QUERELA- DENUNCIA REATI UFFICIO O A QUERELA : ART 590 BIS CP REATO AUTONOMO E NON CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
ART 590 BIS CP REATO AUTONOMO E NON CIRCOSTANZA AGGRANTE
La questione che si pone attiene alla qualificazione giuridica dell’art. 590 bis, comma 1, c.p., se sia circostanza aggravante ovvero fattispecie autonoma di reato. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto trattarsi di una circostanza aggravante, che dunque non ha mutato il regime di procedibilità a querela del reato di lesioni personali colpose occorse in ambito stradale. Ha osservato sul punto che, a fronte degli argomenti formali a sostegno della tesi della natura di fattispecie autonoma di reato, quali l’autonoma collocazione della norma e la previsione di una distinta sanzione edittale, nonché l’intestazione della stessa legge n.41 del 2016 (‘Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali’), vi sarebbero altri argomenti di ordine sistematico ed ermeneutico, che invece militerebbero nel senso della collocazione della norma nell’ambito delle circostanze aggravanti.
COSA DICE LA CASSAZIONE CON SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 14 giugno 2018, n.27425 – Pres. Piccialli – est. Menichetti
Gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata non sono corretti e sono smentiti da una serie di rilievi. Primo fra tutti il dato testuale: la legge n.41 del 2016 è intitolata ‘Introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali’ ed indica chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nel sistema due nuove figure di reato, che descrivono condotte specifiche e specializzanti rispetto alle generiche fattispecie base di cui agli artt.589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) cod.pen., e che sono state autonomamente disciplinate, con l’evidente intento di operare un efficace contrasto ai reati che conseguono a condotte di guida caratterizzate dalla violazione delle regole prudenziali della circolazione stradale e provocano un sempre crescente numero di vittime.
Dunque, sotto il profilo testuale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia:
appare assai significativo che la disciplina in esame sia stata introdotta nel codice penale con articoli autonomi, rubricati ciascuno con il titolo del relativo reato – e segnatamente l’art.589-bis ‘omicidio stradale’ e l’art.590-bis ‘lesioni personali stradali’ e con previsione di distinte pene edittali.
OCCORRE CONSIDERARE CHE:
Va inoltre sottolineato (come già statuito da questa Sez.4, con sent. n.29721 del 1/3/2017, in proc. Venni e n.42346 del 16/5/2017, in proc. Tosolini) che nell’ambito di tali figure criminose sono previste delle specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti. Le prime sono richiamate dall’art.590-quater cod.pen., che, nel disciplinare il computo delle circostanze, menziona esplicitamente le circostanze aggravanti di cui agli artt.589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma’, chiaramente escludendo la natura circostanziale delle ipotesi incriminatrici di cui al comma primo degli artt.589-bis e 590-bis cod.pen.. Una circostanza attenuante specifica è inoltre prevista dal settimo comma dei predetti articoli del codice penale, che prevede una diminuzione della pena fino alla metà qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole. La previsione di specifiche circostanze che aggravino o attenuino le pene edittali dei reati stradali colposi in esame è indubitabilmente indicativa nella natura autonoma e non circostanziale di tali fattispecie incriminatrici. Va infine rilevato che la legge n.41 del 2016 ha apportato modifiche all’art.222 del Codice della Strada, qualificando espressamente come ‘reati’ – e non come circostanze aggravanti – le fattispecie criminose di omicidio e lesioni stradali, facendo derivare dalla condanna o dal patteggiamento ‘per i reati di cui agli artt.589-bis e 590-bis cod.pen.’ la revoca della patente di guida. Deve allora ribadirsi, concludendo l’analisi della nuova normativa, che l’art.590-bis delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto previsto e punito dall’art.590 cod.pen. e pertanto non necessita di querela di parte ai fini della sua procedibilità
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dall’art.590-quater cod.pen.
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