INCIDENTE MORTALE FONDO VITTIME IN  MOTO

INCIDENTE MORTALE FONDO VITTIME IN  MOTO

SE RIMANE IGNOTO CHI HA CAUSATO IL SINISTRO OCCORRE RIVOLGERSI AL FONDO VITTIME DELLA STRADA

LA NORMATIVA CONSAP SU FONDO VITTIME STRADA CHE SI RIPORTA:

“Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Imprese Designate

La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall’Ivass con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015; per consultare il provvedimento 

Massimali

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.

Precedentemente a far data dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.

Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tali date 

Tipologie di sinistri

  • Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
  • Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
  • Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
    • Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
    • Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
    • Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
  • Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.

Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:

  • Ipotesi Dbis – sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
  • Ipotesi Dter – sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.””

G.I. s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di G.V.S., in persona dell’organo di rappresentanza pro-tempore, con sede legale in via M. 14, 31021 M. V. (T.), rappresentata e difesa dall’Avv. Adamo BIOLO del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato Biolo Crippa, in corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano;

QUANTO RILEVATO DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

la domanda non può trovare accoglimento, dacchè non è provato che il sinistro, con la perdita di controllo del motociclo da parte del V., sia da imputarsi al precedente urto con un’autovettura poi datasi alla fuga. Invero: – nel rapporto della Polizia Locale intervenuta il luogo è descritto come strada rettilinea con carreggiata a doppio senso di marcia; al suolo non erano visibili tracce di frenata, ma solo tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici della moto ed abrasioni causate dalla struttura del predetto veicolo; la teste oculare M.M.G. aveva riferito che, trovandosi sul marciapiede della via M. avanti al civico n. 56, aveva notato il motociclo provenire da Via D. P. e percorrere la Via M., il veicolo aveva sbandato ed era rovinato al suolo dopo aver urtato dei veicoli in sosta. In data 28.11.2012 presso gli Uffici della Polizia Municipale si era presentato F.S., trasportato sul motociclo e che pure aveva riportato lesioni, il quale aveva riferito di un urto con un SUV, che aveva superato la moto sulla sinistra ed in altra sede questi aveva sostenuto che il SUV sopraggiungeva ad alta velocità alle loro spalle; – il V. era risultato positivo ai cannabinoidi (16 ng/ml contro 2 ng/ml) ed all’etanolo (1,78 g/l), come si evince dalla copia della cartella clinica; – nella presente sede la M. ha affermato di non ricordare nulla del sinistro, ma ha confermato le dichiarazioni rese alla Polizia, di cui le è stata data lettura. Pertanto non è emersa la presenza di alcuna ‘auto pirata’, riportata dal F., ma non nell’immediatezza dei fatti e di cui comunque la M. avrebbe potuto riferire alla Polizia subito dopo il sinistro. Inoltre non può essere sentito il F. in qualità di teste nell’attuale causa. Infatti, la giurisprudenza costante ha affermato il principio secondo cui la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che per il teste sia intervenuta una fattispecie estintiva (transazione, prescrizione del diritto, avvenuto risarcimento), dacchè l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina (Cass., n. 3642/2013; Cass., n. 19258/2015; Cass., n. 12660/2018). Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.

DOMANDA RESPINTA ANCHE IN APPELLO IL CONDUCENTE DECEDUTO IN MOTO AVEVA ASSUNTO ALCOL E DROGHE

 

 

 

Non avendo gli attori assolto l’onere su di essi gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c., alcuna prova contraria doveva essere fornita dalla convenuta/appellata G. s.p.a. circa la riconducibilità causale del sinistro in esame, in via esclusiva o concorrente, ad una condotta colposa tenuta dal conducente del motoveicolo: ne consegue che sotto tale profilo è irrilevante che la perdita di controllo del motociclo si sia verificata a causa dello stato di alterazione da consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti in cui si trovava V.C. (o, in ipotesi, per qualunque altra causa come ad esempio un malore), trattandosi di circostanza che potrebbe al più condurre alla configurabilità di un concorso di colpa della vittima solo una volta dimostrata dagli attori l’avvenuto fatto generatore del danno di cui è chiesto il risarcimento ai sensi dell’art. 283 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 209 del 2005, e dunque l’avvenuto urto del motociclo ad opera di un’auto ‘pirata’.

In assenza di prova del fatto costitutivo e generatore del danno allegata dagli attori, la circostanza – rilevata dal Tribunale – che V.C. si trovasse, al momento del sinistro, sotto l’effetto dell’assunzione di cannabinoidi ed etanolo, rileva soltanto quale ulteriore argomento di prova a sostegno della ricostruzione del sinistro in esame operata dal giudice e contraria a quella prospettata dagli eredi V.: in altri termini, induce ragionevolmente a ritenere che la vittima è rovinata al suolo per aver perso autonomamente il controllo del proprio motociclo e non a seguito di un urto ad opera di un altro veicolo.

In proposito va comunque evidenziato che, contrariamente alle deduzioni degli appellanti, un simile stato di alterazione psico-fisica risulta provato dalle risultanze documentali acquisite, in particolare dal referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano, rilasciato a seguito della richiesta formulata dalla Polizia Locale di svolgere sulla persona della vittima accertamenti sanitari urgenti ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S. (doc. 4 fascicolo appellanti): da tale referto, contenente l’esito delle analisi del sangue effettuate a V.C., si evince che il pomeriggio del sinistro quest’ultimo aveva consumato sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e sostanze alcoliche oltre i limiti consentiti (16 ng/ml contro 2 ng/ml quanto ai cannabinoidi, e 1,78 g/l quanto all’etanolo).

