PARENTI AVVOCATO ESPERTO AVVOCATO ESPERTO DANNI MORTALI INCIDENTE STRADALE

Tribunale Rimini, Sez. Unica, Sent., 01/07/2019, n. 534

Inizio modulo

Fine modulo

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2015 promossa da:

M.L.P. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

G.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

G.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

M.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

A.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

F.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

F.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

G.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

N.R. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

M.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LEARDINI STEFANO

ATTORI

contro

V.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MONTI STEFANO L.B. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MONTI STEFANO

CONVENUTI

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli attori, prossimi congiunti di C.L., convenivano in giudizio B.L. e la V.A., nelle rispettive qualità di conducente-proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro in cui perdeva la vita il C., per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante iure proprio e iure hereditatis dalla morte di quest’ultimo.

A fondamento della domanda, esponevano che, in data 10.07.2013, il C. viaggiava a bordo del proprio velocipede quando veniva tamponato dall’autovettura condotta dal B., in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti; l’urto provocava lo sbalzamento del ciclista prima sopra il cofano della macchina e poi a terra, cagionandone la morte.

Ritualmente costituitisi, il B. e la compagnia chiedevano il rigetto della domanda, in considerazione delle somme già corrisposte in via stragiudiziale ai danneggiati, eccependo il concorso di colpa del C., che transitava sul percorso carrabile, invece che sulla pista ciclabile parallela alla strada, e l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno tanatologico, proposta dagli attori iure hereditatis.

Espletati gli adempimenti istruttori, la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni sopra richiamate.

Cominciando dalla pretesa fatta valere dagli attori iure hereditatis, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.

Preliminarmente va rammentato che, in considerazione dell’unitarietà del danno non patrimoniale, occorre esaminare tutti i possibili pregiudizi consequenziali derivati in capo alla vittima primaria dall’evento dedotto, indipendentemente dal fatto che la prospettazione li scomponga o meno nelle varie componenti, aventi mera valenza descrittiva, del danno biologico terminale – corrispondente alla percentuale di invalidità temporanea del danneggiato nel lasso di tempo che va dall’evento lesivo fino al momento della morte -; del danno catastrofale – consistente nella sofferenza temporanea, ma intensissima, patita dal soggetto consapevole dell’approssimarsi della propria fine – e del danno tanatologico (cfr. Cass. 26727/2018 in motivazione).

Orbene, cominciando da quest’ultima voce di danno, fatta eccezione per il precedente richiamato nei propri scritti da parte attrice (Cass. 1361/2014) – precedente che ha riconosciuto l’autonoma risarcibilità del danno tanatologico, in considerazione dell’esigenza di giustizia sostanziale di apprestare una tutela anche risarcitoria alla più grave delle lesioni, quella che comporta per l’appunto la perdita della vita – la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato cittadinanza alla figura.

Si è, infatti, rilevato che la lesione massima che determina la perdita del bene giuridico della vita – lesione ontologicamente diversa dalla lesione alla salute – per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, ciò in ragione della “assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (così Cass. 15350/15).

Si legga anche Cass. 14940/2016 “Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile “ex se”, senza che possa essere invocato il “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull’ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sé considerato”.

Ritiene questo giudice di dover aderire all’orientamento appena esposto, escludendo, pertanto, che possa essere riconosciuto agli eredi il risarcimento del danno tanatologico, considerato, per un verso, che si tratterebbe del risarcimento di un danno-evento in mancanza di danni-conseguenza (ai quali invece, nella perdurante attualità della concezione eminentemente riparatoria della responsabilità civile, deve parametrarsi il risarcimento) e, per l’altro, che non è ontologicamente configurabile l’insorgere del credito risarcitorio da perdita del bene della vita in capo ad un soggetto che, contestualmente, perde la capacità giuridica (in questo senso Cass. 26727/2018).

Né si ritiene di dare seguito alle argomentazioni di parte attrice, che pretenderebbe di individuare un istante nel quale, pur essendosi prodotto il danno, la vittima dell’illecito sarebbe ancora viva e capace di acquisire il relativo credito risarcitorio, frazione temporale che, seppure brevissima, sarebbe sempre esistente in ragione della scissione temporale tra morte corticale e morte cerebrale, che sola determina la perdita della capacità giuridica.

