MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata
MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata
AFFERMA LA SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA:
“cui all’art. 156, sesto comma, c.c., trascurando di considerare l’innovativa disciplina introdotta (a decorrere dal 1° gennaio 2013) dalla L. n. 219/2012 e segnatamente dall’art. 3, comma 2, elettivamente deputato alla predisposizione di un sistema di garanzie a tutela del credito per il mantenimento dei figli nati, come nella specie, da coppia non coniugata.
MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata
MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata
“il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898“, disposizione che, invero, nell’immediatezza si presenta obiettivamente ambigua, in quanto, da un lato, richiama l’istituto disegnato nella legge divorzile ma, dall’altro, tratteggia il sistema di tutela previsto per il procedimento di separazione coniugale.
Le differenze tra i due istituti richiamati sono sostanziali ed evidenti, considerato che in materia di separazione, ai sensi dell’art. 156, comma 6, c.c., l’iter che determina la distrazione di parte dei crediti spettanti all’obbligato fa capo a un procedimento giurisdizionale in cui la distrazione è conseguenza di un provvedimento giudiziale specifico, mentre nel rito divorzile la situazione è del tutto differente e prescinde da qualsivoglia intervento dell’autorità giudiziaria, configurandosi come procedura stragiudiziale che, sebbene attraverso una precisa scansione di passaggi propedeutici, è volta a consentire una diretta attuazione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Nell’interpretazione dell’art. 3, comma 2, L. n. 219/2012, che nella sua formulazione letterale sembra aver fatto propri entrambi i due istituti già presenti nell’ordinamento (art. 156, comma 6, c.c. e art. 8, comma 2, L. div.), deve escludersi, tuttavia, sia stata intenzione del legislatore introdurre un modello “ibrido”, in cui – come pure sostenuto inizialmente da alcuni interpreti – l’ordine del giudice avrebbe la funzione, da un lato, di rimuovere la necessità dell’attesa dei trenta giorni, e dall’altro, di risolvere la questione relativa alla doverosità della condotta del terzo, atteso che detta soluzione interpretativa sarebbe destinata a dar vita a un’insanabile contrasto con la stessa finalità della L. n. 219/2012: se, infatti, il fine della novella legislativa è quello di parificare il trattamento dei figli nati o meno da coppia coniugata, risulterebbe quanto meno inappagante apprezzare, per i figli nati da coppia il cui matrimonio sia stato dichiarato sciolto, un sistema di distrazione delle somme fondato sulla mera iniziativa dell’avente diritto e, per i figli nati fuori dal matrimonio, una forma di tutela che, invece, richiede un procedimento giurisdizionale con l’obbligato ricorso al giudice.
È, dunque, ragionevole e condivisibile ritenere, in conformità con la più recente giurisprudenza di merito, che il legislatore del 2012, che nel suo complesso si è ispirato proprio al regime della L. n. 898/1970, abbia voluto estendere alle fattispecie dei c.d. figli non matrimoniali la disciplina già presente nella legge sul divorzio, così come novellata dalla legge n. 74 del 1987, dettata dal dichiarato intento di favorire una pronta ed efficace tutela del credito alimentare senza necessità di intervento del giudice, ovvero con procedura per così dire semplificata e demandata, benché con rigida regolamentazione della scansione delle attività preparatorie, all’iniziativa del creditore.
MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE
In definitiva, l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata della tutela coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, dandosi ragionevole prevalenza al preciso richiamo alla norma di cui all’art. 8 L. div. piuttosto che al meno efficace riferimento all’odine che il giudice può essere chiamato a impartire (in questo senso, cfr. Trib. Milano, sez. IX, decreto 24.4.2013).
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su “Accetta tutto” acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare scegliere quali cookie accettare selezionandoli qui di seguito, o rifituare il consenso per i cookie non essenziali. Leggi di più
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione. Leggi di più
I cookie necessari sono assolutamente indispensabili per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in forma anonima.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie registra il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analitici".
cookielawinfo-checkbox-functional
1 anno
Il plugin GDPR Cookie Consent imposta il cookie per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionali".
cookielawinfo-checkbox-necessary
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie registra il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessari".
cookielawinfo-checkbox-others
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie registra il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altri".
cookielawinfo-checkbox-performance
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie memorizza il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Prestazioni ".
viewed_cookie_policy
1 anno
Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent ed è utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
I cookie funzionali aiutano a svolgere alcune funzionalità come la condivisione dei contenuti del sito web sulle piattaforme dei social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
I cookie di prestazione sono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazione chiave del sito web, che aiutano a fornire una migliore esperienza utente ai visitatori.
I cookie analitici sono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche relative al numero di visitatori, alla frequenza di rimbalzo, alla fonte di traffico, ecc.
Cookie
Durata
Descrizione
_ga
1 anno 1 mese 4 giorni
Google Analytics utilizza questo cookie per calcolare i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e per tracciare l'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato in modo casuale per riconoscere i visitatori unici.
_ga_*
1 anno 1 mese 4 giorni
Google Analytics imposta questo cookie per memorizzare e contare le visualizzazioni delle pagine.
_gat_gtag_UA_*
1 minuto
Google Analytics imposta questo cookie per memorizzare un ID utente univoco.
_gid
1 giorno
Google Analytics utilizza questo cookie per memorizzare informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e per creare un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono ilGoogle Analytics utilizza questo cookie per memorizzare informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e per creare un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima.numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima.
I cookie pubblicitari sono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tengono traccia dei visitatori sui vari siti web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.