CORTE DEI CONTI EMILIA PROCEDURE DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

CORTE DEI CONTI EMILIA PROCEDURE

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Sommario:

  • PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALITITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE(artt. 1-27)TITOLO II – PARTI E DIFENSORI (artt. 28-31)TITOLO III – ATTI PROCESSUALI (artt. 32-37)TITOLO IV – DEI PROVVEDIMENTI (artt. 38-50)

  • PARTE II – GIUDIZI DI RESPONSABILITÀTITOLO I – FASE PREPROCESSUALE(artt. 51-72)TITOLO II – AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE (artt. 73-82)TITOLO III – RITO ORDINARIO (artt. 83-113)TITOLO IV – GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE (artt. 114-129)TITOLO V – RITI SPECIALI (artt. 130-136)

  • PARTE III – GIUDIZIO SUI CONTI(artt. 137-150)

  • PARTE IV – GIUDIZI PENSIONISTICI(artt. 151-171)

  • PARTE V – ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE(artt. 172-176)

  • PARTE VI – IMPUGNAZIONI(artt. 177-210)

  • PARTE VII – INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE(artt. 211-218)

  • PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI(art. 219)

  • Allegato – Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile(artt. 1-25)

  • Allegato – Norme transitorie e abrogazioni(artt. 1-4)

PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE 

CAPO I 

Principi generali 

Art. 1

(Ambiti della giurisdizione contabile)

  1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita’ amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilita’ pubblica.
    2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
    3. La giurisdizione della Corte dei conti e’ esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

Art. 2

(Principio di effettivita’)

  1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 3

(Principio di concentrazione)

  1. Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettivita’ e’ realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.

Art. 4

(Giusto processo)

  1. Il processo contabile attua i principi della parita’ delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.
    2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 5

(Dovere di motivazione e sinteticita’ degli atti)

  1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.
    2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Art. 6

(Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita’)

  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
    2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche’ sia garantita la riferibilita’ soggettiva e l’integrita’ dei contenuti, in conformita’ ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    3. I decreti di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalita’ per la tenuta informatica dei registri, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita’ di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonche’ le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l’estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilita’ soggettiva, integrita’ dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
    4. Il pubblico ministero contabile puo’ effettuare, in conformita’ ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.
    5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

Art. 7

(Disposizioni di rinvio)

  1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
    2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

CAPO II 

Organi 

 

Art. 8

(Organi della giurisdizione contabile)

  1. La giurisdizione contabile e’ esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

Art. 9

(Sezioni giurisdizionali regionali)

  1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.
    2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il collegio e’ presieduto dal magistrato con maggiore anzianita’ nel ruolo. In materia di ricorsi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
    3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 10

(Sezioni giurisdizionali di appello)

  1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio e’ presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianita’ nel ruolo.
    2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 11

(Sezioni riunite)

  1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilita’ pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.
    2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e’ assegnato un numero di consiglieri determinato all’inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.
    3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.
    4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresi’ sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.
    5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e’ composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione.
    6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita’ pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
    a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita’ finanziaria degli enti locali;
    b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT;
    c) in materia di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
    d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;
    e) nelle materie di contabilita’ pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
    f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.
    7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e’ composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale all’inizio di ogni anno.

Art. 12

(Ufficio del pubblico ministero)

  1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.
    2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.
    3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attivita’ dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

CAPO III 

Giurisdizione 

Art. 13

(Momento determinante la giurisdizione)

  1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Art. 14

(Questioni riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone)

  1. Sono riservate all’autorita’ giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita’ delle persone, salvo che si tratti della capacita’ di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

Art. 15

(Difetto di giurisdizione)

  1. Il difetto di giurisdizione e’ rilevato in primo grado anche d’ufficio.
    2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione e’ rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 16

(Regolamento preventivo)

  1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali e’ ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.
    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

Art. 17

(Decisione su questioni di giurisdizione)

  1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne e’ fornito.
    2. Quando la giurisdizione e’ declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e’ riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza.
    3. Quando il giudizio e’ tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, puo’ sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.
    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e’ riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
    5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo’ concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
    7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
    8. Nei giudizi di responsabilita’ patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizione e’ declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che e’ munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

CAPO IV 

Competenza

 

Art. 18

(Competenza territoriale)

  1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:
    a) i giudizi di conto e di responsabilita’ e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita’ pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle citta’ metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche’ degli enti regionali;
    b) i giudizi di conto e di responsabilita’ e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l’attivita’ di gestione di beni pubblici si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno e’ conseguenza di una pluralita’ di condotte poste in essere in piu’ ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;
    c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita’ civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
    d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all’articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all’applicazione di sanzioni pecuniarie.
    3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualita’ di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell’ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, e’ attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.
    4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualita’ di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.
    5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralita’ di condotte poste in essere in piu’ ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente e’ quello della condotta causalmente prevalente.

