RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

RICONOSCIMENTO PATERNITA’ OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi gravanti in capo al genitore RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ 
per il solo fatto della procreazione (e a prescindere dalla sussistenza di una famiglia e dello stesso riconoscimento) correlativi al diritto dei figli minori ad essere curati, educati e mantenuti, e a prescindere dalla sussistenza di condotte qualificabili alla stregua di reati, la Corte di Cassazione, nell’importante sentenza del 7 giugno 2000 n. 7713, ha affermato che la condotta del padre, il quale aveva provveduto al pagamento di tutte le somme arretrate dovute a seguito dell’accertamento giudiziale (peraltro con notevole ritardo e ritrosia), aveva leso diritti fondamentali e che ai sensi dell’art. 2043 c.c. spettava al figlio non soltanto il risarcimento del danno patrimoniale in senso stretto, ma anche il ristoro dei danni che anche potenzialmente avessero ostacolato le attività realizzatrici della persona umana.
 
 
RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
 
 

Giova premettere che la vicenda nel suo insieme non può prescindere dall’evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha visto introduzione della logica e dei metodi della responsabilità civile nel rapporto tra coniugi e tra genitori e figli e che del resto si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana, estesa appunto anche ai rapporti familiari, oggetto di particolare attenzione della giurisprudenza, nell’ottica della più ampia tutela della persona. RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ 

RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi

La Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di affermare ripetutamente che la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti anche ai sensi dell’art. 2 Cost. incidendo su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali (per tutte Cass. 7281, 7282 e 7283 del 2003 e di precisare che la responsabilità tra coniuge o del genitore nei confronti del figlio non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione , a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana. In tale ottica la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo elaborato la nozione di illecito endofamiliare, arrivando ad ammettere anche nei rapporti fra i membri della famiglia, e in particolare – per quanto rileva in questa sede – nei rapporti fra i genitori e i figli, la configurabilità di un vero e proprio danno ingiusto: “Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia. La natura giuridica di tali obblighi, infatti, comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008. Ed è su tale base che la Corte di merito – nel pieno rispetto dei principii relativi al danno – conseguenza, – lo ha riconosciuto sussistere: sulla base delle risultanze probatorie acquisite ed accuratamente esaminate, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Il che vuol dire la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” (fra le varie Cass. Cass. 15/09/2011 n. 18853 10/04/2012 n. 5652Cass. 1°/6/2012, n 8862 Cass. 22/11/2013 n. 26205). 

Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi gravanti in capo al genitore per il solo fatto della procreazione (e a prescindere dalla sussistenza di una famiglia e dello stesso riconoscimento) correlativi al diritto dei figli minori ad essere curati, educati e mantenuti, e a prescindere dalla sussistenza di condotte qualificabili alla stregua di reati, la Corte di Cassazione, nell’importante sentenza del 7 giugno 2000 n. 7713, ha affermato che la condotta del padre, il quale aveva provveduto al pagamento di tute le somme arretrate dovute a seguito dell’accertamento giudiziale (peraltro con notevole ritardo e ritrosia), aveva leso diritti fondamentali e che ai sensi dell’art. 2043 c.c. spettava al figlio non soltanto il risarcimento del danno patrimoniale in senso stretto, ma anche il ristoro dei danni che anche potenzialmente avessero ostacolato le attività realizzatrici della persona umana.

 

