MEDICO OSPEDALE RISARCIMENTO ANCHE SE ASSOLTO IN PENALE

MEDICO OSPEDALE RISARCIMENTO ANCHE SE ASSOLTO IN PENALE

AVVOCATO ESPERTO RISARCIMENTO GRAVI DANNI MALASANITA’ BOLOGNA NAPOLI SALERNO RAVENNA  VICENZA TREVISO

SEDE UNICA A BOLOGNA

 il giudice civile sia tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non le distinte regole di giudizio consolidatesi nella giurisprudenza civile?

ERGO IN CASO DI ASSOLUZIONE PENALE DEL MEDICO E’ CHIUSO IL DISCORSO ANCHE PER I DANNI CIVILI?

SEGNALACI IL TUO CASO DI MALASANITA’

Gli esseri umani, purtroppo, sono fallibili; pertanto, gli errori avvengono

nell’ambito di qualsiasi attività professionale, ivi inclusa l’attività sanitaria.

051 6447838

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 – se, ai fini dell’accertamento del nesso di causa, il giudice del rinvio debba avvalersi della regola propria del processo penale – basato sul giudizio di alta probabilità logica, per cui un evento deve considerarsi causato da un comportamento omissivo, solo ove si accerti, con un giudizio controfattuale che, considerata realizzata la condotta doverosa omessa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo oppure si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva – o di quella adottata nel processo civile – della preponderanza dell’evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario. 5. Mette conto rilevare che il nodo preliminare da sciogliere riguarda i rapporti – se di autonomia o di indipendenza – del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. rispetto al giudizio penale conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione penale. 6.

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LE TESI

Tra l’incudine del favor separationis e il martello del favor rei si collocano le strategie di azione e di difesa assumibili dal soggetto danneggiato;

tra tali strategie rientra la decisione di costituirsi parte civile nel processo penale. Tale opzione, che pur continua ad essere giustificata (oggi come ieri) da fini di economia e di prevenzione dei giudicati contrastanti, in funzione della ontologica “unicità del fatto storico”, reso oggetto di accertamento nelle due sedi giudiziarie, consolida in modo definitivo la concezione della parte civile quale parte puramente eventuale del processo penale. 9.

Il soggetto danneggiato, che liberamente opti per la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di trarre il massimo vantaggio possibile dal sistema probatorio tipico del processo penale, altrettanto liberamente e consapevolmente sceglie di soggiacere alle condizioni ed ai limiti che, in funzione di una tutela necessariamente differenziata, le peculiarità strutturali del processo penale “razionalmente” impongono all’esercizio dell’azione civile in tale sede. 10.

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Le divergenze e le differenziazioni del rito, a seconda della sede giudiziaria prescelta, sono considerate costituzionalmente legittime, se ed in quanto non comprimano in misura irragionevole l’esercizio dei diritti processuali del soggetto danneggiato oppure non ne producano addirittura una vanificazione.

cause separazione internazionali

Da un lato, la costituzione di parte civile nel processo penale si prospetta, come lo strumento tendenzialmente preferibile di tutela del diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno per determinate categorie di reati. Dall’altro, la scelta concreta fra il cumulo o la separazione delle azioni – che il soggetto danneggiato ha l’onere di compiere, tenendo comparativamente conto dei vantaggi e degli svantaggi ottenibili, sul piano processuale, da ciascuna delle opzioni nella sua disponibilità – deve misurarsi con il fatto che la fattispecie genetica del diritto al risarcimento è, in base alla legge civile, più ampia ed articolata di quella configurabile in forza della norma incriminatrice penale; essa, dunque, non è a quest’ultima esattamente sovrapponibile, ma configura e schiude un ambito di cognizione giudiziale ben più esteso, sì da preconizzare un ventaglio più ampio di forme di tutela reintegrativa che possono essere ottenute solo tramite una pronuncia del giudice civile e all’occorrenza di presupposti differenti. 12. A valle della scelta di costituirsi parte civile nel processo penale, si colloca l’eventualità del giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile a seguito della sentenza di legittimità che annulli la sentenza penale.

