PERCHE’ I FRATELLI LITIGANO PER L’EREDITA’?

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Secondo la giurisprudenza Cass. civ. n. 7881/2011in tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.

Nel giudizio di divisione ereditaria )

Cass. civ. n. 13112/2010

avente ad oggetto beni immobili soggetti al regime tavolare di pubblicità, incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che – in presenza di un’espressa richiesta delle parti – ometta di provvedere alla divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, perché in tal modo viene lasciata la redazione di 
quei documenti, necessari all’intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una successiva fase stragiudiziale che potrebbe richiedere un accordo tra le parti.

la suprema corte  ha stabilitoCass. civ. n. 4224/2007:

poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte,

 lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicchè l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

e ancora  la suprema corte Cass. civ. n. 3385/2007In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale-della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti.

Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

In tema di divisione negoziale, )

Cass. civ. n. 17881/2003

in relazione alla quale fra l’altro non trova applicazione la norma dettata dall’art. 784 c.p.c. — per la divisione giudiziale — sul litisconsorzio processuale,

 la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l’accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe — quale legatario ex lege — della comunione ereditaria dal momento dell’apertura della successione.In tema di divisione giudiziale, )

 una volta pas¬sata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio o in danno del¬l’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

Il principio dell’universalità della divisione

ereditaria Cass. civ. n. 10220/1994

non è un principio assoluto o inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse.

Poiché i beni di una comunione

Cass. civ. n. 2231/1985

ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, può essere oggetto di divisione giudiziale la quota indivisa di un bene già in comunione.

Quando all’eredità sono chiamate

più persone, Cass. civ. n. 4275/1984

 benché alcune per legge ed altre per testamento, la pluralità dei successori e la diversità dei relativi titoli non rompono l’unità della successione, instaurandosi fra i più coeredi una communio incidens che investe l’intero patrimonio ereditario del quale costoro esprimono unitariamente di fronte ai terzi la titolarità, con la conseguente necessità che la stessa divisione dell’asse, pur potendo essere chiesta da ciascun coerede, deve sempre estendersi, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, a tutto il complesso dei beni caduti in successione.

E di ostacolo alla proponibilità di una domanda di divisione ereditaria secondo le norme della successione legittima solo la positiva risultanza ma non anche la mera possibile sussistenza di ulteriori eredi, di un testamento e di ulteriori beni, oltre quelli oggetto della domanda.

L’esistenza di una divisione di fatto non fa venir meno l’interesse giuridico di tutte le parti — coeredi o condomini — alla divisione giudiziale, per ottenere un titolo che sia trascrivibile a norma dell’art. 2646 c.c., e questo interesse comune è sufficiente a giustificare che le spese del giudizio di divisione siano poste a carico della massa.

Qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, con la conseguenza che tale ultima porzione, salvo patto contrario, va determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale.

(Ulteriore elemento che porta a ritenere come la legge 24/2017 possa trovare immediata applicazione è rappresentato dall'espressa previsione di un'entrata in vigore differita ad opera di una norma (art. 12) che introduce un nuovo diritto (l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione).

Ulteriore elemento che porta a ritenere come la legge 24/2017 possa trovare immediata applicazione è rappresentato dall’espressa previsione di un’entrata in vigore differita ad opera di una norma (art. 12) che introduce un nuovo diritto (l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione).

  • Tante troppe volte ho assistito a liti o cause tra fratelli per dividersi l’eredita’ dei genitori .

  • Ho visto fratelli sbranarsi per poche decine di migliaia di euro, altri con il mio aiuto trovare un accordo .

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  • Molto spesso proprio ocn l’eredita’ dei genitori vengono fuori vecchi dissapori .
  • INTANTO PONIAMO UNA SOLUZIONE CHE VIENE SPESSO CHIESTA, I FRATELLI SONO EREDI NECESSARI?
  • Assolutamente no, in quanto ai sensi dell’articolo 536 del codice civile, i fratelli del de cuius, non hanno diritto alla quota di legittima.

  • Pertanto il de cuius potrebbe lasciare in eredità una quota alla sorelle, ma non al fratello.

    Hanno diritto alla legittima, il coniuge, i figli e gli ascendenti … non i fratelli.

    … di conseguenza nemmeno il figlio del fratello.

    536 del codice civile. Legittimari.

    Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
    Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
    A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. 