Infine, è infondato il quarto e ultimo motivo di appello, con il quale è chiesta la riforma della sentenza del Tribunale nel punto relativo alla condanna alle spese.

AVVOCATO-ERRORE-MEDICO-DIAGNOSTICOREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE III CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Irene Formaggia – Presidente

Dott. Michele Montingelli – Consigliere

Dott. Alessandra Del Corvo – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d’Appello con atto di citazione notificato il 25.11.2019,

DA

V.U. e P.G., entrambi residenti a M. in via M. n. 26, in proprio e nella loro qualità di eredi del figlio V.C., rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Ferrari e dall’Avv. Sonia Musto del Foro di Milano presso lo studio dei quali in Milano, Viale Regina Margherita n. 35, sono elettivamente domiciliati;

APPELLANTI

CONTRO

G.I. s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di G.V.S., in persona dell’organo di rappresentanza pro-tempore, con sede legale in via M. 14, 31021 M. V. (T.), rappresentata e difesa dall’Avv. Adamo BIOLO del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato Biolo Crippa, in corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano;

APPELLATA

e

V.M., V.A. e V.V.,

APPELLATI CONTUMACI

OGGETTO: Morte

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza n. 4094/2019, pubblicata il 26.4.2019 e non notificata, il G.U. del Tribunale di Milano, definendo il giudizio di merito (n. 19373/2016 R.G.) promosso con atto di citazione da V.U., P.G., V.V., V.M. e V.A. nei confronti di G.A. s.p.a., ha rigettato la domanda di condanna dai medesimi formulata nei confronti della Compagnia Assicuratrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati in complessivi Euro 1.203.150,00 – asseritamente subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in M., via M., all’altezza del civico n. 60 il giorno 5.11.2012 verso le ore 18.00; sinistro nel quale era rimasto coinvolto V.C., rispettivamente figlio e fratello degli attori, il quale, alla guida del motociclo Sym Maxsym, nel percorrere la via M. aveva perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro alcune auto in sosta e riportando lesioni personali che ne avevano cagionato il decesso il successivo 19.11.2012.

Il giudizio era promosso dagli attori nei confronti di G.A. s.p.a. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ‘Fondo di G.V.S.’ e sulla base dell’assunto per il quale il sinistro fosse stato causalmente determinato dalla condotta di un automobilista rimasto ignoto, che a bordo della propria vettura ‘modello SUV’ aveva urtato il motociclo condotto da C.V. per poi darsi alla fuga.

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda formulata dagli attori ritenendo non provata la circostanza che il sinistro, ed in particolare la perdita di controllo del motociclo da parte di C.V., fosse da imputarsi al precedente urto con un’autovettura poi datasi alla fuga. Nello specifico il giudice ha così motivato la decisione di rigetto “la domanda non può trovare accoglimento, dacchè non è provato che il sinistro, con la perdita di controllo del motociclo da parte del V., sia da imputarsi al precedente urto con un’autovettura poi datasi alla fuga. Invero: – nel rapporto della Polizia Locale intervenuta il luogo è descritto come strada rettilinea con carreggiata a doppio senso di marcia; al suolo non erano visibili tracce di frenata, ma solo tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici della moto ed abrasioni causate dalla struttura del predetto veicolo; la teste oculare M.M.G. aveva riferito che, trovandosi sul marciapiede della via M. avanti al civico n. 56, aveva notato il motociclo provenire da Via D. P. e percorrere la Via M., il veicolo aveva sbandato ed era rovinato al suolo dopo aver urtato dei veicoli in sosta. In data 28.11.2012 presso gli Uffici della Polizia Municipale si era presentato F.S., trasportato sul motociclo e che pure aveva riportato lesioni, il quale aveva riferito di un urto con un SUV, che aveva superato la moto sulla sinistra ed in altra sede questi aveva sostenuto che il SUV sopraggiungeva ad alta velocità alle loro spalle; – il V. era risultato positivo ai cannabinoidi (16 ng/ml contro 2 ng/ml) ed all’etanolo (1,78 g/l), come si evince dalla copia della cartella clinica; – nella presente sede la M. ha affermato di non ricordare nulla del sinistro, ma ha confermato le dichiarazioni rese alla Polizia, di cui le è stata data lettura. Pertanto non è emersa la presenza di alcuna ‘auto pirata’, riportata dal F., ma non nell’immediatezza dei fatti e di cui comunque la M. avrebbe potuto riferire alla Polizia subito dopo il sinistro. Inoltre non può essere sentito il F. in qualità di teste nell’attuale causa. Infatti, la giurisprudenza costante ha affermato il principio secondo cui la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che per il teste sia intervenuta una fattispecie estintiva (transazione, prescrizione del diritto, avvenuto risarcimento), dacchè l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina (Cass., n. 3642/2013; Cass., n. 19258/2015; Cass., n. 12660/2018). Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.