Invero, delle due l’una: o il danno da perdita della vita, si è già prodotto, e allora il soggetto ha cessato di esistere, dunque, non può acquistare alcun credito risarcitorio, oppure il danno da perdita della vita non si è ancora prodotto e tutte le lesioni sino a quel momento riscontrabili riguardano il diverso bene della salute, dunque, la figura del danno biologico terminale, di cui subito appresso. Non può, invece, individuarsi, attraverso il ricorso a categorizzazioni giuridiche relative al momento in cui si determina la perdita della capacità giuridica, ciò che non esiste in natura, ovvero una sorta di condizione intermedia nella quale il soggetto è ancora vivo, ma si è già prodotta la lesione del bene della vita.

Neppure può accogliersi l’argomentazione sostenuta da parte attrice, secondo cui il credito risarcitorio nascerebbe contestualmente alla condotta lesiva, quando il morituro è ancora in vita; invero, il diritto al risarcimento non può che originare dal danno, elemento principale dell’illecito civile, in mancanza del quale non v’è, in ultima analisi, alcunché da risarcire, sicché esso sorge contestualmente al verificarsi del vulnus.

Per quanto concerne gli altri due tipi di pregiudizi astrattamente riconducibili direttamente alla vittima, che con mera finalità descrittiva possono definirsi danno biologico terminale e danno catastrofale, essi si qualificano, invece, come danni-conseguenza, ovvero pregiudizi di natura non patrimoniale derivanti dell’evento lesivo.

Entrambe le voci, trattandosi appunto di danni-conseguenza e presupponendo la capacità giuridica della vittima non pongono particolari problemi all’interprete, se non in relazione all’individuazione del tempo necessario affinché tali conseguenze pregiudizievoli si producano nella sfera soggettiva della vittima e siano ammesse all’emenda aquiliana.

Cominciando dal danno biologico terminale, ovvero le conseguenze invalidanti in termini di compromissione dell’integrità psicofisica patite dal danneggiato nel tempo intercorrente tra l’evento e la morte, Cass. S.U. 15350/2015 ne afferma l’irrisarcibilità nei casi in cui la morte sopraggiunga “dopo brevissimo tempo dalle lesioni”, e ciò per “mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”; Cass. 21060/2016, invece, fa riferimento alla necessità, ai fini della risarcibilità del danno biologico terminale, che intercorra tra l’evento lesivo e la morte un “apprezzabile lasso di tempo”, concetto quest’ultimo già impiegato dalla giurisprudenza precedente alle S.U. sopra citate.

Dall’esame dei precedenti richiamati, si evince come, fatta eccezione per Cass 26727/2018 – che affronta in termini problematici la questione dell’individuazione della frazione temporale idonea a far acquisire consistenza e rilevanza giuridica alla lesione, affermando che “invero, quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”)” – la giurisprudenza di legittimità richiede che sia individuabile una frazione temporale minima nella quale la lesione della salute si concretizzi nella sfera soggettiva del danneggiato e divenga oggettivamente apprezzabile, acquisendo rilevanza giuridica come compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto, effettivamente riscontrabile in termini di invalidità temporanea, non potendosi ipotizzare la risarcibilità di una lesione dell’integrità psicofisica che si traduca in un’invalidità temporanea di durata talmente breve da non risultare neppure effettivamente apprezzabile come perdita di un’utilità del patrimonio della vittima, ovvero come conseguenza pregiudizievole autonoma non assorbita dall’evento morte.

Per quanto concerne, invece, il danno catastrofico, ovvero il patema d’animo connesso alla consapevolezza della morte imminente, non si richiede l’individuazione di una frazione temporale predeterminata, atteso che la sofferenza intensissima connessa alla cosciente attesa della propria fine e allo straziante distacco dai propri cari e dalla vita stessa assume una propria consistenza e, dunque, autonoma rilevanza giuridica, indipendentemente dalla durata dell’agonia, trattandosi di una conseguenza pregiudizievole immediatamente apprezzabile, purché sia data la prova della lucida percezione da parte della vittima dell’imminenza della propria morte.

