– Possibilità del giudice di attribuirla quale elemento dell’assegno di mantenimento – Esclusione (Cc, articoli 143, 155 e 156)

CASA CONIUGALE S ENON SI HANNO FIGLI?

 Assegnazione della casa familiareAssenza di figli – Possibilità del giudice di attribuirla quale elemento dell’assegno di mantenimento – Esclusione

AFFIDO FIGLI -AVVOCATO A BOLOGNA

In assenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo di essi, non autorizzandolo neppure l’art. 156 del Cc, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

L’art. 155 cod. civ., nel testo vigente sino all’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sotto la rubrica “provvedimenti riguardo ai figli”, al quarto comma prevedeva: “L’abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”. Tale norma era stata interpretata da questa Corte, già con la sentenza a sezioni unite del 23 aprile 1982, n. 2494, nel senso che essa, attribuendo al Giudice il potere di assegnare l’abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, avesse carattere eccezionale e fosse dettata nell’esclusivo interesse della prole minorenne, con la conseguenza che essa non poteva essere ritenuta applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.

 Assegnazione della casa familiareAssenza di figli – Possibilità del giudice di attribuirla quale elemento dell’assegno di mantenimento – Esclusione (Cc, articoli 143, 155 e 156)[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

AFFIDO FIGLI -AVVOCATO A BOLOGNA

In assenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo di essi, non autorizzandolo neppure l’art. 156 del Cc, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

L’art. 155 cod. civ., nel testo vigente sino all’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sotto la rubrica “provvedimenti riguardo ai figli”, al quarto comma prevedeva: “L’abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”. Tale norma era stata interpretata da questa Corte, già con la sentenza a sezioni unite del 23 aprile 1982, n. 2494, nel senso che essa, attribuendo al Giudice il potere di assegnare l’abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, avesse carattere eccezionale e fosse dettata nell’esclusivo interesse della prole minorenne, con la conseguenza che essa non poteva essere ritenuta applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.

separazioni Bologna

La sentenza rilevava che – avuto riguardo alla rubrica dell’art. 155 c.c. (provvedimenti riguardo ai figli) – la disposizione appariva diretta a regolare il caso in cui vi fossero figli minorenni, riguardo ai quali dovessero adottarsi i provvedimenti di cui ai primi due commi, cosicchè il suo enunciato normativo doveva essere interpretato in coerenza con tale oggetto e l’affidamento della prole ne costituiva pertanto il presupposto necessario. La stessa sentenza aveva statuito che l’abitazione nella casa familiare non poteva essere assegnata, in mancanza di figli minorenni, in forza dell’art. 156 c.c., in quanto tale articolo non conferisce al Giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.

separazioni avvocato esperto risolve
separazioni avvocato esperto risolve

Successivamente all’entrata in vigore della L. n. 74 del 1987 – la quale all’art. 6, in materia di divorzio, ha disposto che “l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età” e “in ogni caso il Giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole” – questa Corte ha esteso anche riguardo alla separazione personale dei coniugi l’ammissibilità dell’assegnazione della casa familiare a favore del genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, argomentando sulla base della identità di ratio rispetto all’assegnazione in caso di affidamento di figli minorenni (ex multis: Cass. 6 aprile 1993, n. 4108; 17 aprile 1994, n. 2524; 12 gennaio 1995, n. 334; 17 luglio 1997, n. 6557; 11 maggio 1998, n. 4727; 22 aprile 2002, n. 5857; 28 marzo 2003, n. 4753; 18 settembre 2003, n. 13736; 6 luglio 2004, n. 12309).

Tale orientamento è stato ribadito anche dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 28 ottobre 1995, n. 11297, che pur riguardando specificamente il tema dell’assegnazione della casa coniugale in materia di divorzio, ha ribadito la precedente interpretazione dell’art. 155 c.c., comma 4 (in materia di separazione) e la sua ratio costituita dalla tutela dei figli. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 luglio 1989, n. 454 ed è stata ribadita, più di recente, facendovi riferimento nella motivazione, dalla sentenza delle sezioni unite 21 luglio 2004, n. 13603 e successivamente da Cass. 4 maggio 2005, n. 9253.

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA, DENUNCE QUERELE, UDIENZ APRELIMINARE, AVVOCATO ESPERTO
Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza,
si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita’ medica.

Risulta coerente con tale orientamento il principio secondo il quale in materia di separazione (come di divorzio) l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dell’art. 156 cod. civ. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (così, da ultimo, Cass. 6 luglio 2004, n. 12309). Ne consegue che il diverso orientamento talvolta espresso, a giudizio di questo collegio va disatteso.

