Indagini preliminari – Arresto in flagranza – Stato di flagranza
In tema di arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito – previsto dall’art. 382, comma primo, cod. proc. pen. – della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”, locuzione dal significato analogo a quella (“poco prima”) utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell’impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto – peraltro reo confesso – sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un’autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina). •Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 26 aprile 2017 n. 19948
Il principio affermato dalle Sezioni unite e da quelle ordinarie e’ che e’ illegittimo l’arresto qualificato come in flagranza, se operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiche’ tale ipotesi non integra la condizione di “quasi flagranza”, che a sua volta presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato; nel caso trattato dalle Sezioni Unite, l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalita’ dell’aggressore. Il fatto all’esame di questa Corte appare differente rispetto a quello deciso dalle Sezioni Unite: queste ultime hanno sottolineato che per procedere all’arresto di un soggetto deve esservi “la coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della liberta’ dell’autore del reato”. Cio’ perche’ “la eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della liberta’ una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilita’ (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell’arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza”.
L’elemento rilevante ai fini della flagranza e’ dunque che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi che inducano a ritenere con elevata probabilita’ la responsabilita’ dell’arrestato. La percezione diretta rinvia a una immediatezza di intervento rispetto al fatto-reato, e quindi a seguito delle primissime indagini, in assenza della sorpresa del responsabile da parte della polizia giudiziaria nell’atto di commettere l’illecito. Nella specie l’immediatezza e’ costituita dal brevissimo intervallo temporale – riassunto nell’espressione “immediatamente dopo la consumazione del fatto” – che il GIP ha descritto essere intercorso fra l’aggressione subita da (OMISSIS) all’interno della propria vettura, la telefonata che da quella posizione ella ha fatto al fratello, la successiva telefonata che il padre di lei, cui il fratello l’aveva subito comunicato, ha indirizzato alla Questura, l’intervento degli agenti della P.S., le ricerche da costoro effettuate con successo sulla base delle indicazioni relative al vestiario fornite dalla donna: all’incirca cinque minuti fra la richiesta di intervento alla Questura e il momento in cui (OMISSIS) e’ stato fermato dalla Polizia, come emerge dagli atti di p.g. allegati all’ordinanza, e in particolare dal verbale di perquisizione personale.
Le “cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” sono costituite nella vicenda in esame non gia’ dalla identificazione operata dalla parte offesa che indichi le generalita’ del presunto autore del delitto, come era nell’ipotesi considerata dalle Sezioni Unite, bensi’ dal vestiario indossato da (OMISSIS) nel momento in cui la Polizia lo ha individuato, come descritto dalla vittima: la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che egli abbia commesso il reato poco prima non fa coincidere necessariamente quelle cose o quelle tracce con il compendio del reato. Al vestiario si affianca la stessa borsa, rinvenuta sulla via percorsa per allontanarsi dal parcheggio teatro della rapina e il luogo di rintraccio del ricorrente, quale elemento di materiale conferma del tragitto di rapido allontanamento, e infine il diretto riconoscimento della persona offesa. La linea di ininterrotta e rapida continuita’ spazio-temporale, nella quale trovano collocazione le “cose” costituite dalla borsa abbandonata sulla via di fuga e dal vestiario indossato, integrano un profilo di elevatissima probabilita’ che (OMISSIS) sia l’autore del fatto, tale da fondare la sussistenza nel caso concreto della quasi-flagranza.
Indagini preliminari – Arresto in flagranza – Stato di flagranza – Arresto operato a seguito di informazioni di terzi – “Quasi flagranza” – Sussistenza – Esclusione – Illegittimità dell’arresto – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie. È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore). •Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 21 settembre 2016 n. 39131
Indagini preliminari – Polizia giudiziaria – Attività – Arresto in flagranza – Quasi flagranza – Nozione – Fattispecie.
In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di quasi flagranza non sussiste nell’ipotesi in cui l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di inseguimento, caratterizzata dal requisito cronologico dell’immediatezza (subito dopo il reato), postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all’arresto: l’attribuzione dell’eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all’arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello dopo alcune ore dalla commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa: in una situazione in cui, quindi, secondo le sezioni Unite, non poteva ricorrere l’ipotesi dell’inseguimento inteso nei termini di cui sopra). •Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 21 settembre 2016 n. 39131
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su “Accetta tutto” acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare scegliere quali cookie accettare selezionandoli qui di seguito, o rifituare il consenso per i cookie non essenziali. Leggi di più
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione. Leggi di più
I cookie necessari sono assolutamente indispensabili per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in forma anonima.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie registra il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analitici".
cookielawinfo-checkbox-functional
1 anno
Il plugin GDPR Cookie Consent imposta il cookie per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionali".
cookielawinfo-checkbox-necessary
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie registra il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessari".
cookielawinfo-checkbox-others
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie registra il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altri".
cookielawinfo-checkbox-performance
1 anno
Regolato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie memorizza il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Prestazioni ".
viewed_cookie_policy
1 anno
Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent ed è utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
I cookie funzionali aiutano a svolgere alcune funzionalità come la condivisione dei contenuti del sito web sulle piattaforme dei social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
I cookie di prestazione sono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazione chiave del sito web, che aiutano a fornire una migliore esperienza utente ai visitatori.
I cookie analitici sono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche relative al numero di visitatori, alla frequenza di rimbalzo, alla fonte di traffico, ecc.
Cookie
Durata
Descrizione
_ga
1 anno 1 mese 4 giorni
Google Analytics utilizza questo cookie per calcolare i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e per tracciare l'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato in modo casuale per riconoscere i visitatori unici.
_ga_*
1 anno 1 mese 4 giorni
Google Analytics imposta questo cookie per memorizzare e contare le visualizzazioni delle pagine.
_gat_gtag_UA_*
1 minuto
Google Analytics imposta questo cookie per memorizzare un ID utente univoco.
_gid
1 giorno
Google Analytics utilizza questo cookie per memorizzare informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e per creare un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono ilGoogle Analytics utilizza questo cookie per memorizzare informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e per creare un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima.numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima.
I cookie pubblicitari sono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tengono traccia dei visitatori sui vari siti web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.