Si legga in proposito Cass. 22541/2017 che, assunta l’irrisarcibilità del danno da perdita del bene vita, in sé considerato, ammette la tutela aquiliana in relazione al danno biologico cosiddetto terminale – nel senso dei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l’exitus, periodo che deve costituire un “apprezzabile lasso temporale” – e al danno catastrofale, ovvero lo “stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso la morte, che – trattandosi di danno-conseguenza – in punto all’accertamento dell’ “an” presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine”

In sostanza, pare potersi concludere nel senso che – ferma l’irrisarcibilità del danno tanatologico, inteso come danno evento consistente nella perdita del bene “vita” – il danno biologico è risarcibile solo ove sussista un lasso di tempo minimo sufficiente a ritenere configurabile un’invalidità temporanea oggettivamente apprezzabile in via autonoma, non assorbita dall’esito mortale, dunque, ove ricorra un’effettiva menomazione dell’integrità psicofisica che acquista rilevanza giuridica anche ove manchi la consapevolezza della vittima, purché però venga ad esistenza come entità suscettibile di autonoma valutazione in una frazione temporale sufficiente; mentre il danno catastrofico è risarcibile purché vi sia la prova dell’effettivo patema d’animo della vittima nella sua agonia, ciò che presuppone la dimostrazione della lucidità del danneggiato consapevole dell’imminenza della propria morte.

Ciò detto e venendo al caso di specie, è pacifico in causa e documentalmente provato che C.L. è morto dopo appena un’ora dall’incidente, durante il trasporto in ospedale, sicché deve ritenersi che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la morte escluda la configurabilità di una perdita oggettivamente apprezzabile in termini di compromissione della validità psicofisica del danneggiato.

Né vi è prova che, in tale arco temporale, il C., fosse lucido e in grado di percepire l’approssimarsi della fine, difettando, pertanto il presupposto della consapevolezza dell’imminenza della morte, per la configurabilità del danno catastrofale.

S’impone, dunque, il rigetto della domanda di risarcimento proposta iure hereditatis dagli attori.

Passando alla domanda di risarcimento del danno svolta dai congiunti iure proprio in relazione al danno derivante dalla lesione del legame parentale, prima di esaminare partitamente la posizione di ciascun danneggiato, occorre accertare l’effettiva dinamica del sinistro anche in relazione all’eccezione dei convenuti che invocano il concorso di colpa del C., per non aver utilizzato la pista ciclabile che corre parallela alla strada su cui si è verificato il sinistro.

La dinamica risulta chiaramente dimostrata dall’istruttoria: la relazione di incidente, confermata dall’ispettore T.M. in sede di escussione, il rilievo dei punti d’urto sui veicoli coinvolti, le dichiarazioni di O.G. (la quale afferma “sì; è vero. giunta in corrispondenza del passo carrabile n.91/2002 l’autovettura golf raggiungeva il velocipede e lo tamponava. Ho visto la macchina che urtò la bicicletta a velocità sostenuta; ho visto a seguito dell’urto volare sia la bicicletta che la persona. l’urto e’ stato forte. la macchina ha proseguito, solo più tardi è tornata indietro; io mi ero già fermata per prestare soccorso al ciclista”), convergono inequivocabilmente nell’indicare che l’autovettura Golf condotta dal B. tamponava il velocipede, determinandone lo sbalzamento del ciclista prima sul cofano e poi a terra. È altresì pacifico e documentalmente comprovato che il B. guidava in stato di ebbrezza alcolica.

Orbene, a questo punto deve essere esaminata l’eccezione di convenuti che invocano il concorso di colpa del C., per non aver utilizzato la pista ciclabile che, come si evince dal materiale fotografico in atti, corre parallela alla strada su cui si verificava il sinistro.

L’eccezione è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.

Gli attori pretenderebbero di escludere l’accertamento del concorso di colpa sull’assunto che la dinamica del sinistro, concretizzato in un tamponamento, pone una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo proveniente da tergo, precludendo l’applicabilità della presunzione di pari responsabilità.

L’argomentazione sostenuta da parte attrice non coglie nel segno.

È ben vero che, come sostengono gli attori, in caso di tamponamento la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 co 2 è superata dall’applicazione dell’art. 149 cds “per omesso rispetto della distanza di sicurezza da parte del tamponante… sul quale grava una sfavorevole presunzione de facto e, dunque, l’onere di fornire la prova liberatoria, cioè di dimostrare che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile” (Cass. 8051/2016).