  1. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello U.V. e G.P., padre e madre della vittima V.C., con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 25.11.2019 per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione del disposto di cui all’art. 2697c.c. – erronea ricostruzione dei fatti – erronea e preconcetta valutazione delle risultanze processuali, in quanto il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento su un’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste M.G.M., la quale ‘non ha visto nulla ad esclusione della fase finale del sinistro, ha solo sentito il rumore dello stesso e si è voltata per accertarsi dell’accaduto’ (gli appellanti richiamano sul punto la deposizione resa dalla teste nell’ambito di altro procedimento – n. 88849/2013 – sulla dinamica del sinistro in oggetto, acquisita al presente procedimento tramite la produzione del relativo verbale di causa), ed avrebbe inoltre omesso di considerare lo stato dei luoghi al momento del sinistro, ovvero le caratteristiche della carreggiata stradale e l’assenza di tracce di frenata riconducibili al motociclo condotto dal V., circostanza che confermerebbe secondo gli appellanti “l’intervento di un evento estraneo (urto del SUV) che ha determinato l’improvviso sbandamento del motociclo cui è conseguito l’esito infausto”. Inoltre, secondo la prospettazione degli appellanti, la presenza del SUV scuro troverebbe conferma nelle dichiarazioni rese dal Sig. F. agli Agenti della Polizia Locale del Comune di Milano in data 26.11.2012 e nel verbale di causa dell’udienza 9.3.2015 di escussione testi nell’ambito del diverso procedimento n. 88849/2013, “dichiarazioni acquisite al presente procedimento in forma di prova documentale, ex adverso non contestate, da cui conseguentemente discende che trattasi di prova documentale validamente acquisita al presente procedimento unitamente alle circostanze ivi riportate”; 2) carenza di motivazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse emersa la presenza di un’auto ‘pirata’: il giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento della decisione le sole dichiarazioni rese nell’immediatezza del sinistro e in particolare quelle della teste M., e non avrebbe dimostrato che l’addotta assunzione di cannabinoidi ed etanolo da parte della vittima avesse in qualche modo interferito con la dinamica del sinistro in oggetto; 3) erronea applicazione dell’art. 246c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente omesso di escutere quale teste, nel presente procedimento, il Sig. S.F. sulla base “dell’illogico assunto secondo cui il terzo trasportato si troverebbe aprioristicamente nella veste di cui all’art. 246 c.p.c.”. Secondo la prospettazione dell’appellante “è proprio il disposto di cui all’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private ad elevare ‘super partes’ il terzo trasportato che, ex lege, ha azione diretta e certo risarcimento da parte della compagnia assicurativa del veicolo su cui era a bordo e ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, e il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il teste F. fin dal verificarsi del sinistro “non aveva alcun interesse personale, concreto ed attuale a partecipare al presente giudizio promosso nei riguardi dell’Impresa designata G.I. s.p.a., atteso che aveva, ed ha avuto, completa ed integrale garanzia di legge al risarcimento da parte di G. (compagnia del motociclo) senza dover dimostrare alcunchè, ma semplicemente il verificarsi del sinistro”; 4) evidente iniquità, abnormità, erroneità ed infondatezza della sentenza impugnata “con riguardo alla parte che dispone in punto alle spese processuali liquidate in favore di G.I. s.p.a.”, ricorrendo nella prospettazione degli appellanti – in ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello – i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processali.

Gli appellanti concludono quindi chiedendo che, in integrale riforma della sentenza di primo grado, venga accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente dell’autoveicolo modello SUV rimasto ignoto in ordine alla produzione del sinistro mortale in oggetto, e che venga conseguentemente condannata G.I. s.p.a. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e quantificati in complessivi Euro 707.633,00 (ovvero Euro 353.816,50 per ciascuno degli appellanti), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

In via subordinata, chiedono la riforma della sentenza del Tribunale con riguardo al punto relativo alla liquidazione delle spese processuali, chiedendo disporsi la compensazione integrale delle spese o comunque la riduzione dell’importo liquidato dal giudice.

In via istruttoria chiedono ammettersi prova per testi sui capitoli articolati nell’atto di appello indicando quale teste il Sig. S.F., ammettersi CTU tecnico-cinematica e CTU medico-legale.

  1. G.I. s.p.a., costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 12.2.2020, chiede respingersi l’appello ex adverso proposto, contestandone la fondatezza e chiedendo in via subordinata – in caso di revisione anche parziale della sentenza appellata – dichiararsi la concorrente

responsabilità di G.I. s.p.a. nella causazione dell’evento lesivo in misura non superiore al 50%, riducendo in proporzione il danno liquidabile. In ogni caso chiede respingersi le richieste di liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali così come quantificati dagli appellanti e che venga attestato l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza appellata nei confronti di V.V., M.V. e A.V., non avendo gli stessi proposto gravame nei termini di legge.

  1. La causa, all’udienza del 20.4.2021, precisate come in epigrafe le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di giorni trenta ex art. 190c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, e di successivo termine di legge di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Va premesso che rispetto alla posizione di V.V., V.M. e V.A. la sentenza impugnata è passata in giudicato, essendo stato proposto appello dai soli V.U. e P.G..

L’appello proposto da questi ultimi è infondato.

In tema di sinistri stradali l’intervento del Fondo di G.V.S., oggi previsto dall’art. 283 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 209 del 2005 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non esclude affatto la regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.

Ne consegue che sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, incombe lo stringente onere di provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto.

Al fine di assolvere il proprio onere probatorio il danneggiato deve, quindi, fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, operando il generale principio sancito dall’art. 2697 c.c..

Ebbene, nella specie correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto – sulla scorta delle prove, documentali e testimoniali, acquisite – che tale onere probatorio, essenziale perché vertente sul presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda dei danneggiati, non sia stato assolto dagli attori odierni appellanti.

Deve innanzitutto rilevarsi l’infondatezza del terzo motivo di appello relativo all’erronea applicazione dell’art. 246 c.p.c., con il quale gli attori lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di escutere quale teste, nel giudizio di primo grado, il terzo trasportato S.F., e ne chiedono l’escussione nel presente giudizio di impugnazione.