Art. 19

(Competenza funzionale)

  1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilita’ relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.
    2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
    3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20

(Rilievo dell’incompetenza)

  1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, e’ rilevato d’ufficio finche’ la causa non e’ decisa, ovvero puo’ essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e’ rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.
    2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
    3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la causa e’ riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.
    4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l’articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente.

CAPO V 

Astensione e ricusazione del giudice 

Art. 21

(Astensione)

  1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalita’ di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

Art. 22

(Ricusazione)

  1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’articolo 52 del codice di procedura civile.
    2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario puo’ proporsi oralmente prima della discussione.
    3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e’ sottoscritto dalla parte o dal difensore.
    4. La decisione e’ pronunciata, previa sostituzione del giudice ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.
    5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e’ ricusabile.
    6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e’ ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e’ ricusato uno dei componenti del collegio.
    7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e puo’ condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
    8. In caso di manifesta inammissibilita’ o infondatezza, la sanzione pecuniaria e’ stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

CAPO VI 

Ausiliari del giudice 

Art. 23

(Consulente tecnico)

  1. Il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando e’ necessario, da uno o piu’ consulenti.
    2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.
    3. L’incarico di consulenza puo’ essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi’ essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita’ in favore delle parti del giudizio.
    4. Il consulente, all’esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell’articolo 97 e puo’ essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e’ stabilito dal giudice che l’ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1.

Art. 24

(Astensione e ricusazione del consulente)

  1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.

Art. 25

(Commissario ad acta)

  1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile puo’ nominare un commissario ad acta.

Art. 26

(Custode)

  1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode e’ stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

Art. 27

(Liquidazione compensi)

  1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero e’ regolata dall’articolo 63.

TITOLO II 

PARTI E DIFENSORI

 

CAPO I 

Parti e difensori 

 

Art. 28

(Patrocinio)

  1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e’ obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
    2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite e’ obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazione e le notificazioni; in mancanza, l’elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito.
    3. L’avvocato puo’ compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
    4. In ogni caso non puo’ compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
    5. La procura puo’ essere sempre revocata e l’avvocato puo’ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finche’ non sia avvenuta la sostituzione dell’avvocato.
    6. La parte puo’ farsi assistere da uno o piu’ avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
    7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita’ necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, puo’ stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 29

(Procura alle liti)

  1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.

Art. 30

(Doveri delle parti)

  1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealta’ e probita’. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorita’ che esercitano il potere disciplinare su di essi.
    2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell’articolo 89 del codice di procedura civile.

Art. 31

(Regolazione delle spese processuali)

  1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
    Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
    3. Il giudice puo’ compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
    4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, puo’ altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
    5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
    6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

  2. TITOLO III 
  3. ATTI PROCESSUALI 
  4. CAPO I 
  5. Atti del processo  
  6. 32
  7. (Liberta’ di forme)
  8. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo.
  • 33
  • (Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete)
  1. In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.
    2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
  • 34
  • (Nomina del traduttore)
  1. Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo’ nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.
  • 35
  1. (Interrogazione della persona sorda o muta)
  2. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
    2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.
  • 36
  • (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
  1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale e le copie da notificare, sono sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
    2. La procura al difensore dell’attore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
    3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
  • 37
  1. (Contenuto del processo verbale)
  2. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita’ svolte e delle rilevazioni fatte, nonche’ le dichiarazioni ricevute.
    2. Il processo verbale e’ sottoscritto dal segretario e dal presidente. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale.

TITOLO IV 

DEI PROVVEDIMENTI 

CAPO I 

Dei provvedimenti

Art. 38

(Forma dei provvedimenti in generale)

  1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
    2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
    3. Dei provvedimenti collegiali puo’, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita’ della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu’ dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e’ conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell’ufficio.

Art. 39

(Contenuto della sentenza)

  1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano”.
    2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
    a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato;
    b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
    c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
    d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
    e) il dispositivo;
    f) la data della pronuncia;
    g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore.
    3. La decisione e’ nulla se mancano le indicazioni di cui alle lettere e) e g),del comma 2, nonche’ se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 2 e l’indicazione che e’ stato sentito il pubblico ministero.
    4. Qualora, dopo la pronuncia della sentenza, si verifichi l’impossibilita’ assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal presidente del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore anzianita’ nel ruolo.