E, tuttavia, come noto, le presunzioni iuris tantum (tanto quella di cui all’art. 2054 comma 2 c.c., quanto quella ricavabile dall’art. 149 cds) operano sul piano della ripartizione dell’onere della prova, senza precludere la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle effettive responsabilità delle parti.

Così, se è vero che si presume la responsabilità del conducente del veicolo tamponante, per omesso rispetto della distanza di sicurezza, è altresì vero che questi è ammesso a dare la prova liberatoria della causa non imputabile e, in ogni caso, a fornire una ricostruzione alternativa del sinistro, dimostrando la concorrente responsabilità del tamponato, sicché l’operatività della presunzione non preclude certamente l’accertamento, ove possibile, della reale dinamica del sinistro e dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La norma da ultimo citata, nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l’espresso richiamo dell’art. 2056 c.c. ai casi di responsabilità extracontrattuale, prevede che, ove il danneggiato abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento sarà ridotto proporzionalmente alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

La norma distingue l’ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2), distinzione che appare strettamente connessa a quella tra causalità materiale e causalità giuridica, restando attratte, nell’ambito della prima, le condotte che si pongono come concause dell’evento lesivo e, nell’ambito della seconda, quelle che abbiano aggravato i pregiudizi consequenziali derivanti dall’evento dannoso imputabile al danneggiante.

La distinzione riverbera anche in ambito processuale, atteso che, mentre la condotta del danneggiato che abbia aggravato le conseguenze pregiudizievoli dell’evento (comma 2), è oggetto di un’eccezione in senso stretto del danneggiante, il contributo causale del danneggiato alla verificazione del fatto dannoso, deve essere accertato d’ufficio, nell’ambito dell’accertamento sull’eziologia dell’evento lesivo, purché comunque risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (così Cass. 1213/2006).

Per quanto concerne l’individuazione di tali elementi, occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24406/2011), la regola di cui all’art. 1227 c.c. è un’esplicazione del principio causalistico, alla stregua del quale possono essere imputate al danneggiante esclusivamente le conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento, sicché occorre, in primo luogo, individuare i comportamenti del danneggiato che costituiscono concausa dell’evento dannoso (con la precisazione che se fossero causa esclusiva di esso, sarebbero idonei ad interrompere il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, escludendone in radice la responsabilità). In secondo luogo, la norma seleziona, nell’ambito dei comportamenti del danneggiato che costituiscono antecedente causale necessario dell’evento, quelli colposi, ovvero quelli posti in essere in violazione di regole di comune prudenza, correttezza e diligenza.

Sotto il profilo della causalità, giova rammentare che, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., un fatto può considerarsi causa dell’evento ove ne costituisca una condizione necessaria, nel senso che, eliminando mentalmente l’antecedente causale, nell’ambito del giudizio controfattuale, l’evento non si sarebbe prodotto, dovendosi negare rilievo all’interno della serie causale così individuata alle condizioni che, secondo una valutazione ex ante e in concreto, appaiono del tutto inidonee a cagionare l’evento, che si presenti come conseguenza del tutto anomala e inverosimile, accertamento da condurre alla stregua dello standard probatorio del più probabile che non.

Il richiamato principio è applicabile anche nell’ipotesi di intervento di più fattori nella serie causale che conduce all’evento, nel senso che essi si potranno considerare causa di esso solo ove ne costituiscano ciascuno un antecedente necessario, mentre, nel caso in cui uno di essi sia da solo sufficiente a cagionare l’evento (in relazione alle modalità e alle precise e concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato), esso interromperà il nesso di causalità rispetto agli altri fattori.

Sotto il profilo della colpa, occorre stabilire se il danneggiato si sia conformato al paradigma di comportamento imposto dalle regole precauzionali e di prudenza, regole di natura cautelare che costituiscono la generalizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità di rischi ripetuti nel tempo ed elaborate secondo la migliore scienza ed esperienza.

I due giudizi, debbono essere tenuti distinti, dovendosi procedere separatamente alla valutazione di colpevolezza del danneggiato, insita nella violazione della regola cautelare, da un lato, e all’accertamento della riconducibilità eziologica del danno specificamente alla condotta colposa. Sotto quest’ultimo profilo, occorre che l’evento sia direttamente collegato alla colpa, ovvero che costituisca una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire (c.d. causalità della colpa).