I principi sopra esposti, come già affermato da questa Corte con sentenza 22 marzo 2007, n. 6979 (e in materia di divorzio con sentenza 14 maggio 2007, n. 10994), sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha aggiunto all’art. 155 cod. civ. – a proposito dei “provvedimenti riguardo ai figli” – l’art. 155 quater c.c.. Ciò in quanto la nuova disposizione mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento all'”interesse dei figli” in genere – e non più all’affidamento dei figli (minori) – proprio al su detto consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, statuendo altresì che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e che “dell’assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.

Né a diverso avviso possono condurre le deduzioni della ricorrente in ordine alla tutela costituzionale del diritto alla salute e dei diritti inviolabili della persona, sui quali, di per sé, l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o di divorzio, in linea generale, non ha alcuna incidenza diretta.

Il ricorrente fa riferimento, a sostegno del ricorso, alle sentenze n. 822 del 1998, n. 6106 del 1997 ed alla sentenza n. 4558 del 2000.

Tali sentenze hanno statuito che, nel caso in cui la casa familiare appartenga ad entrambi i coniugi, manchino figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l’esercizio del potere discrezionale del Giudice può trovare giustificazione, unicamente, in presenza di una sostanziale parità di diritti, nel fine di favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, allo scopo di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a duello di cui godeva in costanza di matrimonio. Ne conseguirebbe che, viceversa, laddove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il Giudice deve respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell’immobile e lo scioglimento della comunione.

Tale orientamento (come riaffermato di recente dalla citata sentenza n. 6979 del 2007) non appare condivisibile alla stregua dei principi sopra esposti, consolidatisi in tema di assegnazione della casa coniugale in regime di separazione (e di divorzio) e recepiti dalla riforma legislativa del 2006. Se, infatti, il previgente art. 155 c.c., e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, e la art. 6 della Legge sul divorzio, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare – sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi – appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniugo, il Giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

Ne deriva che esattamente la sentenza impugnata ha negato che nel caso di specie si potesse disporre in ordine all’assegnazione della casa coniugale, in quanto di proprietà comune di entrambi i coniugi e, non vi erano figli.

La domanda  ex art. 710 c.p.c., come esattamente ha rilevato la Corte di Appello, può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato (Cass. sez. un. 27 luglio 1993, n. 8389; Cass. 22 aprile 2002, n. 5861) mentre, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824), la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione (così come quelli attinenti al regime del divorzio), postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il Giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio. Cosa che nel caso di specie esattamente ha fatto la sentenza impugnata, modificando la misura dell’assegno dovuto con decorrenza dal momento in cui si era verificato il mutamento della situazione economica.

 

In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma:

 il quale prevede che, nel caso in cui il coniuge non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge e dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo inoltre applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

la richiesta di emissione dell’ordine a terzi, ai sensi dell’art. 156, sesto comma, c.c., di versamento diretto a proprio favore di parte delle somme di denaro da essi dovute all’obbligato può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il c.d. principio rebus sic stantibus, purché risulti sempre rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge

 fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, se in tale momento esistevano le condizioni per l’emanazione del relativo provvedimento, con la conseguenza che tale decorrenza sussiste anche se la sentenza non abbia espressamente sancito la retroattività dell’assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità riguardanti l’adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e ancora non adempiute.

L’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, sempreché non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi, un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli detto tenore di vita. Tuttavia, poiché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, consente il raggiungimento di tale risultato, il secondo comma dell’art. 156 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno «in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato», con ciò riferendosi unicamente alle circostanze di ordine economico che possano influire sulla misura dell’assegno, quali l’assegnazione al coniuge beneficiato della casa coniugale e le maggiori spese alle quali possa andare incontro per tale ragione il coniuge onerato, nonché ogni altro fatto economico, diverso dal reddito dell’onerato, suscettibile d’incidenza sulle condizioni economiche delle parti, come il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente rilevanti.

separazione personale dei coniugi:

 il giudice ha facoltà di determinare l’assegno periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare in favore dell’altro, in una somma di danaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l’assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell’obbligazione (art. 1346 c.c.). Pertanto, il coniuge può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno determinato in somma di danaro, anche altre spese, quali quelle relative al canone di locazione per la casa coniugale ed i relativi oneri condominiali, purché queste spese abbiano costituito oggetto di specifico accertamento nel loro ammontare e vengano attribuite nel rispetto dei criteri sanciti dai commi 1 e 2 dell’art. 156 c.c.

In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice ha il potere di ordinare al terzo, tenuto a corrispondere anche periodicamente somme all’obbligato, che una parte di esse venga direttamente versata agli aventi diritto al mantenimento, comporta che, nel caso in cui trattisi di assegno di contributo al mantenimento di minori ed in cui questi ultimi siano stati affidati a soggetti diversi dai genitori (nella specie i nonni), i beneficiari dell’ordine debbano essere gli stessi affidatari.