Art. 40

(Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza)

  1. L’ordinanza e’ succintamente motivata. Se e’ pronunciata in udienza, e’ inserita nel processo verbale; se e’ pronunciata fuori dell’udienza, e’ scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e’ collegiale, del presidente.
    2. Il segretario comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Art. 41

(Forma e contenuto del decreto)

  1. Il decreto e’ pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
    2. Se e’ pronunciato su ricorso, il decreto e’ scritto in calce al medesimo.
    3. Quando l’istanza e’ proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e’ inserito nello stesso.
    4. Il decreto non e’ motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e’ datato ed e’ sottoscritto dal giudice o, quando questo e’ collegiale, dal presidente.

Art. 42

(Notificazioni e comunicazioni)

  1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo’ autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forza di polizia.

Art. 43

(Termini e preclusioni)

  1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
    2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
    3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.
    4. Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
    5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.
    6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile puo’ chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 11 e 12.
    7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 44

(Rilevanza della nullita’)

  1. Non puo’ essere pronunciata la nullita’ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita’ non e’ comminata dalla legge.
    2. Puo’ tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
    3. La nullita’ non puo’ mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato.

Art. 45

(Rilevabilita’ e sanatoria della nullita’)

  1. Non puo’ pronunciarsi la nullita’ senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
    2. Soltanto la parte nel cui interesse e’ stabilito un requisito puo’ opporre la nullita’ dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
    3. La nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne’ da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 46

(Nullita’ derivante dalla costituzione del giudice)

  1. La nullita’ derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero e’ insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

Art. 47

(Estensione della nullita’)

  1. La nullita’ di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne’ di quelli successivi che ne sono indipendenti.
    2. La nullita’ di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
    3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto puo’ tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e’ idoneo.

Art. 48

(Nullita’ della notificazione)

  1. La notificazione e’ nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 44 e 45.

Art. 49

(Nullita’ della sentenza)

  1. La nullita’ delle sentenze soggette ad appello puo’ essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 50

(Pronuncia sulla nullita’)

  1. Il giudice che pronuncia la nullita’ deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita’ si estende.
    2. Se la nullita’ degli atti del processo e’ imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullita’.
  2. Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il Codice di Giustizia Contabile (Dlgs. n. 174/2016) adottato ai sensi della c.d. legge Madia. Lo scopo del Codice è di riordinare la disciplina processuale dei giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte dei Conti relativamente alle materie riguardanti, tra gli altri, i giudizi di responsabilità amministrativa di pubblici dipendenti (o incaricati di un pubblico servizio) per danno erariale, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

    Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

    Sommario:

    • PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
      TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE(artt. 1-27)
      TITOLO II – PARTI E DIFENSORI (artt. 28-31)
      TITOLO III – ATTI PROCESSUALI (artt. 32-37)
      TITOLO IV – DEI PROVVEDIMENTI (artt. 38-50)
    • PARTE II – GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
      TITOLO I – FASE PREPROCESSUALE(artt. 51-72)
      TITOLO II – AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE (artt. 73-82)
      TITOLO III – RITO ORDINARIO (artt. 83-113)
      TITOLO IV – GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE (artt. 114-129)
      TITOLO V – RITI SPECIALI (artt. 130-136)
    • PARTE III – GIUDIZIO SUI CONTI(artt. 137-150)
    • PARTE IV – GIUDIZI PENSIONISTICI(artt. 151-171)
    • PARTE V – ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE(artt. 172-176)
    • PARTE VI – IMPUGNAZIONI(artt. 177-210)
    • PARTE VII – INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE(artt. 211-218)
    • PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI(art. 219)
    • Allegato – Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile(artt. 1-25 bis)
    • Allegato – Norme transitorie e abrogazioni(artt. 1-4)

    PARTE I 

    DISPOSIZIONI GENERALI 

    TITOLO I 

    PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE 

     

    CAPO I 

    Principi generali 

     

    Art. 1

    (Ambiti della giurisdizione contabile)

    1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita’ amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilita’ pubblica.
      2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
      3. La giurisdizione della Corte dei conti e’ esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

    Art. 2

    (Principio di effettivita’)

    1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

    Art. 3

    (Principio di concentrazione)

    1. Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettivita’ e’ realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.

    Art. 4

    (Giusto processo)

    1. Il processo contabile attua i principi della parita’ delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.
      2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

    Art. 5

    (Dovere di motivazione e sinteticita’ degli atti)

    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.
      2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

    Art. 6

    (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)

    1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
      2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l’integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      3. I decreti di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l’estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali. (1)
      4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. (2)
      5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 7

    (Disposizioni di rinvio)

    1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali. (1)
      2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Capo II

     

    Organi

     

    Art. 8

    (Organi della giurisdizione contabile)

    1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 9

    (Sezioni giurisdizionali regionali) (1)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.
      2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio. (2)
      3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche. (3)

    (1) Rubrica così modificata dall’ art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (3) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 10

