RICORSO PER INTERDIZIONE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

BOLOGNA AVVOCATO RICORSO PER INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ART 712 CC

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti  sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.

già nell’impostazione originaria del codice – ma a maggior ragione a seguito della riforma del 2004, che le ha relegate al rango di extrema ratio – l’interdizione e l’inabilitazione, siccome grandemente limitative della capacità di agire, costituivano l’eccezione alla regola della pienezza dell’esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e dovevano necessariamente correlarsi ad un’infermità mentale (idonea ad escludere la capacità di provvedere ai propri interessi) che non soltanto fosse abituale, ma che soprattutto persistesse nel tempo;

la pronuncia costitutiva che dichiara un soggetto interdetto o inabilitato è così da subito stata ritenuta indissolubilmente correlata alla persistenza di tale infermità, tanto da essere qualificata come resa allo stato degli atti;

  • se allora tale pronuncia passa in cosa giudicata formale, ciò che è coperto da quest’ultima non è certo che la persona, cui quella si riferisce, sia affetta da quell’infermità da allora in avanti e per sempre: ma soltanto che quella persona è affetta da detta infermità nel momento della pronuncia e che lo è stata fino a quel momento con le modalità accertate nella sentenza stessa;
  • in tutti i casi in cui una simile infermità – e nel grado di gravità specificamente riconosciuto con la pronuncia – venga invece meno, o le sue caratteristiche siano modificate, vuoi per il decorso spontaneo della malattia, vuoi per i progressi della scienza medica e quindi delle valutazioni diagnostiche o dell’efficacia delle terapie, è prevista la revoca della pronuncia di interdizione od inabilitazione, al fine di adeguare (nuovamente) la situazione di diritto a quella di fatto.
  • Simmetricamente, in caso di rigetto dell’istanza di inabilitazione, non può passare in giudicato allora altro che l’assenza, al momento della sentenza, dei requisiti per pronunciare l’inabilitazione, cioè di una permanente e seria menomazione delle facoltà mentali dell’interessato, nonché l’irrilevanza, ma a questi soli e specifici fini, degli episodi valutati fino a quel momento; questi ultimi, come pure il complessivo stato psichico dell’interessato, rilevano invece in sé considerati, oppure anche quali fatti noti da utilizzare, ove peraltro ne ricorrano tutti i presupposti, per risalire ad eventuali fatti ignoti, secondo lo schema della presunzione.

A tutto concedere, il rigetto dell’istanza di inabilitazione

potrebbe comportare l’inoperatività della presunzione di persistenza intermedia dell’incapacità di intendere e volere, riconosciuta dalla giurisprudenza in caso di accertamento di due momenti temporali di sicura incapacità (da ultimo, confermando un orientamento costante, v.: Cass. 9 agosto 2011, n. 17130; Cass. 12 marzo 2004, n. 5159, in merito a malattie permanenti, ma non anche ad andamento c.d. bipolare, per questa occorrendo invece la prova positiva dell’incapacità all’atto della stipula; Cass. 28 marzo 2002, n. 4539):

ma lascia del tutto impregiudicata la rilevanza dei fatti anteriori,

anche se è plausibile che essa sia in concreto inversamente proporzionale alla loro lontananza temporale dalla stipula dei contratti sospetti di annullabilità; ed anche le valutazioni, quand’anche dubitative, dei medesimi operate nel corso del relativo giudizio dagli ausiliari del giudice possono essere se non altro in concreto valutate, in quanto tese ad accertare una condizione di fatto diversa da quella immediatamente rilevante per l’annullamento.

BOLOGNA AVVOCATO RICORSO PER INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ART 712 CC

ricorso per interdizione e amministrazione di sostegno

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