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Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 c.c. non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi. La mancata convivenza può infatti trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sè non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente. Una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del quantum dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

Il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sé, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti — la prova dell’esistenza dei quali è a carico del coniuge richiedente la modifica — postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l’acquisto o la perdita del cespite sia l’espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l’equilibrio esistente al momento della separazione.

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell’an debeatur della domanda, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il quantum dell’assegno alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità di fissare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.

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COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA RISOLVI ORA AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo invece rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato. Una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del quantum dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, quali (nella specie) l’obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale e il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell’assegno dal godimento della casa coniugale.

A norma dell’art. 156 c.c., il diritto all’assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.

In tema di separazione personale dei coniugi, nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l’attribuzione dell’assegno di mantenimento e gli eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all’assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l’assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme), attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.

la domanda di modifica dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge consensualmente separato, proposta a norma degli artt. 710 e 711 c.p.c.:

la quale investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione personale e si sottrae alle speciali regole di competenza stabilite per il giudizio di separazione. Ciò vale ovviamente rispetto sia alle regole di competenza dettate specificamente per la separazione sia per quelle dettate per il divorzio, ma dichiarate applicabili anche al giudizio di separazione. Inapplicabile sembra anche l’art. 12 quater della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, introdotto dall’art. 18 della legge n. 74 del 1987, che regola la competenza per le cause di obbligazione di cui a quella legge. Per tali giudizi di modifica dell’assegno di mantenimento, è territorialmente competente, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento, che si identifica nel luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale e non in quello in cui il matrimonio è stato contratto. Con la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n. 151, infatti, all’obbligo del coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia, sussistente durante la convivenza coniugale, subentra, con la cessazione di tale convivenza conseguente alla separazione personale, ove ricorrano le prescritte condizioni (art. 156, primo comma, c.c.), un obbligo di mantenimento, destinato al soddisfacimento dei bisogni individuali dell’altro coniuge. Deve, pertanto, escludersi che, dopo la riforma, l’obbligazione derivante dalla separazione sia la stessa che sussisteva durante la convivenza coniugale. D’altra parte appaiono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalitâ per non essere prevista la sussistenza del medesimo foro alternativo nel giudizio di modifica dell’assegno di divorzio, non comportando il parallelismo dei procedimenti la necessità di adottare le stesse regole di competenza e non potendo estendersi previsioni che fanno eccezione a regole generali a casi non espressamente previsti.

Poiché durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, la quale comporta la condivisione dei reciproci mezzi, economici, a norma dell’art. 156, ultimo comma, c.c., il coniuge al quale non sia stato attribuito nessun assegno di mantenimento, ove la propria situazione economica si sia deteriorata successivamente alla separazione, ovvero sia migliorata quella dell’altro, può chiedere l’attribuzione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta, dovendosi, peraltro, tenere conto che tale riferimento non è matematico, ma tendenziale. Al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, ed in quale misura, il giudice di merito non è tenuto ad accertare quale fosse il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, ma unicamente a comparare le condizioni economiche dei coniugi al momento della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte costituzionale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto della moglie ad ottenere, a modifica delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione consensuale dal coniuge, l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche dovute al pensionamento).

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Il provvedimento di sequestro dei beni del coniuge obbligato all’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 comma sesto c.c., che può essere revocato, anche ad opera del giudice di appello, per la sopravvenienza di giustificati motivi (art. 156 ultimo comma), ben può, ricorrendo gli stessi giustificati motivi, e pur sussistendo le condizioni necessarie per la sua concessione (inadempienza dell’obbligato), non venire emesso, e la valutazione discrezionale circa la presenza dei giustificati motivi, ove fondata su congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità da parte della S.C.

in tema di separazione consensuale, i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi,

 non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell’obbligato di un cespite o di un’attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell’interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell’assegno. Infatti durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta ia condivisione delle reciproche fortune nel caso della convivenza, e d’altronde la finalità considerata dall’art. 156 c.c. (ossia quella di conservare il diritto del coniuge meno provvisto ad un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza) permane anche nel caso in cui i coniugi, all’atto della separazione consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura dell’assegno, di talché il giudice, adito per la revisione delle condizioni convenute, non può non tener conto di essa finalità.

Ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda. In una tale prospettiva,

 la facoltà di chiedere la revisione dell’assegno in questione, in quanto accordata direttamente dall’art. 156 c.c., non trova ostacolo in un’eventuale clausola degli accordi di separazione consensuale in virtù della quale la misura dell’assegno sia stata fissata attraverso il criterio del riferimento ad una quota del reddito lavorativo coevo del coniuge obbligato, non potendo una tal clausola essere interpretata — di per sé — come rinuncia definitiva alla revisione dell’assegno in conseguenza dell’eventuale successivo aumento dei redditi di detto coniuge. Nel caso in cui alla convivenza more uxorio siano riconnesse conseguenze giuridiche, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderla rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati ed, in particolare, con riferimento alla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno di separazione (nella specie, la moglie, a seguito della separazione, aveva ottenuto un assegno di mantenimento a carico del marito che era stato, poi, revocato dal giudice di merito, sul presupposto che la stessa, successivamente alla separazione, aveva intrattenuto una periodica convivenza con altro uomo, a seguito della quale era nato un figlio. La S.C. ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito, adeguandosi all’enunciato principio, accertasse se la donna ed il suo convivente avessero costituito o meno un’affidabile e stabile famiglia di fatto, trascendente la mera esistenza di rapporti sessuali, così da stabilire se questa nuova unione avesse fatto venire meno il presupposto per la percezione dell’assegno di mantenimento dal marito).