    (Sezioni giurisdizionali di appello)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assistenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. (1)
      2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione. (2)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 11

    (Sezioni riunite)

    1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.
      2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di magistrati determinato all’inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. (1)
      3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.
      4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.
      5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello. (2)
      6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
      a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
      b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT;
      c) in materia di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
      d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;
      e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
      f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.
      7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello. (3)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (3) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 12

    Ufficio del pubblico ministero

    1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.
      1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione. (1)
      2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.
      3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

    (1) Comma inserito dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Capo III

     

    Giurisdizione

     

    Art. 13

    (Momento determinante la giurisdizione)

    1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

     

    Art. 14

    (Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone)

    1. Sono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

    Art. 15

    (Difetto di giurisdizione)

    1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.
      2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

     

    Art. 16

    (Regolamento preventivo)

    1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.
      2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

     

    Art. 17

    (Decisione su questioni di giurisdizione)

    1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.
      2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. (1)
      3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.
      4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio. (2)
      5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
      6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
      7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. (3)
      8. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della provincia. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. (4)
      8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6. (5)
      8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. (5)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (3) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (4) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (5) Comma aggiunto dall’ art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Capo IV

     

    Competenza

     

    Art. 18

    (Competenza territoriale)

    1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:
      a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;
      b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l’attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; (1)
      c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
      d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all’articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all’applicazione di sanzioni pecuniarie.
      3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell’ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.
      4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.
      5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente.

    (1) Lettera così modificata dall’ art. 8, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 19

    (Competenza funzionale)

    1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.
      2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
      3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    Art. 20

    (Rilievo dell’incompetenza)

    1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza. (1)
      2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
      3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite. (2)
      4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente. (3)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (3) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Capo V

     

    Astensione e ricusazione del giudice

     

    Art. 21

    (Astensione)

    1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 22

    (Ricusazione)

    1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’articolo 52 del codice di procedura civile.
      2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.
      3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.
      4. La decisione è pronunciata in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte. (1)
      5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.
      6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio. (2)
      7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
      8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Capo VI

     

    Ausiliari del giudice

     

    Art. 23

    (Consulente tecnico)

    1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.
      2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.
      3. L’incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Possono altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio.
      4. Il consulente, all’esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell’articolo 97 e può essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente è stabilito dal giudice che l’ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1.

    Art. 24

    (Astensione e ricusazione del consulente)

    1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.

    Art. 25

    (Commissario ad acta)

    1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.
      1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso. (1)

    (1) Comma aggiunto dall’ art. 12, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 26

    (Custode)

    1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

     

    Art. 27

    (Liquidazione compensi)

    1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.

    TITOLO II 

    PARTI E DIFENSORI

     

    CAPO I 

    Parti e difensori 

     

    Art. 28

    (Patrocinio)

    1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
      2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito. (1)
      3. L’avvocato può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
      4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
      5. La procura può essere sempre revocata e l’avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell’avvocato.
      6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
      7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

    (1) Comma così sostituito dall’ art. 13, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 29

    (Procura alle liti)

    1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.
      1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all’articolo 86. (1)

    (1) Comma aggiunto dall’ art. 14, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 30

    (Doveri delle parti)

    1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
      2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell’articolo 89 del codice di procedura civile.

    Art. 31

    (Regolazione delle spese processuali)

    1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
      2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
      3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
      4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
      5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
      6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

    TITOLO III 

    ATTI PROCESSUALI 

     

    CAPO I 

    Atti del processo  

     

    Art. 32

    (Libertà di forme)

    1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

    Art. 33

    (Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete)

    1. In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.
      2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

     

    Art. 34

    (Nomina del traduttore)

    1. Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

    Art. 35

    (Interrogazione della persona sorda o muta)

    1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
      2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

    Art. 36

    (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata. (1)
      2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
      3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 15, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 37

    (Contenuto del processo verbale)

    1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
      2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale. (31)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 16, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    TITOLO IV 

    DEI PROVVEDIMENTI 

     

    CAPO I 

    Dei provvedimenti

     

    Art. 38

    (Forma dei provvedimenti in generale)

    1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
      2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
      3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o più dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell’ufficio.