Nel caso di specie, come anticipato, è pacifico che il C. non si servì della pista ciclabile parallela alla strada, transitando, invece, sulla parte carrabile.

Tale condotta ha avuto certamente un’efficienza causale nella verificazione dell’evento lesivo, atteso che, eliminandola mentalmente, dunque ponendo il ciclista fuori dall’area carrabile, il sinistro non si sarebbe verificato; dunque, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., essa deve ritenersi concausa del sinistro, insieme alla condotta di guida del convenuto.

La condotta del danneggiato deve altresì ritenersi colposa, in quanto difforme dalla regola di prudenza che suggerisce di utilizzare, ove presente, il percorso ciclabile, approntato proprio per proteggere il ciclista dai rischi connessi alla circolazione veicolare sulla strada carrabile.

Prive di pregio sono le argomentazioni degli attori secondo cui il contegno del C. sarebbe stato prudente, essendo preferibile transitare sulla carreggiata invece che sul percorso ciclabile, in condizioni tali da sconsigliarne l’utilizzo.

Intanto, non vi è prova che la pista ciclabile fosse in condizioni disagevoli (ridotte dimensioni e presenza di radici), ma quand’anche vi fosse, esse comunque non sarebbero tali da indurre a preferire il transito sulla carreggiata, che espone il ciclista a rischi incalcolabilmente maggiori di quelli derivanti dalla presenza di radici o dalle ridotte dimensioni del percorso ciclabile.

Anche al C., dunque, deve addebitarsi una percentuale di apporto eziologico rispetto all’evento lesivo, posto che egli avrebbe dovuto utilizzare la pista ciclabile appositamente predisposta per proteggere i ciclisti da eventi del genere di quello verificatosi nel caso in esame.

E, tuttavia, nell’ambito della graduazione delle responsabilità che l’art. 1227 c.c. impone di effettuare in considerazione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, la responsabilità del predetto deve contenersi nella misura del 10%, atteso che la gravissima colpa del B., il quale, guidando ubriaco e violando la distanza di sicurezza, travolgeva il ciclista, vale di per sé a radicare una responsabilità nettamente preponderante del trasgressore, determinabile nella misura del 90%.

Così accertata la responsabilità del B. nella causazione del sinistro, si viene esaminare le pretese risarcitorie degli attori in relazione al danno non patrimoniale subito per la perdita del legame parentale, con la precisazione che la cooperazione della vittima nel fatto colposo legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno anche in favore dei congiunti, come chiarito da Cass. 4208/17 “il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell’evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa”.

Superata la teorica dei cc.dd. danni da rimbalzo, i pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla morte della persona cara, discendono direttamente da un danno-evento che si produce nella sfera soggettiva del congiunto danneggiato, consistente nella lesione del diritto costituzionalmente protetto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, come tale attratto sotto l’egida dell’art. 2059 c.c. (a partire da Cass. 8827/2003).

Sebbene si tratti di pregiudizio non patrimoniale derivante da lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non può considerarsi in re ipsa e deve essere allegato e provato dal danneggiato e, tuttavia, la relativa dimostrazione può essere data anche sulla base di semplice inferenza presuntiva. (Cass. 10527/2011: “La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass., 6/4/2011, n. 7844) dello stretto congiunto può essere invero data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827Cass., 31/05/2003, n. 8828Cass., 19/08/2003, n. 12124Cass., 15/07/2005, n. 15022Cass., 12/6/2006, n. 13546 ), che in argomento assumono anzi “precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572.”

In proposito, la giurisprudenza ha individuato plurimi indici da prendere in considerazione nell’accertamento della reale intensità del vincolo, quali, per esempio, il grado di parentela, l’età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno con la vittima primaria, la presenza nel nucleo familiare di altri soggetti in grado di fornire assistenza e sostegno (Cass. 9231/13), di modo che più è stretto il legame parentale con la vittima primaria dell’illecito, maggiore incidenza potrà avere il meccanismo probatorio presuntivo ex art. 2729 c.c.: “il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, restando irrilevante, per l’operare di detta presunzione, la sussistenza di una convivenza tra gli stretti congiunti e la vittima del sinistro” (Cass., n. 12146/16). Ai fini della liquidazione del danno così accertato, possono prendersi a base i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano.

