CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA  

CASA CONIUGALE A CHI?

CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA :  fine dell’assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita e, inoltre, che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. In particolare, l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’articolo 155, comma 4, del Cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.

CASA CONIUGALE NELLE SEPARAZIONI

CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA  : DEI CONIUGI – CASA CONIUGALE. CASS. CIV., SEZ. I, 4 LUGLIO 2011, N. 14553. L’assegnazione della casa ex art. 155, comma 4, c.c., è consentita unicamente con riguardo all’immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità come, ad esempio, la casa di vacanza. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente – Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere – Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere – Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere – Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 11289/2010 proposto da: I.A. (c.f. (OMISSIS)), selettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso l’avvocato ROMEO RODOLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTOSTEFANO NICOLA, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro S.I.; – intimata – avverso la sentenza n. 6/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/02/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito, per il ricorrente, l’Avvocato N. SANTOSTEFANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; 2 www.comparazionedirittocivile.it udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva in data 5.5.2006, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi I.A. e S.I. e, con sentenza definitiva dell’11.7.2008, ha provveduto sulle domande reciproche di addebito, respingendole, sull’affidamento congiunto dei figli minori, di cui ha disposto la continuazione della convivenza con la madre e sulla richiesta di contributo per il mantenimento. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 25.2.2010, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, accogliendo la richiesta della S. di assegnazione dell’abitazione familiare sita in (OMISSIS). Per quanto ancora interessa, ha osservato la Corte di merito che il Tribunale aveva fondato la propria decisione negativa in ordine all’assegnazione dell’abitazione sul rilievo che, in realtà, la casa sita in (OMISSIS) non aveva mai costituito l’abitazione coniugale. Infatti, dal 1992 sino al 2002 certamente l’unica abitazione coniugale era stata quella di (OMISSIS), ossia quella dei genitori della S., mentre tra il 2002 (data di acquisto dell’abitazione di (OMISSIS), allo stato di rustico) ed il 2004 la suddetta abitazione era stata oggetto di lavori di completamento al fine di renderla abitabile, ed era stata sicuramente anche utilizzata dai coniugi I.- S., “ma, verosimilmente, nel solo periodo estivo, data la sua collocazione geografica”, mentre nel 2005 la S. si era trasferita con i figli nel Nord Italia ed aveva iniziato il giudizio di separazione (30 giugno 2005).

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CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA : secondo il Tribunale, la suddetta abitazione non aveva mai costituito l’abitazione coniugale.

La Corte di merito ha ritenuto di non poter condividere tale ragionamento, pur essendo indubbio che l’abitazione di (OMISSIS) fosse stata “di fatto l’abitazione coniugale, ma soltanto perchè i coniugi non avevano ancora acquistato una propria abitazione da adibire a sede della famiglia”. Secondo la Corte di appello l’acquisto della casa di (OMISSIS), per l’importo del prezzo di acquisto, del relativo mutuo acceso, della tipologia di arredamento, denotava la volontà dei coniugi di adibire il fabbricato – acquistato allo stato rustico – a futura abitazione coniugale.

Tale aspettativa, “peraltro concretizzata da una limitata abitazione dell’immobile”, doveva certamente farsi rientrare tra le aspettative del nucleo familiare e, quindi, anche dei figli, cui non poteva “certo negarsi la possibilità di vivere in un proprio contesto abitativo”. In questo senso, pertanto, non poteva condividersi “la decisione del Tribunale di ritenere unica abitazione coniugale quella di (OMISSIS) escludendo – a causa del sopravvenire della crisi matrimoniale (certamente non programmato dai coniugi, i quali diversamente non avrebbero assunto onerose obbligazioni per l’acquisto della villa) – la casa sita in (OMISSIS), ove presumibilmente e ragionevolmente si erano appuntate le aspettative in argomento dei genitori ma anche dei figli”.