     

    Art. 39

    (Contenuto della sentenza)

    1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”. (1)
      2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
      a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato;
      b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
      c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
      d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
      e) il dispositivo;
      f) la data della pronuncia;
      g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore o del giudice monocratico (2).
      3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l’indicazione che è stato sentito il pubblico ministero. (3)
      4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. (4)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Lettera così modificata dall’ art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (3) Comma così sostituito dall’ art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (4) Comma così sostituito dall’ art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 40

    (Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza)

    1. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
      2. Il segretario comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

    Art. 41

    (Forma e contenuto del decreto)

    1. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
      2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.
      3. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
      4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

    Art. 42

    (Notificazioni e comunicazioni)

    1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forza di polizia. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. e), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 43

    (Termini e preclusioni)

    1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
      2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
      3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.
      4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
      5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.
      6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 12 e 13. (1)
      7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’articolo 155 del codice di procedura civile.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. f), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 44

    (Rilevanza della nullità)

    1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
      2. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
      3. La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Art. 45

    (Rilevabilità e sanatoria della nullità)

    1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
      2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
      3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

    Art. 46

    (Nullità derivante dalla costituzione del giudice)

    1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

     

    Art. 47

    (Estensione della nullità)

    1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
      2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
      3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

    Art. 48

    (Nullità della notificazione)

    1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 44 e 45.

    Art. 49

    (Nullità della sentenza)

    1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

    Art. 50

    (Pronuncia sulla nullità)

    1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.
      2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    PARTE II 

    GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ 

     

    TITOLO I 

    FASE PREPROCESSUALE 

     

    CAPO I 

    Denuncia di danno

     

    Art. 51

    (Notizia di danno erariale)

    1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
      2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.
      3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. (2)
      4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalità del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza e sentite le parti, con sentenza. (3)
      5. Diversamente, la sezione decide sull’eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
      6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio. (1)
      7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (1)

    (1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 – 19 luglio 2019, n. 191 (Gazz. Uff. 24 luglio 2019, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 51, commi 6 e 7, dell’Allegato 1, sollevate in relazione agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. g), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (3) Comma così modificato dall’ art. 19, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 52

    (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)

    1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all’obbligo di cui al presente comma. (1)
      2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipare pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. (2)
      3. L’obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l’applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.
      4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell’esercizio delle loro funzioni.
      5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
      6. Resta fermo l’obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 53

    (Contenuto della denuncia di danno)

    1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.

     

    Art. 54

    (Apertura del procedimento istruttorio)

    1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.
      1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio. (1)

    (1) Comma aggiunto dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 54-bis

    (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile) (1)

    1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
      2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.
      3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell’ipotesi di astensione di un procuratore regionale.

    (1) Articolo inserito dall’ art. 21, comma 2, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Capo II

     

    Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti

     

    Art. 55

    (Richieste istruttorie)

    1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
      2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
      a) l’esibizione di documenti;
      b) audizioni personali;
      c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
      d) il sequestro di documenti;
      e) consulenze tecniche.

     

    Art. 56

    (Deleghe istruttorie)

    1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 57

    (Riservatezza della fase istruttoria)

    1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all’articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell’invito a dedurre.
      2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.
      3. Nei casi di cui all’articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell’invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell’estrazione di copia di singoli atti dell’indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell’articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell’atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell’invito a dedurre, gli atti dell’indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.

     

    Art. 58

    (Richieste di documenti e informazioni)

    1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l’invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
      2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate.
      2-bis. Il pubblico ministero può accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (1)

    (1) Comma aggiunto dall’ art. 23, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 59

    (Esibizione di documenti)

    1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l’esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell’estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.
      2. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d’esibizione al titolare dell’ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
      3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti. (1)
      4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 60

    (Audizioni personali di soggetti informati) (1)

    1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità. (2)
      2. Il decreto è notificato unitamente all’invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l’audizione personale, con l’avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l’articolo 249 del codice di procedura civile.
      3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell’articolo 56.
      4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all’organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione che è rinviata a nuova data.
      5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

    (1) Rubrica così modificata dall’ art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 61

    (Ispezioni e accertamenti)

    1. L’ispezione consiste nell’accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell’indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l’articolo 103 del codice di procedura penale.
      2. Nel corso dell’ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.
      3. L’accertamento diretto consiste nell’accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.
      4. L’ispezione e l’accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l’attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.
      5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell’ispezione e dell’accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.
      6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all’articolo 56, comma 1.
      7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.

    Art. 62

    (Sequestro documentale)

    1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l’acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.
      2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell’ufficio o al soggetto che ha l’attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell’area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.
      3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.
      4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
      5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
      6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell’amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all’amministrazione.
      7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro. (1)
      8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l’atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l’immediato dissequestro degli atti e documenti.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 26, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 63

    (Consulenze tecniche)

    1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici.
      2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.

    Art. 64

    (Procedimenti d’istruzione preventiva)

    1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto. (1)
      2. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
      3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 27, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 65

    (Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)

    1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 28, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Capo III

     

    Conclusione della fase istruttoria

     

    Art. 66

    (Atti interruttivi della prescrizione)

    1. Con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.
      2. A seguito dell’interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso.
      3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.

