DANNO MORALE 1MORTE 2PARENTE 3INCIDENTE CASS 2022 RAVENNA FORLI CESENA RIMINI
REPUBBLICA ITALIANA
deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale,
1)PRINCIPIO NO A DANNO ESSTENZIALE E MORALE
in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 – 01);
2)osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373 01);
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso r.g.n. 30650/2019 proposto da:
G.I., T.P., G.E. e T.H., elettivamente domiciliati in ROMA, Via Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avv.to GIUSEPPE DE VERGOTTINI, unitamente agli avv.ti MICHELE DI RUGGERO, MARCO MANFREDI e SABRINA PIERDOMINICI, li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Monte Asolone n. 8, presso lo studio dell’avv.to MILENA LIUZZI, che, unitamente all’avv.to FABIOLA LIUZZI, la rappresenta e difende;
– controricorrente –
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Luigi Calamatta, n. 16, presso lo studio dell’avv.to FEDERICO ROSSI, che, unitamente all’avv.to EMANUELA SANTONI, lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Svolgimento del processo
