Appalto – Superbonus – Abbandono del cantiere – Domanda di adempimento – Risarcimento del danno – Superbonus – Abbandono del cantiere – Domanda di adempimento – Risarcimento del danno

Appalto – Superbonus – Abbandono del cantiere – Domanda di adempimento – Risarcimento del danno

– Superbonus – Abbandono del cantiere – Domanda di adempimento – Risarcimento del danno

Un eccessivo carico di lavori o la mancanza di liquidità può portare la ditta incaricata di eseguire gli interventi edilizi, usufruendo del Superbonus del 110%, ad abbandonare il cantiere con grave danno per il committente che si ritrova ad aver versato l’eventuale acconto, con i lavori interrotti o mai iniziati e con la possibilità di perdere l’agevolazione stessa.

Abbandono del cantiere Superbonus da parte del General Contractor e possibili reazioni del condominio. Fatto e decisione

Con Sentenza pubblicata il 20 ottobre 2023, n. 1245, il Tribunale di Pavia ha stabilito l’impossibilità per il committente, in caso di sospensione del cantiere che doveva effettuare dei lavori superbonus da parte dell’appaltatore, di ottenere sia la risoluzione del contratto che la richiesta di esatto adempimento. Come definito dall’articolo 1453, C.c., infatti, “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

Tribunale di Pavia, 20 ottobre 2023 Appalto – Superbonus – Abbandono del cantiere – Domanda di adempimento – Risarcimento del danno .

Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, quanto al riparto dell’onere probatorio valgono i principi espressi dalle ### della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.

Il Tribunale di Pavia riconosce l’esistenza di un inadempimento grave dell’appaltatore, che legittimerebbe la risoluzione del contratto, ma accoglie la domanda di adempimento presentata in via principale dal committente e condanna l’appaltatore a terminare l’esecuzione delle opere previste, condannando altresì l’impresa edile al risarcimento del danno, consistente nei maggiori costi di approvvionamento di energia e gas.

PRINCIPIO ESPRESSO DA TRIBUNALE PAVIA

“Nell’ambito di un contratto di appalto per la realizzazione di opere di efficientamento energetico con il beneficio fiscale del superbonus al 110%, laddove l’appaltatore abbandoni il cantiere avendo realizzato solo il 60% dei lavori concordati, sussiste un grave inadempimento dell’impresa edile, che legittima da parte del committente la presentazione di una domanda di risoluzione del contratto o – alternativamente – di adempimento del contratto, in ambedue i casi con diritto del committente a ottenere il risarcimento del danno, commisurato ai maggiori costi sostenuti per le utenze”. Disposizioni applicate Art. 1655 c.c. (nozione), art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento) CASO Tra un committente e un appaltatore viene concluso un contratto di appalTO

Un condominio commissionava ad un General Contractor l’esecuzione di una serie di lavori di efficientamento energetico del caseggiato rientranti nel cosiddetto Superbonus 110%, quali la sostituzione della caldaia standard a metano con pompa di calore ibrida e VMC, la sostituzione dell’impianto di condizionamento esistente ed installazione di nuovo impianto, la posa dell’impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi esistenti e delle ante esterne, la posa di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici e la realizzazione delle linea vita. Nel contratto venivano concordati gli interventi, i corrispettivi e le modalità di esecuzione, ivi compreso il termine di esecuzione dei lavori fissato per la data del 30 ottobre 2021. Il General Contractor non rispettava affatto gli impegni presi.