     

    Art. 67

    (Invito a fornire deduzioni)

    1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
      2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa audizione personale, determina l’inammissibilità della citazione.
      3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.
      4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell’articolo 56.
      5. Il procuratore regionale deposita l’atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’articolo 68. (1)
      6. Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
      7. Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati. (2)
      8. Nell’invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.
      9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così modificato dall’ art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 68

    (Istanza di proroga)

    1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all’articolo 67, comma 5; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.
      2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all’uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
      3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
      4. Quando accoglie l’istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell’ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.
      5. Avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria della stessa. (1)
      6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l’ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell’atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l’atto di citazione ovvero disporre l’archiviazione.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 30, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 69

    (Archiviazione)

    1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio. (1)
      2. Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l’azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. (2)
      3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.
      4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è tempestivamente comunicato al destinatario dell’invito a dedurre. (3)
      5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell’archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
      6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale.

     

    (1) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. h), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così modificato dall’ art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (3) Comma così modificato dall’ art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 70

    (Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

    1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l’emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati. (1)
      1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l’archiviazione. (2)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma aggiunto dall’ art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Capo IV

     

    Attività preprocessuali di parte

     

    Art. 71

    (Accesso al fascicolo istruttorio)

    1. Il destinatario dell’invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1. (1)
      2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.
      3. Il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L’ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell’invito a dedurre al fine del loro reperimento.
      4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l’opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.
      5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all’accesso o decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell’invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell’invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale. (2)

     

    (1) Comma così modificato dall’ art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così modificato dall’ art. 33, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 72

    (Deduzioni scritte e documentazione)

    1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell’invito a dedurre può presentare, anche senza l’assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.
      2. Il destinatario dell’invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L’istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l’istanza non può essere presentata per più di due volte. (1)
      3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell’invito a dedurre.
      4. Contro il decreto di diniego dell’istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell’invito a dedurre e al pubblico ministero.
      5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.
      5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell’atto di citazione. (2)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma aggiunto dall’ art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    TITOLO II 

    AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE 

     

    CAPO I 

    Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale 

    Art. 73

    (Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)

    1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

    Art. 74

    (Sequestro conservativo prima della causa)

    1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all’invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
      2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
      a) fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
      b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
      3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
      4. All’udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.
      4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di cui alla lettera a) del comma 2. (1)
      5. Con l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.

    (1) Comma inserito dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 75

    (Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione)

    1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all’atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
      2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4.
      3. Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 36, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 76

    (Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

    1. L’ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice designato ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo. (1)
      2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
      3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l’ordinanza del giudice designato. (2)
      4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così modificato dall’ art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 77

    (Sequestro conservativo in appello)

    1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d’appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge. (1)
      2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d’appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all’articolo 74, commi 3 e 4. (2)
    2. L’ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 76. (2)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
    (2) Comma così sostituito dall’ art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 78

    (Inefficacia del sequestro)

    1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
      2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l’esame della questione al collegio, che decide con ordinanza. (72)
      3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.
      4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 39, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 79

    (Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)

    1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 40, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 80

    (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 686 del codice di procedura civile.

    Art. 81

    (Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)

    1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l’importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell’invito a dedurre o nell’atto introduttivo del giudizio.
      2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all’istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell’interesse dell’amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell’avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso. (1)
      3. L’efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.
      4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 41, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    Art. 82

    (Ritenuta cautelare)

    1. Qualora l’amministrazione o l’ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. (1)
      2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 42, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.


    TITOLO III 

    RITO ORDINARIO 

     

    Capo I

    Disposizioni generali (1)

    (1) Rubrica così sostituita dall’ art. 43, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Generalità».

     

    Art. 83

    (Pluralità di parti)  (1)

     

    1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. (2)
    2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. (3)
    3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’ atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata l’infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.
      4. Nei casi di cui all’ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell’invito a dedurre di cui all’articolo 67.

     

    (1) Rubrica così sostituita dall’ art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così sostituito dall’ art. 44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (3) Comma così modificato dall’ art. 44, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Art. 84

    (Riunione delle cause)

    1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza. (1)
      2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. i), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Art. 85

    (Intervento di terzi in giudizio)

    1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 45, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Capo II

     

    Introduzione del giudizio

     

    Art. 86

    (Citazione)

     

    1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l’atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all’articolo 67, commi 5 e 6.
    2. L’atto di citazione contiene:
    3. a) l’indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;
    4. b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
    5. c) l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione;
    6. d) l’individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;
    7. e) l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
    8. f) l’indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l’elenco dei documenti offerti in comunicazione;
    9. g) l’invito al convenuto a comparire all’udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest’ultimo indicato, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 90;
    10. h) l’istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;
    11. i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
    12. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l’identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.
    13. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell’originario deposito, che determina la pendenza del processo.
    14. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

    5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4. (1)

    1. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).
    2. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
    3. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l’articolo 90, commi 2 e 3.