Come si collochi questo giudizio rispetto al processo già celebrato e conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione, quali effetti vi esplichi la sentenza di annullamento e, dal punto di vista processuale, a quali regole debba soggiacere sono questioni assai controverse ed aperte in dottrina ed in giurisprudenza. 13.1. Più in particolare, gli interrogativi che attendono una risposta chiarificatrice involgono: – l’oggetto del processo, essendo il diritto risarcitorio uno di quelli eterodeterminati, con la conseguenza che la sua identificazione avviene sulla scorta del petitum e della causa petendi, in forza del principio dispositivo che lo contraddistingue; – il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, posto che l’azione civile esercitata nel processo penale risultava legata al reato oggetto di accertamento penale; – fa sorte dell’attività difensiva svolta dalle parti nel processo penale; essendo incentrata sulla responsabilità dell’imputato è legittimo chiedersi, se venuta meno l’esigenza di accertare il fatto reato, sia spendibile per la prospettazione dell’illecito civile; – i reati a condotta vincolata; l’interrogativo è, se dovendo presentare le specifiche modalità previste dalla norma penale, possano rilevare anche se realizzati con modalità diverse da quelle tipizzate dalla norma penale; – la rilevanza da riconoscersi all’elemento soggettivo, sia nell’ipotesi in cui il reato da accertare in sede penale fosse solo perseguibile a titolo di dolo – il dubbio è se a fini risarcitori possa rilevare anche la colpa – sia quando il reato accertato fosse colposo – il dubbio in tale secondo caso è se la colpa penale coincida con la colpa in sede civile -; – il titolo della responsabilità civile; l’interrogativo è se in sede risarcitoria sia possibile far valere una responsabilità oggettiva anche quando, in sede penale, l’azione civile era stata esercitata per un reato colposo; – l’effetto preclusivo di una causa di punibilità in sede penale sulla domanda risarcitoria trasmigrata in sede civile; – lo svolgimento di attività assertiva nel giudizio civile.

cause civili complesse

Nevralgico e preliminare risulta determinare quale sia la configurazione strutturale e funzionale del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. 14.1. Prima di saggiare le tesi che si contendono il campo, occorre tener conto che il legislatore processuale, pur avendo di fronte a sè un’altra opzione, ha scelto di affidare il giudizio di rinvio di cui all’art. 622 c.p.c. al giudice civile. In astratto, infatti, non gli era precluso disporre un ritorno della causa al giudice penale d’appello, soddisfacendo la circostanza costituita dal trattarsi di una decisione comunque emessa da un giudice penale, su un’impugnazione proposta avverso una sentenza penale e nel corso di un processo penale, sia pure arricchito dall’originaria, strutturale connessione delle due azioni (come, peraltro, previsto dal codice di procedura penale nelle altre ipotesi in cui il giudizio continua in sede penale, malgrado coinvolga questioni relative alla sola azione civile esercitata nel processo penale, nelle quali è del tutto pacifico che il giudice applichi alla azione civile le regole penali, come nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di primo grado di proscioglimento, ove la Corte di merito decide l’impugnazione, previo accertamento incidentale della sussistenza o meno della responsabilità penale, applicando le regole penali, come previsto dall’art. 573 c.p.p.).

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Il fatto che il legislatore si sia orientato in tutt’altra direzione non è privo di rilievo; risponde evidentemente ad una precisa ratio e proprio tale ratio merita di essere analizzata, anche andando oltre il linguaggio normativo che certamente non può definirsi appagante, perchè l’uso dell’espressione “rinvio”, (cfr. infra) in luogo di quella più consona o almeno fonte di minori equivoci di “rimessione”, è alla base della formulazione di talune soluzioni che, ad un’analisi attenta, risultano irrispettose della scelta normativa. 15. Le tesi in campo sono tre. 15.1. La più diffusa, fatta propria anche dalla Corte di Cassazione penale (da ultimo Cass. 04/02/2016, n. 27045; Cass. 10/02/2015, n. 1193) muove dalla considerazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c. quale fase rescissoria dell’impugnazione, la cui fase rescindente è stata definita con la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, in quanto l’azione civile esercitata nel processo penale non sarebbe che “quella per il risarcimento del danno, patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.c.”, e ne trae principalmente le seguenti implicazioni: a) nel giudizio civile devono utilizzarsi le stesse regole applicate nel processo penale, con il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria o restitutoria solo ove sussistano i presupposti per il riconoscimento, sia pure incidentale, della responsabilità penale dell’imputato, secondo i canoni propri del processo penale; b) il principio di diritto enunciato dalla sentenza penale di annullamento è vincolante per il giudice civile del rinvio. 15.2. La seconda tesi ricostruisce il giudizio di rinvio ex art. 622 in termini di procedimento autonomo su di un piano tanto morfologico quanto funzionale, atteso che, a seguito dell’annullamento ai soli effetti civili, si realizzerebbe una scissione strutturale tra giudizi e una divaricazione funzionale tra materie a seguito della “restituzione” dell’azione civile così ripristinata all’organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente. Soltanto formalmente sarebbe lecito discorrere, pertanto, di una “prosecuzione” del giudizio, mentre neanche su di un piano formale risulterebbe legittimo ipotizzare e discorrere di una continuazione del giudizio penale, giacchè il giudizio di rinvio si svolge solo tecnicamente secondo la disciplina dettata dagli artt. 392-394 c.p.c.