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L’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto d’ottenere, dall’altro, un assegno di mantenimento,

tutte le volte in cui, sussistendo una differenza di redditualità fra i coniugi, egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alla proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva durante il matrimonio, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi, dovendosi altrimenti fare riferimento al tenore di vita che esse avrebbero loro consentito, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o – comunque – accettato un tenore diverso con l’adozione di particolari criteri di ripartizione delle spese, né avendo rilievo il fatto che fra i coniugi si fosse instaurata un’effettiva convivenza, non condizionando la norma l’assegno di mantenimento alla convivenza, bensì all’esistenza di un matrimonio e di una separazione senza addebito a carico del richiedente, e dovendosi fare riferimento, in caso di mancata instaurazione della convivenza, al tenore di vita che ciascun coniuge aveva diritto di aspettarsi in conseguenza del matrimonio.

Il fatto che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad un assegno di mantenimento, non postula affatto la necessità di un aggancio meccanico dell’entità dell’assegno a criteri di proporzione aritmetica tesi a fondare un rapporto fisso minimo fra l’entità dei redditi del coniuge onerato e quella dell’assegno.

Nel caso in cui, in una precedente separazione cui abbia fatto seguito la riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma una tantum per il soddisfacimento dei suoi diritti, il giudice della successiva nuova separazione, investito di una domanda di assegno di mantenimento, dovrà esaminare nuovamente il punto, tenendo tuttavia conto dell’effettiva consistenza delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, e – quindi – anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per effetto della precedente separazione.

In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all’art. 156 c.c., per effetto della quale il giudice può dispone, nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell’assegno, che «una parte» di tali somme venga versata direttamente all’avente diritto, non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso (ed in armonia con il più ampio «blocco» normativo costituito, in subiecta materia, dagli artt. 148 e ss. c.c., dall’art. 8 della legge sul divorzio, dagli artt. 3 e 30 della Costituzione) che il giudice possa legittimamente dispone il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario. (Fattispecie nella quale al terzo datore di lavoro del coniuge obbligato, tenuto a corrispondere a quest’ultimo una retribuzione pari ad un milione di lire, era stato ordinato di versare l’intero importo al coniuge avente diritto, e fino a concorrenza della somma di lire 2.400.000, che costituiva l’importo dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione giudiziale).

Il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 sesto comma c.c. è provvedimento di natura non cautelare in quanto a differenza del sequestro conservativo, presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e non richiede il periculum in mora, bensì solo l’inadempienza; detta «inadempienza» non si configura soltanto in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, ma anche nel caso di inadempimento all’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale imposto dal giudice ai sensi del quarto comma del citato art. 156, ed altresì nel caso d’inottemperanza ad eventuali prescrizioni della separazione consensuale volte a garantire l’osservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura concordata, prescrizioni che, in tali termini, sono equiparabili all’obbligo di prestare idonea garanzia eventualmente imposto dal giudice che pronunzia la separazione giudiziale. (Nella specie, la separazione consensuale prevedeva l’obbligo per il marito di corrispondere il 75 per cento del reddito netto di tutte le partecipazioni societarie, nonché il divieto di cedere a terzi i titoli azionari senza il consenso della moglie; la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di sequestro ex art. 156 c.c. sostenendo che il marito, pur avendo alienato i titoli societari così violando le prescrizioni della separazione, non si era reso inadempiente all’obbligo di mantenimento).

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In presenza di una disposizione quale quella contenuta nell’art. 156, sesto comma c.c., secondo cui, in caso d’inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni dell’obbligato, legittimamente il giudice del merito lo autorizza e ne dispone la convalida, anche se l’inadempienza sia venuta meno in un momento successivo alla concessione della misura cautelare. La norma in questione — infatti — presuppone, quale condizione necessaria ed imprescindibile per la sua concessione, l’esistenza di un inadempimento dell’obbligato, ma non esclude il suo mantenimento e la successiva convalida, qualora tale inadempienza viene meno, attesa la funzione che all’istituto va riconosciuta, e cioè di garanzia del creditore sui beni del debitore, contro il pericolo di sottrazioni e alienazioni dei beni medesimi.