    [9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4. (2) ]
    10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all’articolo 88, comma 3, rilevato d’ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.

    (1) Comma inserito dall’ art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma abrogato dall’ art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 87

    (Rapporti tra invito a dedurre e citazione)

     

    1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all’articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

     

     

    Art. 88

    (Fissazione dell’udienza)

     

    1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell’atto di citazione, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 90.
    2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell’atto di citazione.
    3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.
    4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell’udienza di merito.
    5. Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all’atto di citazione introduttivo del giudizio, è notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.
    6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, può essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell’articolo 6.

     

    Art. 89

    (Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione)

     

    1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.
    2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto è notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.
    3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.

     

     

    Art. 90

    (Costituzione del convenuto e comparsa di risposta)

     

    1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in calce all’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l’elenco dei documenti che offre in comunicazione.
    2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.
    3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all’articolo 87.

     

    Capo III

     

    Trattazione

     

    Art. 91

    (Udienza pubblica)

     

    1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.
    2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
    3. All’udienza, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell’articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.
    4. All’udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l’ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
    5. Si applica l’articolo 101 del codice di procedura civile.
    6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.
    7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi. (1)
    8. Assiste all’udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.
      9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario.
    9. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 47, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Art. 92

    (Rinvii dell’udienza)

     

    1. L’udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.
    2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.
    3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.
    4. Se il rinvio è disposto d’ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.
    5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.

     

     

    Art. 93

    (Contumacia del convenuto)

     

    1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d’ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.
    2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell’atto di citazione unitamente all’ordinanza.
    3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
    4. Se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
    5. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.
    6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l’apposizione del visto del segretario sull’originale.
    7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
    8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
    9. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all’udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all’udienza.
    10. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.
    11. Il contumace che si costituisce può chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
    12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.
    13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.

     

     

    Capo IV

     

    Ammissione e assunzione di mezzi di prova

     

    Art. 94

    (Mezzi di prova)

     

    1. Fermo restando a carico delle parti l’onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d’ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.
    2. Il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità dell’amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo.
    3. Il giudice può procedere in qualunque stato e grado del processo all’interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito.
    4. Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.

     

     

    Art. 95

    (Disponibilità e valutazione della prova)

     

    1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
    2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
    3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
    4. Il giudice, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

     

     

    Art. 96

    (Istruttoria collegiale e giudice delegato)

     

    1. All’udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.
    2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali.
    3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facoltà di subdelega ad altro giudice della sezione medesima.
    4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell’articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.

     

     

    Art. 97

    (Consulenza tecnica d’ufficio)

     

    1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.
    2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile.
    3. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della segreteria.
    4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2.
    5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:
    6. a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
    7. b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
    8. c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
    9. d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
    10. e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
    11. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.

     

     

    Art. 98

    (Prova per testimoni)

     

    1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
    2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.

     

     

    Art. 99

    (Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio)

     

    1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
    2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni.
    3. Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.
    4. Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
    5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.
    6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
    7. Decorso il termine prefisso per l’assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.
    8. La parte interessata può chiedere al giudice, nell’udienza successiva, la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
    9. Il giudice dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da assumere.
    10. Eseguita l’istruttoria, ad istanza della parte più diligente il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.
    11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
    12. L’integrazione è disposta dal presidente con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.

     

    Capo V

     

    Decisione della causa

     

    Art. 100

    (Decisione del collegio)

     

    1. Terminata l’udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza.
    2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.

     

     

    Art. 101

    (Deliberazione)

     

    1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
    2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.
    3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
    4. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro o gli altri giudici e infine il presidente.
    5. Quando su una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
    6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.

     

     

    Art. 102

    (Forma dei provvedimenti del collegio)

     

    1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio.
    2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.
    3. L’ordinanza se pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell’udienza, è comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.
    4. Il collegio pronuncia, altresì, ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
    5. L’ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio è appellabile.
    6. Il collegio pronuncia sentenza:
    7. a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
    8. b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
    9. c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
    10. d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
    11. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

     

     

    Art. 103

    (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

     

    [1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. (1) ]

    1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 178.

    (1) Comma abrogato dall’ art. 48, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Capo VI

     

    Incidenti nel processo

     

    Art. 104

    (Incidenti formali in udienza)

     

    1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
    2. Ove sia stata sospesa l’udienza, l’ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell’udienza stessa.

     

     

    Art. 105

    (Incidente di falso)

     

    1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
    2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.
    3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l’udienza di discussione.
    4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
    5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità, unitamente all’istanza di fissazione di udienza. (1)
    6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d’ufficio. (2)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così sostituito dall’ art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Art. 106

    Sospensione del processo (1)

     

    1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (2)
    2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L’ordinanza, in questo caso fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.
    3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all’articolo 119.