DIRITTO-IMMOBILIARE-5

E’ principio pacifico e consolidato in giurisprudenza – ha concluso la Corte di merito ù “che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata 3 esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare”. Nel caso di specie, sebbene l’abitazione di (OMISSIS) non avesse potuto costituire “quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli”, era indubbio che il privare gli stessi, già costretti a subire le conseguenze della crisi familiare, anche della possibilità di avere, comunque, quel proprio centro di affetti ed interessi appariva “contrario al loro prevalente interesse”. Contro la sentenza di appello I. A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non ha svolto difese l’intimata.

 Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto dell’assegnazione della casa coniugale nonchè per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all’attribuzione della casa coniugale alla moglie; nonchè per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 155 quater c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Deduce che l’assegnazione della casa familiare, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.

 Di conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto respingere la domanda della resistente volta a vedersi assegnata come casa coniugale un appartamento (quello sito in (OMISSIS)), differente da quello in cui la famiglia aveva vissuto (sito in (OMISSIS), abitazione dei genitori della S.). 2.2.-

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ancarotta fraudolenta MILANO BOLOGNA RAVENNA , bancarotta fraudolenta pena, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione cui in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni siano nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata ‘appropriazione’, non rilevando la tipologia del contratto di ‘leasing’ (traslativo o di godimento) (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015). Sull’aspetto specifico della volontà appropriativa, in relazione anche all’avvenuta restituzione del bene, la Corte d’appello non ha specificamente argomentato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c., comma 4, nella precedente formulazione e art. 155 quater c.c., come inserito con decorrenza dal 16 marzo 2006, dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, nonchè omessa motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155 quater c.c., o, comunque, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l’indicato fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155 quater c.c., e non ha indicato le ragioni per le quali, nel caso esaminato, avrebbe errato la sentenza di primo grado non ritenendo sussistenti i presupposti sopra indicati con riferimento alla assegnazione della “casa familiare”. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, contraddittoria ed incoerente quando, da un lato, considera ed accerta che “l’abitazione di (OMISSIS) non abbia costituito quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli” e, poi, inspiegabilmente ed immotivatamente, con riferimento ai requisiti di assegnazione della casa familiare ex art. 155 4 c.c., “assegna a S.I., quale abitazione coniugale….la casa sita in (OMISSIS)”, senza indagare e motivare in ordine alla dedotta insussistenza, nel luogo indicato dalla sig.ra S., dell'”habitat domestico e familiare” necessario ai fini della stessa assegnazione. 2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione perchè omessa e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata considerazione, rispetto alla decisione di assegnare la casa coniugale, dello statuito “affidamento condiviso” dei figli minori ad entrambi i genitori. 2.4.-

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maggiorenne

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  • Assegnazione della casa familiare –
  • CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA :  fine dell’assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita e, inoltre, che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. In particolare, l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’articolo 155, comma 4, del Cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.
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CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA  : di cassazione, sezione I civile, sentenza del 4 luglio 2011 n. 14553 – Pres. Luccioli; Rel. Didone; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Iannì; Int. Surace

CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA  : DEI CONIUGI – CASA CONIUGALE. CASS. CIV., SEZ. I, 4 LUGLIO 2011, N. 14553. L’assegnazione della casa ex art. 155, comma 4, c.c., è consentita unicamente con riguardo all’immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità come, ad esempio, la casa di vacanza. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente – Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere – Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere – Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere – Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 11289/2010 proposto da: I.A. (c.f. (OMISSIS)), selettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso l’avvocato ROMEO RODOLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTOSTEFANO NICOLA, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro S.I.; – intimata – avverso la sentenza n. 6/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/02/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito, per il ricorrente, l’Avvocato N. SANTOSTEFANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; 2 www.comparazionedirittocivile.it udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva in data 5.5.2006, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi I.A. e S.I. e, con sentenza definitiva dell’11.7.2008, ha provveduto sulle domande reciproche di addebito, respingendole, sull’affidamento congiunto dei figli minori, di cui ha disposto la continuazione della convivenza con la madre e sulla richiesta di contributo per il mantenimento. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 25.2.2010, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, accogliendo la richiesta della S. di assegnazione dell’abitazione familiare sita in (OMISSIS). Per quanto ancora interessa, ha osservato la Corte di merito che il Tribunale aveva fondato la propria decisione negativa in ordine all’assegnazione dell’abitazione sul rilievo che, in realtà, la casa sita in (OMISSIS) non aveva mai costituito l’abitazione coniugale. Infatti, dal 1992 sino al 2002 certamente l’unica abitazione coniugale era stata quella di (OMISSIS), ossia quella dei genitori della S., mentre tra il 2002 (data di acquisto dell’abitazione di (OMISSIS), allo stato di rustico) ed il 2004 la suddetta abitazione era stata oggetto di lavori di completamento al fine di renderla abitabile, ed era stata sicuramente anche utilizzata dai coniugi I.- S., “ma, verosimilmente, nel solo periodo estivo, data la sua collocazione geografica”, mentre nel 2005 la S. si era trasferita con i figli nel Nord Italia ed aveva iniziato il giudizio di separazione (30 giugno 2005).

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CASA CONIUGALE A  CHI? SEPARAZIONI BOLOGNA : secondo il Tribunale, la suddetta abitazione non aveva mai costituito l’abitazione coniugale.

La Corte di merito ha ritenuto di non poter condividere tale ragionamento, pur essendo indubbio che l’abitazione di (OMISSIS) fosse stata “di fatto l’abitazione coniugale, ma soltanto perchè i coniugi non avevano ancora acquistato una propria abitazione da adibire a sede della famiglia”. Secondo la Corte di appello l’acquisto della casa di (OMISSIS), per l’importo del prezzo di acquisto, del relativo mutuo acceso, della tipologia di arredamento, denotava la volontà dei coniugi di adibire il fabbricato – acquistato allo stato rustico – a futura abitazione coniugale.

Tale aspettativa, “peraltro concretizzata da una limitata abitazione dell’immobile”, doveva certamente farsi rientrare tra le aspettative del nucleo familiare e, quindi, anche dei figli, cui non poteva “certo negarsi la possibilità di vivere in un proprio contesto abitativo”. In questo senso, pertanto, non poteva condividersi “la decisione del Tribunale di ritenere unica abitazione coniugale quella di (OMISSIS) escludendo – a causa del sopravvenire della crisi matrimoniale (certamente non programmato dai coniugi, i quali diversamente non avrebbero assunto onerose obbligazioni per l’acquisto della villa) – la casa sita in (OMISSIS), ove presumibilmente e ragionevolmente si erano appuntate le aspettative in argomento dei genitori ma anche dei figli”.

E’ principio pacifico e consolidato in giurisprudenza – ha concluso la Corte di merito ù “che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata 3 esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare”. Nel caso di specie, sebbene l’abitazione di (OMISSIS) non avesse potuto costituire “quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli”, era indubbio che il privare gli stessi, già costretti a subire le conseguenze della crisi familiare, anche della possibilità di avere, comunque, quel proprio centro di affetti ed interessi appariva “contrario al loro prevalente interesse”. Contro la sentenza di appello I. A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non ha svolto difese l’intimata.

 Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto dell’assegnazione della casa coniugale nonchè per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all’attribuzione della casa coniugale alla moglie; nonchè per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 155 quater c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Deduce che l’assegnazione della casa familiare, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.