Più nello specifico, la teste ### direttore dei lavori del cantiere di ### nominata dal ### ha precisato: “Abbiamo avuto la consegna del cantiere a ### e a fine ### abbiano realizzato un SAL facendo la fotografia del momento. Era un SAL al 60% dei lavori da contratto. Dopo di che si sono interrotti i lavori e non si sono più realizzate le lavorazioni previste. Cap. 8 confermo che la interruzione è stata effettuata senza motivo, non sono più venuti a lavorare; cap. 9 so che la ### ha chiesto informazioni sulla ripresa dei lavori, non le ha chieste però a me direttamente, la circostanza mi è stata riferita. Cap. 10 essendo una casa civile, tutte le lavorazioni aperte erano state completate, non è stata fatta la fornitura ed installazione dell’impianto fotovoltaico e della relativa batteria di accumulo; e la installazione della colonnina di ricarica auto. Non sono però lavorazioni che creano un cantiere aperto. Cap. 11 allo stato di abbandono erano state fatte le opere relative alla copertura sottotetto, la installazione della nuova caldaia, quindi le opere relative all’impianto termico e la sostituzione dei serramenti… confermo che dovevano essere realizzate le opere inerenti la linea vita e il ripristino della facciata esterna; cap.14 confermo che con la interruzione non si poteva avere energia elettrica in quanto l’impianto non era stato realizzato. Cioè non c’era la elettricità prodotta dall’impianto fotovoltaico; cap. 15 credo che nulla sia stato movimentato da allora; cap. 17 la casa non può produrre energia propria mancando l’impianto… il contratto prevedeva più lavorazioni, solo una parte realizzate; la signora non dovrebbe spendere ### in quanto molte lavorazioni sono state effettuate e manca solo l’impianto fotovoltaico”. Il teste ### direttore tecnico della ### società incaricata di predisporre la documentazione necessaria per accedere al superbonus ha dichiarato: “Confermo che veniva avviato il cantiere che poi veniva interrotto. Cap. 8 la interruzione venne fatta senza preavviso, la società non pagava nessuno, in particolare non pagava i subappaltatori; a sua volta la ### appaltava a terzi i lavori, i terzi fatturano alla società, la quale poi fatturava ai clienti finali con lo sconto in fattura cap. 9 la ### chiedeva notizie tutti i giorni nessuno ha mai ripreso i lavori, non sapevamo come fare, cap.10 i lavori non sono stati più ripresi; al momento dell’abbandono era stato fatto la lana di vetro ed il sottotetto, la apertura per andare nel sottotetto, la botola, la caldaia ibrida, i serramenti, la muratura per far i fori e posare la lana di vetro, la porta blindata, e i collegamenti per far funzionare la parte ibrida della caldaia; cap. 12 mancavano la posa dei pannelli fotovoltaici, la batteria di accumulo e la posa della colonnina di ricarica, sono lavori obbligatori per fare il salto delle due classi energetiche; cap. 13 confermo che mancava il ripristino della facciata esterna, per la linea vita ricordo che vi era una legge che chiedeva di inserire la linea vita, poi era uscita altra legge che diceva che non si poteva inserire nel 110 e quindi la avevamo lì in sospeso da parte dell’asseveratore”. Ciò premesso, ritenuto comprovato l’inadempimento della società convenuta alla totale esecuzione dei lavori commissionati, in punto di diritto si osserva. Risultano formulate nel presente giudizio domanda di esatto adempimento nonché, in via subordinata e alternativa, domanda di risoluzione del contratto. E’ noto che l’art. 1453 c.c. consente di poter richiedere la risoluzione per inadempimento di un contratto anche quando il giudizio è stato iniziato per ottenere l’adempimento, posto che la scelta di chiedere l’adempimento non è irrevocabile come avviene nella ipotesi contraria, attesa la inammissibilità di domandare l’adempimento a fronte di una originaria domanda di risoluzione. Va detto che mentre in sede di atto di citazione la domanda di adempimento veniva formulata in via principale, mentre la domanda di risoluzione in via subordinata. In sede di precisazione finale la detta domanda viene richiesta “in via subordinata ed eventualmente alternativa, nell’ipotesi in cui non risultasse oggettivamente e materialmente eseguibile il contratto ### ”. Non ritiene il giudicante ammissibile la modifica della domanda operata in data successiva ai termini appositamente concessi per la formazione del c.d. thema decidendum, tanto più che trattasi di causa di natura contumaciale. Premesso pertanto che viene ad essere avanzata in via principale la domanda di esatto adempimento e solo in via subordinata quella di risoluzione, peraltro subordinata ad un accertamento (la impossibilità della esecuzione, che, seppur probabile attesa la “latitanza” della ditta, accertabile solo in concreto), si rileva. La domanda di esatto adempimento, per il suo accoglimento, necessita non solo della prova dell’inadempimento, nel caso di specie, fornita, ma anche la individuazione della attività tutta da svolgere in virtù del contratto. E’ noto, infatti, che la decisione emanata deve poter essere eseguita coattivamente in assenza di adempimento spontaneo della decisione; se ne ricava, pertanto, come sia onere del giudicante, ai fini di una eventuale azione esecutiva ex art. 612 c.p.c., quello di procedere ad individuazione ed elencazione delle lavorazioni tutte possibili.