    (1) Rubrica così sostituita dall’ art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così modificato dall’ art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 107

    Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso

     

    1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all’articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d’udienza in prosecuzione. (1)
    2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
    3. E’ fatta salva l’autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
    4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 51, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Art. 108

    (Interruzione del processo) (1)

     

    1. Se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.
    2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
    3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.
    4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.
    5. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 93, comma 5.
    6. Nell’udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi può chiedere l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo. (2)
    7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
    8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.

    (1) Rubrica così sostituita dall’ art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Comma così modificato dagli artt. 52, comma 1, lett. b), e 98, comma 1, lett. l), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Art. 109

    (Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto)

     

    1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all’udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l’istanza di fissazione d’udienza in prosecuzione.
    2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.
    3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificata alle altre parti a cura dell’istante.
    4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l’altra parte può riassumere il processo ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 303 del codice di procedura civile.
    5. In caso d’interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 107.
    6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

     

     

    Art. 110

    (Rinunzia agli atti del processo)

     

    1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.
    2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.
    3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.
    4. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
    5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
    6. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.
    7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

     

     

    Art. 111

    (Estinzione del processo)

     

    1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
    2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
    3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
    4. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.
    5. L’estinzione del processo non estingue l’azione.
    6. L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
    7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 95, comma 3.
    8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

     

     

    Capo VII

     

    Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

     

    Art. 112

    (Casi di correzione di errori materiali)

     

    1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
    2. L’ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
    3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell’appello.

     

     

    Art. 113

    (Procedimento di correzione)

     

    1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.
    2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
    3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
    4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
    5. Sull’istanza il giudice, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull’originale del provvedimento.

    TITOLO IV 

    GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE 

     

    CAPO I 

    Questioni di massima e questioni di particolare importanza

     

    Art. 114

    (Deferimento della questione)

    1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti (1).
      2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
      3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

    (1) Comma così modificato dall’ art. 53, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 115

    (Fissazione dell’udienza)

    1. L’udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dal deposito dell’atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.
      2. Almeno venti giorni prima dell’udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata.
      3. L’atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.
      4. L’atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di quest’ultimo, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, agli avvocati delle parti costituite.
      5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’udienza.
      6. L’atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.

    Art. 116

    (Risoluzione della questione e prosecuzione della causa)

    1. Le modalità di svolgimento dell’udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l’appello, in quanto applicabili.
      2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
      3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell’udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

    Art. 117

    (Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)

    1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.

     

    Capo II

     

    Regolamenti di competenza

     

    Art. 118

    (Conflitto di competenza territoriale)

    1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite. (1)

    (1) Comma così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. m), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

    Art. 119

    (Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)

    1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.
      2. L’istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa è costituita personalmente.
      3. Il giudice del processo sospeso può autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.

     

    Art. 120

    (Procedimento del regolamento di competenza)

    1. L’ordinanza che propone d’ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.
      2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l’ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ha sospeso il processo.
      3. La parte che propone l’istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralità di parti decorre dall’ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.
      4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.
      5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell’udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
      6. Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

     

    Art. 121

    (Ordinanza di regolamento della competenza)

    1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.
      2. L’ordinanza di regolamento è pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata ed è comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

    Art. 122

    (Riassunzione della causa)

    1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.
      2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l’estinzione del processo.

    Capo III

     

    Giudizi in unico grado

     

    Art. 123

    (Ricorso)

    1. I giudizi elencati nell’articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.
      2. Il ricorso deve contenere:
      a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
      b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
      c) l’esposizione sommaria dei fatti;
      d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
      e) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
      f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
      3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

     

    Art. 124

    (Notificazione del ricorso)

    1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:
      a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
      1) alla Commissione per stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio; (1)
      2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell’ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale; (2)
      b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
      c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
      2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l’atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all’impugnativa.

    (1) Numero così modificato dall’ art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

    (2) Numero così sostituito dall’ artt. 54, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

     

     

    Art. 125

    (Deposito del ricorso)

    1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall’ultima notificazione, a pena di inammissibilità.
      2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.
      3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.

     

    Art. 126

    (Fissazione dell’udienza di trattazione)

    1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione, dispone l’acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d’ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
      2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza, comunica all’ente che ha emesso l’atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

    Art. 127

    (Costituzione delle parti)

    1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all’articolo 126, comma 1.
      2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all’udienza di discussione.

     

    Art. 128

    (Decisione)

    1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell’udienza di discussione.
      2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l’espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
      3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell’ordinanza istruttoria, è letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.
      4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell’articolo 31. La sentenza è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
      5. La segreteria dà comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.

    Art. 129

    (Rinvio)

    1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.

     

     

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