Il Tribunale ha infatti correttamente motivato la propria decisione in applicazione di principi giurisprudenziali pacifici.

Va evidenziato che il giudizio sulla capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), una volta che abbia ritenuto sussistente la capacità a testimoniare del reste.

Fatta tale premessa, e in punto di capacità a testimoniare del terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale, va richiamata, tra le altre, la recente pronuncia della Suprema Corte n. 19121/2019, emessa peraltro in un caso analogo a quello in esame.

Il ricorrente assumeva infatti che il terzo trasportato non possa mai essere titolare di un interesse ‘concreto ed attuale’ a vedere accolta la domanda proposta dal vettore nei confronti di un terzo, e quindi ad intervenire nel relativo giudizio, non avendo l’obbligo né la necessità di dimostrare la responsabilità del vettore: secondo tale prospettazione, cui aderiscono gli odierni appellanti, il terzo trasportato sarebbe beneficiario di un particolare statuto normativo di favore in forza dell’art. 141 cod. ass., norma che gli attribuirebbe il diritto di essere risarcito dall’assicuratore del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.

E tuttavia la Corte, nel caso esaminato e in aderenza all’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito, al contrario, che la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile anche nei suoi confronti. Infatti, “anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non ricorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. ‘diritto quesito’, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia”.

La Corte ha pertanto ribadito che l’avvenuto risarcimento non estingue l’interesse del testimone – da intendersi come ‘interesse giuridicamente rilevante’ in antitesi al concetto di ‘interesse di mero fatto’ – a deporre nel giudizio in cui si converta del fatto illecito che gli ha causato danno, testualmente affermando che “la circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale fosse una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio”.

Ed invero, posto che l’incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato a deporre, afferma la Corte che “nessuna influenza può avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall’art. 2054 c.c. o 141 Cod. Ass.” in quanto “anche la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, infatti, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva (da ultimo in tal senso, Sez. 3, sentenza n. 4147 del 13.2.2019)”.

Il trasportato danneggiato, pertanto e in definitiva, ha un interesse giuridico e non di mero fatto all’esito della lite introdotta dal vettore (o dagli eredi di quest’ultimo, come nel caso di specie): basti pensare, a titolo esemplificativo, all’interesse che il trasportato-testimone potrebbe avere a che venga esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di caso fortuito, per poter evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell’art. 141 Cod. Ass. (si vedano anche, in senso conforme, Cass., sent. n. 19258/2015 e n. 16541/2012).

Ne consegue, alla luce degli esposti pacifici principi giurisprudenziali, che non ha pregio la doglianza degli appellanti inerente la mancata escussione quale teste di F.S.: quest’ultimo, che rivestiva la qualifica di terzo trasportato sul veicolo condotto dalla vittima e che in conseguenza del sinistro in esame ha riportato danni alla persona, è portatore di un interesse giuridicamente rilevante all’esito del presente giudizio instaurato dagli eredi del vettore nei confronti del presunto responsabile del fatto illecito de quo, giudizio nell’ambito del quale si controverte circa le modalità di verificazione del sinistro stradale causativo del danno ad entrambe le parti coinvolte (conducente e trasportato).

F.S. è quindi soggetto incapace a rendere testimonianza ex art. 246 c.p.c., a prescindere dalla circostanza, irrilevante in forza di quanto detto, che lo stesso sia già stato risarcito dalla Compagnia Assicuratrice del vettore.

Alla luce di ciò, non può essere accolta la richiesta degli appellanti di escutere F.S. nel presente giudizio di appello.

In ogni caso – e anche volendo prescindere delle assorbenti considerazioni di cui sopra circa la sua incapacità a testimoniare – si tratterebbe di un teste la cui attendibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, sfumerebbe a fronte delle chiare dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dalla teste oculare M.M.G..

In proposito, è infondato anche il primo motivo di doglianza formulato dagli appellanti, avendo il Tribunale correttamente valutato e valorizzato a sostegno della decisione di rigetto, con motivazione logica e aderente alle risultanze processuali, le dichiarazioni che la Sig.ra M.M.G. ha reso nell’immediatezza del sinistro agli Agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.

Ed invero la Sig.ra M., come si evince dalla relazione di incidente stradale del 5.11.2012 (doc. 1 fascicolo appellanti), identificata sul posto e qualificatasi come teste oculare, rilasciava le seguenti dichiarazioni: “mi trovavo lungo il marciapiede fronte civico n. 56 di via M., quando notavo un motociclo proveniente da via D. P. che percorreva via M. in direzione via T., che sbandando rovinava al suolo dopo aver urtato dei veicoli in sosta; a causa dell’urto il conducente rovinava al suolo urtando il visto”.

Non trova riscontro, pertanto, l’affermazione degli appellanti secondo la quale la teste M. “non ha visto nulla ad esclusione della fase finale del sinistro”, affermazione che anzi contrasta con il contenuto e tenore letterale delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultima nell’immediatezza del sinistro: dichiarazioni da cui si evince che la teste ha visto il motociclo provenire da via D. P., percorrere la via M. con direzione via T., sbandare e infine rovinare al suolo dopo aver urtato i veicoli in sosta.

Tali dichiarazioni devono ritenersi pienamente attendibili, oltre che genuine, in quanto provenienti non solo da una teste del tutto estranea alla presente vicenda processuale – e quindi priva di qualunque interesse che potrebbe inficiarne la credibilità soggettiva o indurla a riferire una ricostruzione del sinistro in esame difforme da quella reale – ma altresì da soggetto presente sul posto al momento dell’incidente in questione, in grado per tali ragioni di descriverne l’esatta dinamica.

E’ del tutto evidente, sotto tale profilo, che se un veicolo ignoto e di grosse dimensioni quale quello indicato dagli appellanti avesse effettivamente percorso la via M. urtando il motociclo condotto dal V. così da farlo rovinare al suolo per poi darsi alla fuga, la teste oculare M.M.G. ne avrebbe rilevato la presenza e avrebbe riferito la relativa circostanza agli agenti della Polizia Stradale.

Via M. è infatti una carreggiata a doppio senso di circolazione con una sola corsia per ogni senso di marcia, così che un eventuale veicolo del tipo SUV, per poter cagionare un urto laterale con il motociclo condotto dalla vittima, avrebbe dovuto in ipotesi effettuare un sorpasso sulla sinistra, invadere temporaneamente la carreggiata del senso di marcia opposto, per poi rientrare nella propria carreggiata e darsi subito alla fuga: una manovra che la Sig.ra M. avrebbe certamente notato sia per le indicate dimensioni del supposto veicolo investitore, sia per le riscontrate caratteristiche della strada ove è avvenuto il sinistro, stretta e con una sola corsia per ogni senso di marcia.

In proposito si evidenzia altresì che il motociclo condotto da V.C. è definitivamente rovinato al suolo all’altezza del civico n. 60 di via M., posto a sinistra e sull’altro lato della strada rispetto alla direzione di marcia del conducente: dalla relazione della Polizia Locale in atti si evince infatti che la vittima stava percorrendo al momento del sinistro la carreggiata stradale con senso di marcia in corrispondenza dei numeri dispari.

La Signora M., a sua volta, si trovava sul marciapiede all’altezza del civico n. 56 allorchè ha visto arrivare la vittima da via D. P.: la teste si trovava quindi sul lato della via M. posto a sinistra rispetto al senso di marcia di V.C. e, inoltre, in una posizione leggermente arretrata rispetto al punto in cui il motociclo avrebbe poi terminato la propria corsa sulla carreggiata stradale dopo aver sbandato e urtato più volte contro le auto ivi parcheggiate.

Da ciò si desume che la M., voltandosi, abbia visto il motociclo avanzare verso la sua direzione lungo la via M., e che abbia potuto conseguentemente osservarne l’intera fase di sbandamento, scarrocciamento e urto contro i veicoli in sosta fino al definitivo arresto al suolo.

Ed è evidentemente significativo che la teste, pur trovandosi in tale posizione privilegiata oltre che ravvicinata rispetto al luogo di verificazione del sinistro, non abbia fatto riferimento ad alcuna auto ‘pirata’ che possa avere in qualche modo interferito con la dinamica fattuale dell’incidente così come osservata e descritta alla P.G..

La dinamica del sinistro quale descritta dalla teste oculare M.M.G. il giorno dei fatti esclude pertanto la presenza di un veicolo ignoto e conferma che V.C. è rovinato al suolo dopo aver autonomamente perso il controllo del proprio motociclo.

Né sussiste alcuna contraddizione con le dichiarazioni successivamente rese da M.M.G. in qualità di teste nel giudizio di primo grado, in particolare all’udienza del 3 maggio 2017.

In quella circostanza, come si evince dal verbale di causa, la Sig.ra M. riferiva di non ricordare più i dettagli della dinamica del sinistro (“del sinistro non ricordo nulla; so solo che ho chiamato l’ambulanza per soccorrere il signore che era caduto dalla moto”), ma confermava le dichiarazioni rese alla Polizia Locale nell’immediatezza dei fatti, di cui le veniva data lettura integrale, riportandosi quindi a quanto all’epoca riferito agli agenti intervenuti (v. verbale dell’udienza del 3.5.2017: “in questo momento non ricordo la dinamica del sinistro e mi riporto a quanto già detto … confermo le dichiarazioni poiché rese nell’immediatezza dei fatti e attualmente non ricordo ulteriori dettagli della dinamica dell’incidente …”).

Non si ravvisa pertanto la supposta contraddizione allegata dagli appellanti tra le dichiarazioni rese dalla M. nell’immediatezza del sinistro stradale e quelle successivamente rese innanzi al giudice di primo grado all’udienza del 3.5.2017: da un lato, infatti, in tale seconda circostanza la teste ha comunque confermato integralmente le dichiarazioni rilasciate alla Polizia Stradale in data 5.11.2012, di cui le è stata data lettura in udienza perché non ricordava più – dopo quasi cinque anni – i dettagli dell’incidente in esame.

Dall’altro, è del tutto plausibile che dopo alcuni anni dalla verificazione del sinistro la M. non ricordasse ogni dettaglio della relativa dinamica (basti pensare che la teste non ricordava nemmeno se sul motociclo vi fosse un terzo trasportato), senza che ciò, tuttavia, possa incidere sulla peculiare attendibilità delle prime dichiarazioni rese in data 5.11.2012 proprio perché rilasciate sul luogo e il giorno dell’incidente oggetto di causa, e non a distanza di tempo quando i ricordi tendono naturalmente ad affievolirsi e a divenire meno precisi.

Né per le medesime ragioni tale attendibilità può ritenersi inficiata – come allegato dagli appellanti – dal contenuto delle dichiarazioni che la Signora M. ha reso nell’ambito del distinto procedimento n. 88849/2013 instaurato innanzi al Tribunale di Milano dai prossimi congiunti del de cuius nei confronti di G. s.p.a., compagnia assicuratrice del motociclo: in quella circostanza, sentita come teste all’udienza del 9.3.2015 (v. verbale di causa in atti, documento n. 3 fascicolo appellanti), M.M.G. riferiva che il giorno del sinistro aveva sentito un botto, si era girata e aveva visto il motociclo scivolare sull’asfalto e il conducente restare a terra con del sangue che fuoriusciva da sotto il casco, senza ricordare se a bordo del veicolo fosse presente una persona trasportata.

Anche in tal caso, infatti, non si ravvisano sostanziali contraddizioni con quanto riferito dalla teste alla P.G. in data 5.11.2012, ma al più lievi incongruenze rispetto al primo racconto non significative e addebitabili al decorso del tempo.

Anche il ‘botto’ cui la teste ha fatto riferimento, e che l’aveva portata istintivamente a girarsi, non può che ricondursi al ripetuto urto del motociclo condotto dal V. contro le vetture parcheggiate in sosta lungo la carreggiata stradale: del resto, nemmeno in tale occasione la Sig.ra M. ha fatto menzione di un autoveicolo investitore rimasto ignoto, così che, sotto tale assorbente profilo, le sue dichiarazioni appaiono non in contrasto ma coerenti e sovrapponibili a quelle rese sul luogo dei fatti e il giorno dell’incidente.

Appare in altri termini del tutto significativo che, anche in occasione delle due successive deposizioni valorizzate dagli appellanti a discapito delle prime dichiarazioni rese il 5.11.2012, la teste oculare M. non abbia mai fatto riferimento ad un urto del motociclo della vittima ad opera di un veicolo del tipo SUV: non vi è dunque alcuna ragione per ritenere inficiata l’attendibilità del primo racconto della M., non solo perché, per quanto detto, tale racconto è dotato di una particolare genuinità per il momento temporale in cui è stato reso e per la posizione privilegiata in cui si trovava la teste rispetto alla direzione di provenienza e di marcia del motociclo, ma anche perché le minime incongruenze evidenziate dagli appellanti appaiono irrilevanti rispetto a quel nucleo centrale delle sue dichiarazioni che nonostante il decorso del tempo è rimasto invece invariato. E che conduce ad escludere la riconducibilità causale del sinistro stradale in esame alla presenza di un veicolo investitore rimasto ignoto.

Il primo motivo di doglianza è poi infondato anche sotto l’ulteriore profilo allegato dagli appellanti. Invero, la dinamica del sinistro stradale descritta dalla teste M.M.G. è coerente, e non in contrasto, con un ulteriore dato obiettivo pacifico, desumibile dalla relazione di incidente stradale in atti (doc. 1 fascicolo appellanti) e inerente alle caratteristiche della carreggiata ove è avvenuto l’incidente e allo stato dei luoghi quale accertato dagli operanti della Polizia Locale intervenuti sul posto.

Si legge in proposito nel rapporto di incidente stradale “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Erano però visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo ‘A’ … erano anche visibili tracce di abrasioni del manto stradale causate dalle strutture del veicolo ‘A’ …”.

Inoltre la carreggiata era descritta dagli Agenti come “rettilinea, disposta a doppio senso di circolazione, con la sosta consentita sui due lati e parallela alla carreggiata; la stessa non presentava alcuna anomalia sul manto stradale”.

L’assenza di tracce di frenata sul manto stradale, dove erano presenti solo tracce di scarrocciamento e di abrasioni lasciate dal motociclo condotto dal V. nell’atto di sbandare e rovinare al suolo, esclude ulteriormente, e contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti, l’avvenuto urto di tale motociclo ad opera di un veicolo rimasto ignoto.

Diversamente, occorrerebbe ipotizzare che tale ignoto veicolo abbia urtato o impattato contro il motociclo condotto dalla vittima (non è dato comprendere peraltro, dalla stessa prospettazione degli appellanti, se lateralmente o da tergo) senza rallentare nè porre in essere precedenti manovre o tentativi di frenata e, quindi e in ipotesi, senza avvedersi in anticipo della presenza del motociclo sulla carreggiata stradale così da investirlo.

E tuttavia una simile ipotesi contrasta con la circostanza che al momento dell’incidente vi fossero buone condizioni metereologiche, manto stradale asciutto, condizioni di traffico definite ‘normali’ dagli agenti della Polizia Locale, ed una visibilità ed illuminazione definite ‘sufficienti’: appare pertanto assai poco plausibile che un veicolo possa aver impegnato la stessa carreggiata stradale – stretta, rettilinea e con una sola corsia per senso di marcia – percorsa dal motociclo del V. senza accorgersi della sua presenza, così da urtarlo e proseguire la marcia senza lasciare al suolo alcuna traccia di frenata.

Lo stato dei luoghi riscontrato al momento dell’incidente e l’assenza di qualunque traccia di frenata riconducibile alla presenza di un secondo veicolo/automobile conferma pertanto che la dinamica del sinistro è quella descritta dalla teste M. e ritenuta provata dal giudice di primo grado: una dinamica che esclude un urto del motociclo causalmente attribuibile alla condotta di un automobilista poi datosi alla fuga.

E del resto tale è anche la dinamica descritta dagli Agenti della Polizia Locale nel rapporto di incidente in atti, laddove si legge che “in sintesi, la dinamica dell’evento si può così riassumere: il motociclo marca SYM Maxsym targato (…) proveniente da via D. P. percorreva la via D. P. M. in direzione di via B., con due persone sul veicolo. Giunto in prossimità del civico 60 della via M., posto alla sinistra del senso di marcia del motociclo, il conducente perdeva il controllo del veicolo che dopo aver urtato quattro autovetture, in sosta parallela al margine del marciapiede lato numeri dispari della via percorsa, si ribaltava al suolo sbalzando il proprio conducente ed il passeggero …”.

In ultimo, con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia fondato la propria decisione solo sulle dichiarazioni rese dalla teste M.M.G. e che non abbia invece valorizzato, a sostegno della tesi da essi prospettata, le dichiarazioni rese dal terzo trasportato F.S. sia alla Polizia Municipale di Milano in data 26.11.2012, sia nell’ambito del distinto procedimento R.G. n. 88849/2013 instaurato presso il Tribunale di Milano.

Anche tale motivo di doglianza non ha pregio.

Ed invero F.S. – che il giorno del sinistro non aveva rilasciato alcuna dichiarazione agli agenti accertatori sulla relativa dinamica – si presentava il successivo giorno 26.11.2012 presso gli Uffici della Polizia Municipale (v. verbale di sommarie informazioni testimoniali allegato alla relazione di incidente stradale, doc. 1 fascicolo appellanti) e riferiva innanzitutto di conoscere V.C. in quanto dimorante nel suo stesso quartiere e di averlo incontrato intorno alle ore 15.30 circa del giorno del sinistro presso un bar situato in via V. dove insieme avevano consumato bevande alcoliche.

Riferiva quindi “C. dopo essere stati nel bar citato in precedenza, si era offerto di darmi un passaggio a casa di mia zia, ripartivamo dal bar alle ore 18.00 circa. Provenivamo da via D. P., percorrevamo la via M. in direzione del parco T., quando appena dopo l’incrocio tra la via D. P. e la via M., uscendo dalla curva, un SW di colore scuro di cui non mi ricordo nulla, ci superava da sinistra toccando il motociclo su cui mi trovavo in modo lieve ma tanto da causarne una sbandata; in seguito rovinavamo subito al suolo io e C.”.

Successivamente, all’udienza di escussione testi celebratasi in data 9.3.2015 innanzi al Tribunale di Milano nell’ambito del distinto procedimento n. 88849/2013 instaurato dai prossimi congiunti del de cuius nei confronti di G. s.p.a., F.S. dichiarava “non è vero, l’incidente è stato provocato dall’urto di quest’auto di grossa cilindrata che sopraggiungeva a forte velocità alle nostre spalle” (v. verbale di causa in atti, documento n. 3 fascicolo appellanti).

Ritiene la Corte che le dichiarazioni rese da F.S. nelle circostanze indicate non possano essere ritenute attendibili e credibili, e che le stesse non siano idonee a supportare la tesi degli appellanti circa una ricostruzione fattuale del sinistro in esame diversa da quella evincibile dalle risultanze probatorie sopra esaminate e poste dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata.

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, laddove ha escluso di poter attribuire qualunque valore probante alle dichiarazioni rese dal terzo trasportato F.S. (anche rispetto a quelle rese dalla teste M.M.G.), devono infatti integralmente condividersi.

Va premesso che, alla luce di quanto affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, “in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice” (v. Cass., sent. n. 13054/2014 e, di recente, Cass., ord. n. 21187/2019). Ebbene, nella vicenda in esame non può essere attribuita alle dichiarazioni di F.S. alcuna attendibilità, né se valutate nel loro tenore e contenuto oggettivo, né se valutate rispetto a quelle della teste M.M.G., e ciò anche a prescindere dall’assorbente profilo esaminato in premessa in punto di sua incapacità a testimoniare nel presente procedimento ai sensi dell’art. 246 c.p.c..

Mentre la Sig.ra M., infatti, è una teste del tutto disinteressata all’esito del presente giudizio perché terza estranea rispetto al sinistro stradale in esame e rispetto alle parti coinvolte, F.S. era soggetto trasportato sul veicolo condotto dalla vittima e ha riportato lesioni personali a seguito dell’incidente.

Egli pertanto, allorchè si è presentato spontaneamente alla Polizia Stradale per rendere dichiarazioni sul sinistro in esame in data 26.11.2012 – si noti, solo dopo l’intervenuto decesso del V. e non nell’immediatezza dei fatti -, era evidentemente interessato a prospettare una dinamica del sinistro quale quella poi effettivamente descritta, non avendo peraltro a quella data ottenuto ancora nemmeno un risarcimento per le lesioni subìte ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass..

Inoltre F.S. era legato alla vittima e ai suoi familiari da rapporti di conoscenza e di frequentazione: lui e il V., in particolare, si conoscevano da tempo e si frequentavano nello stesso quartiere, ed anche il pomeriggio del sinistro avevano trascorso almeno tre ore insieme consumando alcolici in un bar della zona.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, si tratta di teste cui dev’essere senza alcun dubbio attribuita una minore attendibilità rispetto a quella invece attribuibile alla teste estranea M.M.G..

Analogamente, sotto il profilo della credibilità oggettiva e dell’intrinseca coerenza delle dichiarazioni rese, va evidenziato un palese e significativo contrasto tra quanto riferito da F.S. alla P.G. il 26.11.2012, e quanto invece dichiarato nell’ambito del diverso giudizio n. 88849/2013 R.G. all’udienza del 9.3.2015.

Nella prima circostanza F. riferiva di un veicolo SUV che li aveva superati sulla sinistra e che aveva ‘toccato in modo lieve’ il motociclo condotto dal V. causandone una sbandata.