  • La giurisprudenza della Suprema Corte è stata sin qui orientata ad inquadrare l’introduzione nel giudizio della condizione di erede beneficiato nella categoria delle eccezioni in senso stretto.
  • Secondo Cass. n. 14766 del 2007, il limite della responsabilità intra vires non può essere rilevato d’ufficio, ma va tempestivamente dedotto e provato da chi vi abbia interesse. ‘Non si è mai dubitato’, vi si legge, ‘che la questione di diritto, relativa ai limiti della responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio di inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari, costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto e non può, pertanto, essere proposta per la prima in volta in sede di legittimità (Cass. 18 giugno 2002, n. 8818) nè, a seguito del nuovo art. 345 c.p.c., per la prima volta in grado di appello’.
  • Anche la sentenza del 2002 si era fatta forte della regola di ‘fedeltà ai precedenti’ – invocata, a riguardo di questa materia, da Cass. 28381/05 – per affermare che la questione de qua ‘è oggetto di eccezione in senso proprio (Cass. 9 luglio 1980 n. 4373) e che il giudice non può dunque prendere in esame di ufficio’.
  • Si risale per questa via ad un precedente remoto, di epoca sensibilmente anteriore a quella in cui le Sezioni Unite hanno regolato la distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto.
  • 1) L’ordinanza 4852/12, ben cogliendo l’evoluzione che ha segnato la giurisprudenza di legittimità a partire da SU n.1099 del 1998, ha chiamato le Sezioni Unite a interrogarsi sulla compatibilità, con i principi in essa sanciti, dell’inquadramento come eccezione in senso stretto della eccezione relativa ai limiti di responsabilità nel regime di eredità beneficiata.
  • Si intrecciano qui i temi della natura di tale eccezione e della sua rilevabilità.
  • Conviene svolgerli seguendo il filo processuale più immediato, che condurrebbe a escludere, secondo le tesi del ricorrente, la rilevabilità di ufficio di un’eccezione non proposta dall’interessato nel primo grado di giudizio.
  • 1.1) La sentenza da ultimo citata ha stabilito che il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità di ufficio, in funzione dell’assolvimento del compito primario del processo, di ‘servire all’attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi’.
  • Ha quindi confinato l’ambito della rilevabilità a istanza di parte ai casi specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva (es. annullamento).

  • Come segnalato dalla dottrina, Cass. 1099/98 recava un limite incisivo. Riteneva cioè che la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione fosse soggetta alla tempestiva allegazione e prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo esclusivamente a cura della parte interessata.

  • Con la sentenza 226/01 le Sezioni Unite hanno negato che il rilievo d’ufficio dell’eccezione sia subordinato ad una tempestiva allegazione di essa.

  • Poichè la pronuncia era resa in tema di rilevabilità d’ufficio del giudicato e talune sfumature della motivazione potevano essere interpretate ambiguamente, in dottrina, non senza riflessi giurisprudenziali, è rimasta incertezza circa la portata di questa affermazione.
  • A placare i dissensi non è valsa neppure altra pronuncia delle S.U., la n. 15661/05, secondo la quale, in applicazione dei principi già posti da SU 1099/98, l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, ‘può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti’.
  • Nella specie regolata dalle Sezioni Unite del 2005 l’appellante, pur avendo tempestivamente prodotto il documento, aveva sollevato solo in sede di gravame la controeccezione di interruzione, con l’allegazione e il rilievo del caso. La sentenza non richiedeva pertanto di prendere espressamente posizione sulla possibilità che il rilievo di ufficio si fondi su una prova prodotta in corso di causa dalla parte interessata. Ciò ha consentito di continuare a sostenere che l’eccezione in senso lato (con riguardo sempre a quella di interruzione della prescrizione, cfr. Cass. 2035/06) deve essere sorretta da allegazioni e prove, ‘incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonchè di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio’.

Nel caso di decesso di una persona cara, è importante affidarsi a un vero professionista che sappia orientare gli eredi nelle operazioni di divisione dei beni lasciati dal defunto, al fine di evitare spiacevoli liti e il deterioramento dei rapporti all’interno della famiglia. 

La successione ereditaria è legata a un evento triste, spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio. Attraverso questo complesso di regole viene assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come eseguire la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all’impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni

COSA POSSO FARE PER TE?

Lo studio legale dell’Avvocato SERGIO ARMAROLI DI OBLOGNA presta la propria assistenza in particolare:

in ambito testamentario, sia per quanto concerne la redazione di testamenti e legati, sia nel caso di atti di donazione;

in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità;

in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;

per l’individuazione di quote ereditarie.

La successione ereditaria

Alla morte di una persona cosa succede a  livello ereditario?

la legge predispone una serie di regole molto complesse allo scopo di assicurare la continuità nella titolarità di beni, diritti e obblighi del defunto. 

Un avvocato esperto di eredita’

è molto importante per poter comprendere completamente, in primis, quali siano gli effetti, anche fiscali, della successione, considerato, tra l’altro, che non tutti i diritti e i rapporti sono trasmissibili e comunque non tutti con le stesse modalità. 

La successione ereditaria è legata ad un evento triste e spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio, un complesso di regole che garantisce il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi.

La presenza e consulenza di un avvocato esperto di successioni diventa necessaria per una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all’impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, ed evitando incomprensioni e liti tra di essi.

L’avvocato Sergio Armaroli esperto successioni offre la propria consulenza e assistenza in tutte le fasi precedenti e successive all’apertura di una successione legittima o testamentaria .

Hai un problema inerente alla divisione ereditaria o successione?

Devi impugnare un testamento o resistere ad una causa legale di impugnazione?

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Tutte le problematiche concernenti la morte di una persona ed il passaggio delle sue sostanze e dei suoi beni agli eredi legittimi o testamentari, richiedono lo svolgimento di attività legali (in primis: la Dichiarazione di Successione) che devono essere compiute entro periodi di tempo determinati dalla legge.

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inventario dei beni, stima degli immobili;

dichiarazione di successione;

impugnazione di testamenti olografi e pubblici ;

divisioni giudiziali

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