REPUBBLICA ITALIANA RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Allegra ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2894/2016 promossa da: 
Marisol Vasca (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. MONTANARI CINZIA , elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore 
PARTE ATTRICE 
contro
Alain Dupont (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. DIONISI OLINDO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore 
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. 
RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
  • Con atto di citazione depositato in data 1° agosto 2016 Vasca Marisol deduceva di essere nata da una relazione fra la madre e l’odierno convenuto, il quale, a quell’epoca, si trovava in Romania per motivi di lavoro; che egli non l’aveva riconosciuta alla sua nascita e anzi aveva fatto perdere le sue tracce, ritornato in Italia dove aveva formato una famiglia e avuto tre figli; di essere stata cresciuta esclusivamente dalla madre, nonostante le difficoltà economiche e politiche del paese, mentre il Dupont, in Italia, garantiva a sé stesso e alla sua famiglia una vita agiata; che dopo il diploma, conseguito nel 1996, l’odierna attrice, pur desiderando iscriversi alla facoltà di Farmacia, era costretta a lavorare come operaia, e nel 2000 si determinava a lavorare in Italia per la stagione estiva, contattando in tale periodo il padre; che dopo averlo incontrato qualche volta nel corso della stagione a Cervia, dove la ragazza lavorava, nel 2004 gli chiedeva di riconoscerla formalmente, anche per consentirle di trasferirsi in Italia; che il Dupont provvedeva, recandosi in Romania per firmare i documenti del riconoscimento di paternità; che successivamente egli, nel 2008, si recava a Cervia per conoscere il futuro marito di Vasca, ma rifiutava l’invito a partecipare alle nozze della figlia, limitandosi a elargire la somma di 2.000 euro per l’acquisto dell’abito nuziale mentre successivamente i rapporti padre-figlia venivano meno e neppure dopo che la figlia inviava al genitore una lettera di sollecito, in data 24 febbraio 2016 il Dupont, le comunicava l’intenzione di non avere più rapporti con lei. 
  • Chiedeva quindi l’attrice che Dupont Alain fosse condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa patiti, in conseguenza della privazione della figura paterna. 
  • Con comparsa di costituzione si costituiva il convenuto, contestando in toto la domanda avversaria e chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno endofamiliare ex art 2947 c.c, individuando quale dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale del diritto vantato dall’attrice l’anno 1996, e comunque il momento del raggiungimento dell’indipendenza economica della stessa o in alternativa gli anni 2000 o 2004, rilevando l’assoluto difetto di prova del diritto vantato dall’attrice . 
  • La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all’udienza del 7 giugno 2018. 
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  • RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
    RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
  • Giova premettere che la vicenda nel suo insieme non può prescindere dall’evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha visto introduzione della logica e dei metodi della responsabilità civile nel rapporto tra coniugi e tra genitori e figli e che del resto si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana, estesa appunto anche ai rapporti familiari, oggetto di particolare attenzione della giurisprudenza, nell’ottica della più ampia tutela della persona. 
  • La Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di affermare ripetutamente che la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti anche ai sensi dell’art. 2 Cost. incidendo su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali (per tutte Cass. 7281, 7282 e 7283 del 2003 e di precisare che la responsabilità tra coniuge o del genitore nei confronti del figlio non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione , a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana. In tale ottica la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo elaborato la nozione di illecito endofamiliare, arrivando ad ammettere anche nei rapporti fra i membri della famiglia, e in particolare – per quanto rileva in questa sede – nei rapporti fra i genitori e i figli, la configurabilità di un vero e proprio danno ingiusto: “Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia. La natura giuridica di tali obblighi, infatti, comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008. Ed è su tale base che la Corte di merito – nel pieno rispetto dei principii relativi al danno – conseguenza, – lo ha riconosciuto sussistere: sulla base delle risultanze probatorie acquisite ed accuratamente esaminate, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Il che vuol dire la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” (fra le varie Cass. Cass. 15/09/2011 n. 18853 10/04/2012 n. 5652Cass. 1°/6/2012, n 8862 Cass. 22/11/2013 n. 26205). 
    Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi gravanti in capo al genitore per il solo fatto della procreazione (e a prescindere dalla sussistenza di una famiglia e dello stesso riconoscimento) correlativi al diritto dei figli minori ad essere curati, educati e mantenuti, e a prescindere dalla sussistenza di condotte qualificabili alla stregua di reati, la Corte di Cassazione, nell’importante sentenza del 7 giugno 2000 n. 7713, ha affermato che la condotta del padre, il quale aveva provveduto al pagamento di tute le somme arretrate dovute a seguito dell’accertamento giudiziale (peraltro con notevole ritardo e ritrosia), aveva leso diritti fondamentali e che ai sensi dell’art. 2043 c.c. spettava al figlio non soltanto il risarcimento del danno patrimoniale in senso stretto, ma anche il ristoro dei danni che anche potenzialmente avessero ostacolato le attività realizzatrici della persona umana.
    Su tale scia anche la giurisprudenza di merito ha pure afferamato che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina un’ineliminabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela. “Occorre quindi rilevare che, secondo anche quanto ritenuto dalle più recenti pronunzie in materia, integra gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dando luogo ad una fattispecie risarcitoria e per danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c.” (cfr. Trib. Matera sent. n. 1370/2017, con rimando a Cass. sez. VI n. 3079/2015; Trib. Milano sez. IX 23/07/2014; Trib. Monza 16/11/2004; Trib. Venezia 30/06/2004; Trib. Roma 04/02/2011). 