Si viene così ad esaminare partitamente la posizione dei singoli danneggiati, al fine di determinare, la spettanza e l’entità del risarcimento, con la precisazione che le somme di seguito indicate corrispondono all’importo effettivamente dovuto a ciascun danneggiato dovendosi intendere già decurtate della percentuale attribuibile al concorso colposo del C. pari al 10%.

Quanto al coniuge P.M.L., nella quantificazione del pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della morte del congiunto, da liquidarsi unitariamente, deve tenersi conto della percentuale di invalidità riconosciuta in termini di danno psichico cagionato, secondo un nesso di causalità accertato alla stregua dell’accertamento medico legale condotto, dalla morte del marito, che il ctu, con motivazione esaustiva, ha quantificato nel 18% di invalidità permanente, risultando la predetta affetta da disturbo da lutto persistente complicato con lutto traumatico, inequivocabilmente riconducibile alla perdita del legame affettivo.

Sicché, considerati, da una parte, le conseguenze invalidanti riscontrate nella P. e il profondissimo legame con la vittima, consolidato in oltre 60 anni di matrimonio e, dall’altra, l’età ormai avanzata di entrambi e la presenza dei figli della donna, che possono prendersi cura di lei, si stima equo liquidare in favore della P. la somma complessivamente pari a Euro 200.000,00.

Dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere sottratto l’importo di Euro 82.000,00, corrisposto in data 30.12.2014 dalla compagnia e trattenuto a titolo di acconto (doc. 10 di V.A.)

Per quanto riguarda i figli della vittima, G., G. e M., gli ultimi due, a differenza del primo, come condivisibilmente affermato dal ctu, in seguito alla morte del padre, hanno riportato un’invalidità del 4-5%, risultando affetti da disturbo di adattamento cronico lieve con umore depresso, di cui si deve tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso.

In considerazione dello strettissimo legame di parentela, dell’età della vittima e dei figli, appare equo liquidare in favore di G.C. la somma complessivamente pari a Euro 170.000,00 e in favore di G. e M.C. la somma di Euro 175.000,00 ciascuno.

Dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere sottratto l’importo di Euro 82.000,00, corrisposto in data 30.12.2014 dalla compagnia a ciascun figlio e trattenuto a titolo di acconto (doc. 10 di V.A.)

Alla sorella della vittima, G.C., e per essa agli eredi testamentari nella misura del 16,66% ciascuno G., G. e L.C. (al quale succedono per rappresentazione nelle misure di legge G., G. e M.C. e M.L.P., i quali, pertanto concorrono all’eredità di C.G. nella misura dell’8,33% la P. e del 2,776% ciascuno gli altri), spetta il risarcimento per morte del congiunto, in ragione del legame tra i due fratelli, che è agevole presumere avuto riguardo allo stretto grado di parentela e alla devoluzione dell’eredità in favore del C. e dei suoi figli, da parte di G..

In considerazione dell’età della vittima e del fatto che G. è morta poco più di un anno dopo il fratello, si stima equo liquidare la somma complessivamente pari a Euro 30.000,00, somma da cui deve essere detratto l’acconto pari a Euro 6.000,00 già corrisposto dalla compagnia in favore degli eredi costituiti nel presente giudizio.

Venendo ai nipoti della vittima, C.A., C.F., C.M., C.F., C.G., R.N. non può attribuirsi rilievo nel senso di escludere il risarcimento alla circostanza che essi non convivessero con il nonno al momento del decesso (si veda in tal senso Cassazione civile, sez.3, n. 21230/2016: “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.”)

Orbene, in considerazione della giovane età dei danneggiati, dello strettissimo legame con il nonno, quale risulta dall’istruttoria, che ha consentito di accertare come il predetto si prendesse cura fattivamente dei nipoti, interessandosi alle scelte della loro vita, vedendoli pressoché quotidianamente e trasmettendo loro la passione per lo sport, appare congruo il risarcimento complessivamente pari a Euro 60.000,00 per ciascun nipote.