Nella seconda circostanza, invece, affermava che tale auto di grossa cilindrata aveva causato il sinistro ‘sopraggiungendo a forte velocità’ alle loro spalle.

Si tratta di dichiarazioni che, proprio con specifico riferimento al ruolo asseritamente svolto dall’auto ‘pirata’ nel causare lo sbandamento del motociclo ed alle modalità del descritto urto, si presentano tra loro affette da contraddizioni oggettive e incongruenze all’evidenza significative, tali pertanto da privare di veridicità, anche sotto tale profilo, il racconto reso da F.S. nelle due occasioni indicate.

In definitiva, del tutto correttamente il Tribunale ha motivato la propria decisione di rigetto sulla base delle dichiarazioni rese da M.M.G. e dell’accertato stato dei luoghi al momento del sinistro, risultanze probatorie che nel loro complesso e per quando detto privano di qualunque attendibilità la diversa ricostruzione resa da F.S. sulla dinamica dell’incidente stradale in esame.

Parimenti infondato è infine il secondo motivo di doglianza, strettamente connesso al primo e da ritenersi assorbito sulla base delle considerazioni che precedono: il Tribunale, per quanto complessivamente esposto, ha congruamente motivato sulla mancata prova fornita dagli attori circa la riconducibilità causale del sinistro in esame all’urto e quindi alla condotta colposa o dolosa di un automobilista rimasto ignoto.

Non avendo gli attori assolto l’onere su di essi gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c., alcuna prova contraria doveva essere fornita dalla convenuta/appellata G. s.p.a. circa la riconducibilità causale del sinistro in esame, in via esclusiva o concorrente, ad una condotta colposa tenuta dal conducente del motoveicolo: ne consegue che sotto tale profilo è irrilevante che la perdita di controllo del motociclo si sia verificata a causa dello stato di alterazione da consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti in cui si trovava V.C. (o, in ipotesi, per qualunque altra causa come ad esempio un malore), trattandosi di circostanza che potrebbe al più condurre alla configurabilità di un concorso di colpa della vittima solo una volta dimostrata dagli attori l’avvenuto fatto generatore del danno di cui è chiesto il risarcimento ai sensi dell’art. 283 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 209 del 2005, e dunque l’avvenuto urto del motociclo ad opera di un’auto ‘pirata’.

In assenza di prova del fatto costitutivo e generatore del danno allegata dagli attori, la circostanza – rilevata dal Tribunale – che V.C. si trovasse, al momento del sinistro, sotto l’effetto dell’assunzione di cannabinoidi ed etanolo, rileva soltanto quale ulteriore argomento di prova a sostegno della ricostruzione del sinistro in esame operata dal giudice e contraria a quella prospettata dagli eredi V.: in altri termini, induce ragionevolmente a ritenere che la vittima è rovinata al suolo per aver perso autonomamente il controllo del proprio motociclo e non a seguito di un urto ad opera di un altro veicolo.

In proposito va comunque evidenziato che, contrariamente alle deduzioni degli appellanti, un simile stato di alterazione psico-fisica risulta provato dalle risultanze documentali acquisite, in particolare dal referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano, rilasciato a seguito della richiesta formulata dalla Polizia Locale di svolgere sulla persona della vittima accertamenti sanitari urgenti ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S. (doc. 4 fascicolo appellanti): da tale referto, contenente l’esito delle analisi del sangue effettuate a V.C., si evince che il pomeriggio del sinistro quest’ultimo aveva consumato sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e sostanze alcoliche oltre i limiti consentiti (16 ng/ml contro 2 ng/ml quanto ai cannabinoidi, e 1,78 g/l quanto all’etanolo).

Infine, è infondato il quarto e ultimo motivo di appello, con il quale è chiesta la riforma della sentenza del Tribunale nel punto relativo alla condanna alle spese.

Stante la totale soccombenza degli attori/odierni appellanti rispetto alle domande formulate, infatti, non si ravvisa alcuna ragione per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado, correttamente liquidate dal giudice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 91 c.p.c..

Non può essere accolto nemmeno il motivo di doglianza relativo all’iniquità ed erroneità della liquidazione operata dal Tribunale per complessivi Euro 20.000,00: stante il valore indeterminabile della controversia, il giudice di primo grado ha infatti correttamente applicato lo scaglione di valore compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00, il cui parametro massimo è peraltro più basso rispetto all’importo della somma (Euro 1.203.150,00) chiesta a titolo risarcitorio dagli odierni appellanti.

Il Tribunale ha inoltre liquidato un importo contenuto nei massimi (Euro 25.367,00) previsti dallo scaglione indicato: la liquidazione operata, pertanto, oltre ad essere legittima perché contenuta nei parametri di legge, è anche pienamente congrua.

L’appello deve essere, pertanto, respinto.

Anche le spese processuali del presente grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto, oltre al valore – indeterminabile – della controversia, dei parametri compresi tra gli importi minimi e gli importi massimi dello scaglione di valore da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00, stante la non particolare complessità delle questioni trattate ed escluso il compenso per la fase istruttoria non svoltasi.

Ricorrono le condizioni, ai sensi dell’art.13, co.1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall’art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), per la sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da

V.U. e P.G.

contro

G.A. s.p.a.

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4094/2019, pubblicata il 26.4.2019, così provvede:

– RIGETTA l’appello;

– CONDANNA gli appellanti, in via tra loro solidale, a rifondere in favore dell’appellata le spese processuali del presente grado che si liquidano in Euro 2.000,00 per fase di studio, Euro 1.000,00 per fase introduttiva, ed Euro 3.000,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge.

DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 12 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.