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    RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
    RICONOSCIMENTO PATERNiTA’ ATTENZIONE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA OBBLIGHI AVVOCATO ESPERTO Per quanto attiene dunque alla violazione degli obblighi
    Ciò posto, e pur non dubitandosi dell’assolutezza e inviolabilità dei diritti di cui trattasi (tanto che i diritti relativi al riconoscimento e alla perdita dello stato di figlio sono per quest’ultimo imprescrittibili), non può per ciò solo ritenersi che il risarcimento del danno di tali sia a sua volta imprescrittibile: al contrario, trattandosi di diritto patrimoniale (e cioè non del diritto al riconoscimento in sé, già avvenuto appunto nel 2004) ma del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043, segue le regole della prescrizione ad esso relative (segnatamente quelle di cui all’art. 2947 c.c.) che – come per ogni diritto – decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere. 
    Nel caso del diritto al risarcimento del danno da mancato riconoscimento costituisce orientamento consolidato che il cui dies a quo debba essere individuato nella data del riconoscimento o in alternativa dalla sentenza passata in giudicato che attesti il rapporto di filiazione, prima della quale – non rivestendo la qualità giuridica di figlio, l’attore neppure può richiedere il riconoscimento dei diritti che ne derivano. 
    In tal senso si è espressa la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, secondo la quale “l’art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell’esercizio del diritto non influendo sul decorso della prescrizione – fatte salve le ipotesi tassative legalmente previste di sospensione – l’impossibilità di fatto. Ora pare evidente che sino al momento in cui si forma il giudicato in ordine alla domanda di accertamento della paternità o maternità naturale, non sorge lo status di figlio naturale e quindi difetta il presupposto per l’esercizio delle azioni che a tale status si riconnettono. L’accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l’esercizio dei diritti connessi a tale status” (cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 23596 del 03/11/2006). Pertanto, il dies a quo di ogni azione recuperatoria e/o risarcitoria che, ai fini del relativo accoglimento, presupponga lo status filiationis, non può che coincidere con il riconoscimento formale ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità: “Prima di tale momento, non essendovi pronuncia sullo status, manca il presupposto stesso per l’accoglimento della domanda, si che non può decorrere la prescrizione dell’azione”. 
  • Venendo al caso concreto, pur prendendo atto che non si contesta il fatto che il riconoscimento della figlia Vasca Marisol da parte dell’odierno convenuto è avvenuto solo quando la stessa aveva 26 anni (nel 2004), la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall’attrice non può pertanto essere accolta, essendo fondata l’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta. 
  • E’ infatti pacifico che il termine quinquennale ex art 2947 c.c. (quand’anche si dovesse mai ritenere che si tratti di danno contrattuale, assoggettato a termine decennale di prescrizione, le cose non cambierebbero, perché sono decorsi oltre 10 anni) dal 2004, anno del riconoscimento, alla data dell’instaurazione del presente giudizio con atto di citazione notificato nel luglio 2016, è ampiamente decorso. 
  • E’ appena il caso di osservare che il danno “endofamiliare” risarcibile di cui trattasi è il danno ingiusto da mancato riconoscimento e derivante dalla mancata cura da parte del figlio minore ( o appena maggiorenne ma non autosufficiente), il quale vanta un vero e proprio diritto alla cura e all’affetto, oltre che agli aspetti patrimoniali dell’educazione, con tutte le conseguenze sulla sua crescita e sulle opportunità che ne derivano, come pare aver abbozzato la stessa attrice nell’atto di citazione allorquando afferma di aver svolto attività come operaia in Romania mentre il padre manteneva un elevato tenore di vita in Italia (fermo il fatto che non è stato neppure prospettato né tanto meno è dato neppure conoscere quale attività e quale tenore di vita avesse e abbia il Dupont), lamentando anche (ma solo fugacemente) di non essersi potuta permettere gli studi in Farmacia. 
  • Non pare configurabile un danno ingiusto né riconoscibile un risarcimento (e semmai dovrebbe essere fatto in presenza di fatti e condotte estremamente circostanziate e peculiari, che certo non sono state prospettate e offerte nel presente giudizio, nel quale neppure sono stati articolati mezzi istruttori) nel caso in cui la figlia (qual è quella nella fattispecie) ormai adulta (tanto da aver formato un proprio nucleo familiare con figli e con una propria attività lavorativa) manifesti il desiderio (pienamente legittimo moralmente e socialmente) di frequentare più intensamente il padre. 
  • Come si evince dagli atti, nel 2004, anno in cui il Dupont si recò in Romania per riconoscere la figlia ella era pienamente in grado di richiedere il risarcimento in relazione alla condotta omissiva e ingiusta che ella lamenta essere stata tenuta dal padre nel corso della sua infanzia e adolescenza, e impregiudicata ogni valutazione (che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione preclude) degli episodi e circostanze (che quanto meno in parte sembrano significative di un certo interesse per la figlia da parte del Dupont, il quale, sia pure tardivamente, decise di recarsi personalmente in Romania nel 2004 per riconoscere la figlia e successivamente si recò a Cervia a per conoscere di persona il marito della stessa, acquistando il vestito da sposa) 
  • Non è chiaro a cosa sia dovuto l’affievolimento o l’interruzione dei contatti e dei rapporti tra padre e figlia adulta, in relazione alla quale non può che affermarsi che – per esperienza – purtroppo la conflittualità caratterizza molti rapporti tra genitori e figli (anche fin dalla nascita riconosciuti) e che in difetto di prova dell’ingiustizia, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto. 
    La natura della controversia e le pregresse circostanze di fatto giustificano la compensazione delle spese di lite 
    P.Q.M
    definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 
    respinge la domanda dell’attrice; 
    compensa le spese di lite fra le parti. 
    Ravenna, 12 gennaio 2019 
    Il Giudice
    Dott. Antonella Allegra
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