 Di conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto respingere la domanda della resistente volta a vedersi assegnata come casa coniugale un appartamento (quello sito in (OMISSIS)), differente da quello in cui la famiglia aveva vissuto (sito in (OMISSIS), abitazione dei genitori della S.). 2.2.-

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c., comma 4, nella precedente formulazione e art. 155 quater c.c., come inserito con decorrenza dal 16 marzo 2006, dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, nonchè omessa motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155 quater c.c., o, comunque, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l’indicato fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155 quater c.c., e non ha indicato le ragioni per le quali, nel caso esaminato, avrebbe errato la sentenza di primo grado non ritenendo sussistenti i presupposti sopra indicati con riferimento alla assegnazione della “casa familiare”. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, contraddittoria ed incoerente quando, da un lato, considera ed accerta che “l’abitazione di (OMISSIS) non abbia costituito quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli” e, poi, inspiegabilmente ed immotivatamente, con riferimento ai requisiti di assegnazione della casa familiare ex art. 155 4 c.c., “assegna a S.I., quale abitazione coniugale….la casa sita in (OMISSIS)”, senza indagare e motivare in ordine alla dedotta insussistenza, nel luogo indicato dalla sig.ra S., dell'”habitat domestico e familiare” necessario ai fini della stessa assegnazione. 2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione perchè omessa e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata considerazione, rispetto alla decisione di assegnare la casa coniugale, dello statuito “affidamento condiviso” dei figli minori ad entrambi i genitori. 2.4.-

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 128 c.c., e art. 129 c.c., comma 2, non avendo la Corte di merito considerato che essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio, con decreto collegiale del tribunale Ecclesiastico Regionale di Appello in data 13.11.2009, la regolamentazione dell’affidamento dei figli minori ed il loro mantenimento trova fondamento nelle norme che regolano il matrimonio putativo,” pertanto, anche per questo motivo, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha illegittimamente assegnato l’asserita “casa coniugale” alla resistente perchè l’art. 129 c.c., richiama l’art. 155 limitatamente ai provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, fra i quali non rientra certamente l’assegnazione della abitazione familiare.

Osserva la Corte che i primi due motivi del ricorso sono fondati ed il loro accoglimento comporta l’assorbimento delle rimanenti censure. Infatti, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al fine dell’assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica (Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 20/01/2006). Invero, sono requisiti imprescindibili, per l’assegnazione della casa “familiare” ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito – nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – e l’affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre). L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 c.c., comma 4, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Sez. 1, Sentenza n. 4816 del 2009; Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198). La corte di merito, per contro, ha disposto l’assegnazione pur affermando – contraddittoriamente – che nel caso di specie l’abitazione di (OMISSIS) non aveva potuto costituire “quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli” e che 5 quella di (OMISSIS) era stata “di fatto l’abitazione coniugale” perchè “i coniugi non avevano ancora acquistato una propria abitazione da adibire a sede della famiglia”. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando la domanda di assegnazione della casa familiare. Le spese processuali, alla luce dell’esito complessivo della lite, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivi del ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

 

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c., comma 4, nella precedente formulazione e art. 155 quater c.c., come inserito con decorrenza dal 16 marzo 2006, dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, nonchè omessa motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155 quater c.c., o, comunque, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l’indicato fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155 quater c.c., e non ha indicato le ragioni per le quali, nel caso esaminato, avrebbe errato la sentenza di primo grado non ritenendo sussistenti i presupposti sopra indicati con riferimento alla assegnazione della “casa familiare”. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, contraddittoria ed incoerente quando, da un lato, considera ed accerta che “l’abitazione di (OMISSIS) non abbia costituito quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli” e, poi, inspiegabilmente ed immotivatamente, con riferimento ai requisiti di assegnazione della casa familiare ex art. 155 4 c.c., “assegna a S.I., quale abitazione coniugale….la casa sita in (OMISSIS)”, senza indagare e motivare in ordine alla dedotta insussistenza, nel luogo indicato dalla sig.ra S., dell'”habitat domestico e familiare” necessario ai fini della stessa assegnazione. 2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione perchè omessa e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata considerazione, rispetto alla decisione di assegnare la casa coniugale, dello statuito “affidamento condiviso” dei figli minori ad entrambi i genitori. 2.4.-

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