Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori – Fondamento –

APPALTO (CONTRATTO DI) – Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore) – In genere – Appalto – Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori – Fondamento – Ambito di applicazione

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

In tema di appalto, le infiltrazioni di umidità negli ambienti importano problemi di insalubrità e abitabilità che rientrano fra i gravi vizi, valutabili ai sensi dell’art. 1669 c.c. Detta norma, infatti, individua una responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l’appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell’opera (progettuale, direttiva o esecutiva), ponendo così a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato, soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1669 c.c. e fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, concorrente con il generale titolo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. soggetto a propri termini di prescrizione e a ordinario regime dell’onere della prova. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

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Tribunale Brescia, Sez. II, Sentenza, 11/07/2019

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In tema di appalto, le infiltrazioni di umidità negli ambienti importano problemi di insalubrità e abitabilità che rientrano fra i gravi vizi, valutabili ai sensi dell’art. 1669 c.c. Detta norma, infatti, individua una responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l’appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell’opera (progettuale, direttiva o esecutiva), ponendo così a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato, soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1669 c.c. e fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, concorrente con il generale titolo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. soggetto a propri termini di prescrizione e a ordinario regime dell’onere della prova.

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Tribunale Vicenza, Sentenza, 12/03/2021

La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

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yCass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 20/07/2021, n. 20704

Ove il danno subito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’unico evento dannoso.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/06/2021, n. 17819

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente , può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale “nudus minister”, per le insistenze del committente. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter ínvocare un concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Tribunale Spoleto, Sentenza, 26/02/2021

La responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili è di natura extracontrattuale e si basa sul presupposto della partecipazione alla costruzione dell’immobile in posizione di autonomia decisoria; conseguentemente, ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento solo all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa) perché opera anche a carico del progettista, del direttore dei lavori, e dello stesso committente.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/09/2020, n. 18289 (rv. 659099-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) – Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore) – In genere – Appalto – Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori – Fondamento – Ambito di applicazione

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 05/01/2016)

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 11/09/2019, n. 22712

Non spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all’azione di responsabilità nei confronti del progettista di un’opera pubblica (nella specie, del centro congressi nel quartiere Eur di Roma: c.d. Nuvola di Fuksas), del presidente, dell’amministratore delegato e dei consiglieri d’amministrazione di una società a totale partecipazione pubblica (nella specie, di Eur s.p.a., partecipata al 90 per cento dal ministero dell’economia e delle finanze e al 10 per cento dal comune di Roma) per il risarcimento del danno, ad essi imputato dal procuratore regionale della Corte dei conti, determinato dall’avere, rispettivamente, accettato (il progettista) e contribuito ad approvare (gli altri prevenuti di danno erariale) l’affidamento di prestazioni di “direzione artistica” al progettista dell’opera, già ricomprese nell’incarico di progettazione precedentemente affidatogli, con conseguente duplicazione di attività e di corrispettivi a carico delle pubbliche finanze.

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