Non si ritiene di riconoscere le ulteriori voci di danno richieste da parte attrice sub specie di danno esistenziale o di danno punitivo, considerato, sotto il primo profilo, che le diverse modalità di manifestazione del pregiudizio derivante dalla morte del congiunto non integrano distinte categorie “ontologiche” di danno, suscettibili di dare luogo ad altrettanti crediti risarcitori (cfr Cass. 26975/2008, che accoglie una concezione unitaria del danno non patrimoniale, la quale “non esclude certo una separata considerazione dei vari effetti del danno, ma esige che tutte le componenti siano valutate, sia pure una sola volta, in modo complessivo”, più di recente in Cass., n. 238/17) e, sotto il secondo profilo, che la sentenza Cass.16601/2017, invocata da parte attrice – nell’affermare la non contrarietà rispetto all’ordine pubblico interno di misure (peraltro, necessariamente tipiche) con funzione sanzionatoria dell’illecito – non ha pretermesso la perdurante vocazione compensativa del risarcimento, che deve sempre (salvo diversa previsione normativa) essere parametrato alle conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite, allegate e provate in giudizio.

P.M.L. chiede, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla morte del marito, nella duplice articolazione del danno emergente, in relazione alle spese mediche e funerarie sostenute e del lucro cessante per la perdita delle sovvenzioni durevoli e continuative che sarebbero state elargite dal coniuge.

Quanto al danno emergente, spetta alla P. il risarcimento nella misura di Euro 8.106,50, trattandosi di esborsi documentati (cfr. docc 37-39 e 52-54 prodotti dagli attori) eseguiti a causa della morte del marito.

Quanto al lucro cessante per la perdita delle contribuzioni maritali, innanzitutto, deve essere individuato in base ad inferenza presuntiva, il periodo in cui – in mancanza dell’illecito – secondo un criterio di normalità, la P. avrebbe percepito la sovvenzione, periodo coincidente con l’aspettativa di vita del coniuge. Quest’ultima, tenuto conto delle condizioni della vittima al momento dell’illecito (quali si evincono dal fatto che il C. a ottantaquattro anni era ancora in sella ad una bicicletta da corsa), può indicarsi in circa 89-90 anni. Ne deriva che, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale da perdita della contribuzione maritale, deve tenersi conto del solo periodo che va dal decesso al momento – precedente alla presente liquidazione – in cui la contribuzione sarebbe comunque cessata, tenuto conto dell’aspettativa di vita del de cuius. La liquidazione, dunque, riguarda un danno che si è già verificato, senza che sia ipotizzabile alcun danno futuro, con la conseguenza che non occorre operare alcuna capitalizzazione (così Cass. 10321/2018 “quando si deve liquidare a favore del congiunto della vittima il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito ricollegabile all’attività lavorativa della vittima per quella parte che presumibilmente essa non destinava ai suoi bisogni personali, ma alla comunione familiare con il congiunto, al momento della liquidazione giudiziale la perdita ascrivibile al periodo dal decesso del de cuius fino al momento della liquidazione rappresenta un danno emergente già verificatosi, mentre soltanto la perdita ascrivibile al venir meno della fonte di reddito per il periodo successivo si configura come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi”).

Orbene, nella specie, tenuto conto del periodo di tempo in cui la P. avrebbe goduto delle sovvenzioni, pari a cinque anni; dell’ammontare del trattamento di quiescenza goduto dalla vittima, pari a 17.800 annui, della quota del 50% che sarebbe stata devoluta, secondo un criterio di normalità, in favore del coniuge, deve tributarsi alla P. un risarcimento del danno pari a Euro 44.500,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale, come chiarito ancora da Cass 10321/2018).

Sommando gli importi sopra indicati, spettano ai danneggiati Euro 252.606,50 alla P.; Euro 170.000,00 a G.C.; Euro 175.000,00 a G. e M.C. (da cui va sottratta la somma di Euro 82.000,00 corrisposta a ciascuno a titolo di acconto); Euro 30.000,00 agli eredi di G.C. nelle misure di legge, detratto l’acconto già corrisposto; Euro 60.000,00 a ciascun nipote.

Su tali importi andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l’ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dall’esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall’esborso (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.

Analoga operazione di rivalutazione dovrà riguardare ovviamente per omogeneità di poste anche l’acconto corrisposto a P.M.L., G., G. e M.C., sia pure con la diversa decorrenza della corresponsione.

A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege fino al saldo effettivo.