Anche il superamento dell’avversione per la duplicazione dell’attività giurisdizionale e della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici, da cui derivava la necessità di evitare contrasti tra giudicati di diverse giurisdizioni, ha avuto il suo peso; soprattutto, però, è risultato determinante lo svuotamento della supremazia della giustizia penale nei rapporti tra processo penale e processo civile, realizzata, dal punto di vista definito statico, con il congegno dell’efficacia vincolante dell’accertamento penale anche nel giudizio civile (prevalenza), e, dal punto di vista dinamico, sottraendo al giudice civile la cognizione preventiva di fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale con l’imposizione delta sospensione del processo civile, in caso di pendenza dell’azione civile e di quella penale, in attesa delle statuizioni del giudice penale (precedenza). 23.1. Si è così aperta la strada all’opposto principio del favor separationis e ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, le cui implicazioni devono essere individuate volta per volta, anche allo scopo di evitare scelte irrazionali; scelte che si potrebbe pensare di giustificare con il fatto indiscutibile che i capisaldi concettuali alla base del sistema processuale voluto dal legislatore del 1988 non sempre si stagliano nitidamente a livello di enunciazione positiva, visto che alcune fattispecie che prescrivono l’efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale non sono state totalmente espunte dal sistema (artt. 651-654 c.p.p.)

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 Uno dei primi coronari travolti dal principio di separazione è il convincimento che l’art. 24 Cost., insieme con la garanzia costituzionale di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, anche scegliendo di costituirsi parte civile nel processo penale, implichi anche copertura costituzionale del simultaneus processus (Corte Cost. 25/03/1996, n. 98). Pur non potendosi trascurare che, anche in ragione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 CEDU e art. 111 Cost., comma 2, la proposizione dell’azione civile all’interno del processo penale aggravi l’attività processuale di accertamento del reato a scapito dell’obiettivo di semplificazione e di economia del processo penale e rischi di trasformare il processo accusatorio in un ibrido, in ultima analisi è innegabile che la concentrazione in una sola sede dell’esame dei profili penalistici e di quelli civilistici del medesimo fatto costituisca un fattore di snellimento dei processi e serva ad evitare il rischio di decisioni contrastanti da parte di organi giurisdizionali diversi. 25. A seguire va preso in considerazione l’art. 75 c.p.c., comma 2, che, confermando l’autonomia dell’azione civile rispetto al parallelo processo penale,[wpforms id=”21592″

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costituisce un indice sintomatico della volontà del codice del 1988 di incentivare l’esercizio dell’azione civile nella sede sua propria; almeno ove il processo penale si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna, prevedendo che essa, nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e non abbia esercitato l’azione civile in sede propria ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto o circa il fatto che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (art. 651 c.p.p.). Diversamente avviene per la sentenza irrevocabile di assoluzione, la quale – per effetto della “clausola di salvaguardia” contenuta nella parte finale dell’art. 652 c.p.p., comma 1, – non produce effetti nel giudizio civile ove l’azione civile sia stata proposta davanti al giudice civile prima della sentenza penale di primo grado e non sia stata trasferita nel processo penale.[wpforms id=”21592″]

COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA RISOLVI ORA AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA