responsabilità dell’Ente Ospedaliero o della AUSL

responsabilità dell’Ente Ospedaliero o della AUSL, La responsabilità del medico operante: Conseguenze della natura della responsabilità sull’onere probatorio. 

 

responsabilità dell’Ente Ospedaliero o della AUSL, La responsabilità del medico operante: Conseguenze della natura della responsabilità sull’onere probatorio.

 

 

 L’attività medica rientra tradizionalmente e concettualmente a pieno titolo nell’ambito delle “professioni intellettuali”, alla cui disciplina il codice civile vigente dedica un autonomo capo, il II°, del III° titolo del libro V°, agli artt. 2229 e ss.

Ulteriore elemento che porta a ritenere come la legge 24/2017 possa trovare immediata applicazione è rappresentato dall'espressa previsione di un'entrata in vigore differita ad opera di una norma (art. 12) che introduce un nuovo diritto (l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione).
La fonte di tale obbligazione contrattuale di protezione è stata rinvenuta nel “rapporto contrattuale di fatto” nascente tra medico e paziente per effetto del mero “contatto sociale” (Cass. 22.1.1999 n. 589; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/04 Cass. 9085/2006; Cass. S.U. 577/2008).  La responsabilità del medico nei confronti del paziente secondo tale dominante orientamento giurisprudenziale aveva dunque, sino all’introduzione della Legge n. 24/2017, natura contrattuale, sorgente dallo svolgimento di un’attività professionale, che ne connota la disciplina.

Il quadro codicistico, condizionato dal periodo storico di redazione, è plasmato intorno alla figura del “prestatore d’opera intellettuale”, e quindi del medico singolarmente operante, a prescindere dalla struttura organizzativa in cui la sua attività viene prestata, ma consente comunque di enucleare le norme ed i principi applicabili alle vicende del moderno rapporto medico-clinico, caratterizzato da una consolidata – e da molti criticata – sostituzione del rapporto medico-paziente con quello struttura sanitaria-utente. 

In campo legislativo tale sostituzione è segnalata con palmare evidenza dall’art. 1 della L. 23 dicembre 1978 n.833 che, al fine di dare una forma concreta all’attuazione amministrativa del dettato di cui all’art. 32 della Carta Costituzionale, premesso e ribadito al primo comma il riconoscimento della salute quale “fondamentale diritto dell’individuo”, costituiva il servizio sanitario nazionale quale “complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione”, con ciò significativamente escludendo dal novero dei soggetti operanti nel S.S.N., organizzato allora su base territoriale nelle Unità Sanitarie Locali, il medico in sé e per sé considerato.

Tale realtà, favorita naturalmente dalla progressiva specializzazione e spedalizzazione del trattamento sanitario, fa sì che la persona necessitante di trattamento clinico – sia esso diagnostico o terapeutico – si rivolge ed entra a contatto, nella maggioranza dei casi, non con un singolo medico da cui è legato da un rapporto fiduciario, bensì con una struttura clinica, costituita dai mezzi, dalle strutture e dagli uomini organizzati per la fornitura della prestazione richiesta. 

 

 

La responsabilità della struttura sanitaria, pubblica e privata. 

Il rapporto nascente dall’accettazione in cura del paziente-utente da parte della struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere. 

La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente

 

ha quindi natura contrattuale e può conseguire ai sensi dell’art. 1218 cc all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico nonché ai sensi dell’art. 1228 cc all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato(così Cass. 8826/2007; Cass. 13066/2004; Cass. S.U. 581/2008; Cass. 1698/2006). 

La responsabilità dell’Ente Ospedaliero o della AUSL o della struttura privata nei confronti dei pazienti ricoverati

responsabilità dell’Ente Ospedaliero o della AUSL, La responsabilità del medico operante: Conseguenze della natura della responsabilità sull’onere probatorio.  
La fonte di tale obbligazione contrattuale di protezione è stata rinvenuta nel “rapporto contrattuale di fatto” nascente tra medico e paziente per effetto del mero “contatto sociale” (Cass. 22.1.1999 n. 589; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/04 Cass. 9085/2006; Cass. S.U. 577/2008).  La responsabilità del medico nei confronti del paziente secondo tale dominante orientamento giurisprudenziale aveva dunque, sino all’introduzione della Legge n. 24/2017, natura contrattuale, sorgente dallo svolgimento di un’attività professionale, che ne connota la disciplina.

a)ha natura contrattuale pertanto anche quando attiene al comportamento dei propri dipendenti medici e tale responsabilità trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (Cass. 4400/04; Cass. 6756/01; Cass. 5329/03).

b)In particolare quanto concerne le prestazioni di natura sanitaria è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale (Cass Pen. 6.04.2005/16.06.2005 n. 22579) 

c)Pertanto dall’accettazione del ricovero da parte della casa di cura o struttura, pubblica o privata, sorge comunque da una parte il diritto e dall’altra l’obbligo contrattuale di assicurare al paziente una prestazione medica di natura professionale, disciplinata quindi dagli artt. 1176 e ss. e 2229 e ss. del cod. civ. 

La responsabilità del medico operante. 

Ciò premesso quanto al regime di responsabilità della struttura sanitaria, rimane da chiarire qual è invece la natura della responsabilità del medico operante nell’ambito della medesima struttura. 

A riguardo si precisa che non pare trovare applicazione nel caso de quo la Legge n. 24 dell’8.03.2017 entrata in vigore il 1° aprile 2017 quando le parti avevano già introdotto il presente giudizio con atto notificato l’8.06.2016 in ordine a fatti del resto anteriori alla entrata in vigore del nuovo testo normativo che abroga sostanzialmente all’art. 6 comma 2 l’art. 3 comma 1 del d.l. 158/2012 convertito in Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) in ordine alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria e attribuisce, all’art. 7, natura extracontrattuale alla responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria in strutture pubbliche o private salvo che lo stesso avesse agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

La fonte di tale obbligazione contrattuale di protezione è stata rinvenuta nel "rapporto contrattuale di fatto" nascente tra medico e paziente per effetto del mero "contatto sociale" (Cass. 22.1.1999 n. 589; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/04 Cass. 9085/2006; Cass. S.U. 577/2008).  La responsabilità del medico nei confronti del paziente secondo tale dominante orientamento giurisprudenziale aveva dunque, sino all’introduzione della Legge n. 24/2017, natura contrattuale, sorgente dallo svolgimento di un’attività professionale, che ne connota la disciplina. 
La fonte di tale obbligazione contrattuale di protezione è stata rinvenuta nel “rapporto contrattuale di fatto” nascente tra medico e paziente per effetto del mero “contatto sociale” (Cass. 22.1.1999 n. 589; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/04 Cass. 9085/2006; Cass. S.U. 577/2008).  La responsabilità del medico nei confronti del paziente secondo tale dominante orientamento giurisprudenziale aveva dunque, sino all’introduzione della Legge n. 24/2017, natura contrattuale, sorgente dallo svolgimento di un’attività professionale, che ne connota la disciplina. /responsabilita-medica-e-struttura-sanitaria-ricorso-ex-art-702-cpc.html

Anteriormente alla Legge 24 del 2017 ed anche in vigenza della c.d. Legge Balduzzi la più avveduta giurisprudenza di legittimità, superando le precedenti ricostruzioni fondate sulla natura aquiliana di tale responsabilità, si era da tempo orientata a favore della natura contrattuale della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria, a ciò indotta dalla ovvia considerazione della irriducibilità della posizione del medico a quella di un qualsiasi altro soggetto giuridico, tenuto unicamente ad astenersi dal ledere l’altrui sfera giuridica. 

Il contatto sociale tra medico e paziente, anche nell’ambito ospedaliero, pubblico o privato, non si configurerebbe infatti quale rapporto paritario, tra soggetti portatori di analoghi obblighi e diritti, bensì quale situazione di affidamento del paziente alla posizione di protezione del medico, soggetto esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 n. 1) cod. pen.) a tutela di una bene di elevato rango costituzionale (art. 32 Cost.). 

La fonte di tale obbligazione contrattuale di protezione è stata rinvenuta nel “rapporto contrattuale di fatto” nascente tra medico e paziente per effetto del mero “contatto sociale” (Cass. 22.1.1999 n. 589; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/04 Cass. 9085/2006; Cass. S.U. 577/2008). 

La responsabilità del medico nei confronti del paziente secondo tale dominante orientamento giurisprudenziale aveva dunque, sino all’introduzione della Legge n. 24/2017, natura contrattuale, sorgente dallo svolgimento di un’attività professionale, che ne connota la disciplina. 

Conseguenze della natura della responsabilità sull’onere probatorio. 

La natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura al cui interno questo opera per errata prestazione sanitaria comporta quanto all’onere probatorio che il paziente, deducente l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario nonché fornire prova del nesso causale esistente tra inadempimento ed evento dannoso, mentre resta a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. 

In particolare il paziente deve provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. S.U. 13533/2001; Cass. 16092/2002; Cass. 6395/2004; Cass. 9351/2007; Cass. 22361/2007; Cass. SU 577/2008). 

In particolare il riparto dell’onere probatorio segue quindi i criteri fissati in materia contrattuale alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 in tema di onere della prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento.

BOLOGNA MALASANITA’ Responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente - Natura contrattuale - Presupposti - Contratto autonomo atipico a prestazioni corrispettive - Danni e riparto dell'onere probatorio-Responsabilita' medica - Paziente - Danni - Domanda risarcitoria - Responsabilità del medico e della struttura sanitaria - Natura contrattualistica - Onere probatorio delle parti - Interventi di facile esecuzione e di alta specialità  
La fonte di tale obbligazione contrattuale di protezione è stata rinvenuta nel “rapporto contrattuale di fatto” nascente tra medico e paziente per effetto del mero “contatto sociale” (Cass. 22.1.1999 n. 589; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/04 Cass. 9085/2006; Cass. S.U. 577/2008).  La responsabilità del medico nei confronti del paziente secondo tale dominante orientamento giurisprudenziale aveva dunque, sino all’introduzione della Legge n. 24/2017, natura contrattuale, sorgente dallo svolgimento di un’attività professionale, che ne connota la disciplina.  malasanita’ Bologna

Ove pertanto sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico, per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un’evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. 975/2009). 

Natura solidale della responsabilità. 

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti anche se per inadempimenti di contratti diversi intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato tali soggetti devono essere considerati corresponsabili in solido non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 cc dettata per la responsabilità extracontrattuale quanto perché sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale “se un unico evento dannoso è imputabile a più persone al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali del resto l’art. 2055 cc costituisce un’esplicitazione) che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrli (Cass. Sez. III N. 23919/2006). 

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