Così quantificato il risarcimento del danno spettante ai congiunti, occorre affrontare l’eccezione dei convenuti, che chiedono di detrarre dall’importo dovuto alla P. le somme da essa percepite a titolo di pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite.

In proposito, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da Cass. S.U. 12564/2018, secondo cui: “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”.

Il precedente richiamato, preliminarmente, ha confermato l’insegnamento secondo cui ove l’illecito, accanto al danno, rechi anche un vantaggio, quest’ultimo deve essere preso in considerazione in diminuzione dell’entità del risarcimento e tanto, non già in ragione di una compensazione in senso tecnico tra le due voci (che presupporrebbe la coincidenza dei titoli), quanto sul presupposto che – in ossequio al principio di indifferenza del risarcimento- il danneggiato deve essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, dunque la liquidazione del danno deve avvenire confrontando l’entità del patrimonio della vittima prima dell’illecito e dopo la sua verificazione.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha precisato che, però, tale operazione non può essere assunta in termini assoluti, pervenendosi altrimenti all’assurda conseguenza di dover detrarre dal risarcimento del danno da lesione del legame parentale, ad esempio, il guadagno derivante al congiunto dalla devoluzione in proprio favore dell’eredità del de cuius.

Si è, dunque, chiarito che l’operatività della decurtazione deve ancorarsi ad un collegamento funzionale tra le poste da porre in “compensazione”, individuabile, anche in mancanza di coincidenza tra i titoli, ove la funzione propria dell’attribuzione sia quella di neutralizzare l’effetto dell’illecito, dunque l’omogeneità della ragione giustificatrice delle poste, ovvero il collegamento istituito in forza di meccanismi di surroga o di rivalsa.

Così circoscritto l’ambito di operatività della c.d. compensatio, il precedente richiamato esclude la sussistenza dei citati presupposti nel caso della pensione di reversibilità, che costituisce attribuzione autonoma e disomogenea per contenuto e ragione giustificatrice rispetto al risarcimento.

Mentre quest’ultimo mira a neutralizzare le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito, l’erogazione del trattamento di reversibilità non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma trova la sua fonte nel rapporto di lavoro dell’assicurato che, accantonando la contribuzione, si è garantito avverso l’evento morte in generale (indipendentemente dalla sua causa naturale o violenta) e il connesso bisogno dei propri familiari e non avverso il decesso cagionato dall’illecito altrui.

Né ricorre, prosegue la sentenza, l’ulteriore presupposto della sussistenza di meccanismi di surroga o rivalsa che consentano di collegare attribuzioni altrimenti eterogenee.

In adesione all’orientamento della Sezioni Unite, deve dunque escludersi la detrazione del trattamento di reversibilità dall’ammontare complessivo del risarcimento.

Tirando le fila del discorso, s’impone l’accoglimento della domanda attorea, la condanna del conducente e della compagnia assicuratrice, in solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti di tutti i danneggiati, liquidato nelle misure sopra indicate, nonché la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e in considerazione della difesa di più parti, alcune delle quali aventi una posizione processuale totalmente identica.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

  1. Condanna B.L. e V.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di P.M.L. della somma complessivamente pari a 252.606,50, al lordo dell’acconto pari a Euro 82.000,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
  2. Condanna B.L. e V.A., in solido tra loro, al pagamento in favore G.C. della somma complessivamente pari a 170.000,00 al lordo dell’acconto pari a Euro 82.000,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
  3. Condanna B.L. e V.A., in solido tra loro, al pagamento in favore G. e M.C. della somma complessivamente pari a 175.000,00 ciascuno, al lordo dell’acconto pari a Euro 82.000,00 già corrisposto a ciascuno dalla compagnia assicuratrice, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
  4. Condanna B.L. e V.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di C.G. e per essa degli eredi P.M.L., G., G. e M.C., ciascuno nella misura di legge, della somma complessivamente pari a 30.000,00,al lordo dell’acconto di Euro 6.000,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
  5. Condanna B.L. e V.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di C.A., C.F., C.M., C.F., C.G., R.N. della somma complessivamente pari a 60.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
  6. Condanna B.L. e V.A. in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 50.000,00 oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
  7. Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di B.L. e V.A. in solido tra loro.

Conclusione

Così deciso in Rimini, il 29 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 1 luglio 2019.